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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 29 novembre 2022 – Repubblica d’Austria / GM

(Causa C-734/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente in cassazione: Repubblica d’Austria

Resistente in cassazione: GM

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 1 , sia direttamente applicabile alle azioni con cui la Repubblica d’Austria, mediante strumenti del diritto privato, chiede il recupero di aiuti concessi contrattualmente ai richiedenti nell’ambito di un programma che costituisce una misura agroambientale ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 2 , perché il beneficiario ha violato gli obblighi contrattuali.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento menzionato nella prima questione debba essere interpretato nel senso che un atto di natura istruttoria o volto a perseguire l’irregolarità interruttivo della prescrizione sussista altresì nel caso in cui, dopo la prima richiesta stragiudiziale di recupero, il concedente l’aiuto richieda al beneficiario nuovamente, se del caso a più riprese, il rimborso delle somme erogate e lo sollecita in via stragiudiziale invece di far valere il suo diritto in giudizio.

In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’applicazione di un termine di prescrizione di 30 anni applicabile in base al diritto civile nazionale alle azioni di recupero di cui alla prima questione sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con il principio di proporzionalità.

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1 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1).

1 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1).