Language of document : ECLI:EU:C:2009:513

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 3 settembre 2009 1(1)

Causa C‑341/08

Domnica Petersen

contro

Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen‑Lippe

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Sozialgericht Dortmund (Germania)]

«Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazioni fondate sull’età – Normativa nazionale che prevede un limite di età di 68 anni per l’esercizio dell’attività di dentista convenzionato – Obiettivo di tutelare la salute dei pazienti affiliati al regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia – Obiettivo di preservare l’equilibrio finanziario del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia – Obiettivo di garantire le possibilità per le nuove generazioni di esercitare l’attività di dentista convenzionato»





1.        Con il presente rinvio pregiudiziale il Sozialgericht Dortmund (Germania) chiede se la direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2), debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale in base alla quale l’abilitazione all’esercizio dell’attività di dentista convenzionato cessa alla scadenza del trimestre durante il quale il dentista convenzionato compie i 68 anni di età.

2.        La peculiarità di questa causa risiede nel fatto che nelle questioni proposte il giudice del rinvio esamina la giustificazione di tale normativa unicamente con riferimento all’obiettivo di tutelare la salute dei pazienti affiliati al regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia, sotto il profilo del mantenimento di un servizio medico di qualità in ragione del presunto calo di rendimento dei dentisti convenzionati che abbiano raggiunti i 68 anni di età.

3.        Nelle presenti conclusioni, spiegherò il motivo per cui ritengo opportuno non limitare l’esame di tale normativa con riferimento a questo solo aspetto dell’obiettivo di tutela della sanità pubblica. Dimostrerò che, tenuto conto del contesto generale della normativa nazionale discussa nella causa principale, la giustificazione di tale normativa dovrebbe essere valutata con primario riferimento ai due obiettivi principali da essa perseguiti, ossia, da un lato l’obiettivo di preservare l’equilibrio finanziario del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia e, dall’altro lato, l’obiettivo di garantire le possibilità per le nuove generazioni di esercitare l’attività di dentista convenzionato.

4.        Sulla base dei suddetti due obiettivi affermerò che gli artt. 2, nn. 2, lett. a), e 5, nonché 6, n. 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale di questo tipo.

I –    Il contesto normativo

A –    La direttiva 2000/78

5.        La direttiva 2000/78, come stabilito all’art. 1, «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

6.        L’art. 2 di tale direttiva dispone quanto segue:

«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a)      sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

(…)

5. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui».

7.        L’art. 3, n. 1, della citata direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», precisa quanto segue:

«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

a)      alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;

(…)

c)      all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

(…)».

8.        L’art. 4, n. 1, della direttiva 2000/78, dal titolo «Requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa», così recita:

«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a un[o] qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».

9.        L’art. 6, n. 1, della stessa direttiva, intitolato «Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età», dispone quanto segue:

«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

a)      la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

b)      la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione;

c)      la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento».

B –    Il diritto nazionale

10.      La legge 21 dicembre 1992 (3) sul mantenimento e il miglioramento delle strutture del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia (Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung der Gesetzlichen Krankenversicherung) ha introdotto un limite massimo di età applicabile ai medici convenzionati che figura, dal 14 novembre 2003, all’art. 95, n. 7, terza frase, del libro V del codice della previdenza sociale (Sozialgesetzbuch) (4).

11.      Tale articolo stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 1999, l’abilitazione all’esercizio dell’attività di medico convenzionato cessa alla scadenza del trimestre nel quale il medico convenzionato compie i 68 anni di età. Ai sensi dell’art. 72, n. 1, seconda frase, del SGB V, tale disposizione si applica per analogia ai dentisti.

12.      La relazione di accompagnamento del GSG 1993 così recita:

«Lo sviluppo del numero di medici convenzionati costituisce una delle cause essenziali degli eccessivi incrementi dei costi del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia. Alla luce del costante e crescente numero di medici convenzionati, appare necessario limitarne il numero. L’eccesso di cure mediche non può essere soltanto contenuto con limitazioni alle abilitazioni e, quindi, a detrimento delle nuove generazioni di medici. L’introduzione di un limite di età obbligatorio per i medici convenzionati appare quindi parimenti necessaria a tal fine».

13.      Successivamente, il legislatore tedesco ha abrogato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, la disposizione del SGB V che limitava le abilitazioni in funzione delle necessità.

14.      Inoltre, con la legge 26 marzo 2007, diretta al rafforzamento della concorrenza nel settore del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia (Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung), il legislatore tedesco ha soppresso l’insieme delle restrizioni all’abilitazione per i dentisti convenzionati con effetto a decorrere dal 1° aprile 2007, sottolineando in particolare che il problema dell’eccessività dei trattamenti terapeutici non si pone, nel settore delle cure dentistiche convenzionate, negli stessi termini che nel settore delle cure mediche convenzionate. Ciononostante, il limite di età di 68 anni è stato mantenuto.

15.      La direttiva 2000/78 è stata recepita con la legge 14 agosto 2006, di trasposizione delle direttive europee dirette all’attuazione del principio di parità di trattamento (Gesetz zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung), entrata in vigore il 18 agosto 2006. L’art. 1 di questa legge contiene la legge generale in materia di parità di trattamento (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) (5). Detta legge non ha soppresso né modificato il limite di età previsto all’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V.

II – La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali

16.      La sig.ra Petersen, nata il 24 aprile 1939, ha compiuto i 68 anni di età nel mese di aprile del 2007. Dal 1° aprile 1974 è abilitata a dispensare cure dentistiche convenzionate.

17.      Con decisione 25 aprile 2007, la commissione di abilitazione dei dentisti nella circoscrizione di Westfalen-Lippe rilevava che tale abilitazione scadeva il 30 giugno 2007.

18.      Avverso tale decisione la sig.ra Petersen proponeva reclamo deducendone, tra l’altro, la contrarietà alla direttiva 2000/78 e alla legge tedesca di trasposizione di tale direttiva. Parallelamente, con procedura d’urgenza, la ricorrente chiedeva l’applicazione di misure provvisorie per essere abilitata all’esercizio dell’attività di medico dentista convenzionato per un periodo di almeno due anni ulteriori. Tale domanda veniva però respinta tanto in prima istanza quanto in appello.

19.      Il reclamo della ricorrente era stato peraltro esaminato e respinto dal Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe. Avverso tale decisione di rigetto la sig.ra Petersen introduceva ricorso dinanzi al Sozialgericht Dortmund.

20.      Secondo tale giudice, il rigetto del reclamo formulato dalla sig.ra Petersen è legittimo in base al diritto nazionale, dal momento che la legge di trasposizione della direttiva 2000/78 non ha rango superiore alla legge che impone il limite di età e, pertanto, non rende quest’ultima legge invalida. La costituzionalità del suddetto limite di età è stata inoltre presa in esame dal Bundesverfassungsgericht.

21.      Con sentenza 7 agosto 2007, quest’ultima giurisdizione ha infatti dichiarato che il limite di età di cui trattasi non è contrario alla costituzione tedesca. Tale limite è giustificato dalla necessità di tutelare gli assicurati rispetto ai rischi rappresentati dai dentisti convenzionati più anziani le cui prestazioni non siano più ottimali. Secondo il Bundesverfassungsgericht, l’esperienza generale dimostrerebbe che il rischio di un calo di rendimento aumenta con l’età. Esso ha dichiarato che, nell’ambito della discrezionalità di cui dispone, il legislatore tedesco non era tenuto a prevedere, quale unica scelta, un esame individuale, caso per caso, che consentisse di assicurarsi circa le prestazioni fisiche e psichiche del medico convenzionato una volta compiuto il sessantottesimo anno di età. Al contrario, detto legislatore può ben adottare una disciplina generale fondata su dati empirici. Il Bundesverfassungsgericht ha poi ritenuto non pertinente il fatto che la protezione della salute degli assicurati non figuri nella relazione di accompagnamento della legge. A suo parere, difatti, la costituzionalità di una disposizione normativa va esaminata tenendo conto di tutti gli aspetti, ancorché non indicati nella relazione di accompagnamento della legge.

22.      Il giudice del rinvio si domanda tuttavia se detta analisi valga altresì con riferimento alla direttiva 2000/78. Egli ritiene infatti che esistano seri dubbi quanto alla compatibilità dell’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V con la suddetta direttiva.

23.      Dopo aver dimostrato che, a suo avviso, la direttiva 2000/78 è applicabile e che il limite di età di 68 anni costituisce una discriminazione diretta fondata sull’età, ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva stessa, il giudice del rinvio afferma che né l’art. 2, n. 5, né l’art. 4, n. 1, della suddetta direttiva permettono di giustificare tale limite d’età.

24.      Ai sensi dell’art. 2, n. 5, della direttiva 2000/78, quest’ultima lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale necessarie alla tutela della salute. Poiché il legislatore non ha adottato il limite d’età in quest’ottica, la detta disposizione sarebbe priva di rilevanza.

25.      In forza dell’art. 4, n. 1, della detta direttiva, una differenza di trattamento basata sull’età potrebbe non costituire una discriminazione contraria alla stessa direttiva laddove costituisca un requisito essenziale e determinante per l’attività lavorativa interessata. Tuttavia, al limite d’età di cui trattasi sono previste quattro deroghe che, secondo il giudice del rinvio, impediscono l’applicazione di tale disposizione, ossia:

–        se l’interessato ha esercitato per un periodo di meno di venti anni l’attività di medico (dentista) convenzionato al momento del raggiungimento del sessantottesimo anno di età e la sua abilitazione quale medico (dentista) convenzionato è anteriore al 1° gennaio 1993, l’abilitazione viene prorogata dalla competente commissione, per un periodo massimo fino al raggiungimento del detto periodo ventennale;

–        se viene rilevato un deficit di assistenza medica, attuale o imminente, in talune zone della circoscrizione di abilitazione, il limite di età non trova applicazione;

–        in caso di malattia, di congedo o di partecipazione ad attività formative, il medico (dentista) convenzionato può farsi sostituire da un altro medico (dentista) non più abilitato quale medico (dentista) convenzionato per effetto del raggiungimento del limite di età;

–        in ogni caso, i dentisti possono continuare l’esercizio della loro attività oltre l’età di 68 anni al di fuori del regime di convenzione.

26.      Il giudice del rinvio inoltre esprime dubbi riguardo al problema se il limite d’età previsto dall’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V sia o meno coperto dall’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78. Egli ritiene che la risposta a tale domanda dipenda dall’interpretazione delle nozioni di «finalità legittima» nonché dei termini «appropriati» e «necessari» contenuti nel detto art. 6, n. 1.

27.      Secondo il giudice del rinvio, gli obiettivi perseguiti dal legislatore tedesco con l’introduzione dell’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V, ossia garantire il finanziamento del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia e assicurare un’equa ripartizione degli oneri tra le generazioni, costituiscono «finalità legittime» ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78. Tuttavia, per quanto attiene ai dentisti convenzionati, il detto limite di età non sarebbe (o non sarebbe più) necessario ai fini del raggiungimento di tali obiettivi. Al riguardo, il giudice del rinvio rileva che la legge 26 marzo 2007, diretta al rafforzamento della concorrenza nel settore del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia, ha eliminato tutte le restrizioni all’abilitazione per i dentisti convenzionati, con effetto a decorrere dal 1° aprile 2007, avendo il legislatore tedesco ritenuto che nel settore delle cure dentistiche convenzionate il problema dell’eccessività dei trattamenti terapeutici non si poneva negli stessi termini che nel settore delle cure mediche convenzionate.

28.      Inoltre, secondo il detto giudice, la protezione della salute degli assicurati costituisce, in linea di principio, una «finalità legittima» ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78. Tuttavia, egli rileva che tale obiettivo non ha, in realtà, minimamente spinto il legislatore tedesco ad introdurre l’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V. Sarebbe manifesto che, in assenza di una situazione finanziaria deficitaria del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia con connessa necessità di limitare le abilitazioni, non sarebbe stata prevista alcuna cessazione dell’abilitazione per limiti di età. Non si ravviserebbe alcun elemento nel senso di una voluntas organizzativa del legislatore tedesco successivamente diretta a tener conto dell’aspetto della protezione della salute degli assicurati in connessione con il limite di età di cui trattasi. Pertanto, il giudice del rinvio dubita che la protezione della salute degli assicurati possa costituire, nella presente causa, una finalità legittima.

29.      Tale giudice dubita inoltre che il limite di età istituito dall’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V sia adeguato e necessario nell’interesse della protezione della salute degli assicurati. Egli si chiede se esistano strumenti meno restrittivi, che permettano, in particolare, su richiesta dell’interessato, una proroga temporanea dell’abilitazione in esito ad un esame del rendimento individuale. L’impatto del limite di età sarebbe infatti assai penalizzante per i dentisti convenzionati che volessero continuare la loro attività oltre detto limite, atteso che il 90% della popolazione è assicurata presso il regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia.

30.      Alla luce delle suddette riflessioni il Sozialgericht Dortmund ha deciso di sospendere il giudizio e di porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.      Se la fissazione ex lege di un’età massima ai fini dell’abilitazione all’esercizio di una professione (nella specie, l’attività di dentista convenzionato), ai sensi dell’art. 6 della direttiva 2000/78/CE, possa costituire una misura oggettivamente e ragionevolmente giustificata di tutela di un legittimo interesse (nella specie, la salute dei pazienti affiliati al regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia) nonché uno strumento appropriato e necessario ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, qualora essa derivi esclusivamente dalla presunzione, fondata su “regole empiriche generali” di un generale calo di rendimento a partire da una determinata età, senza alcuna possibilità di prendere in considerazione le reali capacità del soggetto interessato.

2.      In caso di soluzione affermativa alla questione sub 1: se una legittima finalità (legislativa), ai sensi dell’art. 6 della direttiva 2000/78/CE (nella specie, la tutela della salute dei pazienti affiliati al regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia) possa ritenersi sussistente anche quando tale finalità non abbia, in realtà, svolto alcun ruolo nell’esercizio, da parte del legislatore nazionale, della propria discrezionalità legislativa.

3.      In caso di soluzione negativa alle questioni sub 1 ovvero sub 2: se una legge, emanata precedentemente alla direttiva 2000/78/CE e con essa incompatibile, possa essere disapplicata, per effetto del primato del diritto comunitario, anche nel caso in cui la normativa nazionale di trasposizione della direttiva medesima (nella specie, la legge relativa al principio generale di parità di trattamento) non preveda tale conseguenza giuridica nel caso di violazione del divieto di discriminazione».

III – Analisi

A –    La ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

31.      Secondo il governo tedesco la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile. Nelle sue osservazioni scritte detto governo ricorda che la disposizione controversa avrebbe dovuto essere abrogata dall’art. 1, punto 1, lett. i), della legge sulla modifica delle strutture organizzative del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia (Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung), con effetto retroattivo al 1° ottobre 2008. A detta di tale governo, questa legge avrebbe dovuto essere promulgata entro breve tempo, attribuendo alla sig.ra Petersen la possibilità di ottenere, indipendentemente dalla decisione della Corte, un’abilitazione all’esercizio della sua attività. Di conseguenza, la sentenza della Corte non sarebbe necessaria per la soluzione della controversia nella causa principale.

32.      A mio avviso, questo argomento è privo di rilievo. A prescindere dalle successive modifiche del diritto nazionale, una risposta della Corte alle questioni sollevate dal giudice del rinvio è, in effetti, determinante per l’esito della controversia nella causa principale, in particolare al fine di consentire al suddetto giudice di stabilire se sia legittimo che il Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen‑Lippe abbia respinto il reclamo della ricorrente e che quest’ultima sia stata privata della possibilità di esercitare l’attività di dentista convenzionato dopo il 30 giugno 2007.

B –    Sulle prime due questioni

33.      Esaminerò congiuntamente la prima e la seconda questione. Con tali questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2000/78 debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale in base alla quale l’abilitazione all’esercizio dell’attività di dentista convenzionato cessa alla scadenza del trimestre durante il quale il dentista convenzionato compie i 68 anni di età. Egli si interroga inoltre riguardo al metodo che permette di individuare l’obiettivo con riferimento al quale dev’essere valutata la giustificazione di una disparità di trattamento fondata sull’età.

34.      Inizierò con il verificare se la normativa nazionale di cui trattasi rientri effettivamente nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78.

35.      Tanto dal titolo e dal preambolo, quanto dal contenuto e dalla ratio della direttiva 2000/78, emerge che essa mira a stabilire un quadro generale per garantire ai singoli la parità di trattamento «in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», offrendo loro una protezione efficace contro le discriminazioni basate su uno dei motivi elencati all’art. 1 della stessa, tra i quali è compresa l’età. Più in particolare, dall’art. 3, n. 1, lett. a) e c), della direttiva 2000/78 emerge che essa si applica, nell’ambito dei poteri conferiti alla Comunità, «a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico», per quanto attiene, da un lato, «alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale» e, dall’altro lato, «all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione».

36.      I dentisti convenzionati prestano cure nell’ambito del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia. L’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V impone ai suddetti dentisti di cessare di prestare cure convenzionate una volta compiuti i 68 anni d’età, il che influisce sull’esercizio della loro attività professionale. Inoltre, la fissazione di tale limite di età può avere la conseguenza di porre termine alla loro attività professionale per motivi di mancata redditività in quanto, come spiegato dal giudice del rinvio, quasi il 90% della popolazione è assicurata presso il regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia. Dopo i 68 anni di età, difatti, i dentisti non hanno più accesso all’attività convenzionata e, più in generale, si vedono colpiti nell’esercizio della loro professione di dentisti. A mio parere, pertanto, questa normativa nazionale riguarda le «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo», ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 2000/78, nonché «l’occupazione e [le] condizioni di lavoro», ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c), della stessa. Una normativa nazionale di questo tipo va pertanto considerata come rientrante nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva.

37.      L’art. 2, n. 1, della direttiva 2000/78 definisce il «principio della parità di trattamento», che la stessa intende attuare, come «l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 [di tale direttiva]». L’art. 2, n. 2, lett. a), della stessa precisa che, ai fini dell’applicazione del suo n. 1, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’art. 1 della medesima direttiva, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga.

38.      Orbene, una normativa nazionale come quella di cui si discute nella causa principale tratta in maniera meno favorevole i dentisti convenzionati che abbiano compiuto i 68 anni rispetto a quelli che non hanno ancora raggiunto tale età. Una normativa di questo tipo crea pertanto una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età che, in linea di principio, è vietata dall’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2000/78.

39.      Occorre poi verificare se simile disparità di trattamento possa essere giustificata. Al riguardo, bisogna stabilire da quale prospettiva conviene esaminare tale giustificazione.

40.      Nelle sue due prime questioni, il giudice del rinvio pone l’accento unicamente sull’obiettivo di tutela della salute dei pazienti affiliati al regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia, sotto il profilo del mantenimento di un servizio medico di qualità in ragione del presunto calo di rendimento dei dentisti convenzionati una volta compiuti i 68 anni di età. Il modo stesso in cui tali due questioni sono formulate, nonché i chiarimenti forniti dal giudice nazionale nella sua decisione di rinvio, indicano tuttavia che egli si interroga sulla pertinenza di tale obiettivo ai fini della giustificazione del limite d’età previsto dall’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V (6).

41.      In udienza, il governo tedesco ha tentato di giustificare tale disposizione principalmente con riferimento a due obiettivi, ossia, da un lato, quello di preservare l’equilibrio finanziario del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia e, dall’altro lato, quello di garantire le possibilità per le nuove generazioni di esercitare l’attività di dentista convenzionato. Tale governo ha espressamente spiegato che prenderebbe in esame solo in via marginale l’obiettivo di tutela della salute dei pazienti affiliati al regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia.

42.      Questa presa di posizione rafforza la mia convinzione riguardo al carattere secondario di quest’ultimo obiettivo rispetto ai due obiettivi principali perseguiti dall’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V.

43.      L’esame del contesto generale in cui il suddetto articolo si colloca conferma questa opinione. Al riguardo, ricordo che, nelle sentenze 16 ottobre 2007, Palacios de la Villa (7), e 5 marzo 2009, Age Concern England (8), la Corte ha precisato la via da seguire per individuare l’obiettivo o gli obiettivi che possono essere presi in considerazione per giustificare una disparità di trattamento fondata sull’età. Da tali sentenze deriva che, in mancanza di precisione della normativa nazionale relativamente allo scopo perseguito, rileva che altri elementi, attinenti al contesto generale della misura interessata, consentano l’identificazione dell’obiettivo cui tende quest’ultima, al fine di esercitare un sindacato giurisdizionale quanto alla sua legittimità, nonché al carattere adeguato e necessario dei mezzi adottati per realizzare detto obiettivo (9).

44.      Alla luce delle suddette considerazioni è giocoforza constatare che l’esame dell’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V, nonché della normativa nazionale in cui tale articolo si inserisce, non fa emergere chiaramente che il limite d’età di cui trattasi sia stato istituito e successivamente mantenuto muovendo dal presupposto che, a partire dai 68 anni di età, si riduce la qualità delle cure fornite dai dentisti convenzionati. Pertanto, non è questo l’aspetto fatto valere per motivare la fissazione del limite di età di 68 anni.

45.      A mio avviso, neppure il contesto complessivo della suddetta normativa nazionale permette di considerare che il presunto calo di rendimento dei dentisti convenzionati che abbiano compiuto 68 anni sia l’elemento determinante per spiegare il mantenimento di un siffatto limite di età. Va infatti ricordato che la legge tedesca che inizialmente ha fissato tale limite di età mirava a mantenere e migliorare le strutture del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia, al fine di assicurarne il finanziamento, e che il suddetto limite compare ormai nel codice della previdenza sociale. Pertanto, dall’esame del contesto complessivo della suddetta normativa emerge l’aspetto della protezione della salute in relazione all’equilibrio finanziario del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia, e non quello relativo ad un calo del livello qualitativo delle cure dentistiche fornite da dentisti convenzionati che abbiano superato i 68 anni di età. Peraltro, dalla relazione di accompagnamento del GSG 1993 risulta esplicitamente che il legislatore tedesco ha concepito l’introduzione di un limite di età per l’esercizio dell’attività di medico convenzionato come uno strumento destinato a controllare l’aumento delle spese sanitarie legato all’eccesso di offerta di cure mediche nell’ambito del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia.

46.      In udienza, il governo tedesco ha chiaramente spiegato perché l’obiettivo di preservare l’equilibrio finanziario del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia continuasse ad essere valido anche dopo la soppressione, a far data dal 1° aprile 2007, delle limitazioni poste alla concessione dell’abilitazione ad esercitare in qualità di dentista convenzionato. Tale governo ha spiegato che, per contenere le spese sanitarie nell’ambito del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia, il legislatore tedesco aveva ritenuto necessario ridurre il numero di medici convenzionati, partendo dal presupposto di una domanda indotta dall’offerta. In tale prospettiva, erano state introdotte talune limitazioni all’abilitazione ad esercitare in qualità di medico convenzionato, ma non si trattava degli unici strumenti per combattere l’aumento delle spese sanitarie. Tra questi strumenti compariva anche il limite di età di 68 anni (10). Quando il legislatore tedesco ha considerato, nel 2007, che il problema dell’eccessività dei trattamenti terapeutici non si poneva nel settore delle cure dentistiche convenzionate negli stessi termini che nel settore delle cure mediche convenzionate, ha deciso di sopprimere le limitazioni all’abilitazione per i dentisti convenzionati e di avviare una fase di osservazione che potesse eventualmente portare a sopprimere l’insieme delle misure di regolamentazione previamente adottate nei confronti di questi ultimi. Il legislatore tedesco, tuttavia, non ha inteso abbandonare contemporaneamente tutti gli strumenti su cui far leva per combattere l’aumento delle spese sanitarie. In via transitoria, egli ha inteso conservare uno di questi strumenti, ossia il limite di età di 68 anni, riservandosi la possibilità di sopprimerlo successivamente, in funzione dell’evoluzione delle spese sanitarie relative alle cure dentistiche fornite nell’ambito del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia.

47.      Gli elementi appena menzionati dimostrano, a mio avviso, che l’obiettivo di garantire l’equilibrio finanziario del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia fa parte di quelli perseguiti dal limite di età di 68 anni previsto dall’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V.

48.      Inoltre, dalla relazione di accompagnamento del GSG 1993 emerge chiaramente che la fissazione del limite di età di 68 anni costituisce altresì un provvedimento di equità tra le generazioni, al fine di evitare che la giovane generazione di dentisti sia la sola a subire gli inconvenienti legati all’attuazione di una politica di riduzione delle spese sanitarie in seno al regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia. Difatti, l’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V persegue anche l’obiettivo di garantire le possibilità per le nuove generazioni di esercitare l’attività di dentista convenzionato.

49.      Gli elementi che precedono non significano che a mio parere l’esame della giustificazione di una disparità di trattamento fondata sull’età debba sempre limitarsi agli obiettivi originariamente perseguiti dal legislatore nazionale. Può accadere infatti che una stessa misura sia mantenuta anche quando persegue obiettivi nuovi, a seconda dell’evoluzione delle condizioni sociali, economiche, demografiche e di bilancio. È però necessario che il contesto globale della misura permetta di individuare siffatti obiettivi. Non mi sembra che questo sia possibile nel caso dell’obiettivo diretto a tutelare la salute dei pazienti affiliati al regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia in ragione di un calo di rendimento dei dentisti convenzionati che abbiano raggiunto i 68 anni di età.

50.      Mi preme tuttavia precisare che, qualora la Corte dovesse ritenere che questo aspetto dell’obiettivo di protezione della sanità pubblica sia effettivamente tra quelli perseguiti dall’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V, sarebbe difficile, a mio avviso, considerare necessario a tal fine il limite di età istituito da detto articolo, tenuto conto delle deroghe previste dal diritto tedesco alla sua applicazione. Tali deroghe portano a interrogarsi sulla coerenza intrinseca del suddetto articolo, considerato in tale contesto. Infatti, se davvero il legislatore tedesco ritiene che, in ragione del presunto calo di rendimento dei dentisti convenzionati che hanno raggiunto l’età di 68 anni, il proseguimento dell’attività di questi ultimi dopo tale età possa costituire un rischio per la salute dei pazienti affiliati al regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia, è difficile trovare ragioni valide che spieghino perché i suddetti dentisti possono, malgrado tutto, continuare ad esercitare in caso di deficit di assistenza medica in una regione, per una sostituzione, o ancora quando abbiano svolto per un periodo inferiore a 20 anni l’attività di dentisti convenzionati. Il governo tedesco, del resto, ha ammesso in udienza che, considerato in questa prospettiva, l’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V non è esente da talune incoerenze. Il riconoscimento di tali incoerenze non sorprende affatto, dal momento che la volontà del legislatore tedesco, come emerge dal contesto generale della misura di cui trattasi, non era manifestamente quella di tutelare i pazienti affiliati al regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia in ragione di un presunto calo di rendimento dei dentisti convenzionati che abbiano raggiunto i 68 anni di età.

51.      Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, è soltanto con riferimento ai due obiettivi principali perseguiti dall’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V, ossia, da un lato, quello di preservare l’equilibrio finanziario del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia e, dall’altro lato, quello di garantire le possibilità per le nuove generazioni di esercitare l’attività di dentista convenzionato, che esaminerò la possibilità di considerare giustificato il limite di età di 68 anni alla luce di quanto previsto dalla direttiva 2000/78. Qui di seguito prenderò in esame i suddetti due obiettivi.

1.      L’obiettivo di preservare l’equilibrio finanziario del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia

52.      Dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’obiettivo che consiste nel prevenire un rischio di grave alterazione dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale è una delle facce dell’obiettivo di tutela della sanità pubblica (11). Nella citata sentenza Hartlauer la Corte ha chiarito, a proposito delle cure ambulatoriali, che una programmazione delle prestazioni mediche mira a garantire un controllo dei costi e ad evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane, poiché il settore delle cure ospedaliere genera costi notevoli e deve rispondere a bisogni crescenti, mentre le risorse finanziarie che possono essere destinate alle cure sanitarie non sono, quale che sia la modalità di finanziamento usata, illimitate (12).

53.      In quanto strumento rientrante in una politica di programmazione dell’offerta di cure dentistiche volta a controllare l’incremento delle spese sanitarie del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia, il limite di età di 68 anni previsto dall’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V persegue l’obiettivo di tutela della sanità pubblica, sotto il profilo della preservazione dell’equilibrio finanziario del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia.

54.      Occorre ora stabilire quale sia la disposizione della direttiva 2000/78 più idonea per esaminare siffatta giustificazione.

55.      A questo proposito, non sono persuaso che l’art. 6, n. 1, di tale direttiva, come interpretato dalla Corte, sia la disposizione adatta. Ricordo infatti che, nella citata sentenza Age Concern England, la Corte ha chiaramente spiegato come da tale articolo emerga che le finalità che possono ritenersi «legittime» ai sensi di tale disposizione e conseguentemente atte a giustificare una deroga al principio del divieto di discriminazioni fondate sull’età sono obiettivi di politica sociale, come quelli connessi alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale (13). Poiché, a mio parere, difficilmente l’obiettivo di tutela della sanità pubblica può essere assimilato ad un obiettivo di politica sociale, a meno di estendere oltre misura tale nozione, ritengo che esso vada esaminato nell’ambito di quanto previsto dall’art. 2, n. 5, della direttiva 2000/78, disposizione diretta espressamente alla tutela della salute.

56.      Ricordo che, ai sensi di detto articolo, la direttiva 2000/78 «lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie (…) alla tutela della salute». Tale articolo menziona quindi la tutela della salute come una ragione idonea a giustificare una disparità di trattamento basata su uno dei motivi vietati dalla direttiva stessa. Occorre pertanto stabilire se l’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V costituisca una misura che può essere considerata necessaria alla tutela della salute.

57.      Questo esame del carattere necessario della misura con riguardo alla tutela della salute dev’essere effettuato tenendo conto del fatto che, sia dalla giurisprudenza della Corte che dall’art. 152, n. 5, CE, emerge che il diritto comunitario non restringe la competenza degli Stati membri ad impostare i loro sistemi di previdenza sociale e ad adottare, in particolare, norme miranti a organizzare ed erogare i servizi sanitari e l’assistenza medica (14). Tuttavia, nell’esercizio di tale competenza gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario e, in particolare, per quel che riguarda la presente causa, le disposizioni della direttiva 2000/78. Nella valutazione del rispetto di tale obbligo, occorre tener conto del fatto che la salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato CE e che spetta agli Stati membri stabilire il livello al quale essi intendono garantire la protezione della sanità pubblica ed il modo in cui tale livello deve essere raggiunto. Poiché detto livello può variare da uno Stato membro all’altro, occorre riconoscere agli Stati membri un margine discrezionale (15).

58.      Alla luce della suddetta giurisprudenza, ritengo che uno Stato membro, nell’ambito del suo potere di organizzazione dell’erogazione di cure dentistiche e al fine di raggiungere un livello elevato di tutela della sanità pubblica, possa adottare una misura di regolamentazione consistente nel fissare un limite di età a 68 anni per l’esercizio dell’attività di dentista convenzionato.

59.      A mio avviso, una misura di questo tipo è idonea a garantire l’obiettivo di tutela della sanità pubblica. In particolare, se uno Stato membro ritiene che la situazione dell’offerta di cure dentistiche presenti un rischio per l’equilibrio finanziario del suo regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia, deve poter adottare, a titolo preventivo, le misure di regolamentazione che gli permettono di ridurre tale rischio (16).

60.      Occorre inoltre ricordare che, secondo la Corte, una normativa nazionale è atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo fatto valere solo qualora risponda effettivamente all’intento di realizzarlo in modo coerente e sistematico (17). A questo proposito, ritengo che l’esistenza di deroghe all’applicazione del limite di età di 68 anni non comprometta la coerenza intrinseca dell’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V, con riguardo all’obiettivo di tutela della sanità pubblica. In altri termini, non ritengo che le suddette deroghe contraddicano l’affermazione secondo cui il limite di età di 68 anni previsto da tale articolo è idoneo a realizzare l’obiettivo di preservare l’equilibrio finanziario del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia.

61.      Al riguardo, ricordo che al detto limite di età si può derogare nelle seguenti quattro ipotesi:

–        se l’interessato ha esercitato per un periodo inferiore a venti anni in qualità di medico (dentista) convenzionato al momento del raggiungimento del sessantottesimo anno di età e la sua abilitazione quale medico (dentista) convenzionato è anteriore al 1° gennaio 1993, l’abilitazione viene prorogata dalla competente commissione, per un periodo massimo fino al raggiungimento del detto periodo ventennale;

–        se viene rilevato un deficit di assistenza medica, attuale o imminente, in talune zone della circoscrizione di abilitazione, il limite di età non trova applicazione;

–        in caso di malattia, di congedo o di partecipazione ad attività formative, il medico (dentista) convenzionato può farsi sostituire da un altro medico (dentista) non più abilitato quale medico (dentista) convenzionato per effetto del raggiungimento del limite di età, e

–        in ogni caso, i dentisti possono continuare l’esercizio della loro attività oltre l’età di 68 anni al di fuori del regime di convenzione.

62.      Le suddette quattro deroghe sono finalizzate a correggere gli eccessi cui potrebbe portare un’applicazione troppo rigida del limite di età di 68 anni e costituiscono il risultato di un contemperamento tra diverse finalità meritevoli di tutela.

63.      La prima deroga, infatti, è motivata dalla volontà del legislatore tedesco di non compromettere troppo le condizioni in cui i dentisti convenzionati svolgono la loro attività. Più precisamente, garantendo loro una durata minima ventennale di attività in qualità di dentisti convenzionati, il legislatore ha voluto assicurare a questi dentisti la possibilità, al termine della loro carriera professionale, di beneficiare di una pensione di vecchiaia. Orbene, nella sentenza Palacios de la Villa, precedentemente citata, la Corte ha effettivamente posto l’accento sull’importanza che ha la possibilità di una siffatta compensazione economica al termine della carriera professionale dei lavoratori interessati da un limite di età (18). Peraltro, poiché, in forza di tale deroga, l’abilitazione ad esercitare in qualità di dentisti convenzionati può essere prolungata solo a vantaggio di coloro che erano già abilitati anteriormente al 1° gennaio 1993, siffatta deroga ha carattere provvisorio e riguarda un numero limitato di dentisti convenzionati. Pertanto, a mio parere, essa non pregiudica la coerenza dell’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V, con riguardo all’obiettivo di preservare l’equilibrio finanziario del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia.

64.      Per quanto riguarda la seconda e la terza deroga, esse mirano ad evitare che il limite di età di 68 anni determini una carenza o una mancanza di dentisti in circostanze o in aree particolari. Il legislatore tedesco ha difatti preso in considerazione il fatto che un’applicazione troppo rigida del limite di età potesse avere, in alcuni casi, ripercussioni negative sulla tutela della sanità pubblica. Contribuendo a garantire la continuità e la disponibilità delle cure dentistiche convenzionate, la seconda e la terza deroga sono dirette a mantenere un servizio medico di qualità ed accessibile a tutti, il che costituisce un’altra faccia dell’obiettivo di tutela della sanità pubblica (19). A mio avviso, il perseguimento di questo aspetto dell’obiettivo della tutela della sanità pubblica non è affatto in contrasto con quello diretto a preservare l’equilibrio finanziario del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia.

65.      La quarta deroga, da parte sua, è diretta a proteggere la libertà professionale dei dentisti. Poiché permette a costoro di continuare ad esercitare la propria attività dopo i 68 anni al di fuori del sistema convenzionato, neppure tale deroga mette in discussione la coerenza dell’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V, con riguardo all’obiettivo di preservare l’equilibrio finanziario del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia.

66.      Ritengo, peraltro, che il suddetto articolo non vada oltre quanto necessario al fine di garantire tale obiettivo. A mio avviso, infatti, nell’ambito del suo potere in materia di organizzazione dei servizi sanitari e del suo margine di discrezionalità, uno Stato membro può considerare l’età di 68 anni sufficientemente avanzata per fungere da limite all’abilitazione ad esercitare in qualità di dentista convenzionato. Inoltre, tenuto conto dell’età media generalmente applicata negli Stati membri per avere diritto ad una pensione di vecchiaia, non ritengo che sia sproporzionato fissare un limite di età a 68 anni per l’esercizio dell’attività di dentista convenzionato.

67.      Per tutte le suddette ragioni, sono del parere che il limite di età di 68 anni previsto dall’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V possa considerarsi necessario alla tutela della salute, ai sensi dell’art. 2, n. 5, della direttiva 2000/78, e che quest’ultima non lo pregiudichi.

68.      Un siffatto limite di età, a mio parere, è altresì giustificato dall’obiettivo di garantire le possibilità per le nuove generazioni di esercitare l’attività di dentista convenzionato.

2.      L’obiettivo di garantire le possibilità per le nuove generazioni di esercitare l’attività di dentista convenzionato

69.      Secondo il giudice del rinvio, tale obiettivo non può più essere invocato per giustificare il limite di età di 68 anni. Egli spiega che il suddetto limite di età è stato originariamente concepito dal legislatore tedesco come misura di accompagnamento alle restrizioni cui è soggetto il rilascio delle abilitazioni ad esercitare in qualità di dentista convenzionato, al fine di evitare che i giovani dentisti siano i soli a subire gli inconvenienti legati a siffatte restrizioni. Il suddetto limite di età è stato quindi stabilito allo scopo di un’equa ripartizione degli oneri tra i dentisti già in possesso di un’abilitazione e la giovane generazione di dentisti in attesa di ottenere un’abilitazione. Orbene, poiché il legislatore tedesco ha in seguito ritenuto che il regime restrittivo di abilitazione in funzione delle necessità dovesse essere soppresso, il limite di età di 68 anni avrebbe perso la sua iniziale funzione e, pertanto, non potrebbe più essere giustificato dall’obiettivo di garantire le possibilità per le nuove generazioni di esercitare l’attività di dentista convenzionato.

70.      Contrariamente a quanto indicato dal giudice del rinvio, e alla luce delle spiegazioni fornite in udienza dal governo tedesco, non credo che siffatta giustificazione possa essere categoricamente esclusa. Difatti, a mio avviso, anche dopo la soppressione delle restrizioni al rilascio dell’abilitazione ad esercitare in qualità di dentista convenzionato, il limite di età di 68 anni ha continuato ad assolvere alla sua iniziale funzione, ossia quella di garantire le possibilità per le nuove generazioni di esercitare l’attività di dentista convenzionato, specie nelle aree più appetibili. La soppressione di tali restrizioni non ha pertanto modificato l’intenzione, che avrebbe potuto motivare il legislatore tedesco, di favorire il ricambio delle generazioni di dentisti nelle regioni in cui l’elevato volume dell’offerta di cure dentistiche convenzionate fosse di ostacolo allo stabilimento di giovani dentisti convenzionati.

71.      Questa giustificazione attinente all’obiettivo diretto a garantire le possibilità per le nuove generazioni di esercitare l’attività di dentista convenzionato deve, a mio avviso, essere esaminata nell’ambito dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78. Da tale articolo deriva che le disparità di trattamento basate sull’età «non costituisc[o]no discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari».

72.      Occorre inoltre ricordare che le finalità da ritenersi «legittime» ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78 e, conseguentemente, atte a giustificare una deroga al principio del divieto delle discriminazioni fondate sull’età, sono obiettivi di politica sociale come quelli connessi alla politica del lavoro, al mercato del lavoro o alla formazione professionale (20).

73.      L’obiettivo di garantire le possibilità per le nuove generazioni di esercitare l’attività di dentista convenzionato e, più in generale, di favorire il ricambio delle generazioni di dentisti convenzionati rientra, a mio avviso, nella suddetta categoria di finalità legittime. Dalla giurisprudenza della Corte deriva infatti che la promozione delle assunzioni costituisce una finalità legittima di politica sociale o dell’occupazione degli Stati membri e tale valutazione si applica a strumenti della politica del mercato del lavoro nazionale diretti a migliorare le opportunità di inserimento nella vita attiva di talune categorie di lavoratori (21).

74.      Di conseguenza, si deve considerare che tale obiettivo giustifica «oggettivamente e ragionevolmente», «nell’ambito del diritto nazionale», come previsto dall’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 2000/78, una disparità di trattamento fondata sull’età come quella contenuta dall’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V.

75.      Occorre altresì verificare, secondo il dettato stesso dell’art. 6, n. 1, primo comma, della suddetta direttiva, se i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano «appropriati e necessari».

76.      A questo proposito, gli Stati membri dispongono incontestabilmente di un ampio margine di valutazione discrezionale nella scelta delle misure atte a realizzare i loro obiettivi in materia di politica sociale e di occupazione (22).

77.      Peraltro, questo ampio margine di valutazione discrezionale dev’essere tanto più preso in considerazione trattandosi di una misura che, come abbiamo visto, rientra nella competenza di cui gli Stati membri dispongono per organizzare i propri servizi sanitari e di cure mediche.

78.      Ritengo pertanto che il limite di età di 68 anni previsto dall’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V costituisca un mezzo appropriato per realizzare l’obiettivo di garantire le possibilità per le nuove generazioni di esercitare l’attività di dentista convenzionato.

79.      Le deroghe all’applicazione di siffatto limite di età non rimettono in discussione questa valutazione, poiché non smentiscono la coerenza intrinseca di tale disposizione nazionale con riguardo al menzionato obiettivo. Infatti, rinviando a quanto già spiegato a proposito di tali deroghe, faccio notare che la prima deroga concerne un numero limitato di dentisti convenzionati, la seconda è relativa alle aree più svantaggiate sul piano medico, nelle quali non si pone alcun problema di accesso per i giovani dentisti convenzionati, la terza riguarda la temporanea sostituzione dei dentisti e, infine, la quarta è relativa all’uscita dal sistema convenzionato, e pertanto non è possibile che influisca negativamente sull’obiettivo di garantire le possibilità per le nuove generazioni di esercitare l’attività di dentista convenzionato.

80.      Peraltro, a mio avviso il limite di età di 68 anni previsto dall’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V non va oltre quanto è appropriato e necessario per realizzare l’obiettivo di garantire le possibilità per le nuove generazioni di esercitare l’attività di dentista convenzionato. Come spiegato precedentemente, infatti, tenuto conto dell’età media generalmente applicata negli Stati membri per aver diritto ad una pensione di vecchiaia, non ritengo sproporzionato fissare un limite di età di 68 anni per l’esercizio dell’attività di dentista convenzionato. Inoltre, il legislatore tedesco ha adottato un approccio equilibrato escludendo l’applicazione di siffatto limite di età nelle regioni che versano in condizioni di deficit di assistenza medica, nelle quali l’accesso all’attività di dentista convenzionato non pone difficoltà di sorta.

81.      A mio avviso, dai suddetti elementi deriva che la disparità di trattamento legata all’età, contenuta nell’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V, può essere considerata come oggettivamente e ragionevolmente giustificata dall’obiettivo di garantire le possibilità per le nuove generazioni di esercitare l’attività di dentista convenzionato, e non va oltre quanto appropriato e necessario per la realizzazione di tale obiettivo.

C –    La terza questione

82.      Tenuto conto della soluzione da me proposta alla prima e alla seconda questione, non vi è necessità di suggerire alcuna soluzione della terza questione.

IV – Conclusione

83.      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di dichiarare quanto segue:

«Gli artt. 2, nn. 2, lett. a), e 5, nonché 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vanno interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, in forza della quale l’abilitazione all’esercizio dell’attività di dentista convenzionato cessa alla scadenza del trimestre durante il quale il dentista convenzionato compie i 68 anni di età».


1 – Lingua originale: il francese.


2 – GU L 303, pag. 16.


3 – BGBl. I, pag. 2266; in prosieguo: il «GSG 1993».


4 – In prosieguo: il «SGB V».


5 – BGBl. I, pag. 1897; in prosieguo: l’«AGG».


6 – V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni.


7 – Causa C‑411/05, Racc. pag. I‑8531.


8 – Causa C‑388/07, Racc. pag. I‑1569.


9 – Sentenze citate Palacios de la Villa (punto 57), e Age Concern England (punto 45).


10 – Come ulteriore misura di regolamentazione si può citare anche la riforma degli studi di medicina al fine di ottenere una diminuzione del 20% degli studenti in tale facoltà [v. relazione n. 1675 dell’Istituto di ricerca e documentazione economica della salute (IRDES), novembre 2007, pag. 49].


11 – V., in particolare, sentenza 10 marzo 2009, causa C‑169/07, Hartlauer (Racc. pag. I‑1721, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).


12 – Ibidem (punto 49 e giurisprudenza ivi citata).


13 – Punto 46. V. altresì sentenza 18 giugno 2009, causa C‑88/08, Hütter (Racc. pag. I‑5325, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).


14 – V., in particolare, sentenze Hartlauer, cit. (punto 29), nonché 19 maggio 2009, cause riunite C‑171/07 e C‑172/07, Apothekerkammer des Saarlandes e a. (Racc¨pag. I‑4171, punto 18).


15 – V., in particolare, sentenza Apothekerkammer des Saarlandes e a., cit. (punto 19).


16 – V., per analogia, a proposito di un rischio per la fornitura di medicinali sicura e di qualità per la popolazione, sentenza Apothekerkammer des Saarlandes e a., cit. (punto 30).


17 – V. sentenza Apothekerkammer des Saarlandes e a., cit. (punto 42 e giurisprudenza ivi citata).


18 – Punto 73.


19 – V. sentenza Hartlauer, cit. (punto 47 e giurisprudenza ivi citata).


20 – V. sentenza Hütter, cit. (punto 41 e giurisprudenza ivi citata).


21 – Sentenza Palacios de la Villa, cit. (punto 65 e giurisprudenza ivi citata).


22 – Sentenza Hütter, cit. (punto 45 e giurisprudenza ivi citata).