Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Dortmund - Germania) - Domnica Petersen / Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe
(Direttiva 2000/78/CE - Artt. 2, n. 5, e 6, n. 1 - Divieto di discriminazioni fondate sull'età - Disposizione nazionale che fissa a 68 anni l'età massima per l'esercizio della professione di dentista convenzionato - Obiettivo perseguito - Nozione di "misura necessaria alla tutela della salute" - Coerenza - Idoneità e adeguatezza della misura)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Sozialgericht Dortmund
Parti
Ricorrente: Domnica Petersen
Convenuto: Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe
con l'intervento di: AOK Westfalen-Lippe, BKK-Landesverband Nordrhein-Westfalen, Vereinigte IKK, Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See-Dezernat 0.63, Landwirtschaftliche Krankenkasse NRW, Verband der Angestellten-Krankenkassen eV, AEV-Arbeiter-Ersatzkassen-Verband eV, Kassenzahnärtzliche Vereinigung Westfalen-Lippe
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale - Sozialgericht Dortmund - Interpretazione dell'art. 6, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) - Divieto di discriminazioni fondate sull'età - Nozioni di "legittima finalità" che può giustificare differenze di trattamento fondate sull'età nonché di "mezzi appropriati e necessari" per il conseguimento di tale finalità - Disposizione nazionale che fissa, ai fini della tutela della salute dei pazienti, un'età massima per l'esercizio della professione di dentista convenzionato
Dispositivo
L'art. 2, n. 5, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una misura nazionale, come quella controversa nella causa principale, che fissa un limite di età massima per l'esercizio della professione di dentista convenzionato, nel caso di specie 68 anni, qualora tale misura abbia come solo obiettivo la tutela della salute dei pazienti a fronte di un calo delle prestazioni di tali dentisti oltre questa età, dal momento che lo stesso limite di età non è applicabile ai dentisti non convenzionati.
L'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78 dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una misura siffatta qualora quest'ultima abbia come obiettivo la ripartizione delle possibilità di occupazione tra le generazioni nell'ambito della professione di dentisti convenzionati se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro interessato, tale misura è appropriata e necessaria per raggiungere tale obiettivo.
Spetta al giudice nazionale identificare l'obiettivo perseguito dalla misura che fissa detto limite di età individuando la ragione del mantenimento di tale misura.
Qualora una normativa come quella controversa nella causa principale sia, considerato l'obiettivo che essa persegue, contraria alla direttiva 2000/78, spetta al giudice nazionale investito di una controversia tra un singolo e un organismo amministrativo, quale il Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe, lasciare inapplicata tale normativa, anche se quest'ultima è precedente alla direttiva e il diritto nazionale non ne prevede la disapplicazione.
____________1 - GU C 260 dell'11.10.2008.