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Ricorso proposto il 9 marzo 2023 – VC/EU-OSHA

(Causa T-126/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: VC (rappresentanti: J. Rodríguez Cárcamo, avvocato, S. Centeno Huerta, avvocata)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ai sensi dell’articolo 263 TFUE, annullare integralmente la decisione 2023/01, del 18 gennaio 2023, del Direttore esecutivo provvisorio dell’EU-OSHA sull’esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto, sovvenzioni, premi, aggiudicazioni e strumenti finanziari coperti dal bilancio generale dell’UE e procedure di aggiudicazione coperti dal FES in base al regolamento (UE) 2018/1877 1 del Consiglio,

in subordine, ai sensi dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 143, paragrafo 9, del regolamento 2018/1046 1 (in prosieguo: il «regolamento finanziario») sostituire la misura di esclusione con una sanzione economica e/o annullare l’articolo 4 della decisione impugnata relativo alla misura della pubblicazione,

condannare l’EU-OSHA alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento 966/2012 1 , come modificato dal regolamento 2015/1929 2 (in prosieguo: il «regolamento finanziario applicabile a partire da gennaio 2016»), in relazione al diritto a un ricorso effettivo, protetto dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al valore dello Stato di diritto proclamato all’articolo 19, paragrafo 1, del TUE, al principio di leale cooperazione, stabilito all’articolo 4, paragrafo 3, del TUE e all’articolo 325, paragrafo 1, del TFUE. Si sostiene che la decisione impugnata non ha rispettato la decisione di sospensione che fu adottata dall’autorità giudiziaria nazionale competente.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 7, lettera a), del regolamento finanziario applicabile a partire da gennaio 2016 (equivalente all’articolo 136, paragrafo 6, lettera a), del regolamento finanziario) e su gravi errori di valutazione. Si sostiene che l’ordinatore competente, a seguito di gravi errori di valutazione, ha considerato che le misure di correzione adottate dalla parte ricorrente erano insufficienti per non applicare la misura di esclusione.

Terzo motivo, vertente sulla violazione di quanto stabilito all’articolo 106, paragrafi 3 e 7, lettere a) e d), del regolamento finanziario applicabile a partire da gennaio 2016, in relazione al principio di proporzionalità, per aver commesso l’ordinatore competente errori manifesti di valutazione.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento finanziario (equivalente all’articolo 106, paragrafo 16, del regolamento finanziario applicabile a partire da gennaio 2016), dell’articolo 140, paragrafo 2, lettera b) del regolamento finanziario (equivalente all’articolo 106, paragrafo 17, lettera b) del regolamento finanziario applicabile a partire da gennaio 2016) e dell’articolo 136, paragrafo 3, del regolamento finanziario, per un difetto di motivazione rispetto alla decisione di pubblicazione.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 13, lettera a) del regolamento finanziario applicabile a partire da gennaio 2016. Si sostiene che l’ordinatore competente non ha valutato l’applicazione di una sanzione pecuniaria in alternativa alla decisione di esclusione, per cui la decisione deve essere annullata per difetto di motivazione. In ogni caso, si chiede al Tribunale che, nel caso in cui decida di non annullare l’intera decisione impugnata, sostituisca la misura di esclusione con una sanzione che risulti ragionevole alla luce delle circostanze del caso, in conformità con l’articolo 261 TFUE e con l’articolo 143, paragrafo 9, del regolamento finanziario.

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1 Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU 2018, L 307, pag. 1).

1 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012L 298, pag. 1).

1 Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2015, L 286, pag. 1).