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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione - Italia) – Abercrombie & Fitch Italia Srl / Antonino Bordonaro

(Causa C-143/16)1

(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2, paragrafo 1 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Articolo 6, paragrafo 1 – Discriminazione fondata sull’età – Contratto di lavoro intermittente che può essere concluso con soggetti con meno di 25 anni di età – Cessazione automatica del contratto di lavoro quando il lavoratore compie 25 anni)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: Abercrombie & Fitch Italia Srl

Convenuto: Antonino Bordonaro

Dispositivo

L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché l’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una disposizione, quale quella di cui al procedimento principale, che autorizza un datore di lavoro a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno, giacché tale disposizione persegue una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalità sono appropriati e necessari.

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1 GU C 200 del 6.6.2016.