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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 12 aprile 2016 – Majid anche Madzhdi Shiri

(Causa C-201/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Majid anche Madzhdi Shiri

Autorità convenuta: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Questioni pregiudiziali

1)    Se le disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, che prevedono il diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento 1 , in particolare, l’articolo 27, paragrafo 1, debbano essere interpretate, alla luce del considerando 19, nel senso che un richiedente asilo può far valere il passaggio di competenza in capo allo Stato richiedente in ragione del decorso del termine di trasferimento di sei mesi (articolo 29, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013).

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)    Se il passaggio di competenza ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 604/2013 si verifichi solo a seguito dell’avvenuto decorso del termine di trasferimento o se un passaggio di competenza per decorso del termine richieda anche il diniego dell’obbligo di prendere o riprendere in carico la persona interessata da parte dello Stato membro competente.

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1 GU L 180, pag. 31.