Language of document : ECLI:EU:C:2017:805

Causa C201/16

Majid Shiri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Articolo 29 – Termine per effettuare il trasferimento – Mancata esecuzione del trasferimento entro il termine impartito – Obblighi dello Stato membro competente – Trasferimento di competenza – Necessità di una decisione dello Stato membro competente»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 ottobre 2017

1.        Procedimento giurisdizionale – Fase orale del procedimento – Riapertura – Obbligo di riaprire la fase orale del procedimento per consentire alle parti di depositare osservazioni su punti di diritto sollevati nelle conclusioni dell’avvocato generale – Insussistenza

(Art. 252, comma 2, TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 83)

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Procedure di presa e di ripresa in carico – Termine previsto per effettuare il trasferimento del richiedente la protezione internazionale – Conseguenza dell’inosservanza di tale termine – Trasferimento della competenza a esaminare la domanda di protezione internazionale allo Stato membro richiedente

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, art. 29, §§ 1 e 2)

3.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Ricorso proposto contro una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente la protezione internazionale – Possibilità d’invocare la scadenza del termine previsto per effettuare il trasferimento intervenuta successivamente all’adozione della decisione di trasferimento – Obbligo per gli Stati membri di prevedere mezzi di ricorso effettivi e rapidi

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, 19° considerando e artt. 27, § 1, e 29, §§ 1 e 2)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 22‑25)

2.      L’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, dev’essere interpretato nel senso che, se il trasferimento non è eseguito nel termine di sei mesi definito all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, la competenza passa automaticamente allo Stato membro richiedente, senza che sia necessario che lo Stato membro competente rifiuti di prendere o riprendere in carico l’interessato. Dal tenore letterale stesso di tale disposizione emerge che essa prevede un trasferimento automatico della competenza allo Stato membro richiedente, senza subordinare tale trasferimento a qualsivoglia reazione dello Stato membro competente (v., per analogia, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punto 61).

(v. punti 30, 34, dispositivo 1)

3.      L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 di detto regolamento, nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che un richiedente protezione internazionale deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di far valere la scadenza del termine di sei mesi definito all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento intervenuta successivamente all’adozione della decisione di trasferimento. Il diritto, che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale riconosce a un tale richiedente, di invocare circostanze successive all’adozione di tale decisione, nell’ambito di un ricorso diretto contro la medesima, soddisfa tale obbligo di prevedere un mezzo di ricorso effettivo e rapido.

La portata del ricorso che il richiedente protezione internazionale può presentare avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti è precisata al considerando 19 di tale regolamento, il quale indica che, al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale, il ricorso effettivo istituito dal regolamento in parola avverso le decisioni di trasferimento deve avere a oggetto, da una parte, l’esame dell’applicazione di detto regolamento e, dall’altra, l’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro verso il quale il richiedente è trasferito (sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punto 43). Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, alla luce, in particolare, dell’evoluzione generale che ha conosciuto il sistema di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri in conseguenza dell’adozione del regolamento Dublino III e degli obiettivi perseguiti da tale regolamento, l’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento dev’essere interpretato nel senso che il ricorso da esso previsto deve poter avere ad oggetto, segnatamente, il rispetto delle garanzie procedurali stabilite dal regolamento medesimo (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punti da 44 a 48 e giurisprudenza ivi citata).

Orbene, le procedure di presa e di ripresa in carico istituite dal regolamento Dublino III devono, in particolare, essere espletate nel rispetto di una serie di termini imperativi, tra i quali rientra il termine di sei mesi menzionato all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento. Sebbene queste disposizioni siano intese a disciplinare tali procedure, esse contribuiscono altresì – al pari dei criteri indicati al capo III di detto regolamento – a determinare lo Stato membro competente.

Di conseguenza, al fine di garantire che la decisione di trasferimento contestata sia stata adottata a seguito di una corretta applicazione di tali procedure, il giudice chiamato a esaminare un ricorso avverso una decisione di trasferimento deve poter esaminare le doglianze di un richiedente protezione internazionale secondo le quali detta decisione sarebbe stata adottata in violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, in quanto lo Stato membro richiedente sarebbe già divenuto lo Stato membro competente il giorno dell’adozione della suddetta decisione a causa della precedente scadenza del termine di sei mesi definito all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento in parola (v., per analogia, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punto 55).

Ciò premesso, occorre rilevare che, a differenza dei termini discussi nella causa definita con la sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab (C‑670/16, EU:C:2017:587), che delimitano la formulazione di una richiesta di presa in carico, i termini indicati all’articolo 29 del regolamento Dublino III hanno la finalità di delimitare non solo l’adozione, ma anche l’esecuzione della decisione di trasferimento. Ne consegue che detti termini possono scadere dopo l’adozione della decisione di trasferimento.

A tale riguardo, le autorità competenti dello Stato membro richiedente non possono, in una situazione del genere, procedere al trasferimento dell’interessato verso un altro Stato membro e sono, al contrario, tenute ad assumere d’ufficio i provvedimenti necessari per riconoscere la competenza del primo Stato membro e per avviare senza ritardo l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dall’interessato.

(v. punti 37‑43, 46, dispositivo 2)