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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 29 marzo 2016 – Biedrība «Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība» / Konkurences padome

(Causa C-177/16)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: Biedrība «Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība»

Resistente: Konkurences padome

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 102, [secondo comma,] lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sia applicabile in una controversia relativa alle tariffe stabilite da un organismo nazionale di gestione dei diritti d’autore, nel caso in cui il suddetto organismo riscuota anche royalty relative a opere di autori stranieri e le tariffe da esso stabilite possano agire da disincentivo all’uso di dette opere nello Stato membro di cui trattasi.

Ai fini della determinazione della nozione di prezzi non equi utilizzata nell’articolo 102, [secondo comma,] lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, se, nell’ambito della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, sia opportuno e sufficiente – e in quali casi – effettuare un raffronto fra i prezzi (tariffe) del mercato di cui trattasi e i prezzi (tariffe) dei suoi mercati limitrofi.

Ai fini della determinazione della nozione di prezzi non equi utilizzata nell’articolo 102 [secondo comma,] lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, se, nell’ambito della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, sia opportuno e sufficiente utilizzare l’indice degli standard di potere d’acquisto ricavato dal prodotto interno lordo.

Se il raffronto delle tariffe debba essere effettuato in ciascun segmento distinto delle stesse o in relazione al livello medio delle tariffe.

Quando debba ritenersi che la differenza delle tariffe esaminate ai fini della nozione di prezzi non equi utilizzata nell’articolo 102 [secondo comma,] lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sia significativa, per cui l’operatore economico che detenga una posizione dominante è tenuto a dimostrare che le sue tariffe sono eque.

Quali informazioni sia lecito aspettarsi dall’operatore economico per dimostrare il carattere equo delle tariffe relative alle opere protette dal diritto d’autore, nel campo di applicazione dell’articolo 102 [secondo comma,] lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, se il costo delle suddette opere non può essere determinato come nel caso dei prodotti di natura materiale. Se si tratti unicamente del costo amministrativo dell’organismo di gestione dei diritti d’autore.

Nel caso di violazione delle norme giuridiche in materia di concorrenza, se sia opportuno escludere dal fatturato di un organismo di gestione dei diritti d’autore, ai fini della determinazione di un’ammenda, i compensi erogati agli autori da detto operatore economico.

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