Language of document : ECLI:EU:C:2017:689

Causa C177/16

Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība

contro

Konkurences padome

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa Administratīvo lietu departaments)

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Nozione di “prezzo non equo” – Compensi riscossi da un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore – Raffronto con le tariffe praticate in altri Stati membri – Scelta degli Stati di riferimento – Criteri di valutazione dei prezzi – Calcolo dell’ammenda»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017

1.        Posizione dominante – Pregiudizio per il commercio tra Stati membri – Criteri di valutazione – Pregiudizio potenziale e significativo – Compensi riscossi da un organismo di gestione dei diritti d’autore che detiene un monopolio

(Art. 102 TFUE)

2.        Posizione dominante – Abuso – Condizioni di transazione non eque – Valutazione – Compensi riscossi da un organismo di gestione dei diritti d’autore – Raffronto con i compensi riscossi in altri Stati membri – Scelta degli Stati di riferimento – Raffronto tra le tariffe praticate in segmenti di utenti specifici – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 102 TFUE)

3.        Posizione dominante – Abuso – Condizioni di transazione non eque – Valutazione – Compensi riscossi da un organismo di gestione dei diritti d’autore – Raffronto con i compensi riscossi in altri Stati membri – Scarto significativo e persistente tra le tariffe comparate – Indice di abuso – Obblighi probatori dell’organismo di gestione che contesta l’abuso

(Art. 102 TFUE)

4.        Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Abuso di posizione dominante – Ammenda imposta da un’autorità nazionale garante della concorrenza – Calcolo – Fatturato rilevante

(Art. 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 5 e 23, § 2)

5.        Posizione dominante – Abuso – Condizioni di transazione non eque – Valutazione – Compensi riscossi da un organismo di gestione dei diritti d’autore – Raffronto con i compensi riscossi in altri Stati membri – Ammenda imposta da un’autorità nazionale garante della concorrenza – Importo – Determinazione

(Art. 102 TFUE)

1.      Il commercio tra gli Stati membri può essere influenzato dal livello dei compensi stabiliti da un organismo di gestione dei diritti d’autore che detiene un monopolio e che gestisce altresì i diritti dei titolari stranieri, di modo che trova applicazione l’articolo 102 TFUE.

(v. punto 30, dispositivo 1)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 31-51, dispositivo 2)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 52-61, dispositivo 3)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 62-71, dispositivo 4)

5.      Al fine di esaminare se un organismo di gestione dei diritti d’autore applichi prezzi non equi ai sensi dell’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE, è opportuno confrontare le sue tariffe con quelle applicabili negli Stati confinanti nonché con quelle applicabili in altri Stati membri, corrette attraverso l’indice di parità di potere d’acquisto, purché gli Stati di riferimento siano stati selezionati secondo criteri obiettivi, appropriati e verificabili e la base dei confronti effettuati sia omogenea. È possibile confrontare le tariffe praticate in uno o più segmenti di utenti specifici qualora esistano indizi del fatto che il carattere sproporzionato dei compensi verta su tali segmenti.

La differenza tra le tariffe messe a confronto deve considerarsi significativa se è considerevole e persistente. Una tale differenza costituisce un indizio di abuso di posizione dominante e spetta all’organismo di gestione dei diritti d’autore in posizione dominante dimostrare che i suoi prezzi sono equi in quanto si basano su elementi obiettivi che incidono sulle spese di gestione o sulla remunerazione dei titolari di diritti.

Nel caso in cui sia stata accertata la violazione di cui all’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE, le remunerazioni destinate ai titolari di diritti devono essere incluse, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, nel fatturato dell’organismo di gestione dei diritti d’autore di cui trattasi, a condizione che tali remunerazioni facciano parte del valore delle prestazioni fornite dal suddetto organismo e che tale inclusione sia necessaria per assicurare il carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione irrogata. Spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce dell’insieme degli elementi del caso di specie, se tali requisiti siano soddisfatti

(v. dispositivo 2-4)