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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa - Lettonia) – Biedrība «Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra - Latvijas Autoru apvienība» / Konkurences padome

(Causa C-177/16) 1

(Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Nozione di «prezzo non equo» – Compensi riscossi da un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore – Raffronto con le tariffe praticate da altri Stati membri – Scelta degli Stati di riferimento – Criteri di valutazione dei prezzi – Calcolo dell’ammenda)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra - Latvijas Autoru apvienība

Convenuto: Konkurences padome

Dispositivo

Il commercio tra gli Stati membri può essere influenzato dal livello dei compensi stabiliti da un organismo di gestione dei diritti d’autore che detiene un monopolio e che gestisce altresì i diritti dei titolari stranieri, di modo che trova applicazione l’articolo 102 TFUE.

Al fine di esaminare se un organismo di gestione dei diritti d’autore applichi prezzi non equi ai sensi dell’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE, è opportuno confrontare le sue tariffe con quelle applicabili negli Stati confinanti nonché con quelle applicabili in altri Stati membri, corrette attraverso l’indice di parità di potere d’acquisto, purché gli Stati di riferimento siano stati selezionati secondo criteri obiettivi, appropriati e verificabili e la base dei confronti effettuati sia omogenea. È possibile confrontare le tariffe praticate in uno o più segmenti di utenti specifici qualora esistano indizi del fatto che il carattere sproporzionato dei compensi verta su tali segmenti.

La differenza tra le tariffe messe a confronto deve considerarsi significativa se è considerevole e persistente. Una tale differenza costituisce un indizio di abuso di posizione dominante e spetta all’organismo di gestione dei diritti d’autore in posizione dominante dimostrare che i suoi prezzi sono equi in quanto si basano su elementi obiettivi che incidono sulle spese di gestione o sulla remunerazione dei titolari di diritti.

Nel caso in cui sia accertata la violazione di cui all’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE, le remunerazioni destinate ai titolari dei diritti devono essere incluse, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, nel fatturato dell’organismo di gestione dei diritti d’autore di cui trattasi, a condizione che tali remunerazioni facciano parte del valore delle prestazioni fornite dal suddetto organismo e che tale inclusione sia necessaria per assicurare il carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione irrogata. Spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce dell’insieme degli elementi del caso di specie, se tali requisiti siano soddisfatti.

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1 GU C 200 del 6.6.2016.