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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation - Francia) – Christie’s France SNC / Syndicat national des antiquaires

(causa C-41/14)1

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/84/CE – Articolo 1 – Proprietà intellettuale – Vendita all’asta di opere d’arte originali – Diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale – Debitore del compenso a titolo del diritto sulle successive vendite – Acquirente o venditore – Deroga convenzionale)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Christie’s France SNC

Convenuto: Syndicat national des antiquaires

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che il debitore del diritto sulle successive vendite, designato come tale dalla normativa nazionale, sia questi il venditore o un professionista del mercato dell’arte che interviene nella transazione, possa concordare con qualsiasi altro soggetto, compreso l’acquirente, che quest’ultimo sopporti in definitiva, in tutto o in parte, il costo del diritto sulle successive vendite, purché tale accordo contrattuale non pregiudichi in alcun modo gli obblighi e la responsabilità incombenti al debitore nei confronti dell’autore.

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1 GU C 102 del 7.4.2014.