Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht - Austria) – P GmbH / Finanzamt Österreich
(Causa C-378/21)1
(Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 203 – Rettifica della dichiarazione IVA – Destinatari di prestazioni non legittimati alla detrazione – Esclusione del rischio di perdita di gettito fiscale)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: P GmbH
Resistente: Finanzamt Österreich
Dispositivo
L’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016,
deve essere interpretato nel senso che:
un soggetto passivo, il quale abbia prestato un servizio e abbia indicato nella propria fattura un importo di imposta sul valore aggiunto (IVA) calcolato sulla base di un’aliquota errata, non è debitore, ai sensi di tale disposizione, della parte dell’IVA erroneamente fatturata qualora non vi sia alcun rischio di perdita di gettito fiscale in quanto i destinatari di tale servizio sono esclusivamente consumatori finali non legittimati alla detrazione dell’IVA pagata a monte.
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1 GU C 349 del 30.8.2021.