Language of document : ECLI:EU:T:2012:64

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

10 febbraio 2012

Causa T‑98/11 P

AG

contro

Parlamento europeo

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Licenziamento alla fine del periodo di prova – Termine di ricorso – Tardività – Impugnazione manifestamente infondata»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 16 dicembre 2010, AG/Parlamento (F‑25/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione:      L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. AG è condannato a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità

[Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, § 1, primo comma, c)]

2.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato del Tribunale sulla valutazione degli elementi di prova – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

1.      Risulta dall’articolo 257 TFUE, dall’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia e dall’articolo 138, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non risponde a tale prescrizione l’impugnazione che non contiene alcun argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza o l’ordinanza di cui trattasi.

Affermazioni troppo generiche e imprecise per poter formare oggetto di una valutazione giuridica devono essere considerate manifestamente irricevibili.

(v. punti 24 e 25)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 16 dicembre 2010, Meister/UAMI, T‑48/10 P (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 42 et 43, e giurisprudenza ivi citata)

2.      Risulta dall’articolo 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, che riproduce il testo dell’articolo 58 dello Statuto medesimo, che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e dev’essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica, a vizi di procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto dell’Unione da parte di quest’ultimo.

Di conseguenza, solo il Tribunale della funzione pubblica è competente ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e a valutarli. La valutazione dei fatti, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, non costituisce dunque una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato del giudice dell’impugnazione.

Siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che occorra procedere ad nuova valutazione dei fatti e delle prove o addirittura far ricorso a nuovi elementi di prova.

(v. punti 44‑46)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 24 ottobre 2011, P/Parlamento, T‑213/10 P (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti da 46 a 48, e giurisprudenza ivi citata)