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Sentenza del Tribunale 14 marzo 2014 – Holcim (Deutschland) e Holcim / Commissione

(Causa T-293/11)1

(«Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione di richiesta di informazioni – Necessità delle informazioni richieste – Obbligo di motivazione – Proporzionalità»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Holcim (Deutschland) AG (Amburgo, Germania); e Holcim Ltd (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: P. Niggemann e K. Gaßner, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, R. Sauer e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da A. Böhlke, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2011) 2363 definitiva della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso 39520 – Cemento e prodotti collegati).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Holcim (Deutschland) AG e la Holcim Ltd sono condannate alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

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1 GU C 238 del 13.8.2011.