Language of document : ECLI:EU:T:2014:896

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

16 ottobre 2014 (*)

«Aiuti di Stato – Elettricità – Tariffa agevolata – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Nozione di aiuto di Stato – Aiuto nuovo – Parità di trattamento – Durata ragionevole»

Nella causa T‑291/11,

Portovesme Srl, con sede in Roma (Italia), rappresentata da F. Ciulli, G. Dore, M. Liberati e A. Vinci, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci ed É. Gippini Fournier, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento totale, o parziale «per la parte ritenuta di ragione», della decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C 38/B/04 (ex NN 58/04) e C 13/06 (ex N 587/05) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA e Syndial SpA (GU L 309, pag. 1), e, in via subordinata, una domanda di annullamento di detta decisione nella parte in cui essa dispone la restituzione degli aiuti in questione,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, M. Kancheva e C. Wetter (relatore), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 dicembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

 Fatti

1        La Portovesme Srl, ricorrente, è un produttore di metalli non ferrosi, tra i quali compaiono, per quanto riguarda i suoi stabilimenti di Portoscuso (Italia) e San Gavino (Italia), lo zinco, l’argento e il piombo.

2        Ai sensi dell’articolo 1° del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2004 (GURI n. 93, del 21 aprile 2004, pag. 5; in prosieguo: il «decreto del 2004»), «il trattamento [tariffario] di cui al punto 2 del decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 19 dicembre 1995 [è esteso] alle forniture di energia destinate alle produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto situati in territori insulari caratterizzati da collegamenti assenti o insufficienti alle reti nazionali dell’energia elettrica e del gas».

3        Il decreto del 2004 ha permesso pertanto a nuovi beneficiari, tra cui la ricorrente, di godere dell’applicazione della tariffa agevolata già concessa sino al 31 dicembre 2005 all’Alcoa Trasformazioni Srl, produttrice di alluminio stabilita in Sardegna (Italia), mediante il decreto ministeriale del 19 dicembre 1995 (GURI n. 39, del 16 febbraio 1996, pag. 8; in prosieguo: il «decreto del 1995»). Questa estensione doveva rivestire carattere temporaneo e concludersi con l’installazione o il potenziamento dei suddetti collegamenti o, al più tardi, il 30 giugno 2007.

4        È importante precisare che il decreto del 1995 si inseriva nel quadro della privatizzazione dell’Alumix SpA. Questa privatizzazione ha portato alla comunicazione della Commissione a norma dell’articolo [88], paragrafo 2, [CE] agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito all’aiuto di Stato concesso dall’Italia ad Alumix, notificata alla Repubblica italiana e pubblicata il 1° ottobre 1996 (GU C 288, pag. 4; in prosieguo: la «decisione Alumix»).

5        Il decreto del 2004 dispone, nel suo articolo 1°, primo comma, che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (in prosieguo: l’«AEEG») «estende (…) il trattamento [tariffario] di cui al punto 2» del decreto del 1995. Quest’ultimo contiene cinque punti, dei quali i primi due sono rilevanti nell’ambito della presente controversia. Il punto 1 di detto decreto dispone che «la tariffa relativa alle forniture di energia elettrica per la produzione di alluminio primario prevista alla tabella A‑9 allegata al provvedimento (…) numero 15 del 14 dicembre 1993 è abolita a partire dal 1° gennaio 1996» e che «in sua sostituzione si applicano le tariffe multiorarie previste alla tabella A‑6 dello stesso provvedimento». Il punto 2 del decreto del 1995 enuncia che «il trattamento dei sovrapprezzi previsto dalla delibera del CIP numero 13 del 24 luglio 1992 e successive modifiche, da applicarsi a tutte le forniture destinate alle produzioni di alluminio primario nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito a decorrere dal 31 dicembre 2005».

6        A questo proposito occorre ricordare che, in Italia, spetta al Comitato interministeriale dei prezzi (in prosieguo: il «CIP») stabilire i livelli di prezzo e le condizioni relative alla fornitura di elettricità. La tariffa dell’energia elettrica comprende una quota fissa «proporzionata alla potenza impegnata o prelevata» e una quota variabile, «in funzione dell’energia consumata» (punto 2.5.1 della decisione Alumix). Questa quota variabile comprende a sua volta due parti, il «prezzo dell’energia» e il «sovrapprezzo termico». Analogamente alla quota fissa, il «prezzo dell’energia» serve «a coprire (…) i costi finanziari e di gestione degli impianti» (stesso punto della decisione Alumix), mentre il «sovrapprezzo termico» «è rapportat[o] ai costi del combustibile utilizzato per la produzione di elettricità e ai costi di acquisto di energia elettrica di produzione nazionale ed estera» (stesso punto della decisione Alumix).

7        La quota fissa e il «prezzo dell’energia» erano stati determinati, al momento dell’adozione della decisione Alumix, con delibera n. 45/1990 del CIP, mentre il «sovrapprezzo termico» lo era stato con la sua delibera n. 26/1989. Con la delibera n. 13/1992 del CIP, il «sovrapprezzo termico» per la produzione di alluminio di prima fusione nello smelter ubicato nel territorio del comune di Portovesme, in Sardegna, è stato ridotto di due terzi, passando da 26,6 lire italiane (ITL) per kilowatt/ora a ITL 8,8. Questa tariffa (in prosieguo: la «tariffa pre‑Alumix») è anteriore alle decisioni adottate dalle autorità italiane, nell’ambito della privatizzazione dell’Alumix, in merito alle tariffe dell’energia elettrica applicabili agli smelter di alluminio ubicati nel territorio dei comuni di Portovesme e di Fusina, in Veneto (Italia).

8        A questo proposito, la Commissione delle Comunità europee aveva rilevato che, «[per quanto concerne] le precedenti condizioni tariffarie praticate a favore dello smelter di alluminio di Portovesme a norma del provvedimento CIP [n.] 3/[1992], che [aveva] ridotto il sovrapprezzo termico, si [doveva] concludere che esse costituis[sero] aiuto di Stato», dato che detta decisione «unilaterale dello Stato italiano (…) [aveva] diminuito i costi a carico dello smelter in questione e di [essa] non potevano beneficiare altre industrie nel resto d’Italia» (punto 4.2 della decisione Alumix).

9        La tariffa pre‑Alumix è stata poi esaminata «alla luce del perseguimento dell’obiettivo di favorire lo sviluppo regionale a lungo termine ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera a), [CE]» (punto 4.2 della decisione Alumix) e tenendo conto del fatto che queste tariffe agevolate erano state soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1996. La Commissione ha concluso che le «iniezioni di capitale e il pagamento dei debiti congelati nonché [‘la tariffa pre‑Alumix’ erano di conseguenza] coperti dalla deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), [CE]» (punto 5 della decisione Alumix).

10      La privatizzazione dell’Alumix (che ha condotto alla cessione della maggior parte del patrimonio del gruppo Alumix all’Alcoa Italia SpA, divenuta, in esito a tale processo, Alcoa Trasformazioni) aveva condotto il legislatore italiano ad adottare una serie di misure, alcune delle quali riguardavano la riduzione delle tariffe dell’energia elettrica applicabili a tale società. A questo titolo erano state adottate tre diverse tariffe, una concernente lo stabilimento sito in Portovesme, le altre due riguardanti lo stabilimento sito in Fusina. Per questi due stabilimenti, la tariffa comprendeva il costo marginale di produzione di energia elettrica nella regione in questione, pari a ITL 36 per kilowatt/ora per lo stabilimento di Portovesme e a ITL 39 per kilowatt/ora per lo stabilimento di Fusina, base a cui era aggiunta una partecipazione ai costi fissi.

11      La tabella riprodotta dopo il quarto capoverso del punto 2.5.2 della decisione Alumix illustra la tariffa applicabile allo smelter situato in Portovesme negli anni dal 1996 al 2005. Per quanto concerne lo smelter di Fusina, il suo approvvigionamento costituiva oggetto di due distinti contratti, uno concluso tra l’Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL) e la SAVA, un’impresa riacquistata dall’Alumix, l’altro che stabiliva una tariffa calcolata a partire dal costo marginale medio dell’energia elettrica prodotta, ossia ITL 39 per kilowatt/ora. Queste sono la prima e la terza tariffa che costituivano, alla data d’adozione della decisione Alumix, l’ultimo sviluppo delle tariffe agevolate per l’energia elettrica (in prosieguo: la «tariffa Alumix»).

12      Nel primo caso, riguardante lo stabilimento di Portovesme, la Commissione ha considerato quanto segue:

«(…) [N]elle circostanze suddette, l’ENEL si comporta come un normale operatore commerciale e (…) la tariffa [che esso applica] non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, [CE]» (punto 4.2 della decisione Alumix).

13      Nel secondo caso, concernente lo stabilimento di Fusina, essa ha adottato un ragionamento analogo per quanto concerne la terza tariffa, calcolata a partire dal costo marginale medio dell’elettricità prodotta.

14      Infine, sempre per quanto concerne tale stabilimento, ma relativamente al contratto concluso tra l’ENEL e la SAVA (seconda tariffa), essa ha rilevato che si trattava di una normale operazione commerciale e che, invece di essere corrisposto in un’unica soluzione, il pagamento di cinque centrali idroelettriche e della rete corrispondente era stato scaglionato su diversi anni ed era stato effettuato sotto forma di fornitura di energia elettrica.

15      La Commissione ha affermato pertanto, riguardo a queste tre tariffe – tra cui la tariffa Alumix – che «non si riscontra[va] (…) la presenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, [CE]» (ultimo capoverso del punto 4.2 della decisione Alumix).

16      L’applicazione della tariffa agevolata derivante dal decreto del 2004, di cui si è parlato nei precedenti punti 2 e seguenti, presupponeva che l’AEEG adottasse una decisione in tal senso.

17      Quest’ultima ha adottato la decisione n. 110/04, del 5 luglio 2004, che subordinava la concessione della tariffa agevolata all’esito positivo della procedura di notificazione, ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato.

18      Tuttavia è risultato che le autorità italiane non avevano effettuato detta notificazione, ma che è in seguito alla comunicazione fattale di articoli di stampa che la Commissione aveva chiesto alla Repubblica italiana, con lettere datate 22 gennaio e 19 marzo 2004, alcuni chiarimenti concernenti le misure in questione. Con missive datate 9 febbraio, 9 giugno e 20 settembre 2004, tale Stato membro ha fornito talune precisazioni alla Commissione, segnatamente in merito al decreto del 2004, ha informato l’AEEG in merito al contesto nel quale questi elementi erano stati forniti e gli ha dato istruzione di porre in esecuzione detto decreto, cosa che è stata fatta mediante la decisione n. 148/04, del 9 agosto 2004.

19      Con decisione notificata alla Repubblica italiana con lettera datata 16 novembre 2004, la Commissione ha avviato il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE, concernente l’aiuto di Stato C 38/2004 (ex NN 58/04) – Aiuti a favore della società Portovesme Srl (sintesi in GU 2005, C 30, pag. 7).

20      Il 17 dicembre 2004, l’AEEG ha informato il Ministro italiano delle Attività produttive del fatto che, tenuto conto di detta decisione, essa interrompeva anticipatamente l’applicazione del regime derivante dal decreto del 2004.

21      Dalle informazioni comunicate nel corso del procedimento amministrativo dalla Repubblica italiana risulta che, in applicazione di detto regime, per l’elettricità consumata tra l’aprile e l’ottobre 2004, la ricorrente ha percepito dall’ente pubblico Cassa Conguaglio per il settore elettrico una serie di versamenti per un importo totale pari a EUR 12 845 892,82, rappresentanti l’indennizzo ottenuto effettuando la differenza tra il prezzo praticato dal fornitore di elettricità della ricorrente e la tariffa agevolata stabilita dallo Stato, moltiplicata per il quantitativo di energia elettrica consumato.

22      Tuttavia, il 14 marzo 2005 le autorità italiane hanno adottato il decreto legge n. 35 (GURI n. 111, del 14 maggio 2005, pag. 4), convertito, con modifiche, nella legge del 14 maggio 2005, n. 80 (Supplemento ordinario alla GURI n. 91, del 14 maggio 2005; in prosieguo: la «legge del 2005»).

23      Ai sensi dell’articolo 11, comma 12, della legge del 2005, la tariffa agevolata concessa alla ricorrente è stata prorogata sino al 31 dicembre 2010. Tuttavia, mentre il decreto del 2004 non era stato oggetto di notificazione alla Commissione, al pari dell’articolo 11, comma 11, della legge del 2005, concernente la tariffa agevolata applicata all’Alcoa Trasformazioni, l’articolo 11, comma 12, di questa stessa legge è stato notificato alla Commissione in osservanza dell’articolo 88, paragrafo 3, CE il 23 novembre 2005, mentre il 28 novembre successivo ha fatto seguito una missiva supplementare.

24      Con lettera datata 22 dicembre 2005, la Commissione ha chiesto alcune informazioni supplementari alla Repubblica italiana, che gliele ha fornite con missiva del 3 marzo 2006.

25      Con decisione notificata alla Repubblica italiana con lettera datata 26 aprile 2006, la Commissione ha avviato il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE, concernente l’aiuto di Stato C 13/06 (ex N 587/05) – Tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica alle imprese ad alta intensità energetica localizzate in Sardegna (sintesi in GU C 145, pag. 8).

26      Il 22 agosto 2006, la Commissione ha chiesto alcune precisazioni supplementari, che la Repubblica italiana ha fornito con lettera del 28 settembre 2006.

27      Poiché l’applicazione del regime derivante dall’articolo 11, comma 12, della legge del 2005 era subordinata all’autorizzazione della Commissione, tenuto conto dell’avvenuta notificazione, detto regime non è stato posto in esecuzione.

28      Il 29 ottobre 2008, la Commissione ha deciso di esaminare separatamente la tariffa agevolata risultante dal decreto del 2004 secondo che essa riguardasse, da un lato, l’Alcoa Trasformazioni e, dall’altro, i nuovi beneficiari di detta tariffa, tra cui la ricorrente.

29      Dopo diversi scambi di comunicazioni tra la Commissione e la Repubblica italiana, è risultato che la tariffa agevolata di cui godeva l’Alcoa Trasformazioni non era stata effettivamente prorogata dal decreto del 2004, e che quest’ultima era rimasta soggetta al decreto del 1995 sino all’entrata in vigore dell’articolo 11, comma 11, della legge del 2005.

30      Con la decisione 2011/746/UE, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C 38/B/04 (ex NN 58/04) e C 13/06 (ex N 587/05) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA e Syndial SpA (GU L 309, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione, da un lato, per quanto riguarda l’aiuto derivante, a suo parere, dall’articolo 11, comma 12, della legge del 2005, ha giudicato quest’ultimo incompatibile con il mercato interno e, di conseguenza, ha proibito alla Repubblica italiana di dare esecuzione ad esso e, dall’altro, per quanto riguarda l’aiuto derivante, a suo parere, dal decreto del 2004, lo ha parimenti considerato incompatibile con il mercato interno e, di conseguenza, ha ordinato alla Repubblica italiana di procedere al suo recupero presso i suoi beneficiari.

31      La decisione controversa è stata notificata alla ricorrente il 31 marzo 2011.

 Procedimento e conclusioni delle parti

[omissis]

39      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare totalmente, o parzialmente «per la parte ritenuta di ragione», la decisione controversa;

–        in subordine, annullare detta decisione nella parte in cui si ordina la restituzione degli aiuti in questione;

–        condannare la Commissione alle spese.

40      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

41      Nell’ambito delle sue domande formulate in via principale, la ricorrente chiede al Tribunale di procedere, anzitutto, all’annullamento totale della decisione controversa e, poi, in mancanza di ciò, all’annullamento parziale di quest’ultima «per la parte ritenuta di ragione». Nell’ambito delle sue domande presentate in via subordinata, essa chiede al Tribunale di procedere all’annullamento della decisione controversa «nella disposizione che ordina la restituzione degli aiuti».

42      Tuttavia, invitata dal Tribunale, in udienza, a precisare la portata delle sue domande, la ricorrente ha dichiarato che i suoi capi di domanda dovevano essere intesi come limitati a una domanda di annullamento della decisione controversa nella parte in cui detta decisione la riguardava, circostanza di cui si è dato atto nel verbale d’udienza.

43      Dette precisazioni inducono a dichiarare ricevibile il ricorso nei limiti in cui la ricorrente chiede, in via principale, l’annullamento della decisione controversa nella parte che la concerne e, in via subordinata, l’annullamento di questa stessa decisione nella parte in cui essa l’obbliga a restituire l’aiuto che le era stato accordato.

44      Tuttavia, per quanto riguarda la domanda di annullamento parziale della decisione controversa «per la parte ritenuta di ragione», è importante ricordare che, quando il giudice dell’Unione europea è investito di una domanda di annullamento di un atto previsto dall’articolo 263 TFUE, la sua competenza è limitata al controllo della legittimità dell’atto impugnato (sentenza della Corte dell’8 luglio 1999, DSM/Commissione, C‑5/93 P, Racc. pag. I‑4695, punto 36, e sentenza del Tribunale del 9 giugno 2009, NDSHT/Commissione, T‑152/06, Racc. pag. II‑1517, punto 73).

45      L’accertamento di un’illegittimità, per una delle cause enunciate dall’articolo 263, secondo comma, TFUE, deve pertanto condurlo ad annullare, secondo i casi, in tutto o in parte, detto atto, in funzione segnatamente della natura e della portata di detta illegittimità, senza che esso possa decidere in merito a detto annullamento o modularne l’ampiezza in base a considerazioni di equità od opportunità (v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2005, Micha/Commissione, T‑50/04, Racc. PI pagg. I‑A‑339 e II‑1499, punto 46), considerazioni alle quali sembra fare richiamo la ricorrente con l’uso dell’espressione «per la parte ritenuta di ragione».

46      Pertanto, il ricorso è ricevibile, fatta eccezione per la seconda parte del capo di domanda presentato in via principale dalla ricorrente, diretto all’annullamento parziale della decisione controversa «per la parte ritenuta di ragione».

 Nel merito

47      A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce undici motivi.

48      Il primo motivo è relativo alla violazione del principio della certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e degli articoli 4, 7, 10 e 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1); il secondo motivo è ricavato dall’esposizione errata e incompleta del contesto normativo applicabile alla presente causa, e dalla conseguente violazione del dovere di diligenza e di imparzialità della Commissione; il terzo motivo verte sulla violazione del principio della parità di trattamento tra l’Alcoa Trasformazioni e la ricorrente; il quarto motivo si basa sulla mancanza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; il quinto motivo è fondato sul fatto che la Commissione ha adottato premesse inesatte per emanare la decisione controversa; il sesto motivo è ricavato dal carattere esistente dell’aiuto in questione; il settimo motivo è basato sulla sua compatibilità «con il mercato comune»; l’ottavo motivo poggia sulla violazione degli articoli 2 CE, 3 CE, 5 CE e 12 CE nonché dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità; il nono motivo verte sulla violazione dell’articolo 174 TFUE e della dichiarazione n. 30, sulle regioni insulari, allegata all’atto finale del Trattato di Amsterdam, che modifica il Trattato sull’Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (GU 1997, C 340, pag. 136; in prosieguo: la «dichiarazione sulle regioni insulari»); il decimo motivo riguarda la violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere da a) a c), TFUE, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9) e la mancata considerazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007‑2013 (GU 2006, C 54, pag. 13), e l’undicesimo motivo, analogamente al primo, riguarda la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

[omissis]

 Sull’ottavo motivo, relativo alla violazione degli articoli 2 CE, 3 CE, 5 CE e 12 CE nonché dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità

[omissis]

 Sul quarto motivo, limitatamente alla sua seconda parte, per quanto concerne la seconda censura di quest’ultima, riguardante la violazione dell’obbligo di motivazione in merito al carattere selettivo delle misure in questione

[omissis]

 Sul primo motivo, relativo alla violazione del principio della certezza del diritto, del principio della tutela del legittimo affidamento e degli articoli 4, 7, 10 e 14 del regolamento n. 659/1999, e sull’undicesimo motivo, relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

[omissis]

 Sul secondo motivo, tratto dall’esposizione errata e incompleta del contesto normativo applicabile al presente caso e alla conseguente violazione del dovere di diligenza e di imparzialità della Commissione

81      La ricorrente asserisce che la determinazione, mediante il decreto del 2004 e le relative decisioni di esecuzione, della tariffa agevolata porta a una tariffa identica alla tariffa pre‑Alumix, considerata dalla Commissione compatibile con il mercato comune nella decisione Alumix. Essa ritiene di avere il diritto di avvalersi di questo precedente affinché l’aiuto sia considerato compatibile con il mercato interno. Se tale fosse il caso, la ricorrente non sarebbe obbligata a restituire gli importi riscossi a titolo di detta misura. Ciò presuppone tuttavia che la prassi decisionale in questione sia legale e invocabile (perché la Commissione non è vincolata dalla sua precedente prassi decisionale, ma lo è, viceversa, dal principio della parità di trattamento per quanto concerne gli stessi aiuti).

82      La ricorrente basa la sua analisi sul seguente ragionamento: l’articolo 1°, primo comma, del decreto del 2004 fa riferimento al punto 2 del decreto del 1995, il quale a sua volta fa rinvio alla delibera n. 13/92 del CIP. Ebbene, questa decisione strutturava, soprattutto per quanto concerne il «sovrapprezzo termico», la tariffa pre‑Alumix. È proprio questa tariffa, riconosciuta, nel 1996, come compatibile con il mercato comune, che le è stata applicata nel 2004, ciò che naturalmente implica, a suo parere, l’illegittimità della decisione controversa su tale questione.

83      Il secondo motivo della ricorrente non può essere accolto.

84      Occorre anzitutto sottolineare che, in occasione della privatizzazione dell’Alumix, la Repubblica italiana si era impegnata nei confronti dell’Alcoa Italia a rispettare la tariffa Alumix ((quest’ultima aveva addirittura il diritto, in base al contratto, di sospendere l’attività dei suddetti stabilimenti qualora «le tariffe elettriche [avessero ecceduto] quelle concordate di almeno il 5% per un periodo di almeno tre mesi per semestre» (punto 2.7 della decisione Alumix)), di modo che, quando il decreto del 1995 è stato adottato, esso ha ripreso le caratteristiche della tariffa Alumix, come confermato dalla Commissione in udienza. La decisione Alumix, adottata nel 1996, la convalida pertanto implicitamente.

85      Come ricordato nei precedenti punti da 6 a 15, la tariffa agevolata approvata dalla Commissione nella decisione Alumix copriva una realtà multiforme ossia, anzitutto, la tariffa di origine, concessa dall’ENEL all’Alumix in forza, segnatamente, della delibera n. 13/1992 del CIP (la tariffa pre‑Alumix) e, poi, le tariffe concesse all’Alumix nell’ottica della sua privatizzazione e stabilmente prorogate con il decreto del 1995 a favore del principale acquirente del gruppo Alumix, l’Alcoa Italia, divenuta Alcoa Trasformazioni (la tariffa Alumix).

86      Occorre poi rilevare che, benché, da un punto di vista formale, sia esatto che il decreto del 2004 effettua un rinvio al punto 2 del decreto del 1995, ciò nondimeno, come sottolinea giustamente la Commissione, quest’ultimo non può essere letto isolatamente dal punto 1. Ai sensi di quest’ultimo, come ricordato nel precedente punto 5, lo specifico regime dei prezzi per l’alluminio primario contenuto nella tabella A‑9 allegata alla delibera n. 15/93 del CIP era abrogato a partire dal 1° gennaio 1996 a vantaggio di un regime comprendente tariffe per fasce orarie, riportate nella tabella A‑6 allegata a detta decisione, senza che ciò comportasse modifiche riguardo al «sovrapprezzo termico» definito conformemente alla delibera n. 13/92 del CIP.

87      Di conseguenza, sia la tariffa pre‑Alumix sia la tariffa Alumix contenevano, tra gli elementi che consentivano la loro determinazione, il «sovrapprezzo termico» ridotto, unico elemento rientrante nella determinazione del prezzo finale dell’energia elettrica definito con la delibera n. 13/92 del CIP.

88      Pertanto, alla ricorrente non è stata applicata né la tariffa pre‑Alumix né la tariffa Alumix, bensì il regime derivato dal decreto del 1995 quale sviluppatosi fino all’inizio del 2004. Pertanto, nel 2004, l’estensione ad altri beneficiari di detta tariffa con il decreto del 2004 non aveva più lo stesso oggetto che nel 1996, alla data d’adozione della decisione Alumix.

89      Ciò porta a respingere il secondo motivo, ivi compreso quanto riguarda il dovere d’imparzialità della Commissione, poiché essa ha trattato allo stesso modo la ricorrente e l’Alcoa Trasformazioni a partire dall’adozione delle nuove misure (ossia il decreto del 2004 e la legge del 2005), ciò che sarà più ampiamente illustrato dal Tribunale nell’ambito della sua risposta al terzo motivo.

 Sul terzo motivo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento tra l’Alcoa Trasformazioni e la ricorrente

90      La ricorrente asserisce, nell’ambito del suo terzo motivo, che la Commissione, nella decisione 2010/460, ha ritenuto che la tariffa agevolata concessa all’Alcoa Trasformazioni fosse illegittima solo per il periodo successivo al 31 dicembre 2005, data di scadenza, secondo detta istituzione, della decisione Alumix. Ebbene, la ricorrente reputa che, poiché la tariffa applicata all’Alcoa Trasformazioni e quella che le è stata applicata a partire dalla data di entrata in vigore della decisione n. 148/04 dell’AEEG erano identiche (in forza del decreto del 1995 e poi, a suo dire, del decreto del 2004, per l’Alcoa Trasformazioni, e del solo decreto del 2004, per essa), la disparità di trattamento non appare giustificata né per quanto concerne la constatazione dell’illegittimità dell’aiuto né, di conseguenza, per quanto riguarda la domanda di restituzione degli indennizzi riscossi in base al decreto del 2004.

91      È giocoforza constatare che un siffatto motivo non può essere accolto. Come si ricava dalla giurisprudenza, il rispetto del principio della parità di trattamento impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza della Corte del 26 ottobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun, C‑248/04, Racc. pag. I‑10211, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

92      Nel caso di specie, l’Alcoa Trasformazioni e la ricorrente non erano, in origine, in una posizione giuridica paragonabile: l’Alcoa Trasformazioni godeva di una tariffa agevolata, convalidata dalla Commissione nella decisione Alumix, e detta tariffa le è stata prorogata, mentre la ricorrente è una nuova beneficiaria di detta tariffa in forza del decreto del 2004, il quale, in pratica, non è stato applicato all’Alcoa Trasformazioni. Per di più, la legge del 2005 comprende due disposizioni diverse, una, l’articolo 11, comma 11, non notificata alla Commissione, che riguardava l’Alcoa Trasformazioni, e l’altra, l’articolo 11, comma 12, che riguardava i nuovi beneficiari della tariffa agevolata, che è stata regolarmente notificata alla Commissione. Questi elementi divergenti bastano, allo stato degli atti, a giustificare la scelta della Commissione di scindere l’esame dei casi secondo che essi riguardassero il beneficiario iniziale della tariffa agevolata o nuovi beneficiari della medesima.

93      Viceversa, riguardo alla tariffa agevolata, per come si era sviluppata, le due società si trovavano in una stessa situazione e sono state trattate in modo identico dalla Commissione la quale, in un caso come nell’altro, ha considerato detta tariffa come un aiuto di Stato incompatibile e, di conseguenza, ha ordinato il rimborso dell’aiuto.

94      È certamente vero che, poiché la tariffa agevolata successiva al 31 dicembre 2005 è considerata illegittima nella decisione controversa ed è identica a quella subito precedente a tale data, la ricorrente sostiene correttamente che la Commissione era legittimata ad intervenire in una fase più precoce, a causa di un mutamento sostanziale nella natura dell’aiuto inizialmente convalidato. Del resto, occorre rilevare che la Commissione riconosce che l’Alcoa Trasformazioni ha potuto percepire, a causa delle modifiche avvenute in merito alla determinazione e al versamento della tariffa agevolata a quest’ultima, alla fine del periodo iniziale (1995-2005), in particolare nel 2004 e nel 2005, un aiuto di Stato illegittimo (ciò che, del resto, è pienamente conforme alla decisione 2010/460 e al fatto che la proroga della tariffa agevolata è stata considerata costitutiva di un aiuto siffatto).

95      Tuttavia, per giurisprudenza consolidata il principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto della legalità, il che presuppone che nessuno può invocare, a suo vantaggio, un’illegalità commessa a favore di altri (v., in tal senso, sentenze della Corte del 9 ottobre 1984, Witte/Parlamento, 188/83, Racc. pag. 3465, punto 15; del 4 luglio 1985, Williams/Corte dei conti, 134/84, Racc. pag. 2225, punto 14, e del 10 novembre 2011, The Rank Group, C‑259/10 e C‑260/10, Racc. pag. I‑10947, punto 62).

96      Pertanto, il terzo motivo dev’essere respinto.

 Sul quarto motivo, fondato sulla mancanza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

[omissis]

 Sul quinto motivo, basato sul fatto che la Commissione ha adottato premesse inesatte per emanare la decisione controversa

[omissis]

 Sul sesto motivo, relativo al carattere esistente dell’aiuto in questione

112    Occorre ricordare che devono considerarsi aiuti nuovi, soggetti all’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, i provvedimenti diretti ad istituire o a modificare aiuti, con la precisazione che le modifiche possono vertere vuoi su aiuti esistenti, vuoi su progetti iniziali notificati alla Commissione (sentenze della Corte del 9 ottobre 1984, Heineken Brouwerijen, 91/83 e 127/83, Racc. pag. 3435, punti 17 e 18, e del 9 agosto 1994, Namur-Les assurances du crédit, C‑44/93, Racc. pag. I‑3829, punto 13).

113    Nel caso di specie, il carattere nuovo dell’aiuto è chiaramente dimostrato.

114    Da un lato, le modifiche economiche e giuridiche avvenute dopo l’adozione della tariffa Alumix illustrano il passaggio da un prezzo praticato da un fornitore a una tariffa sovvenzionata dalla Repubblica italiana. Mentre, nel caso della tariffa Alumix, il prezzo accordato equivaleva allo sconto concesso da detto fornitore, certo in posizione di monopolio (ENEL), a uno dei suoi più importanti clienti, le misure oggetto della decisione controversa implicano una riduzione del prezzo stabilita dalle autorità italiane, finanziata mediante un prelievo parafiscale che consentiva un rimborso alla ricorrente della differenza tra la tariffa normalmente fatturata alle imprese e la tariffa agevolata ad essa concessa.

115    Pertanto, occorre giudicare che i mutamenti avvenuti tra le modalità di concessione e di determinazione della tariffa agevolata inizialmente concessa all’Alcoa Trasformazioni in forza del decreto del 1995 e quelle oggetto del decreto del 2004, e poi della legge del 2005, permettono di per sé di considerare che si trattava di un aiuto nuovo.

116    D’altra parte, ciò vale a maggior ragione riguardo all’estensione dell’aiuto così mutato a nuovi beneficiari, che non si inseriscono nel quadro di un regime di aiuti già autorizzato, ma ai quali viene concesso a loro volta un aiuto che sino a quel momento aveva avuto un solo beneficiario.

117    Il sesto motivo dev’essere pertanto respinto.

 Sul settimo motivo, basato sulla compatibilità dell’aiuto in questione «con il mercato comune»

[omissis]

 Sul nono motivo, relativo alla violazione dell’articolo 174 TFUE e della dichiarazione sulle regioni insulari

[omissis]

 Sul decimo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere da a) a c), TFUE, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e alla mancata considerazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007‑2013

[omissis]

 Sulle spese

139    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, poiché la Commissione ha fatto domanda in tal senso, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Portovesme Srl è condannata alle spese.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 ottobre 2014.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.


1 Vengono riprodotti unicamente i punti della presente sentenza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.