Language of document : ECLI:EU:C:2021:412

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 20 maggio 2021 (1)

Causa C136/20

Procedimento penale

contro

LU

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zalaegerszegi Járásbíróság (Tribunale distrettuale di Zalaegerszeg, Ungheria)]

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Decisione quadro 2005/214/GAI – Reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie – Articolo 5, paragrafo 1 – Comportamenti integranti “infrazioni al codice della strada” – Portata dell’infrazione – Sanzione pecuniaria inflitta dallo Stato della decisione al proprietario del veicolo a causa della violazione dell’obbligo di identificazione del conducente sospettato di aver commesso un’infrazione stradale – Articolo 7, paragrafo 1 – Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione – Portata e modalità del controllo dello Stato di esecuzione quanto alla qualificazione giuridica dell’infrazione»






I.      Introduzione

1.        Il presente rinvio pregiudiziale invita la Corte a precisare in quale misura un’autorità competente di uno Stato membro (2) possa rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di condanna ad una sanzione pecuniaria emessa in un altro Stato membro (3), qualora essa ritenga che il reato commesso in quest’ultimo Stato non rientri nell’elenco dei reati per i quali il legislatore dell’Unione ha escluso, nella decisione quadro 2005/214, la verifica della doppia punibilità del fatto.

2.        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione, da parte dell’autorità competente ungherese, di una sanzione pecuniaria imposta a una dei suoi cittadini, LU, dall’autorità competente austriaca. Detta sanzione è stata inflitta per il fatto che LU, in quanto proprietaria di un veicolo coinvolto nella commissione di un’infrazione stradale, non ha adempiuto all’obbligo impostole di identificare il conducente sospettato di aver commesso tale infrazione. Mentre l’autorità competente austriaca ritiene che la violazione di detto obbligo di identificazione integri un comportamento rientrante nelle «infrazioni al codice della strada» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214, per le quali è esclusa la verifica della doppia punibilità del fatto, l’autorità competente ungherese sostiene, dal canto suo, che a detta infrazione non può essere attribuita una siffatta qualificazione.

3.        Le questioni sollevate dallo Zalaegerszegi Járásbíróság (Tribunale distrettuale di Zalaegerszeg, Ungheria) mirano, in sostanza, a determinare la portata e le modalità del controllo che l’autorità competente dello Stato di esecuzione può effettuare qualora essa ritenga che la richiesta di riconoscimento e di esecuzione della sanzione pecuniaria rivoltale dall’autorità competente dello Stato della decisione sia viziata da un errore nella qualificazione giuridica dell’infrazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214. Tali questioni forniscono altresì alla Corte l’opportunità di precisare la nozione di «infrazioni al codice della strada» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, di detta decisione quadro, in assenza di una definizione nel diritto dell’Unione di siffatte infrazioni e in un contesto nel quale non esiste alcuna uniformazione delle norme sulla circolazione stradale nell’Unione europea.

4.        Nelle presenti conclusioni, proporrò alla Corte di dichiarare che l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214 deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione qualora il reato, quale definito nella legislazione dello Stato della decisione, non rientri nel reato o nella categoria di reati a cui l’autorità competente dello Stato della decisione fa riferimento nel certificato allegato a tale decisione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, di detta decisione quadro. Preliminarmente, tuttavia, l’autorità competente dello Stato di esecuzione ha l’obbligo di avviare la procedura di consultazione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della medesima decisione quadro.

5.        Inviterò inoltre la Corte a dichiarare che l’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214 deve essere interpretato nel senso che fra le «infrazioni al codice della strada» rientra un comportamento consistente nel rifiuto, da parte del proprietario di un veicolo, di identificare il conducente sospettato di aver commesso un’infrazione al codice della strada.

II.    Contesto normativo

A.      Decisione quadro 2005/214

6.        I considerando 1, 2 e 4 della decisione quadro 2005/214 così recitano:

«(1)      Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.

(2)      Tale principio dovrebbe applicarsi alle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative al fine di facilitare l’esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate.

(...)

(4)      La presente decisione quadro dovrebbe includere anche le sanzioni pecuniarie comminate per infrazioni al codice della strada».

7.        L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2005/214 così dispone:

«1.      Una decisione, corredata del certificato di cui al presente articolo, può essere trasmessa all’autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria.

2.      Il certificato, il cui modello figura nell’allegato, deve essere firmato e l’esattezza del suo contenuto deve essere attestata dall’autorità competente dello Stato della decisione».

8.        L’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, e paragrafo 3, di tale decisione quadro prevede, riguardo all’ambito di applicazione di quest’ultima, quanto segue:

«1.      I seguenti reati, se punibili nello Stato della decisione e quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni:

(...)

–        infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose,

(...)

3.      Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione alla condizione che la decisione si riferisca a una condotta che costituirebbe un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla sua qualifica».

9.        L’articolo 6 della decisione quadro 2005/214, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni», è così formulato:

«Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l’autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall’articolo 7».

10.      L’articolo 7 di detta decisione quadro, intitolato «Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione», dispone quanto segue:

«1.      Le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione qualora il certificato di cui all’articolo 4 non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione.

2.      L’autorità competente dello Stato di esecuzione può inoltre rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione se risulta che:

(...)

b)      in uno dei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, la decisione si riferisce ad atti che non costituirebbero reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione;

(...)

3.      Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c) e g), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l’autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie».

B.      Diritto austriaco

11.      L’articolo 103 del Kraftfahrgesetz (legge federale sui veicoli a motore) (4), del 23 giugno 1967, relativo agli obblighi del proprietario del veicolo, al paragrafo 2 così dispone:

«L’autorità può chiedere informazioni sull’identità della persona che, in un determinato momento, ha guidato un veicolo identificato dalla sua immatricolazione (...) o che ha parcheggiato il veicolo (...) per ultima in un preciso luogo prima di un determinato momento. Tali informazioni, che devono includere il nome e l’indirizzo della persona interessata, devono essere comunicate dal titolare dell’immatricolazione (...); se tale titolare non è in grado di comunicare dette informazioni, egli è tenuto a indicare la persona che è in grado di farlo e alla quale, pertanto, incombe l’obbligo informativo; le informazioni fornite dalla persona soggetta all’obbligo informativo non dispensano l’autorità dal verificare queste ultime qualora ciò risulti necessario in base alle circostanze del caso. Le informazioni devono essere trasmesse immediatamente e, in caso di richiesta scritta, entro due settimane dalla notifica (...)».

12.      L’articolo 134, paragrafo 1, del KFG 1967, relativo alle «[d]isposizioni penali», è così formulato:

«Chiunque violi la presente legge federale (...) commette un’infrazione amministrativa ed è punibile con un’ammenda fino a EUR 5 000 e, in caso di impossibilità di riscuotere quest’ultima, con una pena privativa della libertà fino a sei settimane (...)».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

13.      Con decisione del 6 giugno 2018 (5), divenuta definitiva il 1° gennaio 2019, la Bezirkshauptmannschaft Weiz (autorità amministrativa del distretto di Weiz, Austria) ha inflitto a LU, cittadina ungherese, una sanzione pecuniaria di importo pari a EUR 80. Tale sanzione è stata inflitta per il fatto che LU, nella sua qualità di proprietaria di un veicolo immatricolato in Ungheria, non ha risposto, entro il termine di due settimane previsto dalla normativa austriaca, alla richiesta di detta autorità amministrativa di identificare il conducente del proprio veicolo, sospettato di aver commesso un’infrazione stradale.

14.      Il 27 gennaio 2020, in applicazione della decisione quadro 2005/214, l’autorità amministrativa del distretto di Weiz ha inviato al giudice del rinvio, che è anche l’autorità competente dello Stato di esecuzione, una domanda di riconoscimento e di esecuzione della decisione del 6 giugno 2018, corredata del certificato di cui all’articolo 4 di tale decisione quadro. Dalle informazioni di cui dispone la Corte risulta che, in tale certificato, l’infrazione commessa da LU era qualificata come «infrazion[e] al codice della strada» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, di detta decisione quadro. Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi sul fatto che siano soddisfatte le condizioni affinché la decisione del 6 giugno 2018 sia riconosciuta ed eseguita sulla base di tale articolo. Esso ritiene che la qualificazione attribuita dall’autorità competente dello Stato della decisione alla condotta di cui trattasi sia frutto di un’interpretazione «eccessivamente ampia» del diritto dell’Unione. La condotta di cui LU si sarebbe resa colpevole costituirebbe un rifiuto di ottemperare ad una richiesta delle autorità nazionali e non può rientrare fra le condotte per le quali è esclusa la verifica della doppia punibilità del fatto, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214.

15.      In tali circostanze, lo Zalaegerszegi Járásbíróság (Tribunale distrettuale di Zalaegerszeg) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la norma di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della [decisione quadro 2005/214] debba essere interpretata nel senso che, se lo Stato (...) della decisione indica una delle condotte elencate in tale disposizione, l’autorità dello Stato (...) di esecuzione non dispone di ulteriore margine di discrezionalità per negare l’esecuzione e deve eseguire [la decisione sanzionatoria].

2)      In caso di risposta negativa alla precedente questione, se l’autorità dello Stato (...) di esecuzione possa sostenere che la condotta indicata dallo Stato (...) della decisione nella decisione medesima non corrisponde alla condotta descritta nell’elenco».

16.      I governi ungherese, ceco, spagnolo e austriaco nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte.

17.      È stato deciso, di concerto con il giudice relatore, di rivolgere, in applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, alcuni quesiti ai quali le medesime parti hanno risposto per iscritto entro il termine impartito.

IV.    Analisi

18.      Con le sue due questioni pregiudiziali, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio, in sostanza, invita la Corte a precisare se, ed eventualmente in quale misura, l’autorità competente dello Stato di esecuzione possa rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione qualora essa ritenga che l’autorità competente dello Stato della decisione abbia menzionato erroneamente, nel certificato allegato a tale decisione, una delle categorie di reati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214 per le quali è esclusa la verifica della doppia punibilità del fatto.

19.      Tali questioni traggono origine dalla controversia tra le autorità competenti dello Stato della decisione e dello Stato di esecuzione quanto all’interpretazione della nozione di «infrazion[e] al codice della strada», di cui all’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, di detta decisione quadro.

20.      L’autorità competente dello Stato della decisione considera che rientri in siffatta nozione l’inottemperanza, da parte del proprietario di un veicolo, all’obbligo impostogli di identificare il conducente sospettato di aver commesso un’infrazione stradale. Tale inottemperanza costituirebbe, nel diritto austriaco, un’infrazione al codice della strada. Per contro, l’autorità competente dello Stato di esecuzione ritiene che l’autorità competente dello Stato della decisione proceda ad un’interpretazione «eccessivamente ampia» del diritto dell’Unione, poiché una simile infrazione non può rientrare nella suddetta nozione. A suo avviso, la decisione del 6 giugno 2018 esulerebbe quindi dall’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214 e riguarderebbe un illecito diverso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale decisione quadro, cosicché essa potrebbe subordinare il riconoscimento e l’esecuzione di detta decisione alla condizione che sia soddisfatto il criterio della doppia punibilità del fatto.

21.      Siffatta controversia si spiega alla luce del contesto molto particolare in cui si inserisce il procedimento principale. Infatti, contrariamente ad altri illeciti elencati all’articolo 5, paragrafo 1, di detta decisione quadro, l’«infrazion[e] al codice della strada» non è definita nel diritto dell’Unione e non è neanche stata oggetto di un approccio comune tra gli Stati membri.

22.      Ai fini dell’analisi delle questioni sottoposte alla Corte, esaminerò, in un primo tempo, le condizioni alle quali l’autorità competente dello Stato di esecuzione può assicurarsi che l’illecito di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214 e, eventualmente, rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione controversa. In tale contesto, propongo di esaminare le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detta decisione quadro. Infatti, tale articolo si riferisce espressamente all’ipotesi considerata, a mio avviso, dal giudice del rinvio, nella quale l’autorità competente dello Stato di esecuzione ritiene che il certificato allegato alla decisione controversa, che riproduce l’elenco dei 39 illeciti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro in parola, non corrisponda a detta decisione.

23.      Poi, in un secondo tempo, inviterò la Corte a interpretare la nozione di «infrazion[e] al codice della strada» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214.

A.      La portata della verifica dell’autorità competente dello Stato di esecuzione

24.      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, per interpretare una disposizione del diritto dell’Unione occorre tener conto non soltanto dei termini della disposizione stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (6).

1.      I termini dellarticolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214

25.      Va rilevato, in via preliminare, che l’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214, al quale fa riferimento il giudice del rinvio, non fornisce alcuna indicazione quanto alla natura della verifica che l’autorità competente dello Stato di esecuzione può effettuare al fine di assicurarsi che il reato, quale definito nella legislazione dello Stato della decisione, rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale disposizione e non costituisca un reato diverso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, di detta decisione quadro.

26.      L’articolo 5 della decisione quadro 2005/214, come indica il suo titolo, ha lo scopo di definire l’ambito di applicazione il campo di applicazione di tale decisione quadro. All’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultima, il legislatore dell’Unione elenca i reati per i quali è possibile il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, senza verifica della doppia punibilità del fatto, e precisa che la definizione di tali reati è prevista dalla legislazione dello Stato della decisione (7). Secondo la giurisprudenza della Corte, la legislazione dello Stato della decisione disciplina quindi gli elementi della responsabilità penale, in particolare la sanzione applicabile e l’entità soggetta a tale sanzione (8).

27.      All’articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, il legislatore dell’Unione prevede che la verifica della doppia punibilità del fatto possa essere richiesta per reati diversi da quelli elencati all’articolo 5, paragrafo 1, di tale decisione quadro.

28.      La natura della verifica che l’autorità competente dello Stato di esecuzione può effettuare non è quindi esplicitamente indicata.

2.      Limpianto sistematico e gli obiettivi della decisione quadro 2005/214

29.      L’esame dell’impianto sistematico e degli obiettivi della decisione quadro 2005/214 e, in particolare, delle disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 3, di quest’ultima (9), consente di determinare la portata della verifica che l’autorità competente dello Stato di esecuzione può effettuare al fine di assicurarsi che il reato di cui trattasi, quale definito nella legislazione dello Stato della decisione, rientri effettivamente in una delle categorie di reati elencate all’articolo 5, paragrafo 1, di detta decisione quadro.

30.      Va ricordato, in via preliminare, che la decisione quadro 2005/214 intende istituire un meccanismo efficace di riconoscimento e di esecuzione transfrontaliero delle decisioni definitive che infliggono una sanzione pecuniaria a una persona fisica o giuridica a seguito del compimento di uno dei reati elencati all’articolo 5 della medesima (10). Tale decisione quadro mira, senza procedere all’armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di diritto penale, a garantire l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie all’interno di tali Stati in virtù del principio del reciproco riconoscimento (11).

31.      Siffatto principio costituisce il «fondamento» della cooperazione giudiziaria tanto in materia civile quanto in materia penale (12) e implica, ai sensi dell’articolo 6 della decisione quadro 2005/214, che l’autorità competente dello Stato di esecuzione sia in linea di principio tenuta ad adottare, immediatamente e senza richiesta di ulteriori formalità, tutti i provvedimenti necessari per il riconoscimento di una decisione «trasmessa a norma dell’articolo 4» di tale decisione quadro, a meno che essa «non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall’articolo 7» della medesima decisione quadro.

32.      Rilevo che l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento richiede, da parte dell’autorità competente dello Stato della decisione, che essa comunichi all’autorità competente dello Stato di esecuzione una decisione conforme ai requisiti di cui all’articolo 4 della decisione quadro 2005/2014 e, da parte dell’autorità competente dello Stato di esecuzione, che essa avvii, ai sensi dell’articolo 7 di tale decisione quadro, una procedura di consultazione prima di applicare un motivo di diniego di riconoscimento o di esecuzione.

a)      Il controllo dellautorità competente dello Stato di esecuzione quanto al rispetto dei requisiti di cui allarticolo 4 della decisione quadro 2005/214

33.      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214, l’autorità competente dello Stato della decisione deve allegare un certificato alla propria decisione. Tale certificato è un modulo standard che figura nell’allegato della medesima decisione quadro. Esso comprende varie sezioni che devono essere compilate da detta autorità. Tali sezioni le consentono di fornire le informazioni formali minime riguardanti, in particolare, l’autorità dello Stato della decisione che ha emesso la decisione e quella competente per la sua esecuzione, la persona fisica o giuridica cui è stata imposta una sanzione pecuniaria nonché informazioni relative alla natura della decisione e del reato commesso.

34.      Ai fini della mia analisi, occorre fare riferimento in particolare alle informazioni richieste nella sezione g), punti da 2 a 4, di detto certificato, intitolata «Decisione che impone una sanzione pecuniaria».

35.      Ai sensi della sezione g), punto 2, del certificato che figura nell’allegato della decisione quadro 2005/214, l’autorità competente dello Stato della decisione è tenuta, da una parte, a riassumere i fatti e a descrivere le circostanze in cui il reato è stato commesso, inclusi data/ora e luogo di tale commissione e, dall’altra, ad indicare la natura e la qualificazione giuridica del reato e le disposizioni di legge/codice applicabili sulla cui base è stata emessa la decisione, il cui testo deve essere allegato a tale certificato (13).

36.      Il punto 3 di detta sezione riguarda i reati che rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214. L’autorità competente dello Stato della decisione deve, infatti, confermare se il reato, quale definito nel proprio diritto nazionale, «corrisponda» ad uno dei reati inclusi nell’elenco di cui a detto articolo, contrassegnando la o le pertinenti caselle (14). Il legislatore dell’Unione riproduce, in tale contesto, l’elenco dei 39 reati contenuto nell’articolo 5, paragrafo 1, della medesima decisione quadro.

37.      Il punto 4 di detta sezione è, invece, dedicato ai reati diversi che non rientrano nell’elenco redatto dal legislatore dell’Unione all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro in parola e dei quali l’autorità competente dello Stato della decisione è tenuta a fornire una descrizione circostanziata.

38.      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2005/214, il certificato deve essere firmato e l’esattezza delle informazioni in esso contenute deve essere attestata dalle autorità competenti dello Stato della decisione.

39.      Siffatto approccio stretto e rigoroso quanto alla descrizione del reato di cui trattasi deve costituire il fondamento della fiducia reciproca, in particolare nel contesto dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214, nel quale detta fiducia esclude la verifica della doppia punibilità del fatto per reati particolarmente gravi. Le informazioni contenute nel certificato di cui all’articolo 4 di tale decisione quadro devono consentire all’autorità competente dello Stato di esecuzione di effettuare un controllo della decisione al fine di garantirne la corretta esecuzione e, in particolare, di assicurarsi che la stessa sia stata adottata da un’autorità competente e rientri nell’ambito di applicazione di detta decisione quadro. È in tale contesto che l’autorità competente dello Stato di esecuzione può controllare, alla luce delle informazioni che le sono state comunicate, se la decisione di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214, nel qual caso la verifica della doppia punibilità del fatto è esclusa, oppure in quello dell’articolo 5, paragrafo 3, della medesima decisione quadro. Si tratta tuttavia di un controllo limitato che deve essere accompagnato, se del caso, da una consultazione con l’autorità competente dello Stato della decisione.

40.      Qualora il certificato sia prodotto, sia completo e corrisponda alla decisione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione, ai sensi dell’articolo 6 della decisione quadro 2005/214, deve riconoscere ed eseguire tale decisione senza richiesta di ulteriori formalità e adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione. L’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce quindi detta decisione sulla base del certificato trasmesso dall’autorità competente dello Stato della decisione, che ne attesta la regolarità e l’esecutività.

41.      Per contro, qualora il certificato non sia prodotto, sia incompleto o «non corrisponda manifestamente alla decisione in questione», dall’articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214 risulta che l’autorità competente dello Stato di esecuzione può allora rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione (15).

42.      Da una parte, dal testo di tale disposizione risulta che spetta all’autorità competente dello Stato di esecuzione valutare la conformità del certificato ai requisiti stabiliti dalla decisione quadro 2005/214 e trarre le conseguenze da un’eventuale irregolarità di quest’ultimo. Su questo punto, il legislatore dell’Unione lascia a detta autorità la facoltà di rifiutare o meno il riconoscimento o l’esecuzione della decisione, nonostante i vizi da cui il certificato sia inficiato.

43.      Dall’altra parte, i vizi menzionati dal legislatore dell’Unione all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214 riguardano i casi in cui l’autorità competente dello Stato della decisione non ha adempiuto gli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 4 di tale decisione quadro omettendo di allegare il certificato, non completandolo o producendo un certificato che non corrisponda «manifestamente» alla decisione in questione. L’uso dell’avverbio «manifestamente» all’articolo 7, paragrafo 1, di detta decisione quadro dimostra, a mio avviso, la volontà del legislatore dell’Unione di limitare il motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione della decisione alla sussistenza di un errore manifesto da cui sia viziato il certificato, e ciò tenuto conto sia della fiducia reciproca che deve sussistere tra le autorità competenti dello Stato della decisione e dello Stato di esecuzione, sia delle esigenze di efficacia, di rapidità e di facilità del meccanismo che esso intende istituire.

44.      L’ultima ipotesi menzionata dal legislatore dell’Unione comprende, a mio avviso, una situazione come quella di cui alla seconda questione pregiudiziale, in cui l’autorità competente dello Stato di esecuzione ritiene che il reato di cui trattasi, quale definito nella legislazione dello Stato della decisione, non corrisponda al reato al quale l’autorità competente dello Stato della decisione si riferisce ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214. In altri termini, la qualificazione giuridica del reato sarebbe errata.

45.      Siffatto controllo limitato, a mio avviso, deve consentire all’autorità competente dello Stato di esecuzione di verificare, sulla base delle informazioni comunicate, che l’autorità competente dello Stato della decisione non chieda il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione sulla base dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214, quando il reato di cui trattasi, quale definito nella legislazione dello Stato della decisione, non rientri manifestamente tra i reati per i quali il legislatore dell’Unione esclude la verifica della doppia punibilità del fatto e costituisca, al contrario, un reato diverso di cui al paragrafo 3 di tale articolo. Si tratta, anzitutto, di garantire il rispetto dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 5 della decisione quadro in parola, assicurando una corretta qualificazione giuridica del reato, sussistendo il rischio, in caso contrario, di compromettere la fiducia reciproca e quindi di non conseguire l’obiettivo perseguito da detta decisione quadro.

46.      La sezione g), punti 2 e 3, del certificato che figura nell’allegato della decisione quadro 2005/214 consente di effettuare detto controllo, essendo destinata a fornire dettagli sul reato ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 di tale decisione quadro. Ricordo, infatti, che detto punto 2 richiede esplicitamente la comunicazione di informazioni sui reati ai quali si ricollega la sanzione e una descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati sono stati commessi, nonché informazioni riguardanti la «[n]atura e [la] qualificazione giuridica del reato o dei reati e [le] disposizioni di legge/codice applicabili».

47.      Il controllo effettuato dall’autorità competente dello Stato di esecuzione è ancora più agevole nel caso in cui il reato che ha portato all’irrogazione di una sanzione pecuniaria corrisponda a una specifica condotta incriminata in tutti gli ordinamenti giuridici nazionali, come lo stupro di cui all’articolo 5, paragrafo 1, ventottesimo trattino, della decisione quadro 2005/214, o a un reato o a una categoria di reati definiti nel diritto dell’Unione da norme minime o che sono stati oggetto di un approccio comune tra gli Stati membri.

48.      A tale riguardo, va rilevato che i reati che danno luogo al riconoscimento e all’esecuzione della decisione senza verifica della doppia punibilità del fatto elencati all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214 riflettono, in linea di principio, le principali forme della criminalità. La maggior parte di essi è stata oggetto di un’armonizzazione nel diritto dell’Unione. Ciò vale, ad esempio, per la partecipazione ad un’organizzazione criminale, che è definita all’articolo 1 della decisione quadro 2008/841/GAI (16), per i reati di terrorismo, che sono definiti all’articolo 3 della direttiva (UE) 2017/541 (17), per la tratta di esseri umani, definita all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE (18), per la pornografia minorile e per i reati di abuso sessuale, definiti agli articoli 2 e 3 della direttiva 2011/93/UE (19), per il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, definito all’articolo 2 della decisione quadro 2004/757/GAI (20), per la frode, definita all’articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 (21), per il favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali, definito all’articolo 1 della direttiva 2002/90/CE (22), per la criminalità ambientale, definita all’articolo 3 della direttiva 2008/99/CE (23), e per il traffico illecito di beni culturali (24).

49.      In tali ipotesi, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può determinare più facilmente e più rapidamente se il reato, quale concretatosi nei fatti e quale definito nella legislazione dello Stato della decisione – il cui testo è allegato alla decisione –, corrisponda al reato o alla categoria di reati a cui fa riferimento l’autorità competente dello Stato della decisione ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214 o a un reato diverso rientrante nell’ipotesi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, di tale decisione quadro.

50.      Per contro, detto controllo, ancorché limitato, può rivelarsi più delicato qualora il reato o la categoria di reati a cui fa riferimento l’autorità competente dello Stato della decisione non siano definiti nel diritto dell’Unione. Come ho già osservato, la presente causa ne costituisce un esempio.

51.      In simili circostanze, ritengo che il dovere di consultazione previsto dall’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 acquisisca pieno significato.

b)      La procedura di consultazione avviata dallautorità competente dello Stato di esecuzione ai sensi dellarticolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214

52.      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, nel caso in cui, in particolare, il certificato non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione è tenuta a consultare l’autorità competente dello Stato della decisione. Essa deve avviare tale procedura con i mezzi appropriati e richiedere senza indugio le informazioni necessarie prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a tale decisione (25). Il legislatore dell’Unione dimostra in tal modo la propria volontà di instaurare un dialogo costruttivo tra dette autorità al fine di consentire la correzione dei vizi da cui sia inficiato il certificato allegato alla decisione. Ritengo che, in un caso come quello in esame, tale dialogo debba consentire all’autorità competente dello Stato della decisione vuoi di correggere la sezione alla quale essa ha fatto erroneamente riferimento, vuoi di comunicare informazioni complementari che consentano all’autorità competente dello Stato di esecuzione di valutare meglio in che misura l’illecito, quale definito nella legislazione dello Stato della decisione, rientri nella sezione a cui viene fatto riferimento nel certificato allegato alla decisione.

53.      È solo al termine di tale consultazione preliminare che l’autorità competente dello Stato di esecuzione è quindi libera di valutare, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214, se essa debba o meno riconoscere la decisione che le è stata comunicata.

54.      Alla luce di tutti questi elementi, propongo alla Corte di dichiarare che l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214 deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione qualora il reato, quale definito nella legislazione dello Stato della decisione, non rientri nel reato o nella categoria di reati a cui l’autorità competente dello Stato della decisione fa riferimento nel certificato allegato a tale decisione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, di detta decisione quadro. L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di detta decisione soltanto nel caso in cui la procedura di consultazione precedentemente avviata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro in parola non abbia consentito di correggere l’errore da cui la medesima decisione sia viziata.

B.      L’interpretazione della nozione di «infrazion[e] al codice della strada» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214

55.      Ricordo che le questioni sottoposte alla Corte traggono origine dalla controversia tra le autorità competenti dello Stato della decisione e dello Stato di esecuzione quanto all’interpretazione della nozione di «infrazion[e] al codice della strada», di cui all’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214, per la quale è esclusa la verifica della doppia punibilità del fatto.

56.      Poiché tale infrazione non è stata definita dal diritto derivato dell’Unione (26), mi sembra essenziale che la Corte colga l’occasione per interpretare i termini utilizzati dal legislatore dell’Unione, il che consentirà al giudice del rinvio di determinare in quale misura l’autorità competente dello Stato della decisione sia incorso in un errore di valutazione.

57.      La presente causa illustra, in realtà, le preoccupazioni che il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha ben presto espresso in occasione dei lavori relativi a un codice della strada e registro automobilistico europeo (27). Esso ha osservato che «la decisione quadro [2005/214] presuppone e richiede l’armonizzazione delle norme relative alla circolazione stradale in Europa» (28), che è necessaria al fine di «evitare che ciò che viene considerato un reato in un paese non lo sia in un altro paese» (29). Invero, nelle loro osservazioni, gli Stati membri sono divisi sull’interpretazione della nozione utilizzata dal legislatore dell’Unione all’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214. Mentre i governi ungherese e ceco sostengono, in sostanza, che l’infrazione di «omessa denuncia del conducente del veicolo» non è compresa fra quelle contemplate da tale articolo, i governi spagnolo e austriaco nonché la Commissione ritengono, invece, che una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito del «codice della strada» ai sensi di detto articolo.

1.      I termini dellarticolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214 e limpianto sistematico nel quale si inserisce tale disposizione

58.      Occorre rilevare, anzitutto, che esistono discrepanze tra le varie versioni linguistiche dell’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214.

59.      Infatti, mentre il legislatore dell’Unione si riferisce, nella versione in lingua francese di tale articolo, a una «condotta contraria alle norme che regolano la circolazione stradale» («conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière») (30), la versione in lingua slovena menziona la «condotta contraria alle norme di sicurezza stradale» (31) («ravnanja, ki so v nasprotju s predpisi o varnosti v prometu»), laddove le versioni in lingua italiana («infrazioni al codice della strada») e polacca («naruszenie przepisów ruchu drogowego») si riferiscono alle infrazioni al «codice della strada» (32).

60.      Constato, in primo luogo, che la maggior parte delle versioni linguistiche dell’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214 corrisponde alla versione in lingua francese, isolando così la versione in lingua slovena, che menziona le sole norme di sicurezza stradale, nonché le versioni in lingua italiana e polacca, che si riferiscono alle sole infrazioni al codice della strada. Le versioni in lingua spagnola («conducta contraria a la legislación de tráfico»), tedesca («gegen die den Straßenverkehr regelnden Vorschriften verstoßende Verhaltensweise»), greca («symperiforá pou paraviázei kanonismoús odikís kykloforías»), inglese («conduct which infringes road traffic regulations»), lituana («elgesys, pažeidžiantis kelių eismo taisykles»), ungherese («olyan magatartás, amely sérti a közúti közlekedés szabályait») e slovacca («správanie porušujúce pravidlá cestnej premávky») menzionano infatti i comportamenti contrari alle norme o ai regolamenti sulla circolazione stradale.

61.      Osservo, in secondo luogo, che la versione in lingua francese dell’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214 trae origine dai termini utilizzati all’articolo 1 dell’Accordo di cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali e nell’esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie, approvato con decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 (33), Accordo che è stato integrato nell’acquis di Schengen (34).

62.      L’articolo 1 di tale Accordo definisce l’«[i]nfrazione stradale» come l’«[a]tto contrario alle norme che regolano la circolazione stradale considerato come infrazione penale o amministrativa, comprese le infrazioni della legge relativa al tempo di guida e di riposo e della legge relativa al trasporto di merci pericolose» (35). Le versioni in lingua italiana, polacca e slovena non si distinguono dalle altre versioni linguistiche dell’articolo 1 di detto Accordo e definiscono l’infrazione stradale come l’atto o il comportamento contrario alle norme che regolano la circolazione stradale (36).

63.      Ne traggo la conclusione che utilizzando, all’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214, la nozione di «infrazioni al codice della strada», il legislatore dell’Unione intendeva riferirsi alle «infrazioni stradali».

64.      Ciò è d’altronde confermato dai termini del considerando 4 della decisione quadro 2005/214, nel quale detto legislatore afferma che tale decisione quadro «dovrebbe includere anche le sanzioni pecuniarie comminate per infrazioni al codice della strada [“infractions routières” (infrazioni stradali) nella versione francese]» (37).

65.      Non condivido, pertanto, l’opinione espressa dal governo ungherese nelle sue osservazioni, secondo il quale occorrerebbe considerare, in sostanza, che i comportamenti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214 siano soltanto quelli che pregiudicano la sicurezza stradale. I termini utilizzati sia in tale articolo sia nel considerando 4 della decisione quadro in parola dimostrano chiaramente la volontà del legislatore dell’Unione di non limitare l’ambito di applicazione ratione materiae di detto articolo alla sola violazione delle disposizioni o delle norme di sicurezza stradale, come avviene nel contesto della direttiva 2015/413, ma piuttosto di estendere tale ambito a tutte le norme che regolano la circolazione stradale, a prescindere dalla natura dei testi nei quali queste ultime sono contenute.

66.      Detti termini consentono di tenere conto dell’eterogeneità delle legislazioni nazionali in materia di circolazione stradale nell’Unione per quanto riguarda sia la forma che il contenuto.

67.      Per quanto concerne la forma, le norme relative alla circolazione stradale non sono necessariamente raccolte in un codice specifico, come il codice della strada (38), ma possono essere codificate in vari testi legislativi e regolamentari, come avviene in Germania (39).

68.      Per quanto riguarda il contenuto, le norme relative alla circolazione stradale presentano notevoli differenze tra gli Stati membri, nonostante l’armonizzazione già realizzata dalle convenzioni internazionali (40). È facile constatare che la segnaletica stradale, i requisiti per ottenere la patente di guida (41), i limiti di velocità e il tasso di alcolemia possono differire da uno Stato membro all’altro (42). Il CESE ha in tal senso rilevato che «[e]sistono (...) notevoli differenze nella semplice formulazione delle norme fondamentali di circolazione, ma ancor più grave è il fatto che la loro interpretazione e applicazione vari nei singoli Stati membri. Questo dipende non solo da come viene valutata la loro mancata osservanza ma anche dalle diverse sanzioni applicabili ad una stessa infrazione» (43). In tale contesto, la Corte ha ricordato, nella sentenza del 5 dicembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie) (44), che le «infrazioni al codice della strada» non sono soggette a un trattamento uniforme nei vari Stati membri, dato che alcuni di essi le qualificano come illeciti amministrativi, mentre altri come illeciti penali (45).

69.      Le norme sulla circolazione stradale riguardano sia l’uso delle strade pubbliche e la segnaletica di queste ultime sia gli obblighi incombenti ai proprietari dei veicoli (procedura di immatricolazione, ottenimento di un’assicurazione della responsabilità civile, ecc.) e ai conducenti (possesso di una patente di guida, rispetto delle norme di segnaletica e di sicurezza stradale, ecc.), nonché le sanzioni applicabili in caso di violazione di tali obblighi. La nozione di «infrazioni al codice della strada», utilizzata all’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214, è quindi idonea a ricomprendere numerosi comportamenti e altrettante infrazioni, i cui elementi costitutivi possono variare da uno Stato membro all’altro.

70.      Pertanto, sebbene il governo ungherese sostenga, nelle proprie osservazioni, che l’autorità competente dello Stato della decisione è tenuta ad applicare il diritto nonché ad interpretare e a qualificare i comportamenti rientranti nelle categorie di illeciti previste all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214 nel modo più restrittivo possibile, resta il fatto che le infrazioni al codice della strada alle quali si riferisce il legislatore dell’Unione all’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, di tale decisione quadro hanno un ambito di applicazione molto ampio. La nozione di «infrazioni al codice della strada» si distingue da altre nozioni menzionate nel medesimo articolo, le quali si riferiscono a comportamenti precisi, quali i furti organizzati, il traffico illecito di organi, la truffa o il dirottamento di aereo.

71.      Ciò posto, ritengo che l’obbligo incombente al proprietario di un veicolo di identificare la persona sospettata di aver commesso un’infrazione stradale costituisca una norma che regola la circolazione stradale e che la violazione di tale obbligo rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214.

72.      Nel caso di specie, la disciplina dettata all’articolo 103 del KFG 1967 ha lo scopo di definire gli «Obblighi del titolare dell’immatricolazione di un veicolo o di un rimorchio». In altri termini, è a causa della sua qualità di proprietario del veicolo identificato come coinvolto nella commissione di un’infrazione stradale che il proprietario di tale veicolo deve contribuire all’identificazione del conducente. Dall’articolo 134, paragrafo 1, del KFG 1967, relativo alle «[d]isposizioni penali», risulta che chiunque contravvenga a tale obbligo commette un’infrazione amministrativa, punibile con un’ammenda e, in caso di impossibilità di riscuotere quest’ultima, con una pena privativa della libertà. Nel caso in esame, la sanzione pecuniaria è di importo superiore al limite di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera h), della decisione quadro 2005/214.

73.      Un obbligo simile esiste in altri Stati membri, quali la Francia (46) e il Belgio (47).

74.      L’identificazione del conducente di un veicolo ha lo scopo di garantire l’ordine e il controllo della circolazione stradale, come sottolinea il governo austriaco nelle sue osservazioni. A mio avviso, tale obbligo persegue il medesimo scopo dell’obbligo incombente al proprietario del veicolo di apporre a quest’ultimo una targa di immatricolazione, destinata a stabilire la sua identità.

75.      Tale identificazione è essenziale per far valere la responsabilità civile del proprietario del veicolo o la responsabilità penale del conducente. In applicazione del principio della personalità delle pene, solo il conducente è penalmente responsabile delle infrazioni da lui commesse alla guida di un veicolo. È quindi necessario identificarlo per nome ai fini dell’imputazione della commissione dell’infrazione stradale e dell’imposizione di una sanzione. Come dimostrano le misure adottate nell’ambito della direttiva 2015/413, siffatta identificazione è essenziale quando l’infrazione commessa consiste in talune infrazioni stradali, tra le quali l’eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza e il mancato arresto davanti a un semaforo rosso (48). Come afferma il governo austriaco nella sua risposta ai quesiti rivoltigli dalla Corte, nel procedimento principale, il conducente è sospettato di aver commesso un eccesso di velocità ai sensi dell’articolo 2, lettera a), di tale direttiva. Occorre rilevare che, nella sentenza del 4 marzo 2020, Bank BGŻ BNP Paribas (49), la Corte ha dichiarato che le disposizioni della direttiva 2015/413 prevedono che gli Stati membri debbano agevolare, in uno spirito di leale cooperazione, lo scambio transfrontaliero di informazioni relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 2 di tale direttiva, al fine di agevolare l’applicazione delle sanzioni, qualora tali infrazioni siano state commesse in uno Stato membro diverso da quello in cui il veicolo di cui trattasi è stato immatricolato, e di contribuire in tal modo alla realizzazione dell’obiettivo perseguito da detta direttiva, che è quello di garantire un livello elevato di protezione per tutti gli utenti della strada nell’Unione (50). A tali fini, la Corte ha dichiarato che lo scambio transfrontaliero di informazioni implica che i dati forniti dallo Stato membro di immatricolazione, nel caso di specie lo Stato di esecuzione, consentono di identificare non solo il titolare dell’immatricolazione del veicolo, ma anche la persona responsabile, in base al diritto nazionale, in caso di infrazione stradale, così da facilitare l’esecuzione di eventuali sanzioni pecuniarie (51).

76.      Tale obbligo di identificazione del conducente consente, inoltre, di risolvere difficoltà pratiche e tecniche proprie del particolare settore della circolazione stradale. Infatti, a seconda della natura dell’infrazione o della modalità di controllo utilizzata, l’imputazione dell’infrazione stradale presenta difficoltà.

77.      Una particolarità delle infrazioni stradali consiste nel fatto che è spesso difficile, per le autorità di polizia, identificare con certezza il conducente in assenza di contatto diretto con quest’ultimo, in particolare quando la constatazione delle infrazioni avvenga senza l’intercettazione del conducente, come nel caso della sosta irregolare, e anche quando essa venga registrata automaticamente mediante telecamere, come nel caso dell’eccesso di velocità, all’origine della presente causa (52). Ciò ha indotto alcuni Stati membri, come la Repubblica francese, a stabilire una presunzione di responsabilità nei confronti del titolare del certificato di immatricolazione per quanto riguarda le infrazioni alla normativa sulla sosta dei veicoli o sul pagamento dei pedaggi, per le quali è comminata soltanto un’ammenda (53).

78.      L’obbligo imposto al proprietario del veicolo di identificare il conducente di quest’ultimo al momento della commissione di un’infrazione stradale è quindi uno strumento che consente agli Stati membri di migliorare i mezzi di cui essi dispongono nella fase delle indagini relative a una siffatta infrazione, permettendo loro di ottenere le informazioni necessarie all’identificazione dell’autore di tale infrazione e quindi alla repressione di quest’ultima.

79.      Ne consegue che la violazione di detto obbligo costituisce un’infrazione che ha un oggetto e degli elementi costitutivi propri e che non può essere qualificata come «infrazione accessoria», come sostiene il governo ungherese.

80.      Tale interpretazione è confermata dai termini dell’accordo dell’11 ottobre 2012 firmato tra la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l’Ungheria e la Repubblica d’Austria per agevolare la repressione transfrontaliera delle infrazioni stradali (54). Preciso che, ai sensi dell’articolo 18 della decisione quadro 2005/214, quest’ultima non pregiudica l’applicazione di tale accordo se quest’ultimo consente di andare oltre le prescrizioni da essa enunciate e contribuisce a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure per l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie. È ben vero che, come ha affermato il governo austriaco, detto accordo non è applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo entrato in vigore, nei suoi confronti, il 28 agosto 2018. Tuttavia, le sue disposizioni mi sembrano interessanti. Infatti, sia lo Stato della decisione che lo Stato di esecuzione si trovano ad essere parti di un accordo che, ai sensi del suo articolo 6, paragrafo 1, ha specificamente lo scopo di istituire una cooperazione ai fini dell’esecuzione transfrontaliera delle sanzioni pecuniarie inflitte a causa della commissione di infrazioni stradali.

81.      Orbene, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’accordo dell’11 ottobre 2012, le «infrazioni stradali» comprendono non solo le infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 2 della direttiva 2015/413 (55), ma anche le infrazioni relative alla mancata collaborazione del detentore o del proprietario del veicolo o di qualsiasi altra persona sospettata di aver commesso un’infrazione stradale, qualora tali infrazioni siano previste nella legislazione dello Stato sul cui territorio è stata commessa l’infrazione. Dall’articolo 1, paragrafo 2, di detto accordo risulta quindi che la cooperazione istituita dagli Stati parti comprende l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie inflitte, in particolare, a causa della mancata collaborazione del proprietario del veicolo coinvolto nella commissione di un’infrazione stradale.

82.      L’interpretazione che raccomando trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Quest’ultima, infatti, nella sentenza Weh c. Austria (56), ha chiaramente distinto, nel campo delle infrazioni stradali, la sanzione inflitta al proprietario del veicolo che non ha rivelato l’identità del conducente responsabile della commissione dell’infrazione stradale, in violazione dell’obbligo impostogli dall’articolo 103, paragrafo 2, del KFG 1967, dalla sanzione che gli potrebbe essere inflitta a causa della commissione dell’infrazione stradale.

83.      Di conseguenza, ritengo che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, un obbligo come quello di cui trattasi, in forza del quale il proprietario di un veicolo è tenuto a rivelare l’identità del conducente sospettato di aver commesso un’infrazione stradale, costituisca una norma che regola la circolazione stradale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214 e che la violazione di tale obbligo costituisca un’«infrazion[e] al codice della strada» ai sensi di tale disposizione.

84.      Tale interpretazione trova conferma nella finalità della decisione quadro 2005/214.

2.      Lobiettivo della decisione quadro 2005/214

85.      La decisione quadro 2005/214 ha l’obiettivo di consentire una repressione più efficace delle infrazioni, segnatamente di quelle stradali, istituendo un meccanismo di cooperazione tra le autorità nazionali competenti in materia di repressione.

86.      Dai considerando 2 e 4 della decisione quadro 2005/214 risulta che la cooperazione da quest’ultima istituita ha l’obiettivo di consentire una migliore esecuzione delle sanzioni pecuniarie inflitte ai proprietari di veicoli immatricolati in un altro Stato membro a causa della commissione di infrazioni stradali. Tali infrazioni presentano una dimensione transfrontaliera e possono essere particolarmente gravi. Lo scopo è quindi quello di garantire una repressione più efficace di dette infrazioni, la quale, grazie al suo effetto dissuasivo, è anche idonea a incoraggiare i conducenti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale degli Stati membri che essi attraversano.

87.      Ciò premesso, escludere dalle infrazioni al codice della strada di cui all’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214 un’infrazione come quella di cui trattasi, relativa alla violazione dell’obbligo di identificazione del conducente sospettato di aver commesso un’infrazione stradale, a mio avviso, compromette la realizzazione di detto obiettivo.

88.      Infatti, una simile esclusione rischierebbe di privare l’autorità competente dello Stato della decisione della possibilità di sanzionare il proprietario di un veicolo quando tale veicolo sia immatricolato in un altro Stato membro. Ciò comporterebbe una violazione della parità di trattamento, ma soprattutto priverebbe l’autorità competente dello Stato della decisione della possibilità di perseguire e sanzionare i conducenti di veicoli immatricolati in un altro Stato membro che hanno commesso un’infrazione stradale sul territorio dello Stato della decisione, ancorché questi ultimi possano costituire un pericolo per gli altri utenti della strada nell’Unione.

89.      È ben vero che un’infrazione come quella di cui trattasi, relativa alla violazione dell’obbligo di identificazione del conducente, costituisce, a prima vista, un’infrazione minore in quanto non causa né danni materiali né vittime della strada. Tuttavia, a mio avviso, il suo effetto cumulativo in tutto il territorio dell’Unione ha una notevole rilevanza e la sua repressione è essenziale al fine di garantire il rispetto delle norme relative alla circolazione stradale in uno spazio senza frontiere interne. Infatti, l’obbligo di identificazione di cui trattasi si applica a prescindere dall’infrazione stradale commessa dal conducente del veicolo. Può trattarsi di un’infrazione stradale minore, come la sosta irregolare, anche se, nel caso di una siffatta infrazione, il legislatore dell’Unione ha previsto che l’autorità competente dello Stato di esecuzione possa rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione della decisione qualora la sanzione pecuniaria sia di importo inferiore o pari a EUR 70 (57). Può anche trattarsi di un’infrazione più grave, come il mancato arresto davanti a un semaforo rosso o un eccesso di velocità, che è all’origine della presente causa. Orbene, tali comportamenti fanno parte delle esperienze quotidiane in tutto il territorio dell’Unione. Privare lo Stato della decisione dei mezzi per perseguire e sanzionare simili comportamenti per il fatto che il veicolo di cui trattasi è immatricolato in un altro Stato membro mi sembra incompatibile con la volontà del legislatore dell’Unione di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondato sulla cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.

90.      Alla luce di tutti questi elementi, propongo alla Corte di dichiarare che l’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214 deve essere interpretato nel senso che fra le «infrazioni al codice della strada» rientra un comportamento consistente nel rifiuto, da parte del proprietario di un veicolo, di identificare il conducente sospettato di aver commesso un’infrazione al codice della strada.

V.      Conclusione

91.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dallo Zalaegerszegi Járásbíróság (Tribunale distrettuale di Zalaegerszeg, Ungheria) nel modo seguente:

1)      L’articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione qualora il reato, quale definito nella legislazione dello Stato membro della decisione, non rientri nel reato o nella categoria di reati a cui l’autorità competente dello Stato membro della decisione fa riferimento nel certificato allegato a tale decisione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, di detta decisione quadro.

L’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di detta decisione soltanto nel caso in cui la procedura di consultazione precedentemente avviata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro in parola non abbia consentito di correggere l’errore da cui la medesima decisione sia viziata.

2)      L’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214 deve essere interpretato nel senso che fra le «infrazioni al codice della strada» rientra un comportamento consistente nel rifiuto, da parte del proprietario di un veicolo, di identificare il conducente sospettato di aver commesso un’infrazione al codice della strada.


1      Lingua originale: il francese.


2      In prosieguo: lo «Stato di esecuzione», ai sensi dell’articolo 1, lettera d), della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU 2005, L 76, pag. 16).


3      In prosieguo: lo «Stato della decisione», ai sensi dell’articolo 1, lettera c), della decisione quadro 2005/214.


4      BGBl. 267/1967; in prosieguo: il «KFG 1967».


5      In prosieguo: la «decisione del 6 giugno 2018».


6      V. sentenze del 3 marzo 2020, X (Mandato d’arresto europeo – Doppia incriminazione) (C‑717/18, EU:C:2020:142, punto 21 e giurisprudenza ivi citata), e del 10 marzo 2021, Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (C‑365/19, EU:C:2021:189, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).


7      V. sentenza del 4 marzo 2020, Bank BGŻ BNP Paribas (C‑183/18, EU:C:2020:153, punto 44).


8      V. sentenza del 4 marzo 2020, Bank BGŻ BNP Paribas (C‑183/18, EU:C:2020:153, punto 44).


9      V. sentenza del 3 marzo 2020, X (Mandato d’arresto europeo – Doppia incriminazione) (C‑717/18, EU:C:2020:142, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).


10      V. articoli 1 e 6 nonché considerando 1 e 2 della decisione quadro 2005/214, e sentenza del 4 marzo 2020, Bank BGŻ BNP Paribas (C‑183/18, EU:C:2020:153, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).


11      Da una giurisprudenza costante risulta che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del reciproco riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne [v. sentenza del 10 gennaio 2019, ET (C‑97/18, EU:C:2019:7, punto 17)].


12      V. considerando 1 della decisione quadro 2005/214.


13      V. sezione k) di detto certificato.


14      Nell’ipotesi in cui il reato rientri nella categoria di reati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, trentanovesimo trattino, della decisione quadro 2005/214 («reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell’attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE»), che è particolarmente ampia, il legislatore dell’Unione chiede all’autorità competente dello Stato della decisione di indicare con esattezza le disposizioni dello strumento adottato sulla base del trattato corrispondenti al reato.


15      Il testo intitolato «Iniziativa del Regno Unito, della Repubblica francese e del Regno di Svezia in vista dell’adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie» (GU 2001, C 278, pag. 4), del 12 settembre 2001, all’articolo 4, paragrafo 1, così disponeva: «L’autorità competente dello Stato di esecuzione può decidere di non dare esecuzione alla sentenza se il certificato di cui all’articolo 2 non viene presentato o se il suo contenuto è incompleto o manifestamente erroneo».


16      Decisione quadro del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU 2008, L 300, pag. 42).


17      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU 2017, L 88, pag. 6).


18      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU 2011, L 101, pag. 1).


19      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU 2011, L 335, pag. 1, e rettifica in GU 2012, L 18, pag. 7).


20      Decisione quadro del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU 2004, L 335, pag. 8).


21      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU 2017, L 198, pag. 29).


22      Direttiva del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU 2002, L 328, pag. 17). V., inoltre, decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU 2002, L 328, pag. 1).


23      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU 2008, L 328, pag. 28). V., inoltre, decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell’inquinamento provocato dalle navi (GU 2005, L 255, pag. 164).


24      V, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’importazione di beni culturali [COM(2017) 375 final].


25      V., a tale riguardo, sentenza del 5 dicembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie) (C‑671/18, EU:C:2019:1054, punto 44).


26      Allo stato attuale del diritto dell’Unione, in realtà, soltanto alcuni aspetti della legislazione in materia di circolazione stradale sono stati armonizzati dal diritto dell’Unione: la patente di guida [direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU 2006, L 403, pag. 18)], l’uso delle cinture di sicurezza [direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU 1991, L 373, pag. 26), come modificata dalla direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003 (GU 2003, L 115, pag. 63)], l’organizzazione dell’orario di lavoro degli autotrasportatori [direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU 2002, L 80, pag. 35)], gli scambi di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale [direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU 2015, L 68, pag. 9)].


27      V. parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Codice della strada e registro automobilistico europeo, del 29 gennaio 2004 (GU 2005, C 157, pag. 34); in prosieguo: il «parere del CESE sul codice della strada europeo».


28      V. parere del CESE sul codice della strada europeo [punto 5.3, lettera a)].


29      V. parere del CESE sul codice della strada europeo (punto 6.7).


30      Il corsivo è mio.


31      Il corsivo è mio.


32      La versione in lingua francese della sezione g), punto 3, del certificato che figura nell’allegato della decisione quadro 2005/214 menziona parimenti la condotta contraria al codice della strada («conduite contraire au code de la route»).


33      GU 2000, L 239, pag. 428.


34      V., a tale riguardo, Jekewitz, J., «L’initiative de la République fédérale d’Allemagne relative à la coopération dans le cadre des procédures relatives aux infractions routières et à l’exécution des sanctions pécuniaires y relatives», La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales dans l’Union européenne, Éditions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 2001, pagg. da 133 a 139, in particolare pag. 137.


35      Il corsivo è mio.


36      La versione in lingua italiana recita «Atto contrario alle norme che regolano la circolazione stradale», quella in lingua polacca «Zachowanie naruszające przepisy o ruchu drogowym» e quella in lingua slovena «vedenje, s katerim se krši prometne predpise».


37      Il corsivo è mio.


38      In Belgio, tale normativa non assume la forma di un codice, ma è definita dal regio decreto recante un regolamento generale sulla circolazione stradale e sull’uso delle strade pubbliche, del 1° dicembre 1975 (Moniteur belge del 9 dicembre 1975, pag. 15627), come modificato da ultimo dal decreto del governo fiammingo del 15 gennaio 2021 (Moniteur belge del 4 febbraio 2021, pag. 8401).


39      La normativa stradale in Germania è definita da diverse leggi, segnatamente dallo Straßenverkehrsgesetz (legge sulla circolazione stradale), del 3 maggio 1909, nella versione pubblicata il 5 marzo 2003 (BGBl. 2003 I, pag. 310, corrigendum pag. 919), come modificata da ultimo dalla legge del 26 novembre 2020 (BGBl. 2020 I, pag. 2575), e dalla Straßenverkehrs-Ordnung (codice della strada), del 6 marzo 2013 (BGBl. 2013 I, pag. 367), come modificata da ultimo dall’ordinanza del 18 dicembre 2020 (BGBl. 2020 I, pag. 3047), i quali contengono le norme di base sulla circolazione stradale, nonché dal Personenbeförderungsgesetz (legge sul trasporto delle persone), del 21 marzo 1961, nella versione pubblicata l’8 agosto 1990 (BGBl. 1990 I, pag. 1690) e modificata da ultimo dalla legge del 3 dicembre 2020 (BGBl. 2020 I, pag. 2694), e dalla Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (codice dell’immatricolazione ai fini della circolazione stradale), del 26 aprile 2012 (BGBl. 2012 I, pag. 679), come modificata da ultimo dall’ordinanza del 26 novembre 2019 (BGBl. 2019  I, pag. 2015), che disciplina la procedura di immatricolazione nonché l’assicurazione obbligatoria e contiene norme applicabili alla costruzione e all’uso dei veicoli.


40      V., in particolare, Convenzione internazionale relativa alla circolazione degli autoveicoli, firmata a Parigi il 24 aprile 1926, Convenzione sulla circolazione stradale, firmata a Ginevra il 19 settembre 1949, e Convenzione sulla circolazione stradale, firmata a Vienna l’8 novembre 1968. V., a tale riguardo, parere del CESE sul codice della strada europeo (punto 3).


41      V. parere del CESE sul codice della strada europeo (punto 4).


42      Ad esempio, le condizioni di decadenza dal diritto di guidare o del ritiro della patente di guida: v, in particolare, sentenze del 7 giugno 2012, Vinkov (C‑27/11, EU:C:2012:326), e del 23 aprile 2015, Aykul (C‑260/13, EU:C:2015:257).


43      Parere del CESE sul codice della strada europeo (punto 4.5).


44      C‑671/18, EU:C:2019:1054.


45      V. sentenza del 5 dicembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie) (C‑671/18, EU:C:2019:1054, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). V., inoltre, le conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Commissione/Parlamento e Consiglio (C‑43/12, EU:C:2013:534, paragrafo 38), nelle quali quest’ultimo ha osservato che neanche gli elementi costitutivi delle infrazioni stradali menzionate nell’ambito della direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU 2011, L 288, pag. 1), che è stata sostituita dalla direttiva 2015/413, sono armonizzati a livello dell’Unione, essendo stabiliti dagli Stati membri, al pari delle sanzioni applicabili a tali infrazioni.


46      V. articolo L121-6 del codice della strada, che istituisce l’infrazione di omessa denuncia del conducente quando il proprietario del veicolo è una persona giuridica.


47      V. articolo 67 bis della legge sulla circolazione stradale, del 16 marzo 1968 (Moniteur belge del 27 marzo 1968, pag. 3146), come modificata dalla legge dell’8 maggio 2019 (Moniteur belge del 22 agosto 2019, pag. 80518), che è inserito nel titolo V, intitolato «Procedura penale, ingiunzione di pagamento e procedura giudiziaria civile», in particolare all’interno del capo IV bis, intitolato «Identificazione del contravventore».


48      L’obbligo di cui trattasi nel procedimento principale è imposto a prescindere dall’infrazione stradale commessa, dato che il legislatore austriaco fa riferimento all’identità della persona che ha «guidato» o «parcheggiato» il veicolo in un determinato momento.


49      C‑183/18, EU:C:2020:153.


50      V. sentenza del 4 marzo 2020, Bank BGŻ BNP Paribas (C‑183/18, EU:C:2020:153, punto 54).


51      V. sentenza del 4 marzo 2020, Bank BGŻ BNP Paribas (C‑183/18, EU:C:2020:153, punto 55).


52      V. terzo considerando dell’accordo citato al paragrafo 61 delle presenti conclusioni.


53      V. articolo L121-2 del codice della strada.


54      In prosieguo: l’«accordo dell’11 ottobre 2012».


55      In seguito all’annullamento della direttiva 2011/82 da parte della Corte nella sentenza del 6 maggio 2014, Commissione/Parlamento e Consiglio (C‑43/12, EU:C:2014:298), a causa di una base giuridica errata, tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2015/413, il cui contenuto è identico a quello della direttiva 2011/82.


56      Corte EDU, 8 aprile 2004, Weh c. Austria, CE:ECHR:2004:0408JUD003854497, §§ da 52 a 56. V., inoltre, Corte EDU, 24 marzo 2005, Rieg c. Austria, CE:ECHR:2005:0324JUD006320700, §§ 31 e 32.


57      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera h), della decisione quadro 2005/214, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione qualora si accerti che la sanzione pecuniaria è inferiore a EUR 70 o all’equivalente di tale importo.