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Ricorso proposto il 9 aprile 2014 – Gmina Kosakowo / Commissione europea

(Causa T-217/14)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Gmina Kosakowo (comune di Kosakowo, Polonia) (rappresentante: M. Leśny, consulente legale)

Convenuta: Commissione europ

i Stato inde

bitamente versato.Condannare la convenuta all

e spese.Motivi e principali argomentiA sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.Primo motivoErronea constatazione dei fatti su cui si fonda la decisione impugnataSecondo motivoViolazione dell’articolo 10

7, paragrafo 1, TFUE, per aver a tor

to ritenuto che la Gmina Kosak

owo abbia concesso un aiuto pubblico in violazione di tale dispo

sizione, men

tre l’acquisizione di quote da parte di tale ente nella società Port Lo

tniczy Gdynia-K

osakowo sp. z o.o. costituiva una compensazione di una transazione nell’ambito di un contratto d’affitto di terreno; inoltre, falsa applicazione da parte della Commissione europea del criterio dell’investitore privatoTerzo motivoViolazione delle seguenti disposizioni procedurali: articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, per falsa applicazione del criterio dell’investitore priv

ato; articolo

7, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999 per errata determinazione dell’importo dell’aiuto soggetto a restituzione, nel quale sono comprese anche spese di sicurezza e infrastruttura; articolo 296, secondo comma, TFUE, per carenza di adeguata motivazione della decisione impugnata, nella quale non si rinvengono gli elementi essenziali che consentano di individuarne i motivi.