Language of document : ECLI:EU:T:2014:958

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

10 novembre 2014 (*)

«Gratuito patrocinio – Domanda presentata anteriormente alla proposizione di un ricorso di annullamento – Misure restrittive adottate nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia»

Nella causa T‑228/12 AJ,

DD, residente in Vitebsk (Bielorussia),

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da F. Naert e E. Finnegan, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda di gratuito patrocinio, ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento di procedura del Tribunale, presentata anteriormente alla proposizione di un ricorso,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

composto da H. Kanninen (relatore), presidente, I. Pelikánová, E. Buttigieg, S. Gervasoni e L. Madise, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2012, il sig. DD, ricorrente, ha presentato una domanda di gratuito patrocinio ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento di procedura del Tribunale al fine di proporre avverso il Consiglio dell’Unione europea un ricorso diretto all’annullamento della decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 95) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 37), nella parte in cui detta decisione e detto regolamento lo riguardavano.

2        A sostegno di tale domanda, il ricorrente fa valere in particolare, producendo determinati documenti giustificativi, che egli percepisce un reddito medio mensile di EUR 264 e che non detiene né capitali né beni immobiliari.

3        Per quanto concerne la condizione relativa all’azione proposta, richiesta dall’articolo 94, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il ricorrente fa valere che la decisione di esecuzione 2012/171 e il regolamento di esecuzione n. 265/2012, dei quali intende chiedere l’annullamento, sono stati adottati, nei limiti in cui lo riguardano, in violazione, in primo luogo, del suo diritto a un processo equo, in secondo luogo, del suo diritto a un ricorso effettivo e, in terzo luogo, del principio dell’indipendenza giudiziaria.

4        Con lettera del 16 luglio 2012, il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha invitato il Consiglio a presentare osservazioni sulla domanda di gratuito patrocinio del ricorrente.

5        Nelle sue osservazioni, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 30 luglio 2012, il Consiglio dichiara di rimettersi alla valutazione del Tribunale relativa alla questione se le informazioni e i documenti giustificativi prodotti dal ricorrente consentano di dimostrare che egli necessita del gratuito patrocinio. Il Consiglio osserva che il ricorrente non ha fornito una stima delle spese future e che il ricorso proposto non solleva nuove questioni significative. Esso ritiene che l’importo del gratuito patrocinio nel caso di specie non dovrebbe superare EUR 7 000.

6        Con lettera del 25 aprile 2013, l’avvocato A. Kolosovski ha informato il Tribunale di aver ricevuto il mandato per rappresentare il ricorrente.

7        Il 18 luglio 2013, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura, il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha chiesto al ricorrente di dimostrare, entro il 2 settembre 2013, di aver ottenuto da parte di un’autorità competente una deroga, prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134, pag. 1), come modificato, in mancanza della quale non poteva essere versato, in linea di principio, alcun importo al suo avvocato.

8        A seguito della ricomposizione delle sezioni del Tribunale, il presidente della Sesta Sezione del Tribunale è divenuto presidente della Prima Sezione del Tribunale.

9        Dato che il ricorrente non ha ottemperato alla domanda del 18 luglio 2013 entro il termine impartito, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha deciso, in data 7 ottobre 2013, di imporre un nuovo termine a tal fine, con scadenza al 21 ottobre 2013.

10      Con lettera del 20 ottobre 2013, il ricorrente ha chiesto al Tribunale una proroga di tale termine di due mesi. Il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha accettato di prorogare il termine fino al 21 novembre 2013. Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato di aver ottenuto la deroga contemplata nel precedente punto 7 entro il termine impartito.

11      Il 27 marzo 2014 il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha deciso di affidare a tale sezione il compito di statuire sulla domanda di gratuito patrocinio.

12      L’11 giugno 2014, su domanda della Prima Sezione, la seduta plenaria ha rinviato la causa alla Prima Sezione ampliata.

13      In primo luogo, risulta dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di procedura che, per garantire un accesso effettivo alla giustizia, il gratuito patrocinio concesso per il procedimento dinanzi al Tribunale copre, in tutto o in parte, le spese connesse all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale. Tali spese (in prosieguo: le «spese di avvocato») sono a carico della cassa del Tribunale.

14      In forza dell’articolo 94, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura, la concessione del gratuito patrocinio è subordinata alla doppia condizione che, da un lato, il richiedente, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese di avvocato e, dall’altro, che la sua azione non appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata.

15      In forza dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la domanda di gratuito patrocinio deve essere corredata di tutte le informazioni e di tutti i documenti giustificativi che consentano di valutare la situazione economica del richiedente, quale un certificato rilasciato da un’autorità nazionale competente attestante tale situazione economica. Conformemente alla medesima disposizione, qualora la domanda venga presentata anteriormente alla proposizione del ricorso, il richiedente deve esporre sommariamente l’oggetto del ricorso previsto, i fatti e gli argomenti a sostegno dello stesso. La domanda deve essere corredata dei documenti giustificativi al riguardo.

16      Nel presente procedimento, risulta dagli elementi del fascicolo relativi alla situazione economica del ricorrente, esposti nel precedente punto 2, che la domanda di gratuito patrocinio soddisfa la prima condizione prevista all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

17      Riguardo alla seconda condizione di cui all’articolo 94, paragrafo 3, del regolamento di procedura, si deve rilevare che il ricorso per il quale viene chiesto il gratuito patrocinio non appare manifestamente irricevibile o manifestamente infondato.

18      Occorre quindi constatare che il ricorrente soddisfa le condizioni che, conformemente al regolamento di procedura, danno diritto di beneficiare del gratuito patrocinio.

19      In secondo luogo, va rilevato che l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 765/2006, nella sua versione applicabile al caso di specie, prevede che nessun fondo o risorsa economica sia messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche di cui all’allegato I a detto regolamento, tra le quali figurava il ricorrente.

20      Da parte sua, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 stabilisce quanto segue:

«In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

(…)

b)      destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

(...)».

21      Il combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 vietano, pertanto, in linea di principio, l’utilizzo di fondi a beneficio del richiedente in mancanza di una deroga concessa dalle autorità competenti di uno Stato membro.

22      Tuttavia, qualora, come nel presente procedimento, un utilizzo di fondi a beneficio di una persona elencata nell’allegato I al regolamento n. 765/2006 non sia scindibile da una procedura di gratuito patrocinio dinanzi ai giudici dell’Unione, le disposizioni di questo regolamento non possono essere interpretate senza tener conto delle norme specifiche che disciplinano tale procedura, le quali sono previste nel caso di specie dal regolamento di procedura.

23      Infatti, poiché il regolamento n. 765/2006 e il regolamento di procedura non contengono alcuna disposizione che preveda espressamente la prevalenza dell’uno sull’altro per quanto concerne la concessione del gratuito patrocinio, occorre assicurare un’applicazione di ciascuno di detti regolamenti che sia compatibile con quella dell’altro e consentire così un’applicazione coerente che possa garantire, in particolare, la realizzazione dell’obiettivo perseguito da ciascuno dei medesimi regolamenti.

24      La finalità del regolamento di procedura, per quanto riguarda le norme relative alla concessione del gratuito patrocinio, consiste nel garantire un accesso effettivo alla giustizia, come risulta dall’articolo 94, paragrafo 1, di tale regolamento e dall’articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che prevede specificamente che il gratuito patrocinio sia concesso a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti qualora esso sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

25      Quanto al regolamento n. 765/2006, risulta dai considerando da 1 a 4 che la sua finalità consiste nell’applicare misure restrittive nei confronti di determinate persone. Tra queste misure figura, segnatamente, il divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche, previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento.

26      Tali misure restrittive, tuttavia, devono essere applicate senza privare le persone i cui fondi sono stati congelati di un accesso effettivo alla giustizia (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, Peftiev, C‑314/13, Racc., EU:C:2014:1645, punto 26), in particolare quando si tratta di contestare la legittimità degli atti che hanno imposto dette misure restrittive.

27      Pertanto, la Corte ha dichiarato nella sentenza Peftiev, punto 26 supra (EU:C:2014:1645, punto 25), che l’autorità nazionale competente non dispone di un potere discrezionale assoluto quando statuisce su una domanda di deroga conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006, ma deve esercitare le sue competenze rispettando i diritti previsti all’articolo 47, secondo comma, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali, il quale stabilisce che ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. In proposito va ricordato che, in base all’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 43, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, la rappresentanza da parte di un avvocato è indispensabile per proporre un ricorso diretto a contestare la legittimità di misure restrittive.

28      Quanto ai criteri su cui l’autorità nazionale competente deve fondarsi quando si pronuncia in merito ad una richiesta di deroga ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006, occorre rilevare che tale disposizione istituisce talune limitazioni all’uso dei fondi, in quanto questi ultimi devono essere destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali. In tale contesto, l’autorità nazionale competente può controllare l’utilizzo dei fondi svincolati, fissando le condizioni che ritiene idonee a garantire, tra l’altro, che l’obiettivo della sanzione inflitta non sia mancato e che non si abusi della deroga concessa (v., in tal senso, sentenza Peftiev, punto 26 supra, EU:C:2014:1645, punti 32 e 33).

29      Orbene, mentre nella sentenza Peftiev, punto 26 supra (EU:C:2014:1645), il procedimento principale dinanzi al giudice nazionale riguardava una domanda di svincolo di fondi di persone oggetto di misure restrittive, affinché tali persone potessero pagare i loro avvocati, nel presente procedimento la concessione del gratuito patrocinio implica che le spese di avvocato del ricorrente siano a carico della cassa del Tribunale.

30      Alla luce di quanto precede, si deve considerare che il rigetto della presente domanda di gratuito patrocinio per il solo motivo che il ricorrente non ha prodotto l’autorizzazione di un’autorità nazionale, prevista all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006, sebbene la domanda di gratuito patrocinio soddisfi le condizioni prescritte dal regolamento di procedura, richiamate nel precedente punto 14, costituirebbe un ostacolo al diritto fondamentale a un ricorso effettivo.

31      Inoltre, riguardo alle garanzie previste ai fini del raggiungimento degli obiettivi del regolamento n. 765/2006, si deve osservare che nessun meccanismo del diritto dell’Unione consente alle autorità nazionali competenti di esaminare se la concessione del gratuito patrocinio da parte del Tribunale sia necessaria per garantire un accesso effettivo alla giustizia, questione che rientra nella sola valutazione del Tribunale, né di controllare l’utilizzo, da parte di quest’ultimo, dei fondi indispensabili al riguardo, né, infine, di fissare condizioni, nei confronti del Tribunale, per assicurare che l’obiettivo della sanzione imposta non sia mancato.

32      Pertanto, al fine di consentire nel caso di specie un’applicazione coerente del regolamento di procedura e del regolamento n. 765/2006, occorre considerare che il Tribunale è obbligato contemporaneamente, da un lato, a concedere il gratuito patrocinio a qualunque richiedente elencato nell’allegato I a quest’ultimo regolamento che abbia soddisfatto le condizioni prescritte dagli articoli 94 e seguenti del regolamento di procedura, il che permette di raggiungere la finalità di tale regolamento, e, dall’altro, ad assicurarsi che il gratuito patrocinio concesso sarà utilizzato unicamente per coprire le spese di avvocato del richiedente e non pregiudicherà l’obiettivo della misura restrittiva imposta, definito all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 765/2006.

33      In proposito, si deve aggiungere che le disposizioni del regolamento di procedura consentono, nella fattispecie, al Tribunale di garantire, senza che sia necessario richiedere al ricorrente di presentare un’autorizzazione di un’autorità nazionale, che il gratuito patrocinio sarà utilizzato solo per coprire le spese di avvocato del ricorrente.

34      Da un lato, solo le spese di avvocato sono menzionate dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di procedura come spese che possono essere sostenute dalla cassa del Tribunale.

35      Dall’altro, ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale, nell’ordinanza di concessione del gratuito patrocinio, può limitarsi a indicare, senza fissare anticipatamente l’importo di quest’ultimo, un limite massimo che le spese e gli onorari dell’avvocato non potranno, in via di principio, superare. Il Tribunale ha quindi la possibilità, a norma dell’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di calcolare a posteriori l’importo strettamente necessario per coprire le spese di avvocato quando, in forza della decisione che conclude il procedimento, il beneficiario del gratuito patrocinio deve sopportare le proprie spese. Al riguardo, esso può prendere in considerazione la difficoltà del lavoro svolto dall’avvocato designato e, sulla base delle prove fornite da quest’ultimo, il numero di ore di effettivo lavoro nonché le varie spese che ha dovuto sostenere.

36      Inoltre, è prassi generale che il Tribunale versi l’importo così calcolato direttamente all’avvocato designato, cosicché il richiedente non ha la possibilità di utilizzare il gratuito patrocinio per fini diversi da quelli per i quali esso è stato concesso (v. altresì, in proposito, ordinanza del 2 settembre 2009, Ayadi/Consiglio, C‑403/06 P, EU:C:2009:496, punto 21). Riguardo all’avvocato, egli è obbligato dalle disposizioni del regolamento n. 765/2006 a non cedere al richiedente una parte o la totalità della retribuzione concessagli, come pure, più in generale, a non mettere direttamente o indirettamente a sua disposizione fondi o risorse economiche.

37      Alla luce di quanto precede, occorre accordare nel caso di specie il gratuito patrocinio richiesto nonostante la mancanza della deroga concessa in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006, adottando le disposizioni necessarie per assicurarsi che il gratuito patrocinio non sia sviato dallo scopo originario.

38      Infine, tenuto conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza dal punto di vista giuridico nonché delle difficoltà prevedibili della causa e della quantità presumibile di lavoro che il procedimento giudiziario rappresenta per le parti, va precisato fin da ora, conformemente all’articolo 96, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di procedura, che le spese e gli onorari dell’avvocato designato per difendere gli interessi del ricorrente durante il procedimento che egli propone di avviare non potranno, in via di principio, superare un importo di EUR 6 000 per l’intero procedimento.

39      Dette spese e onorari saranno direttamente versati all’avvocato Kolosovski e saranno fissati sul fondamento di un conteggio dettagliato presentato al Tribunale.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

così provvede:

1)      Il sig. DD è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

2)      Il sig. Kolosovski è designato quale avvocato rappresentante il sig. DD nella causa T‑228/12.

3)      Le spese e gli onorari dell’avvocato Kolosovski gli saranno versati direttamente e saranno fissati sul fondamento di un conteggio dettagliato presentato al Tribunale al termine del procedimento, ma non possono superare, in linea di principio, un massimo di EUR 6 000.

Lussemburgo, 10 novembre 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       H. Kanninen


* Lingua processuale: l’inglese.