Language of document : ECLI:EU:T:2014:611





Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 giugno 2014 – Accorinti e altri / BCE

(Causa T‑224/12)

«Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – BCE – Banche centrali nazionali – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Grecia ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema – Conservazione della soglia di qualità creditizia sufficiente per il mantenimento dell’idoneità – Supporto di garanzie sotto forma di un programma di riacquisto di titoli a beneficio delle banche centrali nazionali – Creditori privati – Imputabilità di taluni effetti giuridici all’atto impugnato – Carenza d’interesse ad agire – Carenza di incidenza diretta – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Interesse da valutarsi alla data di presentazione del ricorso – Ricorso diretto contro un atto che ha prodotto effetti giuridici vincolanti nei confronti del ricorrente – Abrogazione dell’atto impugnato in corso di giudizio – Dichiarazione di non luogo a statuire – Inammissibilità – Mantenimento dell’interesse del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato (Artt. 263 TFUE e 266 TFUE) (v. punti 68, 69)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Banca centrale europea che sancisce l’idoneità degli strumenti di debito greci che non soddisfano i requisiti minimi dell’Eurosistema per la soglia di qualità creditizia in cambio di un programma di riacquisto a favore delle banche centrali nazionali – Ricorso proposto da creditori privati detentori di strumenti di debito greci – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE; decisione della Banca centrale europea 2012/153, art. 1, § 1) (v. punti 72, 81, 82, 88, 89)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/153/UE della Banca centrale europea, del 5 marzo 2012, sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (BCE/2012/3) (GU L 77, pag. 19).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Alessandro Accorinti e gli altri ricorrenti nominativamente indicati in allegato sono condannati alle spese.