Language of document : ECLI:EU:T:2014:958

Causa T‑228/12 AJ

DD

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Gratuito patrocinio – Domanda presentata anteriormente alla proposizione di un ricorso di annullamento – Misure restrittive adottate nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 10 novembre 2014

Procedimento giurisdizionale – Domanda di gratuito patrocinio – Presupposti per la concessione – Domanda presentata anteriormente alla proposizione di un ricorso diretto contro atti che introducono misure restrittive nei confronti del ricorrente – Ammissione – Mancata produzione, da parte del ricorrente, di un’autorizzazione allo sblocco dei fondi congelati – Irrilevanza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, commi 2, seconda frase, e 3; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 94, § 1, e 96, § 3; regolamento del Consiglio n. 765/2006, art. 3, § 1)

Il rigetto di una domanda di gratuito patrocinio per il solo motivo che il ricorrente non ha prodotto l’autorizzazione di un’autorità nazionale, prevista all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, sebbene la domanda di gratuito patrocinio soddisfi le condizioni prescritte dal regolamento di procedura del Tribunale, costituirebbe un ostacolo al diritto fondamentale a un ricorso effettivo.

Le misure restrittive, infatti, devono essere applicate senza privare le persone i cui fondi sono stati congelati di un accesso effettivo alla giustizia, in particolare quando si tratta di contestare la legittimità degli atti che hanno imposto dette misure restrittive. Pertanto, al fine di consentire un’applicazione coerente del regolamento di procedura e del regolamento n. 765/2006, il Tribunale è obbligato contemporaneamente, da un lato, a concedere il gratuito patrocinio a qualunque richiedente elencato nell’allegato I del regolamento n. 765/2006 che abbia soddisfatto le condizioni prescritte dagli articoli 94 e seguenti del regolamento di procedura, il che permette di raggiungere la finalità di tale regolamento e, dall’altro, ad assicurarsi che il gratuito patrocinio concesso sarà utilizzato unicamente per coprire le spese di avvocato del richiedente e non pregiudicherà l’obiettivo della misura restrittiva imposta, definito all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 765/2006.

In proposito, le disposizioni del regolamento di procedura consentono al Tribunale di garantire che il gratuito patrocinio sarà utilizzato solo per coprire le spese di avvocato del ricorrente. Da un lato, solo le spese di avvocato sono menzionate dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di procedura come spese che possono essere sostenute dalla cassa del Tribunale. Dall’altro, ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può limitarsi a indicare, senza fissare anticipatamente l’importo del gratuito patrocinio, un limite massimo che le spese e gli onorari dell’avvocato non potranno, in via di principio, superare. Infine, è prassi generale che il Tribunale versi l’importo così calcolato direttamente all’avvocato designato, cosicché il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare il gratuito patrocinio per fini diversi da quelli per i quali esso è stato concesso. Riguardo all’avvocato, egli è obbligato dalle disposizioni del regolamento n. 765/2006 a non cedere al richiedente una parte o la totalità della retribuzione concessagli, come pure, più in generale, a non mettere direttamente o indirettamente a sua disposizione fondi o risorse economiche.

(v. punti 26, 30, 32‑36)