Language of document : ECLI:EU:T:2018:366

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

19 giugno 2018 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese»

Nella causa T‑224/12 DEP,

Alessandro Accorinti, residente in Nichelino (Italia), e gli altri ricorrenti nominativamente indicati in allegato, rappresentati da S. Sutti e R. Spelta, avvocati,

ricorrenti,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da K. Laurinavičius e M. Szablewska, in qualità di agenti, assistiti da H.G. Kamann, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che le parti ricorrenti dovranno rimborsare alla Banca centrale europea (BCE) a seguito dell’ordinanza del 25 giugno 2014, Accorinti e a./BCE (T‑224/12, non pubblicata, EU:T:2014:611),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da M. Prek, facente funzione di presidente, I. Labucka e V. Kreuschitz (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti all’origine della controversia

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2012, il ricorrente sig. Alessandro Accorinti e gli altri ricorrenti nominativamente indicati in allegato hanno proposto un ricorso avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e inteso ad ottenere l’annullamento della decisione 2012/153/UE della BCE, del 5 marzo 2012, sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (BCE/2012/3) (GU 2012, L 77, pag. 19; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2        Con ordinanza del 25 giugno 2014, Accorinti e a./BCE (T‑224/12, non pubblicata, EU:T:2014:611; in prosieguo: l’«ordinanza Accorinti»), il Tribunale ha respinto il ricorso perché irricevibile ed ha condannato i ricorrenti alle spese. Tale ordinanza è divenuta definitiva.

3        Con lettera del 6 luglio 2016, la BCE ha invitato i ricorrenti a versare entro il 21 luglio 2016, in particolare, l’importo corrispondente alle spese indispensabili sostenute dalla BCE a titolo del suddetto procedimento in misura pari a EUR 92 766,45, ivi comprese le spese per l’esame dell’ordinanza Accorinti e per l’elaborazione del riepilogo delle spese.

4        Con lettera del 21 luglio 2016, i rappresentanti legali dei ricorrenti hanno informato la BCE del fatto che essi non avevano ancora ricevuto precise indicazioni da parte di tutti i loro clienti riguardo al pagamento delle spese sostenute dalla BCE, ma che, in ogni caso, essi contestavano l’importo richiesto, segnatamente perché, in primo luogo, le informazioni fornite non erano né sufficientemente precise né suffragate da prove, in secondo luogo, sia la tariffa oraria degli avvocati che avevano rappresentato la BCE, sia il numero di ore indicato erano sproporzionati ed eccessivi, in terzo luogo, alcune spese dovevano essere considerate non indispensabili, e, in quarto luogo, non veniva specificata la quota di rifusione delle spese richiesta a ciascuno dei ricorrenti, il che sarebbe contrario al diritto ad un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), tenuto conto in particolare della eterogenea capacità contributiva dei ricorrenti.

5        Con lettera del 23 febbraio 2017, la BCE ha fornito spiegazioni supplementari riguardo alla fondatezza della propria richiesta, proponendo al contempo di escludere dall’importo complessivo richiesto le spese sostenute per l’esame dell’ordinanza Accorinti e assegnando ai ricorrenti una nuova scadenza per il pagamento al 15 marzo 2017.

6        Dopo un ultimo scambio di messaggi di posta elettronica intervenuto il 24 marzo e il 20 aprile 2017, i ricorrenti non hanno provveduto al pagamento dell’importo richiesto.

 Procedimento e conclusioni delle parti

7        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 agosto 2017, la BCE ha proposto, in applicazione dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la presente domanda di liquidazione delle spese.

8        La BCE conclude che il Tribunale voglia:

–        fissare l’importo complessivo delle spese ripetibili a EUR 93 409,05, inclusa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), importo comprendente gli onorari di avvocato nella misura di EUR 90 273,40, le spese relative all’elaborazione del riepilogo delle spese nella misura di EUR 2 731,05, nonché le spese relative alla preparazione dell’odierna domanda di liquidazione delle spese nella misura di EUR 404,60;

–        dichiarare che i ricorrenti sono responsabili in solido per le spese di cui si richiede il pagamento;

–        rilasciare alla BCE una copia dell’ordinanza di liquidazione delle spese ai fini dell’esecuzione forzata.

9        Il 26 settembre 2017, i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni in merito alla domanda di liquidazione delle spese.

10      I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        sospendere il procedimento a motivo del decesso, in corso di causa, del ricorrente sig. Denis Dotti, fino a che i suoi eredi non si saranno costituiti parti nel presente procedimento;

–        respingere la domanda di liquidazione delle spese;

–        in subordine, condannare i ricorrenti a pagare un importo ritenuto equo ripartendolo pro quota tra di essi.

11      Dopo aver sentito le osservazioni della BCE, il Tribunale ha deciso, in data 13 novembre 2018, di non sospendere il procedimento.

 In diritto

 Richiamo delle disposizioni e della giurisprudenza pertinenti

12      A norma dell’articolo 170 del regolamento di procedura, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, dopo aver messo la parte contro cui la domanda è rivolta in condizione di presentare le proprie osservazioni.

13      Ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dell’agente, consulente o avvocato. Ne discende che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a questi fini [v., in tal senso, ordinanza del 12 gennaio 2016, Boehringer Ingelheim International/UAMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13 DEP, non pubblicata, EU:T:2016:9, punto 11 e la giurisprudenza ivi citata].

14      In conformità dell’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, le istituzioni dell’Unione, tra le quali la BCE, sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra dunque nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che l’intervento di detto avvocato era oggettivamente giustificato (v., in tal senso, ordinanze del 24 ottobre 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑554/11 P‑DEP, non pubblicata, EU:C:2013:706, punti 15 e 16 e la giurisprudenza ivi citata; del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, punto 20, e dell’11 dicembre 2014, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P‑DEP, EU:T:2014:1083, punto 24).

15      Inoltre, per costante giurisprudenza, il giudice dell’Unione non è legittimato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese. Statuendo su una domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non è tenuto a prendere in considerazione una tariffa nazionale disciplinante gli onorari degli avvocati, né un eventuale accordo concluso in proposito tra la parte interessata e i propri agenti o consulenti (ordinanza del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, punto 17).

16      In mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione di natura tariffaria o relative al tempo di lavoro necessario, il Tribunale è libero di valutare gli elementi caratterizzanti la lite, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha presentato per le parti [v., in tal senso, ordinanze del 20 maggio 2010, Tetra Laval/Commissione, C‑12/03 P‑DEP e C‑13/03 P‑DEP, non pubblicata, EU:C:2010:280, punto 44; del 24 ottobre 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑554/11 P‑DEP, non pubblicata, EU:C:2013:706, punto 18, e del 16 ottobre 2014, Since Hardware (Guangzhou)/Consiglio, T‑156/11 DEP, non pubblicata, EU:T:2014:930, punto 17, e la giurisprudenza ivi citata].

17      È in funzione di tali criteri che occorre valutare l’importo delle spese ripetibili nel caso di specie.

 Sull’oggetto e sulla natura della controversia, sulla sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, nonché sulle difficoltà della causa

18      Per quanto riguarda l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, nonché le difficoltà della sua trattazione, i fatti all’origine dell’ordinanza Accorinti rivestivano un’importanza politica particolare e presentavano un elevato grado di complessità economica, in quanto essi si riferivano all’adozione, segnatamente da parte della BCE, di una serie di misure, ivi compresa la decisione impugnata, in materia di politica monetaria destinate a gestire la crisi del debito pubblico greco scoppiata nel 2009. Dunque, tenuto conto della contestazione mossa riguardo alla legittimità della decisione impugnata quale misura essenziale destinata a preservare la solvibilità dello Stato greco, tale causa presentava un’importanza molto elevata tanto per la BCE quanto per i ricorrenti sul piano politico, economico e giuridico in generale.

19      Ciò non toglie che le questioni giuridiche sollevate nell’ambito dell’eccezione di irricevibilità della BCE, ossia quelle relative all’interesse ad agire e al pregiudizio diretto causato ai ricorrenti da detta decisione, avevano una complessità soltanto media. Infatti, come osservato dai ricorrenti, tali questioni non presentavano difficoltà giuridiche particolari, ma potevano essere risolte sulla base di una consolidata giurisprudenza in materia di ricevibilità dei ricorsi di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

 Sulla mole di lavoro che la controversia ha potuto causare e sugli interessi economici coinvolti

20      Per quanto riguarda la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha presentato per le parti, risulta dai punti precedenti che l’importanza della posta in gioco sotto il profilo economico tanto per le parti quanto per la Repubblica ellenica, o addirittura per l’intera zona euro e l’Unione europea, era elevata. Da un lato, si trattava di preservare la solvibilità dello Stato greco e di evitare un default di pagamento da parte sua che rischiava di pregiudicare il buon funzionamento e la stabilità dei sistemi di pagamento della zona euro che la BCE è incaricata di promuovere e di garantire in virtù dell’articolo 127, paragrafi 1 e 2, quarto trattino, TFUE. Dall’altro lato, i ricorrenti asserivano di aver subito danni finanziari sostanziali nell’ambito della ristrutturazione del debito pubblico greco a causa, in particolare, del loro coinvolgimento nel Private Sector Involvement (PSI). Date tali circostanze, malgrado la complessità giuridica media della controversia, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la difesa degli interessi economici e di ordine politico monetario sottesi alla decisione impugnata poteva giustificare una quantità di lavoro superiore alla media.

 Sul carattere indispensabile della mole di lavoro svolta e delle tariffe orarie applicate

21      Per quanto riguarda la mole di lavoro svolta dagli avvocati della BCE e le tariffe orarie applicate, la BCE chiede che venga remunerato un totale di 234,5 ore di lavoro alla tariffa oraria media di EUR 350, con esclusione delle spese di traduzione e di quelle sostenute per l’esame dell’ordinanza Accorinti, ossia chiede il rimborso di un importo netto di EUR 78 155, maggiorato di EUR 14 849,45 a titolo dell’IVA tedesca all’aliquota del 19%.

22      Risulta dalle fatture di avvocato e dai prospetti di fatturazione oraria (time sheets) prodotti dalla BCE, che espongono in maniera dettagliata il tempo di lavoro relativo a ciascun compito svolto, e la cui correttezza non viene contestata in quanto tale dai ricorrenti, che, ai fini del procedimento contenzioso, sono state prestate:

–        101,2 ore di lavoro da tre avvocati soci principali (partners), alla tariffa oraria di EUR 450;

–        35,7 ore di lavoro da quattro avvocati collaboratori esperti (senior associates), alla tariffa oraria di EUR 350;

–        44,5 ore di lavoro da un avvocato collaboratore (junior associate), alla tariffa oraria di EUR 200;

–        41,4 ore di lavoro da tre praticanti avvocati, alla tariffa oraria di EUR 150, e

–        10,5 ore di lavoro alla tariffa oraria di EUR 185 e 1,1 ore di lavoro alla tariffa oraria di EUR 125 da collaboratori con funzioni non meglio precisate.

23      Per quanto riguarda le ore di lavoro svolte, le caratteristiche specifiche della causa, quali illustrate ai punti da 18 a 20 supra, potevano certo giustificare il ricorso da parte della BCE all’assistenza di più avvocati. Ciò non toglie che il numero complessivo di ore di lavoro che possono risultare oggettivamente indispensabili ai fini del procedimento contenzioso deve essere stabilito indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni svolte possono essere state ripartite (v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte del 1º ottobre 2013, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P‑DEP, EU:C:2013:644, punto 22, e del 15 settembre 2010, Huvis/Consiglio, T‑221/05 DEP, non pubblicata, EU:T:2010:402, punto 30). A questo proposito, occorre altresì tener conto del fatto che l’assistenza da parte di avvocati meno esperti a favore degli avvocati aventi una responsabilità principale in un procedimento contenzioso complesso si limita di norma a facilitare il compito di questi ultimi (v., in tal senso, ordinanza del 21 settembre 2017, Christodoulou e Stavrinou/Commissione e BCE, T‑332/13 DEP, non pubblicata, EU:T:2017:680, punto 35). Inoltre, la ripartizione del lavoro di preparazione delle memorie difensive tra diversi avvocati implica necessariamente una certa duplicazione dell’impegno profuso, di modo che il Tribunale non può riconoscere la totalità delle ore di lavoro fatte valere (v., in tal senso, ordinanza del 21 ottobre 2014, Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Consiglio, T‑410/06 DEP, non pubblicata, EU:T:2014:917, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).

24      Nel caso di specie, malgrado l’esigenza di una certa ripartizione del carico di lavoro tra più avvocati, che era in parte dovuta al fatto che la lingua processuale era l’italiano, la partecipazione di undici avvocati appartenenti a quattro diversi livelli di esperienza risulta – così come osservato dai ricorrenti – sproporzionata e ha dato necessariamente luogo, in larga misura, ad una duplicazione dell’impegno profuso. Invece, contrariamente a quanto supposto dai ricorrenti, non risulta dal fascicolo che detti avvocati possano essersi basati su lavori preparatori svolti da agenti della BCE.

25      Pertanto, l’insieme delle ore prestate non può essere riconosciuto come oggettivamente indispensabile ai fini del procedimento. Ciò è tanto più vero per il fatto che il lavoro compiuto dagli avvocati si concentrava essenzialmente sui lavori di preparazione relativi alla redazione di due sole memorie relativamente brevi, ossia un’eccezione di irricevibilità di circa 20 pagine, da un lato, e una risposta di circa 14 pagine ad una misura di organizzazione del procedimento del Tribunale, dall’altro. Ad ogni modo, conformemente alla contestazione dei ricorrenti, dal numero totale delle ore di lavoro fatte valere occorre detrarre quelle prestate da collaboratori le cui funzioni non sono state precisate (11,6 ore), nonché quelle prestate da praticanti avvocati (41,4 ore), i cui compiti consistevano segnatamente nell’effettuare lavori non indispensabili di lettura, ricerca e raccolta di informazioni.

26      Di conseguenza, tenuto conto di una certa duplicazione dell’impegno profuso tra gli otto avvocati che hanno effettuato il lavoro principale, di cui sette erano molto esperti ed uno esercitava soltanto funzioni di assistenza e preparazione, appare equo fissare a 100 il numero di ore di lavoro prestato indispensabile.

27      Tenuto conto di tale limitazione del numero complessivo di ore di lavoro indispensabile ai fini del procedimento contenzioso, nonché del fatto che, nella specie, almeno la metà delle ore reclamate è stata prestata da avvocati soci principali particolarmente esperti, risulta giustificato applicare una tariffa oraria media di EUR 300, potendosi considerare tale tariffa appropriata per remunerare i servizi di siffatti avvocati che sono capaci di lavorare in modo assai efficiente e rapido (v., in tal senso, ordinanza del 20 novembre 2012, Al Shanfari/Consiglio e Commissione, T‑121/09 DEP, non pubblicata, EU:T:2012:607, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).

28      Ne consegue che le spese ripetibili a titolo di onorari di avvocato devono essere fissate nella misura di EUR 30 000, oltre ad IVA all’aliquota del 19% per un importo di EUR 5 700.

 Sull’esclusione delle spese di traduzione e di quelle relative all’esame dell’ordinanza Accorinti

29      Come esplicitamente confermato dalla BCE, le spese di traduzione nonché quelle correlate all’esame dell’ordinanza Accorinti, da essa richieste nella sua lettera del 6 luglio 2016, non costituiscono l’oggetto della domanda di liquidazione delle spese, sicché, in questa misura, il Tribunale non può tenerne conto e la contestazione dei ricorrenti al riguardo è inoperante.

 Sulle spese sostenute a titolo del procedimento di liquidazione delle spese

30      La BCE chiede altresì il riconoscimento del carattere indispensabile delle spese sostenute ai fini del presente procedimento di liquidazione, in misura pari ad un importo netto di EUR 2 635, ossia di EUR 3 135,65 comprensivo di IVA, laddove tale importo è costituito, da un lato, dalle spese relative all’elaborazione del riepilogo delle spese per un importo di EUR 2 731,05, e, dall’altro, da quelle relative alla preparazione dell’odierna domanda di liquidazione delle spese nella misura di EUR 404,60, IVA compresa in entrambi i casi.

31      I ricorrenti contestano tale richiesta.

32      In primo luogo, per quanto riguarda le presunte spese di elaborazione del riepilogo delle spese relativo al procedimento sfociato nell’ordinanza Accorinti, è giocoforza constatare che, da un lato, le spese suddette coincidono necessariamente con quelle relative all’esame di tale ordinanza (v. punto 1.4 della lettera del 6 luglio 2016), riguardo alle quali la BCE ha esplicitamente confermato che non costituiscono l’oggetto della presente domanda di liquidazione (v. punto 29 supra). Dall’altro lato, l’importo di EUR 2 731,05 reclamato dovrebbe rappresentare la metà dell’importo di EUR 5 462,10 che figura al punto 3 della lettera suddetta e coincide con le spese per l’elaborazione del riepilogo delle spese collegato al procedimento sfociato nella sentenza del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE (T‑79/13, EU:T:2015:756), le cui spese sono nettamente più elevate di quelle richieste nella specie e costituiscono l’oggetto di una separata domanda di liquidazione nella causa T‑79/13 DEP. Pertanto, conformemente ai principi applicati al punto 27 supra, appare equo fissare il tempo di lavoro indispensabile a tal fine nella misura di 1,5 ore alla tariffa oraria di EUR 300, per un importo di EUR 450.

33      In secondo luogo, quanto alla mole di lavoro che il presente procedimento di liquidazione delle spese ha potuto causare agli avvocati della BCE, quest’ultima reclama a titolo di onorari di avvocato, fattura alla mano, l’importo di EUR 340 per un’ora di lavoro prestata da un avvocato associato molto esperto, maggiorato di IVA, per un totale di EUR 404,60. Alla luce delle considerazioni svolte ai punti da 21 a 28 supra, né questo tempo di lavoro né questa tariffa oraria, fondata su un nuovo contratto di fornitura di servizi legali tra la BCE e l’avvocato che la rappresenta nell’ambito del presente procedimento, possono essere qualificati come eccessivi e devono dunque ritenersi indispensabili ai fini della redazione della domanda di liquidazione delle spese (v., in tal senso, ordinanza del 21 settembre 2017, Christodoulou e Stavrinou/Commissione e BCE, T‑332/13 DEP, non pubblicata, EU:T:2017:680, punto 50).

34      Di conseguenza, le spese ripetibili a titolo di onorari di avvocato afferenti l’odierno procedimento di liquidazione delle spese possono essere fissate a EUR 854,60.

 Conclusione sulle spese ripetibili

35      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, appare equo fissare l’importo complessivo delle spese ripetibili dalla BCE in misura pari a EUR 36 554,60, IVA compresa, somma questa che tiene conto di tutte le circostanze della causa fino alla data di adozione della presente ordinanza.

 Sulle domande relative alla ripartizione delle spese ripetibili

36      Con il secondo capo delle conclusioni formulate nel suo ricorso, la BCE chiede al Tribunale di dichiarare i ricorrenti responsabili in solido per la rifusione dell’importo delle spese ripetibili. A sostegno di tale richiesta, essa fa valere, in sostanza, di essere legittimata ad invocare la responsabilità solidale dei ricorrenti, posto che la situazione economica di questi ultimi non rientra tra i criteri alla luce dei quali viene fissato l’importo delle spese ripetibili (v., in tal senso, ordinanza dell’11 dicembre 2014, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P‑DEP, EU:T:2014:1083, punto 67).

37      I ricorrenti contestano tale richiesta, posto che, nell’ordinanza Accorinti, il Tribunale non li ha condannati al pagamento in solido delle spese. Inoltre, tenuto conto del loro grande numero e della loro capacità contributiva limitata ed eterogenea, occorrerebbe fissare le spese ripetibili «a titolo parziario» suddividendole pro quota tra essi, in base alla loro situazione individuale e alla loro rispettiva capacità economica. Qualsiasi altro approccio sarebbe contrario al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, quale garantito dall’articolo 47 della Carta, in quanto sarebbe idoneo a dissuadere i singoli dall’adire il Tribunale per paura di dover sopportare spese legali eccessive. Pertanto, i ricorrenti chiedono al Tribunale di suddividere pro quota tra essi l’importo delle spese ripetibili.

38      A questo proposito, è sufficiente rilevare che, a norma dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura, letto in combinato disposto con l’articolo 140, lettera b), del medesimo regolamento, il potere del Tribunale, chiamato a decidere su una domanda di liquidazione delle spese, è limitato alla constatazione dell’importo delle spese ripetibili. Nell’ambito della presente ordinanza, esso non è dunque chiamato a statuire sulle richieste delle parti relative alla suddivisione delle spese da rimborsare, di modo che tali richieste devono essere respinte.

 Sulla domanda di rilascio di una copia della presente ordinanza ai fini dell’esecuzione forzata

39      Da ultimo, non vi è luogo a statuire sul terzo capo delle conclusioni della BCE intese ad ottenere che le venga rilasciata una copia della presente ordinanza ai fini dell’esecuzione forzata, dato che l’obbligo incondizionato del Tribunale di spedire una copia siffatta discende in via immediata dall’articolo 170, paragrafo 4, del regolamento di procedura. Infatti, tale richiesta ha carattere puramente amministrativo e si colloca al di fuori dell’oggetto della presente controversia vertente sulla liquidazione delle spese ripetibili dalla BCE (v., in tal senso, ordinanze del 14 novembre 2016, von Storch e a./BCE, T‑492/12 DEP, non pubblicata, EU:T:2016:668, punto 28, e del 21 settembre 2017, Christodoulou e Stavrinou/Commissione e BCE, T‑332/13 DEP, non pubblicata, EU:T:2017:680, punto 52).

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

L’importo totale delle spese che il sig. Alessandro Accorinti e le parti ricorrenti nominativamente indicate in allegato sono tenuti a rimborsare alla Banca centrale europea (BCE) è fissato a EUR 36 554,60.


Lussemburgo, 18 giugno 2018

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Prek

Allegato

Michael Acherer, residente in Bressanone (Italia),

Giuliano Agostinetti, residente in Mestre (Italia),

Marco Alagna, residente in Milano (Italia),

Riccardo Alagna, residente in Milano,

Agostino Amalfitano, residente in Forio (Italia),

Emanuela Amsler, residente in Torino (Italia),

Francine Amsler, residente in Torino,

Alessandro Anelli, residente in Bellinzago Novarese (Italia),

Angelo Giovanni Angione, residente in Potenza (Italia),

Giancarlo Antonelli, residente in Verona (Italia),

Giuseppe Aronica, residente in Licata (Italia),

Elisa Arsenio, residente in Sesto San Giovanni (Italia),

Pasquale Arsenio, residente in Sesto San Giovanni,

Luigi Azzano, residente in Concordia Sagittaria (Italia),

Giovanni Baglivo, residente in Lecce (Italia),

Stefano Baldoni, residente in Matera (Italia),

Giulio Ballini, residente in Lonato (Italia),

Antonino Barbara, residente in Napoli (Italia),

Armida Baron, residente in Cassola (Italia),

Paolo Baroni, residente in Roma (Italia),

Lucia Benassi, residente in Scandiano (Italia),

Michele Benelli, residente in Madignano (Italia),

Erich Bernard, residente in Lana (Italia),

Flaminia Berni, residente in Roma,

Adriano Bianchi, residente in Casale Corte Cerro (Italia),

Massimiliano Bigi, residente in Montecchio Emilia (Italia),

Daniele Fabrizio Bignami, residente in Milano,

Sergio Borghesi, residente in Coredo (Italia),

Borghesi Srl, con sede in Cles (Italia),

Sergio Bovini, residente in Cogoleto (Italia),

Savino Brizzi, residente in Torino,

Annunziata Brum, residente in Badiola (Italia),

Christina Brunner, residente in Laives (Italia),

Giovanni Busso, residente in Caselette (Italia),

Fabio Edoardo Cacciuttolo, residente in Milano,

Vincenzo Calabrò, residente in Roma,

Carlo Cameranesi, residente in Ancona (Italia),

Giuseppe Campisciano, residente in Besana in Brianza (Italia),

Allegra Canepa, residente in Pisa (Italia),

Luca Canonaco, residente in Como (Italia),

Piero Cantù, residente in Vimercate (Italia),

Fabio Capelli, residente in Tortona (Italia),

Gianluca Capello, residente in San Remo (Italia),

Sergio Capello, residente in San Remo,

Mario Carchini, residente in Carrara (Italia),

Filippo Carosi, residente in Roma,

Elena Carra, residente in Roma,

Claudio Carrara, residente in Nembro (Italia),

Ivan Michele Casarotto, residente in Verona,

Anna Maria Cavagnetto, residente in Torino,

Gabriele Lucio Cazzulani, residente in Segrate (Italia),

Davide Celli, residente in Rimini (Italia),

Antonio Cerigato, residente in Ferrara (Italia),

Paolo Enrico Chirichilli, residente in Roma,

Celestino Ciocca, residente in Roma,

Mariagiuseppa Civale, residente in Milano,

Roberto Colicchio, residente in Milano,

Edoardo Colli, residente in Trieste (Italia),

Nello Paolo Colombo, residente in Casatenovo (Italia),

Mario Concini, residente in Tuenno (Italia),

Marika Congestrì, residente in S. Onofrio (Italia),

Luigi Corsini, residente in Pistoia (Italia),

Maria Chiara Corsini, residente in Genova (Italia),

Aniello Cucurullo, residente in Civitavecchia (Italia),

Roberto Cugola, residente in Melara (Italia),

Roberto Cupioli, residente in Rimini,

Giuseppe D’Acunto, residente in Lucca (Italia),

Nazzareno D’Amici, residente in Roma,

Stefano D’Andrea, residente in Ancona,

Michele Danelon, residente in Gruaro (Italia),

Piermaria Carlo Davoli, residente in Milano,

Iole De Angelis, residente in Roma,

Roberto De Pieri, residente in Treviso (Italia),

Stefano De Pieri, residente in Martellago (Italia),

Ario Deasti, residente in San Remo,

Stefano Marco Debernardi, residente in Aosta (Italia),

Gianfranco Del Mondo, residente in Casoria (Italia),

Salvatore Del Mondo, residente in Gaeta (Italia),

Gianmaria Dellea, residente in Castelveccana (Italia),

Gianmarco Di Luigi, residente in Sant’Antimo (Italia),

Alessandro Di Tomizio, residente in Reggello (Italia),

Donata Dibenedetto, residente in Altamura (Italia),

Angela Dolcini, residente in Pavia (Italia),

Denis Dotti, residente in Milano,

Raffaele Duino, residente in San Martino Buon Albergo (Italia),

Simona Elefanti, residente in Montecchio Emilia,

Maurizio Elia, residente in Roma,

Claudio Falzoni, residente in Besnate (Italia),

Enrico Maria Ferrari, residente in Roma,

Giuseppe Ferraro, residente in Pago Vallo Lauro (Italia),

Fiduciaria Cavour Srl, con sede in Roma,

Giorgio Filippello, residente in Caccamo (Italia),

Giovanni Filippello, residente in Caccamo,

Dario Fiorin, residente in Venezia (Italia),

Guido Fortunati, residente in Verona,

Achille Furioso, residente in Agrigento (Italia),

Monica Furlanis, residente in Concordia Sagittaria (Italia),

Vitaliano Gaglianese, residente in San Giuliano Terme (Italia),

Antonio Galbo, residente in Palermo (Italia),

Gianluca Gallino, residente in Milano,

Giandomenico Gambacorta, residente in Roma,

Federico Gatti, residente in Besana in Brianza,

Raffaella Maria Fatima Gerardi, residente in Lavello (Italia),

Mauro Gini, residente in Bressanone,

Barbara Giudiceandrea, residente in Roma,

Riccardo Grillini, residente in Lugo (Italia),

Luciano Iaccarino, residente in Verona,

Vittorio Iannetti, residente in Carrara,

Franz Anton Inderst, residente in Marlengo (Italia),

Hermann Kofler, residente in Merano (Italia),

Alessandro Lepore, residente in Giovinazzo (Italia),

Silvia Locatelli, residente in Brembate (Italia),

Fabio Lo Presti, residente in Ponte San Pietro (Italia),

Nicola Lozito, residente in Grumo Appula (Italia),

Rocco Lozito, residente in Grumo Appula,

Fabio Maffoni, residente in Soncino (Italia),

Silvano Maffoni, residente in Orzinuovi (Italia),

Bruno Maironi Da Ponte, residente in Bergamo (Italia),

Franco Maironi Da Ponte, residente in Bergamo,

Michele Maironi Da Ponte, residente in Bergamo,

Franciasco Makovec, residente in Lesmo (Italia),

Concetta Mansi, residente in Matera,

Angela Marano, residente in Melito di Napoli (Italia),

Bruno Marchetto, residente in Milano,

Fabio Marchetto, residente in Milano,

Sergio Mariani, residente in Milano,

Lucia Martini, residente in Scandicci (Italia),

Alessandro Mattei, residente in Treviso (Italia),

Giorgio Matterazzo, residente in Seregno (Italia),

Mauro Mazzone, residente in Verona,

Ugo Mereghetti, residente in Brescia (Italia),

Ugo Mereghetti, in nome e per conto di Fulvia Mereghetti, residente in Brescia,

Vitale Micheletti, residente in Brescia,

Giuseppe Mignano, residente in Genova (Italia),

Fabio Mingo, residente in Ladispoli (Italia),

Giovanni Minorenti, residente in Guidonia Montecelio (Italia),

Filippo Miuccio, residente in Roma,

Fulvio Moneta Caglio de Suvich, residente in Milano,

Giancarlo Monti, residente in Roma,

Angelo Giuseppe Morellini, residente in Besana in Brianza,

Barbara Mozzambani, residente in San Martino Buon Albergo,

Mario Nardelli, residente in Gubbio (Italia),

Eugenio Novajra, residente in Udine (Italia),

Giorgio Omizzolo, residente in Baone (Italia),

Patrizia Paesani, residente in Roma,

Luigi Paparo, residente in Volla (Italia),

Davide Pascale, residente in Milano,

Salvatore Pasciuto, residente in Gaeta,

Sergio Pederzani, residente in Ossuccio (Italia),

Aldo Perna, residente in Napoli,

Marco Piccinini, residente in San Mauro Torinese (Italia),

Nicola Piccioni, residente in Soncino,

Mauro Piliego, residente in Bolzano (Italia),

Vincenzo Pipolo, residente in Roma,

Johann Poder, residente in Silandro (Italia),

Giovanni Polazzi, residente in Milano,

Santo Pullarà, residente in Rimini (Italia),

Patrizio Ragusa, residente in Roma,

Rosangela Raimondi, residente in Arluno (Italia),

Massimo Ratti, residente in Milano,

Gianni Resta, residente in Imola (Italia),

Giuseppe Ricciarelli, residente in San Giustino (Italia),

Enrica Rivi, residente in Scandiano,

Maria Rizescu, residente in Pesaro (Italia),

Alessandro Roca, residente in Torino,

Mario Romani, residente in Milano,

Claudio Romano, residente in Napoli,

Gianfranco Romano, residente in Pisticci (Italia),

Ivo Rossi, residente in Nettuno (Italia),

Alfonso Russo, residente in Scandiano,

Iginio Russolo, residente in San Quirino (Italia),

Franciasco Sabato, residente in Barcellona (Spagna),

Giuseppe Salvatore, residente in Silvi (Italia),

Luca Eudilio Sarzi Amadè, residente in Milano,

Tiziano Scagliola, residente in Terlizzi (Italia),

Antonio Scalzullo, residente in Avellino (Italia),

Liviano Semeraro, residente in Gavirate (Italia),

Laura Liliana Serpente, residente in Ancona,

Maria Grazia Serpente, residente in Ancona,

Luciana Serra, residente in Milano,

Giuseppe Silecchia, residente in Altamura,

Paolo Sillani, residente in Bergamo,

Vincenzo Solombrino, residente in Napoli,

Patrizia Spiezia, residente in Casoria,

Alberto Tarantini, residente in Roma,

Halyna Terentyeva, residente in Concordia Sagittaria,

Vincenzo Tescione, residente in Caserta (Italia),

Riccardo Testa, residente in Cecina (Italia),

Salvatore Testa, residente in Pontinia (Italia),

Nadia Toneatti, residente in Trieste,

Giuseppe Ucci, residente in Como,

Giovanni Urbanelli, residente in Pescara (Italia),

Giuseppina Urciuoli, residente in Avellino,

Amelia Vaccaro, residente in Chiavari (Italia),

Maria Grazia Valentini, residente in Tuenno,

Giancarlo Vargiu, residente in Bologna (Italia),

Salvatore Veltri Barraco Alestra, residente in Marsala (Italia),

Roberto Vernero, residente in Milano,

Vincenza Vigilia, residente in Castello d’Agogna (Italia),

Celso Giuliano Vigna, residente in Castel San Pietro Terme (Italia),

Roberto Vignoli, residente in Santa Marinella (Italia),

Georg Weger, residente in Merano,

Albino Zanichelli, residente in Busana (Italia),

Andrea Zecca, residente in Roma,

Maurizio Zorzi, residente in Ora (Italia).


*      Lingua processuale: l’italiano.