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Impugnazione proposta l’8 aprile 2022 dal Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. avverso la sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022, causa T-616/18, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo / Commissione

(Causa C-255/22 P)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Rappresentanti: K. Karasiewicz, radca prawny, T. Kaźmierczak, adwokat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Gazprom PJSC, Gazprom export LLC, Overgas Inc.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza nella sua integralità;

annullare integralmente la decisione impugnata della Commissione europea;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini del riesame conformemente alla sentenza della Corte di giustizia;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento e alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1) Errore di diritto per violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato 1 (in prosieguo: il «regolamento 1/2003») a causa:

a) della sua errata interpretazione in relazione al punto 127 della comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE, che ha indotto il Tribunale a ritenere erroneamente che la Commissione non avesse commesso un errore manifesto nella valutazione dell’adeguatezza degli impegni;

b) di una serie di manifesti snaturamenti dei fatti che hanno indotto il Tribunale ad applicare in modo errato l'articolo 9 del regolamento 1/2003 e, in conseguenza di tale erronea applicazione, a ritenere erroneamente che la Commissione non avesse commesso un errore manifesto nella valutazione dell'adeguatezza degli impegni;

c) dell’omessa considerazione da parte del Tribunale della circostanza che la Commissione, nell'ambito del suo potere discrezionale legalmente conferitole relativamente alle valutazioni economiche o tecniche complesse, era tenuta ad agire nel rispetto e in considerazione delle disposizioni del TFUE nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione, in quanto la sua azione non può porsi in contrasto con le disposizioni del TFUE, né con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione, né può condurre ad un risultato che sarebbe contrario a tali principi.

2) Errore di diritto per violazione dell'articolo 194 TFUE a causa della sua errata interpretazione e, di conseguenza, dell’erronea mancata applicazione da parte del Tribunale, il che ha privato l'articolo 9 del regolamento n. 1/2003 e l'articolo 194 TFUE del loro effetto utile.

3) Errore di diritto per violazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 1/2003 a causa dell'errata interpretazione della nozione di «errore manifesto di valutazione» da parte del Tribunale nella sua valutazione del modo in cui la Commissione aveva effettuato le valutazioni economiche e tecniche complesse nell'ambito dell’esame dell’adeguatezza degli impegni, il che ha indotto il Tribunale a ritenere erroneamente che la Commissione non avesse commesso un errore manifesto nella valutazione dell'adeguatezza degli impegni.

4) Errore di diritto per violazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 1/2003 a causa della sua errata interpretazione:

a) per aver il Tribunale indicato, quale motivo di riapertura del procedimento, la violazione di un impegno il cui contenuto non derivava dalla formulazione del dispositivo, ossia della parte giuridicamente vincolante della decisione nel caso AT.39816 — Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale;

b) per aver il Tribunale indicato quale motivo di riapertura del procedimento circostanze che non costituivano la base della succitata decisione e non riguardavano il suo oggetto, il che ha indotto il Tribunale a ritenere erroneamente che la Commissione non avesse commesso un errore manifesto nella valutazione dell'adeguatezza degli impegni; allo stesso tempo la PGNIG sostiene che tutte queste violazioni, considerate sia nel loro insieme, sia singolarmente, hanno condizionato in modo decisivo il contenuto della sentenza e che, pertanto, ciascuna di tali violazioni dovrebbe implicare, di per sé sola, l’annullamento della sentenza.

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1 GU 2003, L 1, pag. 1.