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Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 giugno 2008 - Leclercq/Commissione

(Causa T-299/06) 1

("Ricorso di annullamento - Inerzia della ricorrente - Non luogo a statuire")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sylvie Leclercq (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Joris e P. Costa de Oliveira, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 luglio 2006, che rifiuta, in forza del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), di accordare alla ricorrente l'accesso a taluni documenti

Dispositivo

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

La sig.ra Sylvie Leclercq è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione. La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese.

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1 - GU C 326 del 3.12.2006.