Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 – Promat / UAMI – Puertas Proma (Promat)
(causa T‑300/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo Promat – Marchio comunitario figurativo anteriore PROMA – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 52)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 4 maggio 2006 (procedimento R 1058/2005-1) relativa ad una procedura di opposizione tra la Puertas Proma, SAL e la Promat GmbH. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Promat GmbH |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo «Promat» per prodotti e servizi delle classi 1, 2, 6, 17, 19, 20 e 42 – domanda di registrazione n. 803 825 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: | Puertas Proma, SAL |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: | In particolare, il marchio figurativo «PROMA» per prodotti e servizi delle classi 6, 20 e 39 – domanda n. 239 384 |
Decisione della divisione di opposizione: | Accoglimento dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La Promat GmbH è condannata alle spese. |