Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 novembre 2008 – Lemaître Sécurité / Commissione
(causa T‑301/06)
«Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di calzature con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese e dell’India – Decisione della Commissione che chiude il procedimento antidumping – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità manifesta»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 5, n. 10, e 6, n. 5; decisione della Commissione n. 2006/582) (v. punti 23‑29)
2. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Ingiunzione rivolta a un’istituzione – Inammissibilità (Artt. 229 CE e 230 CE) (v. punto 31)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 agosto 2006, 2006/582/CE, recante chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di calzature con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese e dell’India (GU L 234, pag. 33). |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è manifestamente irricevibile. |
2) | | La società Lemaître Sécurité SAS sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione. |
3) | | L’Associazione nazionale calzaturifici italiani sopporterà le proprie spese. |