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Sentenza del Tribunale di primo grado 1° luglio 2009 - ISD Polska e a. / Commissione

(Cause riunite T-273/06 e T-297/06) 1

("Aiuti di Stato - Regime di aiuti alla ristrutturazione accordati dalla Repubblica di Polonia ad un produttore di acciaio - Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero - Protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Termini di ricorso - Ricevibilità - Legittimo affidamento - Art. 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 - Tasso di interesse applicabile per il rimborso di aiuti incompatibili - Obbligo di stretta cooperazione con lo Stato membro - Tasso di interesse composto - Artt. 9, n. 4, e 11, n. 2, del regolamento (CE) n. 794/2004")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti nella causa T-273/06: ISD Polska sp. z o.o. (Varsavia, Polonia); Industrial Union of Donbass Corp. (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: inizialmente C. Rapin e E. Van den Haute, successivamente C. Rapin, E. Van den Haute e C. Pétermann, avocats)

Ricorrente nella causa T-297/06: ISD Polska sp. o.o. (già Majątek Hutniczy sp. z o.o.) (Varsavia) (rappresentanti: inizialmente C. Rapin e E. Van den Haute, successivamente C. Rapin, E. Van den Haute e C. Pétermann, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Giolito e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domande di annullamento parziale della decisione della Commissione 5 luglio 2005, 2006/937/CE, relativa all'aiuto di Stato C 20/04 (ex NN 25/04) a favore del produttore di acciaio Huta Częstochowa SA (GU 2006, L 366, pag. 1), nella parte in cui dichiara incompatibili col mercato comune taluni aiuti e ordina alla Repubblica di Polonia di procedere alla loro restituzione

Dispositivo

I ricorsi sono respinti.

La ISD Polska sp. z o.o. e la Industrial Union of Donbass Corp. sono condannate alle spese.

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1 - GU C 294 del 2.12.2006.