Language of document : ECLI:EU:T:2016:85

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

18 febbraio 2016 (*)

«Clausola compromissoria – Programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Russia – Fornitura di carni bovine – Inadempimento del contratto da parte dell’organismo d’intervento – Diritto applicabile – Prescrizione – Svincolo tardivo di determinate garanzie di fornitura – Pagamento parziale di una fattura di trasporto – Pagamento insufficiente in valuta estera di determinate fatture – Interessi moratori»

Nella causa T‑164/14,

Calberson GE, con sede in Villeneuve-Garenne (Francia), rappresentata da T. Gallois e E. Dereviankine, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da D. Bianchi e I. Galindo Martín, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata da D. Colas e C. Candat, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto un ricorso, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, diretto a ottenere la condanna della Commissione al risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito a seguito di inadempienze asseritamente commesse dall’organismo d’intervento nell’ambito dell’esecuzione di un appalto vertente sul trasporto di carni bovine destinate alla Russia conformemente al regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione, del 18 gennaio 1999, recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (GU L 14, pag. 13), e al regolamento (CE) n. 1799/1999 della Commissione, del 16 agosto 1999, relativo alla fornitura di carni bovine alla Russia (GU L 217, pag. 20),

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da M. van der Woude, presidente, I. Wiszniewska-Białecka e I. Ulloa Rubio (relatore), giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 luglio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        In forza dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (GU L 349, pag. 12), si è proceduto, alle condizioni stabilite da tale regolamento, alla fornitura gratuita a favore della Federazione russa di determinati prodotti agricoli. La Commissione delle Comunità europee è stata incaricata di eseguire l’operazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, e le spese di fornitura, comprese quelle di trasporto sino ai porti o ai valichi di frontiera, escluso lo scarico, e, se necessario, le spese di trasformazione nella Comunità sono state determinate mediante una procedura di gara, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

2        Nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento (CE) n. 1799/1999 della Commissione, del 16 agosto 1999, relativo alla fornitura di carni bovine alla Russia (GU L 217, pag. 20), la società Calberson GE, ricorrente, ha presentato il 14 settembre 1999 all’Office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture (Ofival) (Ufficio nazionale interprofessionale delle carni, dell’allevamento e dell’avicoltura), divenuto l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (Ente nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare; in prosieguo: l’«organismo d’intervento»), un’offerta per la determinazione delle spese di fornitura del servizio di trasporto di 5 000 t di carni bovine in carcassa, che costituisce il lotto n. 8 descritto nell’allegato II a detto regolamento.

3        Con decisione del 24 settembre 1999, la Commissione ha aggiudicato in particolare alla ricorrente la fornitura del lotto n. 8 descritto nell’allegato II al regolamento n. 1799/1999.

4        In base al regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione, del 18 gennaio 1999, recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 (GU L 14, pag. 13), e al regolamento n. 1799/1999, l’attuazione pratica degli obblighi incombenti alla Commissione nell’ambito di detto appalto è stata affidata all’organismo d’intervento. In concreto, l’organismo d’intervento doveva garantire l’esecuzione degli obblighi contrattuali di pagamento e di svincolo della garanzia finanziaria.

5        Dopo aver effettuato la fornitura delle carni bovine in carcassa, contemplata nel lotto n. 8 descritto nell’allegato II al regolamento n. 1799/1999, la ricorrente ha chiesto all’organismo d’intervento lo svincolo delle garanzie di fornitura che essa aveva dovuto costituire conformemente a tale regolamento, nonché il pagamento delle spese di trasporto.

6        Ritenendo di non aver ottenuto completa soddisfazione, la ricorrente, in data 10 luglio 2000, ha presentato al tribunal de grande instance de Paris (tribunale di primo grado di Parigi, Francia) una domanda di risarcimento del danno che essa avrebbe subito in conseguenza del ritardo con cui l’organismo d’intervento avrebbe soddisfatto le sue richieste. In particolare, la ricorrente contestava a tale organismo, da un lato, di aver ritardato il pagamento di determinate fatture e lo svincolo di talune garanzie e, dall’altro, il fatto di aver pagato in franchi francesi (FRF) fatture pagabili in dollari statunitensi (USD) sulla base di un tasso di cambio inapplicabile. Con decisione del 19 dicembre 2001, detto tribunale si è dichiarato incompetente a statuire sulla controversia a favore dei giudici amministrativi. Adito il 22 gennaio 2002, il tribunal administratif de Paris (tribunale amministrativo di Parigi, Francia) ha respinto, con sentenza del 30 luglio 2007, la domanda avente lo stesso oggetto presentata dalla ricorrente. Adita il 28 settembre 2007, la cour administrative d’appel de Paris (corte amministrativa d’appello di Parigi, Francia) ha respinto, con sentenza del 6 aprile 2010, la domanda avente lo stesso oggetto presentata dalla ricorrente.

7        Poiché la ricorrente ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), tale giudice ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione da dare all’articolo 16 del regolamento n. 111/1999. Con la sua questione, esso chiede sostanzialmente se tale articolo debba essere interpretato nel senso che attribuisce alla Corte la competenza a statuire su qualsiasi controversia relativa a una gara d’appalto come quella oggetto del procedimento principale, segnatamente sulle azioni dirette a ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempienze commesse dall’organismo d’intervento nell’esecuzione del pagamento dovuto all’aggiudicatario e nello svincolo della garanzia di fornitura costituita da quest’ultimo a favore di detto organismo.

8        Con sentenza del 17 gennaio 2013, Geodis Calberson GE (C‑623/11, Racc., EU:C:2013:22), la Corte ha dichiarato che l’articolo 16 del regolamento n. 111/1999, come modificato dal regolamento (CE) n. 1125/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che esso attribuisce alla Corte la competenza a statuire sulle controversie relative alle condizioni in cui l’organismo d’intervento designato per ricevere le offerte presentate ai fini dell’aggiudicazione di prestazioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Federazione russa procede al pagamento dovuto all’aggiudicatario e allo svincolo della garanzia di fornitura costituita da quest’ultimo a favore di tale organismo, segnatamente sulle azioni dirette a ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempienze commesse dall’organismo d’intervento nell’esecuzione di tali operazioni.

9        Con sentenza dell’11 marzo 2013, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha annullato la decisione del tribunal administratif de Paris (tribunale amministrativo di Parigi) del 30 luglio 2007 e la sentenza della cour administrative d’appel de Paris (corte amministrativa d’appello di Parigi) del 6 aprile 2010 e ha constatato l’incompetenza di tali giudici a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno presentata dalla ricorrente.

 Procedimento e conclusioni delle parti

10      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2014, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

11      Il 9 giugno 2014 la Commissione ha depositato il controricorso.

12      La replica e la controreplica sono state depositate, rispettivamente, il 22 settembre e il 17 dicembre 2014.

13      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 luglio 2014, la Repubblica francese ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della Commissione.

14      Con ordinanza del 2 settembre 2014, il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha consentito tale intervento. La Repubblica francese ha depositato la memoria di intervento il 15 ottobre 2014. La ricorrente e la Commissione hanno depositato osservazioni in merito a quest’ultima nei termini impartiti.

15      Con lettera dell’11 giugno 2015, il Tribunale ha chiesto alle parti di rispondere a un quesito nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, in conformità dell’articolo 64 del suo regolamento di procedura del 2 maggio 1991. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta nel termine impartito.

16      La ricorrente, la Commissione e la Repubblica francese sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale nel corso dell’udienza del 16 luglio 2015.

17      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        condannare la Commissione a versarle la somma di EUR 7 691,60, IVA inclusa, a titolo delle spese finanziarie causate dallo svincolo tardivo delle garanzie di fornitura;

–        condannare la Commissione a versarle le somme pari a EUR 81 817,25, IVA esclusa, e a USD 6 344,17, a titolo di interessi moratori che decorrono dalla data di scadenza delle fatture di trasporto fino al momento del loro effettivo pagamento;

–        condannare la Commissione a versarle «interessi moratori su interessi moratori», corrispondenti al 2% per ogni mese di ritardo nel pagamento dei summenzionati interessi moratori (EUR 81 817,25, IVA esclusa, e USD 6 344,17);

–        condannare la Commissione a versarle la somma di EUR 17 400, IVA inclusa, a titolo di pagamento di una fattura di trasporto;

–        condannare la Commissione a versarle la somma di EUR 30 580,41, IVA inclusa, come differenziale di un tasso di cambio;

–        condannare la Commissione alle spese.

18      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

19      La Repubblica francese chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso in quanto infondato.

 In diritto

 Sul diritto applicabile

20      La ricorrente osserva che, poiché le parti non hanno espressamente designato una legge applicabile al contratto, occorre determinare tale legge ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 593/2008, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I»). In base ai principi enunciati in tale regolamento, la legge applicabile a detto contratto sarebbe la legge francese.

21      La Commissione non contesta che, in forza del regolamento Roma I, la legge applicabile al contratto di cui trattasi sarebbe la legge francese. Tuttavia, essa rileva che nelle sentenze del 9 ottobre 2002, Hans Fusch/Commissione (T‑134/01, Racc., EU:T:2002:246), e del 10 febbraio 2004, Calberson GE/Commissione (T‑215/01, T‑220/01 e T‑221/01, Racc., EU:T:2004:38), entrambe relative ad appalti di fornitura conclusi sulla base del regolamento n. 111/1999, il Tribunale non ha ritenuto necessario determinare una legge applicabile e ha interpretato tale regolamento senza fare riferimento a una legge nazionale. Infatti, sebbene in dette cause il Tribunale fosse giunto alla conclusione che esisteva un rapporto contrattuale tra la Commissione e ciascun aggiudicatario, esso avrebbe altresì tenuto conto del fatto che le norme oggetto del «contratto» figuravano in regolamenti dell’Unione europea, i quali devono essere interpretati in modo uniforme in tutti gli Stati membri.

22      La Repubblica francese fa valere che la controversia deve essere risolta anzitutto sulla base delle clausole contrattuali previste sostanzialmente nei regolamenti n. 111/1999 e n. 1799/1999 e che tali regolamenti devono essere interpretati nel loro contesto per colmare eventuali lacune. Laddove ciò non sia possibile, essa considera che, qualora occorresse designare una legge applicabile al contratto in esame, questa sarebbe il diritto francese.

23      Ai sensi dell’articolo 340 TFUE, «[l]a responsabilità contrattuale dell’Unione è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa». Il diritto applicabile al contratto è quello che è espressamente previsto nel contratto, in quanto le clausole contrattuali che esprimono la comune volontà delle parti devono prevalere su qualsiasi altro criterio che potrebbe servire solo nel silenzio del contratto (sentenza del 26 novembre 1985, Commissione/CO.DE.MI., 318/81, Racc., EU:C:1985:467, punti da 20 a 22).

24      Nel caso di specie, come rilevato dalla Corte nella sentenza Geodis Calberson GE, punto 8 supra (EU:C:2013:22, punti da 26 a 28), esiste un rapporto di tipo contrattuale tra la Commissione, quale soggetto aggiudicatore, e la ricorrente. Ad eccezione del prezzo concordato dalle parti, i rispettivi diritti e obblighi delle parti sono definiti dalle disposizioni dei regolamenti n. 111/1999 e n. 1799/1999. Orbene, nessuno di tali regolamenti determina, per qualunque questione non disciplinata dai medesimi, quale sia la legge applicabile al contratto di cui trattasi.

25      Nel caso di silenzio del contratto, il giudice dell’Unione deve determinare il diritto applicabile ispirandosi ai principi generalmente riconosciuti negli Stati membri e utilizzando le norme del diritto internazionale privato, in particolare quelle della convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, sostituita dal regolamento Roma I (v., in tal senso, sentenze dell’11 ottobre 2001, Commissione/Oder-Plan Architektur e a., C‑77/99, Racc., EU:C:2001:531, punto 28, e del 17 marzo 2005, Commissione/AMI Semiconductor Belgium e a., C‑294/02, Racc., EU:C:2005:172, punto 60).

26      Conformemente agli articoli 3 e 5 del regolamento Roma I, «[i]l contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti» e, «[n]ella misura in cui la legge applicabile al contratto di trasporto di merci non sia stata scelta a norma dell’articolo 3, la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di consegna o la residenza abituale del mittente siano anch’essi situati in tale paese». Se tali condizioni non sono soddisfatte, «si applica la legge del paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti».

27      Nel caso di specie è pacifico che il vettore ha la residenza in Francia e che dall’allegato II al regolamento n. 1799/1999 risulta che il carico delle carni bovine destinate alla Russia ha avuto luogo in Francia.

28      Di conseguenza, la presente controversia deve essere risolta sulla base delle sue clausole contrattuali, vale a dire alla luce delle disposizioni dei regolamenti n. 111/1999 e n. 1799/1999 e, per qualunque questione non disciplinata da tali regolamenti, secondo il diritto francese.

 Sulla ricevibilità

 Sulla prescrizione

29      La Commissione osserva che, per valutare la ricevibilità del ricorso, si deve tener conto del fatto che il Tribunale, nella sentenza Hans Fusch/Commissione, punto 21 supra (EU:T:2002:246), aveva risolto la questione della competenza dei giudici dell’Unione a statuire sulle controversie relative alle procedure di gara indette nell’ambito degli aiuti alimentari alla Federazione russa, e la risposta data era stata confermata successivamente nella sentenza Calberson GE/Commissione, punto 21 supra (EU:T:2004:38), nella quale la ricorrente era parte. Orbene, la ricorrente avrebbe proposto il presente ricorso soltanto nel mese di marzo del 2014, ossia, rispettivamente, dieci e dodici anni dopo dette sentenze, e quattordici anni dopo i fatti. Pertanto, l’azione sarebbe prescritta e il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile.

30      La ricorrente fa valere che il contratto concluso con la Commissione è un contratto di diritto pubblico, nella misura in cui quest’ultima agisce nell’ambito di un compito di servizio di organizzazione di aiuti alimentari, e che, per gli oneri ad essa conferiti in tale ambito, essa partecipa alla realizzazione di un compito di servizio pubblico. La ricorrente rammenta che, secondo il diritto francese, la prescrizione in materia di responsabilità contrattuale delle persone di diritto pubblico è disciplinata dalla legge n. 68-1250, del 31 dicembre 1968, relativa alla prescrizione dei crediti nei confronti dello Stato, delle province, dei comuni e degli enti pubblici (in prosieguo: la «legge n. 68-1250»). Orbene, in base a tale legge, il suo diritto alla restituzione non sarebbe prescritto.

31      Occorre rilevare, da un lato, che né il regolamento n. 111/1999 né il regolamento n. 1799/1999 precisano quali siano le norme applicabili al contratto di cui trattasi in materia di prescrizione. Pertanto, come affermato al punto 28 supra, si applica il diritto francese. Dall’altro, nel diritto francese, in mancanza di una lex specialis, si applicano le disposizioni del codice civile.

32      Il regime generale di prescrizione è previsto dal codice civile francese. Tale regime è stato modificato dalla legge n. 2008-561, del 17 giugno 2008, relativa alla riforma della prescrizione in materia civile (in prosieguo: la «legge n. 2008‑561»), entrata in vigore il 19 giugno 2008. Prima di tale riforma, il termine generale di prescrizione in materia civile era di 30 anni sulla base dell’ex articolo 2262 del codice civile. Dopo la riforma, conformemente all’articolo 2224 di detto codice, le azioni personali o mobiliari si prescrivono in cinque anni a decorrere dal giorno in cui il titolare di un diritto ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza dei fatti che gli consentono di esercitarlo. L’articolo 2241 del codice civile prevede che la domanda giudiziale, compresa la domanda di provvedimenti provvisori, interrompa il termine di prescrizione nonché il termine di decadenza e che lo stesso valga nell’ipotesi in cui la domanda sia presentata dinanzi a un giudice incompetente o in cui l’atto con cui viene adito il giudice sia annullato a causa di un vizio di procedura. In forza dell’articolo 2242 dello stesso codice, l’interruzione risultante dalla domanda giudiziale produce i suoi effetti fino alla fine del grado di giudizio. Infine, l’articolo 2231 di detto codice stabilisce che l’interruzione annulla il termine di prescrizione acquisito e fa decorrere un nuovo termine della stessa durata di quello anteriore. Gli articoli 1 e 2 della legge n. 68‑1250, la cui applicazione come lex specialis è fatta valere dalla ricorrente, prevedono, da parte loro, un termine di prescrizione di quattro anni a partire dal primo giorno dell’anno successivo a quello di acquisizione dei diritti. Questo termine è interrotto da qualunque ricorso proposto dinanzi a un giudice, anche qualora il giudice adito sia incompetente a pronunciarsi al riguardo. In un caso del genere, comincia a decorrere un nuovo termine dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui la decisione è passata in giudicato.

33      Nel caso di specie, i ricorsi della ricorrente dinanzi al tribunal de grande instance de Paris (tribunale di primo grado di Parigi) e al tribunal administratif de Paris (tribunale amministrativo di Parigi) nei confronti dell’organismo d’intervento sono stati proposti, rispettivamente, il 10 luglio 2000 e il 22 gennaio 2002 (v. punto 6 supra), nel rispetto dei termini di prescrizione indicati nel punto 32 sopracitato. Lo stesso vale per il presente ricorso, proposto il 7 marzo 2014, ovvero meno di un anno dopo la sentenza del Conseil d’État (Consiglio di Stato) che ha posto fine al procedimento dinanzi ai giudici amministrativi francesi (v. punto 9 supra).

34      Ne consegue che il diritto alla restituzione della ricorrente non è prescritto né sulla base del codice civile francese né nell’ipotesi, suggerita dalla ricorrente, in cui si applicherebbero le disposizioni della legge n. 68-1250 in materia di prescrizione.

35      Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato ricevibile, senza che sia necessario determinare se, come sostiene la ricorrente, il contratto di cui trattasi debba essere qualificato di diritto pubblico e se la legge n. 68-1250 si applichi come lex specialis.

 Sull’asserita estensione dell’oggetto della controversia nella replica

36      La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese, fa valere che la ricorrente ha proceduto nella replica a un’estensione indebita dell’oggetto della controversia definito nel ricorso. Al riguardo, essa rileva che il ricorso ha fatto chiaramente riferimento a un «appalto» vertente sul trasporto di «carni bovine» nell’ambito «[del] regolamento n. 111/1999 e [del] regolamento n. 1799/1999» e che la ricorrente ha soltanto citato nel ricorso, e allegato, la sua offerta del 14 settembre 1999 (v. punto 2 supra) riguardante il lotto n. 8 descritto nell’allegato II al regolamento n. 1799/1999. Per contro, nella replica, la ricorrente affermerebbe che l’appalto di cui trattasi è l’appalto di «tutti i lotti senza distinzione», vertente sul trasporto dei «prodotti agricoli» contemplati dal regolamento n. 111/1999 ed essa non farebbe più alcun riferimento al regolamento n. 1799/1999, che è pertinente unicamente per il lotto n. 8. Secondo la Commissione, la mera indicazione nel ricorso di alcune fatture concernenti altri lotti non è sufficiente, in base all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, per considerare che anche tali lotti facevano parte dell’oggetto della controversia.

37      La Repubblica francese aggiunge che la ricorrente ha concluso con la Comunità tutti i contratti relativi alle offerte da essa presentate alla Commissione e accettate da quest’ultima. Ciò considerato, la ricorrente, chiedendo nel ricorso l’applicazione del contratto che la vincola alla Comunità per quanto concerne il solo lotto n. 8 descritto nell’allegato II al regolamento n. 1799/1999, ha circoscritto l’oggetto della controversia a un unico contratto. La Repubblica francese osserva altresì che, conformemente all’articolo 44, paragrafo 5 bis, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il ricorso per responsabilità contrattuale deve essere corredato del contratto contenente la clausola compromissoria. Orbene, se il ricorso avesse avuto ad oggetto altri lotti, essa avrebbe dovuto produrre i contratti conclusi per questi ultimi.

38      La ricorrente contesta il complesso di tali argomentazioni e sostiene che il suo ricorso «si estende all’insieme dell’appalto concluso in applicazione del regolamento n. 111/1999, senza distinzione tra i lotti controversi». Dalle richieste di pagamento formulate nel ricorso e dalle prove prodotte a sostegno, vale a dire le fatture di cui è chiesto il pagamento, corrispondenti a differenti lotti di distinti regolamenti di applicazione di detto regolamento, risulterebbe chiaramente che l’oggetto della controversia non era circoscritto al lotto n. 8 descritto nell’allegato II al regolamento n. 1799/1999. Il riferimento all’offerta selezionata per tale lotto particolare sarebbe stata fatta unicamente a titolo illustrativo.

39      Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il ricorrente è tenuto a definire l’oggetto della controversia e ad esporre le proprie conclusioni nell’atto introduttivo del procedimento.

40      Nel caso di specie occorre rilevare che, come sostengono giustamente la Commissione e la Repubblica francese, la ricorrente indica chiaramente, all’inizio del ricorso, di essere stata aggiudicataria di «un appalto della Commissione (…) per il trasporto di carni bovine dal territorio francese a destinazione del[la Russia], nell’ambito del programma di approvvigionamento adottato a favore di tale paese dal [r]egolamento (CE) n. 111/1999 (…) e dal [r]egolamento n. 1799/1999» e che, «[i]n applicazione di [tali] [r]egolamenti», l’attuazione pratica degli obblighi incombenti alla Commissione «in forza del presente appalto» era stata affidata all’organismo d’intervento. La ricorrente precisa inoltre che, «[d]urante l’esecuzione dell’appalto», essa si era trovata di fronte a numerose difficoltà dovute alle inadempienze addebitate all’organismo d’intervento.

41      Il solo riferimento nel ricorso a determinate fatture riguardanti sostanzialmente lotti diversi dal lotto n. 8 non è sufficiente ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 per considerare, come indicato nella replica, che l’oggetto della controversia concerneva altresì i contratti relativi agli appalti aggiudicati alla ricorrente sulla base del regolamento (CE) n. 556/1999 della Commissione, del 12 marzo 1999, relativo alla fornitura di carni bovine alla Russia (GU L 68, pag. 19) (lotti nn. 1, 2 e 3), del regolamento (CE) n. 712/1999 della Commissione, del 31 marzo 1999, relativo al trasporto di carni suine a destinazione della Russia (GU L 89, pag. 54) (lotto n. 6), e del regolamento (CE) n. 1133/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, relativo alla fornitura di carni bovine alla Russia (GU L 135, pag. 64) (lotti nn. 1 e 2).

42      La circostanza che i regolamenti citati nel punto precedente, richiamati per la prima volta nella replica, siano tutti regolamenti di applicazione del regolamento n. 111/1999 è irrilevante, poiché ciascuno di essi prevede una nuova gara d’appalto per l’aggiudicazione di un nuovo appalto. Inoltre, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 111/1999, un’offerta, per essere ricevibile, deve riguardare un solo lotto. Pertanto, la ricorrente non aveva la possibilità di fare un’offerta per più lotti né di subordinare l’offerta che presentava per l’aggiudicazione di un lotto all’accettazione da parte della Commissione di altre offerte presentate per altri lotti ai sensi di detto regolamento o di altri regolamenti.

43      È vero che il regolamento n. 111/1999 prevede le modalità generali di applicazione del programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa e che tali modalità generali sono comuni e si applicano ai differenti regolamenti menzionati dalla ricorrente in fase di replica. Tuttavia, gli articoli 1 e 2 del regolamento n. 111/1999 stabiliscono che l’avvio di una procedura di gara per l’aggiudicazione di forniture particolari è effettuato mediante regolamenti specifici, come i regolamenti n. 1799/1999, n. 556/1999, n. 712/1999 e n. 1133/1999. Pertanto, non si può considerare che le aggiudicazioni di forniture particolari effettuate nell’ambito di tali regolamenti specifici costituiscono l’esecuzione di un solo contratto relativo a un appalto che includeva sette lotti diversi.

44      Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 111/1999 afferma chiaramente che le offerte presentate all’organismo d’intervento contengono un riferimento al regolamento che avvia la procedura di gara per ciascun lotto e che ogni offerta deve riguardare un solo lotto e la totalità di tale lotto. L’offerta allegata al ricorso concerne il lotto n. 8 descritto nell’allegato II al regolamento n. 1799/1999, che non può in alcun caso illustrare la portata degli obblighi assunti dalla ricorrente nell’ambito del programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa, in quanto ciascuna offerta è differente ed è stata presentata in una procedura d’appalto diversa.

45      Pertanto, il riferimento nella replica a lotti diversi dal lotto n. 8 del regolamento n. 1799/199 costituisce un’estensione dell’oggetto della controversia che deve essere dichiarata irricevibile.

 Nel merito

46      A sostegno del ricorso la ricorrente deduce sostanzialmente quattro domande. La prima riguarda lo svincolo tardivo di determinate garanzie di fornitura. La seconda attiene al pagamento tardivo di talune fatture di trasporto. La terza concerne il pagamento parziale di una fattura di trasporto. La quarta verte sul pagamento insufficiente in valuta extracontrattuale di determinate fatture.

47      Il Tribunale ritiene opportuno analizzare la prima, la terza e la quarta domanda prima di esaminare la seconda.

 Sulla prima domanda, relativa allo svincolo tardivo di determinate garanzie di fornitura

48      La ricorrente sostiene che tre garanzie di fornitura da essa costituite sono state svincolate tardivamente, senza alcuna motivazione da parte dell’organismo d’intervento che consentisse di giustificare tale svincolo tardivo, e chiede il risarcimento delle spese causate da tale ritardo. Essa fa valere che il rifiuto ingiustificato di svincolare le garanzie costituisce un’inadempienza atta a far sorgere la responsabilità in capo all’amministrazione e ricorda che, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 111/1999, la garanzia di fornitura è svincolata quando l’aggiudicatario fornisce la prova dell’esecuzione della fornitura.

49      La Commissione osserva che, in mancanza di elementi essenziali nel ricorso, come il riferimento alle operazioni specifiche di fornitura, la domanda dovrebbe essere dichiarata irricevibile sulla base dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991. In ogni caso, essa ritiene che la ricorrente non dimostri di aver sopportato le spese asseritamente causate da detto ritardo e rammenta che le spese della garanzia bancaria erano incluse nel prezzo indicato nell’offerta presentata da quest’ultima. Inoltre, a suo avviso, il fatto che il regolamento n. 111/1999 non preveda alcun termine per lo svincolo di garanzie non significa che lo svincolo debba essere effettuato il giorno stesso della ricezione della documentazione da parte dell’organismo d’intervento. Essa rileva che l’organismo d’intervento deve esaminare la documentazione prima di svincolare la garanzia ed effettuare il pagamento, salvo doversi rivalere sull’aggiudicatario qualora risulti, previa verifica, che le condizioni di fornitura non sono state rispettate. Nel caso di specie, la durata dei ritardi menzionata dalla ricorrente, vale a dire 18 e 30 giorni, non può in alcun modo essere considerata irragionevole.

50      La Repubblica francese afferma che le fatture prodotte dalla ricorrente a sostegno della sua domanda sono state redatte prima della conclusione del contratto relativo al lotto n. 8 descritto nell’allegato II al regolamento n. 1799/1999 e che esse, pertanto, non possono essere riconducibili a tale contratto.

51      Occorre rilevare, al pari della Repubblica francese, che le fatture contenenti i riferimenti BRU 9132021 e BRU 9132022, prodotte dalla ricorrente a sostegno della sua domanda, sono state redatte il 3 e il 9 agosto 1999, vale a dire prima che quest’ultima presentasse la propria offerta dinanzi all’organismo d’intervento, il 14 settembre 1999, e prima che la Commissione emanasse la decisione di aggiudicazione alla ricorrente del lotto n. 8 descritto nell’allegato II al regolamento n. 1799/1999, il 24 settembre 1999. Pertanto, dette fatture non possono essere riconducibili al contratto relativo a tale lotto.

52      Di conseguenza, la prima domanda deve in ogni caso essere respinta, senza che sia necessario statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione sulla base dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

 Sulla terza domanda, relativa al pagamento parziale di una fattura di trasporto

53      La ricorrente sostiene che, sebbene abbia effettuato tutte le prestazioni di trasporto contrattuali e abbia giustificato tale fatto fornendo all’organismo d’intervento i documenti pertinenti, quest’ultimo, senza fornire alcuna giustificazione, non ha pagato la totalità della fattura contenente il riferimento BRU 9131606. Di conseguenza, essa chiede la condanna della Commissione al pagamento di un importo di EUR 17 400, corrispondente al saldo rimanente dovuto su tale fattura.

54      La Commissione sostiene che tale domanda non è conforme all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, in quanto la ricorrente si limita ad affermare che l’importo di EUR 17 400 non è stato pagato, senza fornire alcuna spiegazione riguardo alla questione di sapere a cosa corrisponde lo stesso importo, all’informazione trasmessa all’organismo d’intervento a sostegno di detta domanda di pagamento e ai motivi per cui tale importo era dovuto. In ogni caso, essa fa valere che l’operazione di carico incombe all’aggiudicatario, come stabilito nella sentenza Calberson GE/Commissione, punto 21 supra (EU:T:2004:38, punti da 147 a 149), e che l’offerta della ricorrente indicava effettivamente le spese relative alle operazioni di mantenimento e di carico. Pertanto, detta istituzione ritiene di non essere responsabile dei ritardi che la ricorrente avrebbe asseritamente subito durante il carico della merce.

55      La Repubblica francese rileva che la fattura prodotta dalla ricorrente a sostegno della sua domanda è stata redatta prima della conclusione del contratto relativo al lotto n. 8 descritto nell’allegato II al regolamento n. 1799/1999.

56      Occorre constatare, al pari della Repubblica francese, che la fattura del 6 luglio 1999 prodotta dalla ricorrente a sostegno della sua domanda è stata redatta prima della conclusione del contratto relativo al lotto n. 8 descritto nell’allegato II al regolamento n. 1799/1999, ossia il 24 settembre 1999. Pertanto, detta fattura non può essere riconducibile a tale contratto.

57      Di conseguenza, la terza domanda deve in ogni caso essere respinta, senza che sia necessario statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione sulla base dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

 Sulla quarta domanda, relativa al pagamento insufficiente in valuta extracontrattuale

58      Nel ricorso la ricorrente fa valere che, nel diritto francese, un debito denominato in valuta estera può essere saldato mediante un versamento in valuta nazionale, a condizione che la conversione sia fatta nel giorno del pagamento. Nel caso di specie, «uno dei lotti» aggiudicati alla ricorrente, pagabile in dollari statunitensi, sarebbe stato pagato in franchi francesi. Così, essa sostiene che le «quattro» fatture di cui trattasi, di importo totale pari a USD 402 281, sarebbero state pagate «mediante versamento della somma in franchi equivalente a EUR 390 334,62», mentre, se il tasso di cambio applicato fosse stato quello in vigore il giorno del versamento («1,0463/0,9557»), questi avrebbe dovuto essere pari a EUR 420 915,03. Pertanto, essa chiede che la Commissione sia condannata a versarle la differenza, ovvero EUR 30 580,41.

59      La Commissione fa valere che la domanda, a causa di alcune contraddizioni e per mancanza di chiarezza, non soddisfa i requisiti posti dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991. In ogni caso, la cour administrative d’appel de Paris (corte amministrativa d’appello di Parigi) avrebbe già dichiarato, nella sua sentenza del 6 aprile 2000, che le fatture della ricorrente erano denominate sia in dollari statunitensi sia in franchi francesi.

60      La Repubblica francese osserva che la ricorrente non ha identificato la clausola contrattuale all’origine dell’asserito obbligo di pagamento in dollari statunitensi, che essa fa valere. Al contrario, l’articolo 5, lettera d), del regolamento n. 111/1999 richiederebbe, affinché un’offerta sia ricevibile, che i differenti importi siano espressi in euro. L’offerta della ricorrente per la fornitura del lotto n. 8 descritto nell’allegato II al regolamento n. 1799/1999 sarebbe stata effettivamente espressa in euro, e non in dollari statunitensi. In ogni caso, in applicazione del principio di diritto francese richiamato dalla ricorrente, si dovrebbe considerare una differenza di EUR 6 705,45.

61      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, e a norma dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, qualsiasi atto introduttivo di un ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Il ricorso deve, pertanto, chiarire il motivo sul quale il ricorso stesso si basa, di modo che la semplice enunciazione astratta dei motivi non risponde alle prescrizioni dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e di detto regolamento di procedura (v., per analogia, sentenze del 12 gennaio 1995, Viho/Commissione, T102/92, Racc., EU:T:1995:3, punto 68, e del 27 novembre 1997, Tremblay e a./Commissione, T‑224/95, Racc., EU:T:1997:187, punto 79). Del pari, non spetta al Tribunale ricercare e individuare, negli allegati, i motivi sui quali, a suo parere, il ricorso potrebbe essere basato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale (v., per analogia, sentenza del 2 febbraio 2012, Grecia/Commissione, T‑469/09, EU:T:2012:50, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

62      Nel caso di specie, per quanto riguarda il debito fatto valere nell’ambito della presente domanda, occorre rilevare, al pari della Commissione, che la ricorrente sostiene nel ricorso che «uno dei lotti» aggiudicatole era stato stipulato in dollari statunitensi, senza specificare quale lotto. La ricorrente, poi, menziona «quattro fatture» di importo totale pari a USD 402 281 che corrisponderebbero a tale lotto, senza tuttavia produrle in allegato e senza fornire ulteriori informazioni su di esse.

63      Tuttavia, dal ricorso non risulta chiaramente se la ricorrente contesti il fatto che le fatture di cui trattasi siano state pagate in franchi francesi, anziché in dollari statunitensi, o se si limiti, al contrario, a contestare il tasso di conversione applicato. Infatti, la ricorrente osserva che, «in base a un principio del diritto francese, un debito denominato in valuta estera può essere saldato mediante un versamento in valuta nazionale, a condizione che la conversione sia fatta il giorno del pagamento», il che lascia intendere che essa si limiti a contestare il tasso di cambio tra franchi francesi e dollari statunitensi. Inoltre, anziché indicare quale sarebbe stato tale tasso di cambio, essa fa riferimento al tasso di cambio tra dollari statunitensi ed euro, senza fornire nel ricorso alcuna indicazione riguardo al giorno preciso che utilizza come riferimento.

64      Ciò considerato, la presente domanda non è conforme all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 e deve essere respinta in quanto irricevibile.

65      In ogni caso, occorre rilevare che, tra le quattro fatture allegate alla replica, solo la fattura con il riferimento BRU 0135699 indica la fornitura del lotto n. 8 descritto nell’allegato II al regolamento n. 1799/1999 e potrebbe corrispondere, pertanto, al contratto relativo a tale lotto.

66      Orbene, è giocoforza constatare, da un lato, che detta fattura è stata denominata sia in dollari statunitensi (USD 108 173,76) sia in franchi francesi (FRF 717 289,39) e che la ricorrente non fornisce la prova che la stessa fattura avrebbe dovuto essere pagata in dollari statunitensi. Al riguardo, va osservato che, sebbene l’articolo 5 del regolamento n. 111/1999 richieda che l’offerta, per essere ricevibile, sia espressa in euro, tale regolamento tace quanto alle modalità di pagamento delle fatture. Infatti, le disposizioni del medesimo regolamento non prevedono che il pagamento delle forniture sia effettuato in una valuta particolare. Occorre ricordare, inoltre, che il franco francese era la valuta in vigore al momento della conclusione del contratto, il 24 settembre 1999.

67      Dall’altro lato, si deve rilevare che la ricorrente non sostiene che l’organismo d’intervento avrebbe pagato in franchi francesi un importo diverso da quello pari a FRF 717 289,39 indicato nella fattura.

68      Su tale base, la quarta domanda, nella misura in cui possa essere compresa dal Tribunale, deve in ogni caso essere respinta in quanto infondata.

 Sulla seconda domanda, relativa al mancato pagamento degli interessi di mora

69      La ricorrente sostiene che, sebbene abbia effettuato tutte le prestazioni di trasporto previste dal contratto relativo al lotto n. 8 descritto nell’allegato II al regolamento n. 1799/1999 e abbia trasmesso all’organismo d’intervento i documenti giustificativi, quest’ultimo ha provveduto in ritardo al pagamento delle fatture controverse, senza fornire alcuna giustificazione. Essa chiede, di conseguenza, che la Commissione sia condannata a versarle gli interessi di mora nonché gli interessi moratori su tali interessi. La ricorrente fa valere altresì che il regolamento n. 111/1999 non contiene alcuna disposizione relativa ai termini di pagamento delle prestazioni di trasporto e ai tassi degli interessi di mora applicabili. Di conseguenza, ritiene necessario fare riferimento ai principi del diritto amministrativo francese che disciplinano dette questioni. Conformemente a tali principi, essa osserva che il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato su presentazione della fattura al momento del ritiro o della consegna della merce, o all’atto di ricezione della fattura, in caso di mancata riscossione del medesimo al momento del ritiro o della consegna, e che il ritardo nel pagamento fa decorrere gli interessi di mora di pieno diritto e senza ulteriori formalità.

70      La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese, ritiene sostanzialmente che la presente domanda debba essere respinta riguardo a tutte le fatture, vuoi poiché esse non avrebbero dovuto essere pagate, vuoi perché l’organismo d’intervento le avrebbe pagate prima che la ricorrente gli inviasse una diffida, vuoi perché esse non sarebbero riconducibili all’oggetto della controversia, vuoi perché i giustificativi necessari per il pagamento delle fatture non sarebbero stati prodotti. Inoltre, non si può considerare, in mancanza del termine fissato per il pagamento definitivo nei regolamenti n. 111/1999 e n. 1799/1999, che tali fatture dovevano essere pagate in contanti. Infatti, sarebbe necessario concedere all’organismo pagatore un termine ragionevole per verificare le domande inviategli. La Repubblica francese aggiunge che il codice civile francese prevede altresì che gli interessi di mora non possano decorrere ipso iure, bensì, unicamente, a seguito di una diffida di pagamento nei confronti del debitore.

71      In primo luogo, al pari di quanto sostenuto dalla Commissione e dalla Repubblica francese, si deve respingere la domanda di pagamento degli interessi moratori per le fatture che sono state emesse prima della conclusione del contratto relativo al lotto n. 8 descritto nell’allegato II al regolamento n. 1799/1999, ossia il 24 settembre 1999, in quanto tali fatture non possono essere riconducibili all’oggetto della controversia, quale definito nel ricorso. Di conseguenza, occorre respingere la presente domanda in relazione alle fatture contenenti i riferimenti BRU 9131230, BRU 9131356, BRU 9131823, BRU 9131824, BRU 9132738, BRU 9132739, BRU 9132764, BRU 9132021, BRU 9132022, BRU 9131606, BRU 9132744 e BRU 9132743.

72      In secondo luogo, la ricorrente non contesta che le fatture contenenti i riferimenti BRU 9132954, BRU 9133012, BRU 9133148, BRU 9133149, BRU 9133152, BRU 9133153, BRU 9133286, BRU 9134237, BRU 9133287, BRU 9133917, BRU 0135094, BRU 0135699 e BRU 0136077 siano state pagate prima delle diffide da essa inviate all’organismo d’intervento il 3 aprile 2000. La ricorrente fa valere, tuttavia, che, in base al diritto amministrativo francese, una diffida del genere non sarebbe necessaria per far decorrere gli interessi di mora.

73      Al riguardo, come ricordato al punto 28 supra, il diritto francese è applicabile al contratto relativo al lotto n. 8 descritto nell’allegato II al regolamento n. 1799/1999 solo nel caso in cui i regolamenti n. 111/1999 e n. 1799/1999, come interpretati dalla giurisprudenza, non forniscano alcuna indicazione in merito all’applicazione concreta delle modalità contrattuali.

74      Orbene, nel caso di specie, come sottolinea la Commissione, il Tribunale ha già dichiarato, sempre nell’ambito dell’esecuzione di un appalto di fornitura del servizio di trasporto aggiudicato dalla Commissione alla ricorrente sulla base del regolamento n. 111/1999, che può concludersi nel senso di un ritardo di pagamento solo a partire dal momento dell’intimazione nei confronti del debitore e se il contratto di fornitura non prevede che un’intimazione abbia luogo di pieno diritto alla scadenza stessa del termine (v., in tal senso, sentenza Calberson GE/Commissione, punto 21 supra, EU:T:2004:38, punto 144 e giurisprudenza ivi citata). In tal modo, il Tribunale non ha rinviato a una disposizione del diritto nazionale, ma ha fatto riferimento a una giurisprudenza precedente, che interpretava anch’essa il regolamento n. 111/1999 (sentenza Hans Fusch/Commissione, punto 21 supra, EU:T:2002:246, punto 78). Infatti, data la natura particolare del contratto relativo al lotto n. 8 descritto nell’allegato II al regolamento n. 1799/1999, poiché i diritti e gli obblighi rispettivi delle parti sono definiti dalle disposizioni dei regolamenti n. 111/1999 e n. 1799/1999, si deve garantire il più possibile un’interpretazione uniforme dei contratti derivanti da tale normativa. Ne consegue che, contrariamente a quanto fa valere la ricorrente, il diritto francese, che si applica al contratto solo in caso di silenzio da parte di quest’ultimo, non può disciplinare la questione relativa agli interessi moratori.

75      Ne deriva che, poiché fino al 3 aprile 2000, data della prima diffida della ricorrente, quest’ultima non ha intimato formalmente all’organismo d’intervento di adempiere l’obbligo di pagamento, occorre respingere la sua domanda relativa al pagamento degli interessi di mora per le fatture pagate prima di detta data, ossia le fatture contenenti i riferimenti BRU 9132954, BRU 9133012, BRU 9133148, BRU 9133149, BRU 9133152, BRU 9133153, BRU 9133286, BRU 9134237, BRU 9133287, BRU 9133917, BRU 0135094, BRU 0135699 e BRU 0136077.

76      In terzo luogo, per quanto concerne la fattura contenente il riferimento BRU 0137658, del 18 maggio 2000, dagli atti non risulta che essa sia stata oggetto di una richiesta formale di pagamento. Infatti, va rilevato che la diffida del 29 maggio 2000, che figura negli atti, non fa riferimento a tale fattura, bensì a un’altra, che reca la data del 2 febbraio 2000. Di conseguenza, tenuto conto della mancanza di una richiesta formale di pagamento, si deve respingere altresì la domanda della ricorrente relativa alla fattura contenente il riferimento BRU 0137658.

77      In quarto luogo, per quanto concerne la fattura con il riferimento BRU 0135473, occorre ricordare che l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 111/1999 stabilisce che una domanda di pagamento deve essere corredata di diversi documenti giustificativi (copia dei documenti di trasporto, certificato di presa in carico, copia del certificato di esportazione, ecc.), in mancanza dei quali non può essere effettuato alcun pagamento. Di conseguenza, la mera compilazione di una fattura non fa sorgere alcun diritto al pagamento.

78      Nel caso di specie, dal ricorso risulta che la fattura recante il riferimento BRU 0135473, datata 2 febbraio 2000, è stata pagata in due parti, rispettivamente, il 23 maggio e il 13 giugno 2000. Tuttavia, come sottolineato dalla Commissione, dagli allegati al ricorso discende che il pagamento non è potuto avvenire prima, in quanto l’organismo d’intervento non aveva ricevuto l’insieme dei documenti sollecitati. Questi ultimi sono stati chiesti alla ricorrente dall’organismo d’intervento con lettera del 18 maggio 2000. Dall’allegato 14 del ricorso risulta che la ricorrente, con lettera del 22 maggio 2000, ha trasmesso alcuni documenti, ma non ha inviato almeno uno dei documenti richiesti, vale a dire il documento di trasporto (CMR) corrispondente al formulario doganale contenente il riferimento EX1 294905. In assenza di prove della trasmissione da parte della ricorrente, prima del 13 giugno 2000, dell’insieme dei documenti necessari per effettuare il pagamento, occorre respingere la sua domanda relativa a detta fattura. Infatti, in mancanza di un debito esigibile, gli interessi di mora non possono cominciare a decorrere.

79      Infine, quanto alle fatture recanti i riferimenti BRU 0135095, BRU 0136486 e BRU 9133916, esse corrispondono a spese supplementari di stazionamento in Russia. Orbene, dagli allegati al ricorso risulta che l’organismo d’intervento, riguardo a tali fatture, aveva affermato che esse non potevano essere pagate fino all’approvazione da parte dei servizi della Commissione e che la ricorrente aveva espresso il proprio accordo al riguardo. Quest’ultima, pertanto, non può far valere che dette fatture avrebbero dovuto essere pagate otto giorni dopo il loro invio all’organismo d’intervento. La ricorrente non dimostra nemmeno che il pagamento di tali fatture, avvenuto il 13 giugno 2000, sia stato effettuato tardivamente rispetto alla data in cui i servizi della Commissione hanno acconsentito al pagamento delle medesime. Di conseguenza, occorre respingere la domanda di interessi moratori nella parte relativa alle stesse fatture, in quanto la ricorrente non stabilisce la data di esigibilità del pagamento delle medesime.

80      Ne consegue che la seconda domanda deve essere interamente respinta.

81      Alla luce di quanto precede, tutte le domande della ricorrente, nella misura in cui possano essere comprese dal Tribunale, devono essere respinte in quanto infondate.

82      Pertanto, occorre respingere integralmente il ricorso.

 Sulle spese

83      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

84      In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nel procedimento sopportano le proprie spese. Da ciò discende che la Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Calberson GE è condannata alle spese.

3)      La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 febbraio 2016.

Firme


* Lingua processuale: il francese.