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Ricorso proposto il 7 ottobre 2011 - Chivas / UAMI - Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)

(Causa T-530/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Regno Unito) (rappresentante: A. Carboni, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 luglio 2011, procedimento R 2334/2010-1, e rinviare la domanda all'UAMI affinché proceda al suo esame; e

condannare il convenuto ed ogni interveniente nel presente giudizio a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente, sostenute per questo procedimento o per quello dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "CHIVALRY", per prodotti e servizi delle classi 33, 35 e 41 - domanda di marchio comunitario n. 6616593

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione del Regno Unito n. 1293610 del marchio figurativo "CHIVALRY", per prodotti della classe 33; registrazione del Regno Unito n. 2468527 del marchio figurativo "CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY", per prodotti della classe 33; marchio del Regno Unito non registrato costituito dal termine "CHIVALRY", utilizzato nella prassi commerciale per il "Whisky"

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), 76, n. 1, e 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: i) ha espresso una valutazione di fatto erronea in ordine alle caratteristiche del pubblico di riferimento e non ha fornito la motivazione di tale valutazione; ii) in subordine al primo motivo, dopo aver dichiarato che il consumatore di riferimento è "particolarmente attento e fedele al marchio", essa non ha, a torto, concluso che tali caratteristiche aumenterebbero l'attenzione del consumatore di riferimento e, di conseguenza, ridurrebbero il rischio di confusione; iii) non ha preso in considerazione le importanti indicazioni della Corte di giustizia ed ha adottato un approccio errato nel confrontare i marchi; iv) ha erroneamente identificato il termine "CHIVALRY" quale elemento visivamente dominante del marchio anteriore ed ha erroneamente concluso che gli altri elementi figurativi e denominativi giocano un ruolo secondario; v) ha erroneamente ritenuto che il confronto fonetico fra i marchi potesse essere compiuto con modalità analoghe al confronto visivo; e vi) ha valutato erroneamente il rischio di confusione.

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