Language of document : ECLI:EU:C:2020:723

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

17 settembre 2020(*)

«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Libera circolazione delle merci – Articolo 35 TFUE – Restrizioni quantitative all’esportazione – Misure di effetto equivalente – Misura nazionale che impone ai produttori di energia elettrica di offrire l’integralità dell’energia elettrica disponibile esclusivamente su un mercato concorrenziale centralizzato dello Stato membro interessato»

Nella causa C‑648/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), con decisione del 26 gennaio 2017, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre 2018, nel procedimento

Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)

contro

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di Sezione, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe e N. Piçarra (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE), da D. Chiriţă, A.-M. Rilling, V. Alicuş, A.-I. Zorzoanã e A.-A. Milea, assistiti da R. Chiriţă, O. Chiriţă, R.O. Colcieri e B. Pantea, avocați;

–        per la Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA, da C. Radu, assistito da C. Alexandru, K. Mansour e C. Calabache, avocați;

–        per il governo rumeno, inizialmente da E. Gane, A. Wellman, R.I. Haţieganu, M. Chicu e C.-R. Canţăr, successivamente da E. Gane, A. Wellman, R.I. Haţieganu e M. Chicu, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da I.V. Rogalski, M. Huttunen, O. Beynet, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 aprile 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 35 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) (Autorità nazionale di regolamentazione nel settore dell’energia, Romania) e la Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA (in prosieguo: la «Hidroelectrica»), in merito al verbale n. 36119, dell’11 maggio 2015, redatto dall’ANRE nei confronti della Hidroelectrica con la motivazione che quest’ultima non aveva offerto, sul mercato concorrenziale rumeno dell’energia elettrica, l’integralità dell’energia elettrica disponibile e ne aveva esportato una parte direttamente verso il mercato ungherese dell’energia elettrica.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2009/72/CE

3        I considerando 3, 5, 25 e 51 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55), così recitano:

«(3)      Le libertà assicurate ai cittadini dell’Unione dal trattato [FUE] – tra l’altro, la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi – possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

(...)

(5)      La sicurezza delle forniture di energia elettrica riveste un’importanza cruciale per lo sviluppo della società europea, per l’attuazione di una politica sostenibile in materia di cambiamenti climatici e per la promozione della competitività nell’ambito del mercato interno. (...)

(25)      La sicurezza degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto strettamente connessa all’efficiente funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica e all’integrazione dei mercati isolati dell’elettricità degli Stati membri. (...)

(51)      Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva e la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese elettriche. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, garantendo tra l’altro una maggiore trasparenza. Le disposizioni in materia di protezione dei consumatori dovrebbero assicurare che ciascuno di essi, nel mandato dell’[Unione] più ampio, tragga profitto da un mercato competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dagli Stati membri o, ove lo Stato membro abbia così disposto, dalle autorità di regolamentazione».

4        L’articolo 3 della direttiva in parola, rubricato «Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori», al paragrafo 1, così dispone:

«Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi».

5        Gli articoli da 36 a 38 di detta direttiva, riguardanti, rispettivamente, gli obiettivi generali, i compiti e le competenze delle autorità di regolamentazione nazionali e il regime applicabile alle questioni transfrontaliere, prevedono vari strumenti di cooperazione tra tali autorità.

 Regolamento (UE) n. 1227/2011

6        L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU 2011, L 326, pag. 1) così dispone:

«Il presente regolamento stabilisce regole per vietare pratiche abusive capaci di influenzare i mercati dell’energia all’ingrosso, che siano coerenti con le regole di applicazione nei mercati finanziari e compatibili con il corretto funzionamento di tali mercati dell’energia all’ingrosso, tenendo conto al contempo delle loro caratteristiche specifiche. Esso istituisce il monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso da parte dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia (...) in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e tenendo conto delle interazioni fra il sistema di scambio delle quote di emissione e i mercati dell’energia all’ingrosso».

7        Gli articoli da 7 a 9 del regolamento n. 1227/2011, vertenti, rispettivamente, sul monitoraggio del mercato dell’energia all’ingrosso, sulla raccolta di dati e la registrazione degli operatori di mercato, fissano la competenza dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia, in collaborazione con le autorità nazionali di regolamentazione, impongono agli operatori di tale mercato l’obbligo di fornire determinate informazioni a tale agenzia e creano un registro europeo dei partecipanti su detto mercato che è accessibile alle autorità nazionali di regolamentazione, in cui sono registrate le informazioni più importanti riguardanti le negoziazioni concluse nello stesso mercato.

 Regolamento (UE) 2015/1222

8        Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU 2015, L 197, pag. 24):

«Se al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento in uno Stato membro o in una zona di offerta dello Stato membro esiste già un monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri, che esclude la nomina di più di un NEMO [gestore del mercato elettrico designato (Nominated Electricity Market Operator)], lo Stato membro interessato ne invia notifica alla Commissione [europea] entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento e può rifiutare la nomina di più di un NEMO per zona di offerta».

 Diritto rumeno

9        La Legea nr. 123 energiei electrice și a gazelor naturale (legge n. 123 sull’energia elettrica e sui gas naturali), del 10 luglio 2012 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 485, del 16 luglio 2012), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sull’energia elettrica e sui gas naturali»), così disponeva:

«Articolo 2

Le attività nel settore dell’energia elettrica e dell’energia termica prodotta in cogenerazione devono essere svolte per la realizzazione dei seguenti obiettivi di base:

(...)

c)      creare e garantire il funzionamento dei mercati concorrenziali dell’energia elettrica;

(...)

h)      il miglioramento della competitività del mercato interno dell’energia elettrica e la partecipazione attiva alla formazione tanto del mercato regionale, quanto del mercato interno dell’energia dell’Unione (...) e la partecipazione allo sviluppo degli scambi transfrontalieri;

(...)

Articolo 3

Ai fini del presente titolo, i termini e le espressioni in prosieguo sono da intendersi nel modo seguente:

(...)

38.      gestore del mercato dell’elettricità: la persona giuridica che garantisce l’organizzazione e l’amministrazione dei mercati centralizzati, fatta eccezione del mercato del bilanciamento, ai fini della negoziazione all’ingrosso dell’elettricità nel breve, medio e lungo periodo.

(...)

49.      mercato centralizzato dell’energia elettrica: il contesto organizzato in cui si effettuano le operazioni di negoziazione di energia elettrica tra vari operatori economici, con l’intermediazione dell’operatore del mercato di energia elettrica o del gestore della rete di trasmissione e di sistema, sulla base di norme specifiche, approvate dall’autorità competente;

(...)

Articolo 10

(...)

2.      L’autorità competente rilascia licenze per:

(...)

f)      la gestione dei mercati centralizzati; al gestore del mercato dell’energia elettrica è concessa una sola licenza (...).

(...)

Articolo 20

1.      Il mercato dell’energia elettrica è formato dal mercato regolamentato e dal mercato concorrenziale e le operazioni di negoziazione di energia sono effettuate all’ingrosso o al dettaglio.

(...)

Articolo 23

«1.      Le operazioni di negoziazione di energia elettrica avvengono sul mercato concorrenziale, in modo trasparente, pubblico, centralizzato e non discriminatorio. (...).

(...)

Articolo 28

I produttori hanno, principalmente, i seguenti obblighi:

(...)

c)      offrire in modo pubblico e non discriminatorio sul mercato concorrenziale l’integralità dell’energia elettrica disponibile

(...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

10      La Hidroelectrica è una società di diritto privato rumeno, di cui lo Stato è azionista maggioritario, e la cui attività include la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica. Essa è titolare, al contempo, di una licenza di produzione e di una licenza di fornitura di energia elettrica in Romania nonché di una licenza di trading rilasciata dal Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) (autorità di regolamentazione nel settore dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, Ungheria).

11      L’11 maggio 2015 l’ANRE ha notificato all’Hidroelectrica, mediante il verbale n. 36119 (in prosieguo: il «verbale»), la propria decisione di infliggerle un’ammenda per una contravvenzione, in applicazione del combinato disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 28, lettera c), della legge sull’energia elettrica e sui gas naturali. L’ANRE ha, infatti, constatato che, tra il mese di dicembre 2014 e il mese di febbraio 2015, la Hidroelectrica aveva stipulato direttamente contratti di vendita di energia elettrica su una piattaforma elettronica di negoziazione ungherese, gestita dalla Tradition Financial Services Ltd, un operatore immatricolato nel Regno Unito, sebbene fosse obbligata ad offrire tutta l’energia elettrica disponibile in modo trasparente, pubblico, centralizzato e non discriminatorio sul mercato centralizzato rumeno dell’energia elettrica, ossia sulle piattaforme dell’OPCOM SA, unico gestore del mercato dell’energia elettrica in Romania.

12      Il 27 maggio 2015 la Hidroelectrica ha presentato ricorso dinanzi alla Judecătoria Sectorului 1 București (Tribunale di primo grado di Bucarest – Settore 1, Romania) avverso il verbale, chiedendo l’annullamento dell’ammenda inflitta dall’ANRE. La Hidroelectrica ha sostenuto, da un lato, che l’obbligo di effettuare operazioni di negoziazione esclusivamente tramite taluni operatori controllati o autorizzati dallo Stato costituiva una limitazione dei canali di distribuzione incompatibile con l’articolo 35 TFUE e, dall’altro, che tale obbligo, in quanto misura restrittiva della libera circolazione dell’energia elettrica, non era stata giustificata alla luce dell’articolo 36 TFUE. Inoltre, la Hidroelectrica ha rilevato che, in una relazione del gennaio 2014 concernente i risultati dell’indagine di settore sul mercato dell’energia elettrica, il Consiliul Concurenței (autorità garante della concorrenza, Romania) avrebbe indicato che le disposizioni della legge sull’energia elettrica e sui gas naturali devono essere interpretate nel senso che è consentito ai produttori di energia elettrica realizzare direttamente (o tramite società del loro gruppo) vendite all’esportazione.

13      La Judecătoria Sectorului 1 București (Tribunale di primo grado di Bucarest – Settore 1, Romania) ha annullato il verbale e ha esentato la Hidroelectrica dal pagamento dell’ammenda che le era stata inflitta dall’ANRE. Essa ha ritenuto che la negoziazione al di fuori delle piattaforme centralizzate dell’OPCOM non violi, necessariamente, l’articolo 23, paragrafo 1, della legge sull’energia elettrica e sui gas naturali.

14      L’ANRE ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania).

15      Tale giudice precisa, innanzitutto, che, secondo la comunicazione intitolata «Interpretazione data dall’ANRE delle disposizioni della legge (...) sull’energia elettrica e sui gas naturali relativamente alla possibilità dei produttori di esportare energia elettrica», pubblicata il 13 febbraio 2015, sul sito Internet dell’ANRE, «tutta l’energia elettrica a disposizione deve essere offerta in vendita in modo trasparente, pubblico, non discriminatorio e centralizzato sulle piattaforme dell’OPCOM». Detto giudice sottolinea, a tal riguardo, che la qualificazione dell’esportazione diretta di energia elettrica come «contravvenzione» ha come conseguenza d’impedire lo svolgimento di una siffatta attività, tenuto conto delle gravi sanzioni che l’ANRE può infliggere.

16      Il giudice del rinvio rileva poi che, in una causa analoga, la Judecătoria Sectorului 2 București (Tribunale di primo grado di Bucarest – Settore 2, Romania), ha giudicato che, se è vero che l’articolo 23, paragrafo 1, della legge sull’energia elettrica e sui gas naturali impone che le operazioni di negoziazione di energia elettrica siano trasparenti, pubbliche, centralizzate e non discriminatorie, tale disposizione non impone che esse siano realizzate solo sulle piatteforme centralizzate dell’OPCOM. Tale giudice ha concluso che la negoziazione al di fuori delle piattaforme centralizzate dell’OPCOM non viola necessariamente detta disposizione e che, di conseguenza, per avvalorare la tesi secondo la quale l’atto del produttore di energia elettrica interessato configura una contravvenzione l’ANRE avrebbe dovuto dimostrare che l’operazione di negoziazione era stata realizzata al di fuori del mercato concorrenziale secondo modalità non trasparenti, non pubbliche, non centralizzate e discriminatorie.

17      Infine, il giudice del rinvio osserva che la Corte non si è ancora pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 35 TFUE in merito a una legge, un regolamento o una prassi amministrativa che stabilisce una restrizione all’esportazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

18      In tali circostanze, il Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 35 TFUE osti a un’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 28, lettera c), della [Legge sull’energia elettrica e sui gas naturali] in base alla quale i produttori di energia elettrica della Romania sono obbligati a negoziare l’intera quantità di energia elettrica prodotta, esclusivamente tramite un mercato concorrenziale, centralizzato rumeno, dato che esiste la possibilità di esportare l’energia, ma non direttamente, bensì tramite società di trading».

 Sulla questione pregiudiziale

 Sulla ricevibilità 

19      L’ANRE eccepisce l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale adducendo che tale domanda non riguarda l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, ma l’interpretazione di una normativa nazionale adottata da un’autorità nazionale. La Corte non sarebbe competente a risolvere divergenze d’interpretazione o di applicazione delle norme di diritto nazionale.

20      A tal riguardo, si deve rammentare che, sebbene non spetti alla Corte, nell’ambito dell’articolo 267 TFUE, pronunciarsi sulla compatibilità, con il diritto dell’Unione, di una disposizione legislativa o regolamentare nazionale, o dell’interpretazione che ne viene fatta dagli operatori giuridici nazionali, essa è, tuttavia, competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che consentano a tale giudice di statuire sulla compatibilità della disposizione nazionale, o della sua interpretazione, con la norma di diritto dell’Unione invocata (v. sentenze del 10 marzo 1983, Syndicat national des fabricants raffineurs d’huile de graissage e a., 172/82, EU:C:1983:69, punto 8, e del 2 luglio 1987, Lefèvre, 188/86, EU:C:1987:327, punto 6).

21      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, il giudice del rinvio non chiede alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione della legge sull’energia elettrica e sui gas naturali, ma nutre dubbi sulla compatibilità dell’interpretazione che ne è fatta da un’autorità nazionale con l’articolo 35 TFUE.

22      Ne consegue che l’argomento relativo all’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale sollevato dall’ANRE deve essere respinto.

 Nel merito 

23      Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 35 e 36 TFUE debbano essere interpretati nel senso che una legislazione nazionale che, come interpretata dall’autorità incaricata della sua applicazione, impone ai produttori nazionali di energia elettrica di offrire l’integralità dell’energia elettrica disponibile sulle piattaforme gestite dal solo operatore designato per i servizi di negoziazione sul mercato nazionale dell’energia elettrica, costituisca una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’esportazione, che non si giustifica sulla base dell’articolo 36 TFUE o di un’esigenza imperativa d’interesse generale.

 Sull’applicabilità dell’articolo 35 TFUE

24      L’ANRE e il governo rumeno sostengono che l’articolo 35 TFUE non è applicabile nel caso di specie, in quanto nel settore interessato sarebbe avvenuta un’armonizzazione legislativa a livello dell’Unione. Essi ritengono, da un lato, che l’articolo 5 del regolamento 2015/1222 consenta agli Stati membri di designare un solo operatore per i servizi di negoziazione del mercato nazionale dell’energia elettrica e, dall’altro, che, se in uno Stato membro esisteva già un monopolio legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri, tale Stato doveva inviarne notifica alla Commissione entro due mesi dall’entrata in vigore di tale regolamento. In applicazione della disposizione in parola, il Ministro rumeno dell’energia, delle piccole e medie imprese e del settore imprenditoriale avrebbe informato la Commissione che, in forza della legge sull’energia elettrica e sui gas naturali, l’OPCOM è l’unico gestore designato del mercato dell’elettricità per i servizi di negoziazione in Romania. Tale legge dovrebbe dunque essere valutata alla luce del regolamento 2015/1222.

25      Secondo costante giurisprudenza, ogni misura nazionale relativa a un settore che sia stato oggetto di armonizzazione esaustiva a livello dell’Unione deve essere valutata alla luce delle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non di quelle del diritto primario (sentenza del 18 settembre 2019, VIPA, C‑222/18, EU:C:2019:751, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

26      A tal riguardo, è sufficiente rilevare che i fatti di cui al procedimento principale non rientrano nell’ambito di applicazione temporale del regolamento 2015/1222. Infatti, essi si sono verificati tra il mese di dicembre 2014 e il mese di febbraio 2015, mentre tale regolamento è entrato in vigore, conformemente all’articolo 84 del medesimo, solo il 14 agosto 2015, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 25 luglio 2015.

27      Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, la direttiva 2009/72, in quanto disciplina del mercato interno dell’energia elettrica, non comporta un’armonizzazione completa di tale mercato e non stabilisce norme specifiche relative al settore delle operazioni di negoziazione di energia elettrica. Come emerge dall’articolo 3 di tale direttiva, quest’ultima stabilisce unicamente una serie di principi generali che gli Stati membri devono rispettare al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale.

28      Ne discende che nel caso di specie è applicabile l’articolo 35 TFUE, avendo la Corte dichiarato che l’energia elettrica rientra nell’ambito di applicazione delle norme del trattato FUE relative alla libera circolazione delle merci (v., in tal senso, sentenze del 27 aprile1994, Almelo, C‑393/92, EU:C:1994:171, punto 28, e dell’11 settembre 2014, Essent Belgium, da C‑204/12 a C‑208/12, EU:C:2014:2192, punto 122).

 Sull’esistenza di una misura di effetto equivalente ai sensi dell’articolo 35 TFUE

29      Per rispondere alla questione se una legislazione nazionale, come interpretata dall’autorità incaricata di applicarla, costituisca una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, ai sensi dell’articolo 35 TFUE, si deve rammentare che, da un lato, la Corte ha qualificato come misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, ai sensi di tale articolo, le misure nazionali applicabili a tutti gli operatori attivi sul territorio nazionale che, di fatto, incidono maggiormente sull’uscita dei prodotti dal mercato dello Stato membro di esportazione che sulla commercializzazione degli stessi sul mercato nazionale di detto Stato membro (sentenza del 28 febbraio 2018, ZPT, C‑518/16, EU:C:2018:126, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). Dall’altro lato, la Corte ha dichiarato che qualsiasi restrizione, anche se di minore importanza, a una delle libertà fondamentali previste dal Trattato FUE è vietata da quest’ultimo, a meno che i suoi effetti siano considerati troppo aleatori o troppo indiretti perché una siffatta restrizione possa essere considerata una restrizione ai sensi dell’articolo 35 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 28 febbraio 2018, ZPT, C‑518/16, EU:C:2018:126, punto 44 e del 21 giugno 2016, New Valmar, C‑15/15, EU:C:2016:464, punti 37 e 45 nonché giurisprudenza ivi citata).

30      L’ANRE e il governo rumeno sostengono che l’obbligo che l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 28, lettera c), della legge sull’energia elettrica e sui gas naturali impongono ai produttori di offrire l’integralità dell’energia elettrica disponibile sul mercato centralizzato nazionale non riguarda unicamente le esportazioni. Al fine di dimostrare che la legislazione di cui trattasi nel procedimento principale non ha effetti restrittivi sulle esportazioni di energia elettrica, essi fanno riferimento a dati statistici che attestano una tendenza all’aumento di tali esportazioni.

31      Tuttavia, dalla decisione di rinvio emerge che le disposizioni di cui al procedimento principale, come interpretate dall’ANRE, hanno come conseguenza di privare i produttori rumeni di energia elettrica che hanno ottenuto licenze di trading in altri Stati membri, i cui mercati dell’energia elettrica funzionano in modo abbinato a quello della Romania, della possibilità di negoziare bilateralmente energia elettrica e, se del caso, di esportarla direttamente verso tali mercati. Orbene, impedendo le negoziazioni bilaterali tra i produttori di energia elettrica e i loro potenziali clienti, tali disposizioni vietano implicitamente le esportazioni dirette e implicano che l’elettricità prodotta nello Stato membro interessato sia orientata maggiormente verso il consumo interno, come riconosciuto dallo stesso governo rumeno.

32      I dati statistici menzionati dall’ANRE e dal governo rumeno, che attestano una tendenza all’aumento delle esportazioni nel mercato rumeno dell’energia elettrica rumena, non sono tali da inficiare dette considerazioni nei limiti in cui non si può escludere che il livello delle esportazioni sarebbe ancora più elevato, in assenza delle disposizioni di cui al procedimento principale. Tali dati consentono unicamente di concludere che la legislazione di cui trattasi nel procedimento principale non ha come conseguenza di impedire tutte le esportazioni di energia elettrica del mercato rumeno, il che non è contestato nel procedimento principale.

33      Di conseguenza, la legislazione di cui trattasi nel procedimento principale colpisce maggiormente le esportazioni di energia elettrica in quanto vieta le esportazioni dirette dei produttori di energia elettrica a partire dalla Romania, dando la priorità all’approvvigionamento in energia elettrica sul mercato nazionale. Una siffatta legislazione costituisce di conseguenza una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, ai sensi dell’articolo 35 TFUE.

 Sulla giustificazione della misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, ai sensi dell’articolo 35 TFUE

34      Una misura nazionale contraria all’articolo 35 TFUE può essere giustificata da uno dei motivi enunciati all’articolo 36 TFUE o da un’esigenza imperativa di interesse generale, sempre che lo scopo che essa persegue sia legittimo e che essa sia proporzionata a tale scopo (v. sentenza del 16 dicembre 2008, Gysbrechts e Santurel Inter, C‑205/07, EU:C:2008:730, punto 45). Incombe alle autorità nazionali indicare i motivi idonei a giustificare siffatte misure in quanto divieti costitutivi di un’eccezione alla libera circolazione delle merci.

35      Nel caso di specie, il governo rumeno ha, innanzitutto, sostenuto, in generale, nelle sue osservazioni scritte, che l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 28, lettera c), della legge sull’energia elettrica e sui gas naturali sono stati introdotti per garantire la trasparenza della conclusione di contratti in un mercato funzionante, favorendo la concorrenza leale e la facilità di accesso dei vari fornitori, allo scopo di garantire ai consumatori la sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Successivamente, all’udienza, in risposta a un quesito della Corte, tale governo ha precisato che detta legge persegue lo scopo di tutelare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

36      Orbene, la Corte ha dichiarato che la tutela della sicurezza dell’approvvigionamento energetico può rientrare tra i motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 36 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 1984, Campus Oil e a., 72/83, EU:C:1984:256, punto 34).

37      È alla luce di tali elementi che si deve valutare se una legislazione nazionale, interpretata nel senso che i produttori nazionali di energia elettrica sono tenuti ad offrire l’integralità dell’energia elettrica disponibile sulle piattaforme gestite dal solo operatore designato per i servizi di negoziazione sul mercato nazionale dell’energia elettrica, sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito. A tal fine, occorre accertare non soltanto che i mezzi da essa predisposti siano idonei a garantire il conseguimento di tale scopo, ma anche che non eccedano quanto è necessario per raggiungerlo (sentenza del 16 dicembre 2008, Gysbrechts e Santurel Inter, C‑205/07, EU:C:2008:730, punto 51).

38      Per quanto riguarda l’idoneità di tale legislazione a conseguire lo scopo di sicurezza dell’approvvigionamento in energia elettrica, occorre rilevare che l’obbligo imposto ai produttori nazionali di energia elettrica di offrire l’integralità dell’energia elettrica disponibile sulle piattaforme di negoziazione gestite dal solo operatore designato per i servizi di negoziazione sul mercato dell’energia elettrica nazionale, vietando le negoziazioni bilaterali tra tali produttori e i loro clienti, non appare, in quanto tale, inidoneo a garantire lo scopo di sicurezza dell’approvvigionamento in energia elettrica, nella misura in cui esso mira ad assicurare che l’energia elettrica sia maggiormente orientata verso il consumo interno.

39      Ciò posto, occorre ricordare che una misura restrittiva può essere ritenuta idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito solo se essa soddisfa realmente l’esigenza di conseguirlo in modo coerente e sistematico (sentenza del 23 dicembre 2015, Scotch Whisky Association e a., C‑333/14, EU:C:2015:845, punto 37).

40      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, la circostanza che gli intermediari possano acquistare l’energia elettrica sul mercato all’ingrosso per esportarla, successivamente, verso altri Stati membri, senza restrizioni analoghe a quelle imposte ai produttori, rivela l’incoerenza della misura in questione rispetto allo scopo perseguito. Infatti, se, secondo il governo rumeno, le esportazioni dirette di energia elettrica compromettono la sicurezza dell’approvvigionamento in energia elettrica, un siffatto rischio sussiste sia che le esportazioni siano effettuate dai produttori, sia che siano effettuate dagli intermediari.

41      Per quanto attiene alla questione se la legislazione di cui trattasi nel procedimento principale non ecceda quanto necessario per conseguire lo scopo da essa perseguito, il governo rumeno sostiene che le negoziazioni sul piano bilaterale comportano una distorsione del mercato dell’energia elettrica, in particolare qualora il produttore detenga una parte importante del mercato, il che si verificherebbe nel caso della Hidroelectrica. Secondo tale governo, le esportazioni dirette di energia elettrica hanno un’incidenza negativa sulla disponibilità dell’energia elettrica sul mercato nazionale e sull’evoluzione del prezzo di quest’ultima. L’obbligo di offrire l’integralità dell’energia elettrica disponibile sulle piattaforme di negoziazione gestite dal solo operatore designato di tale mercato sarebbe di conseguenza proporzionato, tenuto conto del rischio che la negoziazione non trasparente e discriminatoria dell’energia elettrica creerebbe.

42      Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 73 e 74 delle sue conclusioni, l’obbligo di offrire l’integralità dell’energia elettrica disponibile sulle piattaforme di negoziazione gestite dal solo operatore designato per i servizi di negoziazione sul mercato nazionale dell’energia elettrica, in quanto misura diretta a evitare l’incidenza negativa delle esportazioni dirette sull’evoluzione del prezzo dell’energia elettrica sul mercato nazionale, va oltre quanto necessario per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in energia elettrica.

43      Infatti, garanzia dell’approvvigionamento in energia elettrica non significa garanzia di approvvigionamento in energia elettrica al miglior prezzo. Le considerazioni di ordine puramente economico e commerciale sottese alla legislazione nazionale di cui al procedimento principale non rientrano né tra i motivi di sicurezza pubblica, ai sensi dell’articolo 36 TFUE, né tra le esigenze di interesse generale che consentono di giustificare le restrizioni quantitative all’esportazione o le misure di effetto equivalente. Se considerazioni del genere potessero giustificare il divieto di esportare direttamente energia elettrica si rimetterebbe in discussione il principio stesso del mercato interno.

44      Per quanto concerne il rischio per l’approvvigionamento del mercato nazionale che, secondo il governo rumeno, la negoziazione non trasparente e discriminatoria dell’energia elettrica comporterebbe, occorre rilevare che esistono, nel caso di specie, misure meno restrittive della libertà di circolazione dell’energia elettrica nel mercato interno rispetto alla legislazione nazionale di cui al procedimento principale.

45      Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 64 a 70 delle sue conclusioni, siffatte misure sono previste, segnatamente, agli articoli da 7 a 9 del regolamento n. 1227/2011 e agli articoli da 36 a 38 della direttiva 2009/72. Tali disposizioni istituiscono meccanismi di cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione in materia di monitoraggio dei mercati all’ingrosso dell’energia e prevedono norme destinate a rafforzare la trasparenza e l’integrità di tale mercato.

46      Da quanto precede risulta che l’obbligo imposto ai produttori nazionali di energia elettrica di offrire l’integralità dell’energia elettrica disponibile sulle piattaforme gestite dal solo operatore designato per i servizi di negoziazione sul mercato nazionale dell’energia elettrica va oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito.

47      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 35 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che una legislazione nazionale che, come interpretata dall’autorità incaricata della sua applicazione, impone ai produttori nazionali di energia elettrica di offrire l’integralità dell’energia elettrica disponibile sulle piattaforme gestite dal solo operatore designato per i servizi di negoziazione sul mercato nazionale dell’energia elettrica costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’esportazione che non può essere giustificata per motivi di sicurezza pubblica correlati alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico, nei limiti in cui una siffatta legislazione non è proporzionata allo scopo perseguito.

 Sulle spese

48      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Gli articoli 35 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che una legislazione nazionale che, come interpretata dall’autorità incaricata della sua applicazione, impone ai produttori nazionali di energia elettrica di offrire l’integralità dell’energia elettrica disponibile sulle piattaforme gestite dal solo operatore designato per i servizi di negoziazione sul mercato nazionale dell’energia elettrica costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’esportazione che non può essere giustificata per motivi di sicurezza pubblica correlati alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico, nei limiti in cui una siffatta legislazione non è proporzionata allo scopo perseguito.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.