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Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 18 gennaio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie - Pologne) – Hewlett Packard Development Company LP / Senetic S. A.

(Causa C-367/21 1 , Hewlett Packard Development Company)

(Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Articoli 34 e 36 TFUE – Proprietà intellettuale – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 13 – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 15 – Esaurimento del diritto conferito dal marchio – Immissione in commercio nell’Unione o nello Spazio economico europeo (SEE) – Consenso del titolare del marchio – Luogo di prima immissione in commercio dei prodotti da parte del titolare o con il suo consenso – Onere della prova)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Hewlett Packard Development Company LP

Resistente: Senetic S. A.

Dispositivo

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], e l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 34 e 36 TFUE,

devono essere interpretati nel senso che:

ostano a che l’onere di provare l’esaurimento del diritto conferito da un marchio dell’Unione europea gravi esclusivamente sul convenuto nell’azione per contraffazione qualora i prodotti contrassegnati da tale marchio, i quali non recano alcuna marcatura che consenta ai terzi di identificare il mercato in cui sono destinati ad essere commercializzati e che sono distribuiti attraverso una rete di distribuzione selettiva i cui membri possono rivenderli solo ad altri membri di tale rete o ad utenti finali, siano stati acquistati da detto convenuto nell’Unione europea, o nello Spazio economico europeo, dopo aver ottenuto dai venditori la garanzia che essi potevano essere legittimamente commercializzati in tale territorio, e il titolare di tale marchio rifiuti di effettuare egli stesso siffatta verifica su richiesta dell’acquirente.

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1 GU C 391 del 27.9.2021.