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Ordinanza del Tribunale del 1° dicembre 2016 – STC / Commissione

(Causa T-355/14)1

(«Appalti pubblici di lavori – Gara d’appalto – Costruzione di un impianto di tri-generazione a turbogas e relativa manutenzione – Esclusione dell’offerta di un partecipante alla gara – Ritiro dell’atto impugnato – Non luogo a statuire»)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: STC SpA (Forlì, Italia) (rappresentanti: A. Marelli e G. Delucca, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Di Paolo, F. Moro e L. Cappelletti, successivamente L. Di Paolo e F. Moro, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Italia) (rappresentante: A. Penta, avvocato)

Oggetto

Da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa ad ottenere, in primo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione del 3 aprile 2014, che ha respinto l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto JRC IPR 2013 C04 0031 OC, relativa alla costruzione di un impianto di tri-generazione a turbogas ed alla sua manutenzione (GU 2013/S 137-237146) sul sito del Centro comune di ricerca (JRC) a Ispra (Italia), in secondo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione che ha aggiudicato l’appalto alla CPL Concordia, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale dei precedenti, inclusi l’eventuale provvedimento di approvazione del contratto e, se del caso, il contratto stesso, e, in terzo luogo, l’annullamento della lettera della Commissione del 15 aprile 2014, che ha respinto la domanda della ricorrente di accesso ai documenti di gara, e, dall’altro lato, una domanda intesa ad ottenere, in via principale, la condanna della Commissione a revocare l’aggiudicazione dell’appalto e ad aggiudicare l’appalto alla ricorrente e, in subordine, qualora non si potesse dare luogo al risarcimento mediante reintegrazione in forma specifica, la condanna della Commissione a risarcire alla ricorrente il danno subìto.

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

Le conclusioni della CPL Concordia Soc. coop. sono rigettate in quanto manifestamente irricevibili.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al presente procedimento nonché al procedimento cautelare.

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1 GU C 223 del 14.7.2014.