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Ricorso proposto il 24 giugno 2022 – Carmeuse Holding / Commissione

(Causa T-385/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Carmeuse Holding SRL (Brașov, Romania) (rappresentanti: S. Olaru, R. Ionescu e R. Savin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione 2022/C 160/09 della Commissione, del 14 febbraio 2022, che ordina all’amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell’Unione europea di inserire nel catalogo le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lituania, Ungheria, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia 1 , nella parte in cui stabilisce un numero errato di quote gratuite da assegnare agli impianti della ricorrente Valea Mare Pravat e Fieni per il periodo 2021-2025 e riduce:

di 5 355 le quote gratuite assegnate all’impianto Carmeuse Holding SRL - Valea Mare Pravat, situato in Valea Mare Pravat, distretto di Arges, Romania, codice identificativo 55 nel registro dell’Unione, per ogni anno del periodo 2021-2025;

di 4 569 le quote gratuite assegnate all’impianto Carmeuse Holding SRL – Fieni, situato in Fieni, via Garii n. 2, distretto di Dambovita, Romania, codice identificativo 56 nel registro dell’Unione, per ogni anno del periodo 2021-2025;

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento;

adottare ogni ulteriore e successivo provvedimento ritenuto necessario.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, con il quale si sostiene che la decisione impugnata commette un errore nel calcolo del numero di quote gratuite di emissioni da assegnare agli impianti della Carmeuse.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, nell’emettere la decisione impugnata, la Commissione ha violato diversi principi fondamentali del diritto dell’Unione, ossia il principio di uguaglianza, il principio di certezza e di legittimo affidamento nonché il diritto a una buona amministrazione ed i diritti della difesa della Carmeuse, il che ha comportato l’assegnazione agli impianti della Carmeuse di un numero inferiore di quote gratuite di emissioni.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è insufficientemente motivata per quanto riguarda il numero di quote gratuite di emissioni assegnate agli impianti della Carmeuse, in quanto non espone il processo decisionale, né le ragioni per cui respinge gli argomenti della Carmeuse, e non indica le motivazioni essenziali per cui la formula così applicata dalla Commissione sostituisce la normativa vincolante.

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1 Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2022, che ordina all’amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell’Unione europea di inserire nel catalogo le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lituania, Ungheria, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia 2022/C 160/09 – C/2022/968 (GU 2022, C 160, pag. 27).