Language of document : ECLI:EU:C:2021:509


 


 



Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 22 giugno 2021 – Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria

(causa C206/20) (1)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell’esercizio dell’azione penale sulla base di una misura privativa della libertà emessa dalla stessa autorità – Assenza di controllo giurisdizionale prima della consegna della persona ricercata – Conseguenze – Tutela giurisdizionale effettiva – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47»

1.      Questioni pregiudiziali – Procedimento pregiudiziale accelerato – Presupposti – Circostanze che giustificano un rapido trattamento

(Statuto della Corte di giustizia, art. 23 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 105, § 1)

(v. punti 32-34)

2.      Questioni pregiudiziali – Risposta che non dà adito a ragionevoli dubbi – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura

(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99)

(v. punti 36, 37)

3.      Cooperazione di polizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Emissione di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Mandato d’arresto europeo e decisione nazionale che costituisce il fondamento di tale mandato emesso da un pubblico ministero che può essere qualificato come autorità giudiziaria emittente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro – Assenza di controllo giurisdizionale di tali decisioni nello Stato membro emittente prima della consegna della persona ricercata da parte dello Stato membro dell’esecuzione – Rispetto dei requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva – Assenza

[Carta dei diritti fondamentali, art. 47; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 6, § 1, e 8, § 1, c)]

(v. punti 49, 51, 54 e dispositivo)

Dispositivo

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della giurisprudenza della Corte, dev’essere interpretato nel senso che i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui beneficia una persona nei cui confronti è stato emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio dell’azione penale non sono soddisfatti quando sia il mandato d’arresto europeo che la decisione giudiziaria sulla quale quest’ultimo si basa sono emessi da un pubblico ministero che può essere qualificato come «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, senza che detto mandato d’arresto europeo o detta decisione giudiziaria possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro di emissione prima della consegna della persona ricercata da parte dello Stato membro di esecuzione.


1 GU C 262 del 10.8.2020.