Language of document : ECLI:EU:T:2017:4

Causa T‑189/14

Deza, a.s.

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti detenuti dall’ECHA contenenti informazioni presentate nell’ambito della procedura relativa alla domanda di autorizzazione di uso della sostanza bis(2-etilesil)ftalato (DEHP) – Decisione di divulgare talune informazioni considerate riservate dalla ricorrente – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali – Nozione di vita privata – Diritto di proprietà – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 gennaio 2017

1.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego di accesso – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali applicabili a determinate categorie di documenti – Oggetto – Esistenza di una presunzione generale che si applica ai documenti presentati nell’ambito di una procedura di autorizzazione di una sostanza chimica – Insussistenza – Violazione del diritto di proprietà – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, e n. 1907/2006, art. 118)

2.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Ambito di applicazione – Raccolta di studi scientifici presentati nell’ambito di una procedura di autorizzazione di una sostanza chimica – Inclusione – Presupposto

(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 4 e 11, e artt. 1 e 4, e n. 1907/2006, art. 118)

3.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4)

4.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali di una persona determinata – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino)

5.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente – Ricevibilità

(Regolamento di procedura, art. 48, § 2, comma 1)

6.      Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Diffusione su Internet di talune informazioni relative alle sostanze registrate – Dati corrispondenti ai valori DNEL e PNEC di una sostanza – Portata dell’obbligo di pubblicazione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 119, § 1, f)]

7.      Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Diffusione su Internet di talune informazioni relative alle sostanze registrate – Informazioni presentate nell’ambito di una procedura di autorizzazione – Violazione dell’Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) – Insussistenza

(Accordo TRIPs, art. 39, §§ 2 e 3; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001 e n. 1907/2006, art. 119)

8.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti – Richiamo al principio di trasparenza – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)

9.      Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Diffusione su Internet di talune informazioni relative alle sostanze registrate – Dati corrispondenti ai valori DNEL e PNEC di una sostanza – Giustificazione basata sul principio di trasparenza

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 117 e art. 119, § 1, f)]

10.    Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata

(Art. 296 TFUE)

11.    Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Ambito di applicazione – Diritti che conferiscono una posizione giuridica acquisita – Nozione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17, § 1)

12.    Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela del processo decisionale – Presupposti – Pregiudizio concreto, effettivo e grave a tale processo

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3)

1.      In materia di accesso del pubblico ai documenti in possesso delle istituzioni dell’Unione, è stata riconosciuta la facoltà, per le istituzioni e le agenzie interessate, di basarsi su presunzioni di carattere generale che si applicano a determinate categorie di documenti, in quanto considerazioni di ordine generale analoghe possono applicarsi a domande di divulgazione riguardanti documenti della stessa natura.

L’applicazione delle presunzioni generali è essenzialmente dettata dall’esigenza imperativa di assicurare il corretto funzionamento dei procedimenti in questione e di garantire che non ne vengano compromessi gli obiettivi. Pertanto, il riconoscimento di una presunzione generale può essere basato sull’incompatibilità dell’accesso ai documenti di taluni procedimenti con il corretto svolgimento degli stessi e sul rischio di un pregiudizio ai medesimi, posto che le presunzioni generali consentono di preservare l’integrità dello svolgimento del procedimento limitando l’ingerenza dei terzi. L’applicazione di norme specifiche previste da un atto giuridico relativo ad un procedimento svolto dinanzi a un’istituzione dell’Unione per le cui esigenze sono stati prodotti i documenti richiesti è uno dei criteri atti a giustificare il riconoscimento di una presunzione generale.

Relativamente al regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), a differenza delle situazioni in relazione alle quali è stato ammesso che le presunzioni generali di diniego di accesso ai documenti sono applicabili, esso disciplina espressamente il rapporto fra tale regolamento e il regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Infatti, l’articolo 118 del regolamento n. 1907/2006 prevede che ai documenti detenuti dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si applica il regolamento n. 1049/2001. Esso non disciplina in maniera restrittiva l’uso dei documenti contenuti nel fascicolo relativo ad una procedura di autorizzazione per l’uso di una sostanza chimica. Detto regolamento non prevede effettivamente la limitazione dell’accesso al fascicolo alle parti interessate o ai denuncianti. Una presunzione generale non risulta dunque dalle disposizioni del regolamento n. 1907/2006. Non può pertanto ammettersi che, nell’ambito della procedura di autorizzazione prevista da tale regolamento, i documenti comunicati all’ECHA vengano considerati manifestamente coperti, in via integrale, dall’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali dei richiedenti l’autorizzazione.

A tale proposito, l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non possono essere interpretati nel senso che essi sanciscono un’eccezione automatica al principio della divulgazione in relazione ai documenti redatti nell’ambito dell’attività commerciale di un’entità privata. Infatti, nel caso di una domanda di accesso formulata da un terzo a questo tipo di documenti, si impone un esame concreto ed effettivo di ciascuno di essi, salvo che nei casi in cui il giudice dell’Unione ha ammesso l’esistenza di una presunzione generale di diniego di accesso ai documenti in questione.

(v. punti 34, 37, 39, 40, 163)

2.      La procedura di domanda di autorizzazione dell’uso di una sostanza chimica è disciplinata dal regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), il quale istituisce una procedura dell’Unione per l’autorizzazione dell’uso di sostanze chimiche. L’articolo 118 del citato regolamento prevede che il regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, si applica ai documenti detenuti dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Ne consegue che il principio dell’accesso più ampio possibile del pubblico ai documenti, come previsto nel considerando 4 e all’articolo 1 del regolamento n. 1049/2001, in linea di principio, deve essere rispettato nel caso dei documenti in possesso dell’ECHA. Il principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti è tuttavia soggetto a taluni limiti fondati su ragioni di interesse pubblico o privato. Infatti, il regolamento n. 1049/2001, segnatamente al suo considerando 11 e al suo articolo 4, prevede un sistema di eccezioni che impone alle istituzioni e agli organismi di non divulgare taluni documenti qualora tale divulgazione arrechi pregiudizio ai uno di tali interessi.

Trattandosi di una domanda di accesso avente ad oggetto informazioni relative a studi scientifici e al loro contenuto, presentate nell’ambito di una domanda di autorizzazione, non risulta che la divulgazione della mera raccolta dei dati descrittivi, contenuti in quest’ultima, i quali sono accessibili al pubblico, possa bastare ad arrecare pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali del richiedente l’autorizzazione. Orbene, quest’ultimo deve dimostrare in che modo, nella specie, detta raccolta di dati scientifici costituirebbe un dato commerciale sensibile, e che, a causa della sua divulgazione, verrebbe arrecato pregiudizio ai suoi interessi commerciali. Anche se si deve ammettere che il lavoro di sistematizzazione delle informazioni effettuato dal citato richiedente potrebbe avere un certo valore commerciale, è solo qualora le valutazioni effettuate da quest’ultimo durante tale lavoro di compilazione avessero rappresentato un valore aggiunto – cioè se avessero costituito, ad esempio, conclusioni scientifiche nuove o considerazioni relative ad una strategia innovativa idonea a procurare all’impresa un vantaggio commerciale sui suoi concorrenti - che esse sarebbero allora rientrate tra gli interessi commerciali tutelati dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

(v. punti 50, 51, 60, 67)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 52‑54)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 55, 56)

5.      Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento. Un motivo che costituisce un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, e che sia strettamente connesso con questo, va considerato ricevibile. Inoltre, il divieto posto dall’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura, riguarda solo i motivi nuovi e non osta a che le ricorrenti facciano valere argomenti nuovi a sostegno di motivi già contenuti nell’atto introduttivo.

(v. punto 91)

6.      Risulta sia dall’articolo 119, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), sia dal suo allegato I che, alla luce dell’importanza dei dati corrispondenti ai valori DNEL (livello derivato senza effetto) e PNEC (prevedibile concentrazione priva di effetti) al fine di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, la valutazione della sicurezza chimica di una sostanza e i dati che ne risultano devono riguardare tutti gli usi identificati e prendere in considerazione tutte le fasi del ciclo di vita di detta sostanza, e che tali dati devono essere pubblicati. L’obbligo di pubblicazione previsto dalla summenzionata disposizione si applica senz’altro ai valori DNEL e PNEC contenuti nella relazione sulla sicurezza chimica allegata alla domanda di autorizzazione.

Relativamente alla portata dell’obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1907/2006, essa si estende alle informazioni minime sul metodo di derivazione o di predizione dei valori DNEL e PNEC e sulla loro correlazione con altri valori. Infatti, tali informazioni minime sono indispensabili per capire cosa rappresentino i valori DNEL e PNEC e per determinare a cosa essi si riferiscano. È dunque giocoforza ammettere che, se venissero pubblicati i soli valori, senza una spiegazione quanto al loro significato, la summenzionata disposizione perderebbe il suo effetto utile.

(v. punti 105, 108)

7.      Qualora in un settore disciplinato dall’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) esista una disciplina dell’Unione, trova applicazione il diritto dell’Unione, ciò che implica l’obbligo, nella misura del possibile, di operare un’interpretazione conforme a tale Accordo, senza che tuttavia possa essere riconosciuta alla disposizione in questione dell’Accordo suddetto un’efficacia diretta.

A tale proposito, i regolamenti n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), devono essere interpretati in modo da assicurare la conformità dei medesimi al contenuto dell’articolo 39, paragrafi 2 e 3, dell’accordo TRIPs. Quest’ultima disposizione non può tuttavia implicare che la tutela accordata ai diritti di proprietà intellettuale prevalga in maniera assoluta sulla presunzione a favore della divulgazione delle informazioni presentate nell’ambito di una domanda di autorizzazione per l’uso di una sostanza chimica. In tal senso, un approccio secondo il quale le informazioni presentate nell’ambito di una procedura di autorizzazione di una sostanza chimica costituirebbero segreti commerciali (informazioni riservate) ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, dell’Accordo TRIPs, equivarrebbe a disapplicare l’articolo 119 del regolamento n. 1907/2006. Orbene, un siffatto approccio non può essere accolto, in quanto esso porta in realtà a mettere in discussione la legittimità di tale disposizione alla luce dell’articolo 39, paragrafi 2 e 3, dell’Accordo TRIPs.

(v. punti 116, 149, 151)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 123, 124)

9.      Relativamente ad una domanda di accesso volta alla divulgazione dei valori DNEL (livello derivato senza effetto) e PNEC (prevedibile concentrazione priva di effetti) contenuti in una relazione sulla sicurezza chimica e nell’analisi delle alternative, presentati nell’ambito di una procedura di autorizzazione dell’uso di una sostanza chimica, anche ammesso che tali valori rientrino nell’interesse commerciale del richiedente l’autorizzazione, l’articolo 119, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), prevede che essi siano accessibili d’ufficio al pubblico. Questo obbligo di accesso a tali informazioni è giustificato, al considerando 117 del medesimo regolamento, dalla necessità di dare ai cittadini dell’Unione informazioni riguardanti le sostanze a cui possono essere esposti, per poter decidere con cognizione di causa dell’uso che intendono fare di tali sostanze.

Si evince dall’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006 e dal suo considerando 117 che il legislatore dell’Unione ha ritenuto che la divulgazione delle informazioni ivi menzionate fosse una questione di grande interesse. Detto legislatore ha effettuato esso stesso una ponderazione degli interessi per concludere che l’interesse alla divulgazione delle informazioni relative ai valori DNEL e PNEC pesava di più rispetto all’interesse del richiedente l’autorizzazione alla non divulgazione delle medesime, in quanto tali informazioni riguardavano interessi fra i più importanti esistenti, ossia quelli relativi alla salute umana e all’ambiente. Tali considerazioni sono idonee a dimostrare che il principio di trasparenza presenta una rilevanza particolare, che potrebbe prevalere sulle eventuali ragioni che giustificano il diniego di divulgazione di dette informazioni. Lo stesso vale nel caso dei valori di esposizione NOAEL, vale a dire quelli intesi ad indicare la concentrazione massima in corrispondenza della quale non si osservano effetti avversi, contenuti negli approcci, nei metodi e nelle riflessioni.

(v. punti 127‑129)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punto 133)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punto 161)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punti 172, 173)