Language of document : ECLI:EU:C:2024:172

Causa C-382/21 P

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

contro

The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 febbraio 2024

«Impugnazione – Proprietà intellettuale – Disegni o modelli comunitari – Trattato di cooperazione in materia di brevetti (TCB) – Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio – Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale – Articolo 4 – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 41 – Domanda di registrazione di un disegno o modello – Diritto di priorità – Rivendicazione di priorità basata su una domanda internazionale presentata a norma del TCB – Termine – Interpretazione conforme all’articolo 4 di tale convenzione – Limiti»

1.        Accordi internazionali – Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale – Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) – Effetto diretto – Assenza – Interpretazione conforme – Limiti

(Accordo TRIPs, art. 2, § 1)

(v. punti 59-64, 68, 70, 74)

2.        Disegni e modelli comunitari – Domanda di registrazione – Diritto di priorità – Impossibilità per un operatore di avvalersi direttamente della convenzione di Parigi

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 41, § 1)

(v. punto 69)

3.        Disegni e modelli comunitari – Domanda di registrazione – Diritto di priorità – Tenore letterale chiaro e carattere esaustivo della disposizione di diritto derivato dell’Unione relativa al diritto di priorità

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 41, § 1)

(v. punti 74-77)

4.        Disegni e modelli comunitari – Domanda di registrazione – Diritto di priorità – Rivendicazione di proprietà fondata su una domanda depositata in virtù del Trattato di cooperazione in materia di brevetti – Termine di priorità – Possibilità di rivendicare la priorità di una domanda internazionale di brevetto anteriore, al momento del deposito di una domanda di disegno o modello posteriore, entro un termine di dodici mesi – Esclusione

[Trattato di cooperazione in materia di brevetti, art. 2, i), ii), vii); regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 41, § 1]

(v. punti 78-85)

Sintesi

Accogliendo l'impugnazione proposta dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) avverso la sentenza del Tribunale nella causa The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO (Apparecchi e articoli per la ginnastica e per lo sport) (1), la Grande Sezione della Corte fornisce precisazioni quanto alla delimitazione tra l'effetto diretto degli accordi internazionali e l'interpretazione degli atti di diritto derivato conforme a tali accordi e si pronuncia sui limiti di una tale interpretazione conforme.

Il 24 ottobre 2018, la ricorrente, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR, ha chiesto all'EUIPO la registrazione di dodici disegni o modelli comunitari, rivendicando un diritto di priorità fondato su una domanda internazionale di brevetto depositata il 26 ottobre 2017 in virtù del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (TCB) (2).

L’EUIPO ha accolto la domanda di registrazione, ma ha rifiutato il diritto di priorità, con la motivazione che la data del deposito della domanda internazionale anteriore precedeva di oltre sei mesi la data di deposito della domanda di registrazione. Infatti, l'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 (3) prevede che chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di registrazione di un disegno o modello o di un modello di utilità anteriore fruisce, per effettuare il deposito di una domanda di disegno o modello comunitario posteriore, di un diritto di priorità per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di deposito della prima domanda. Orbene, l'EUIPO ha considerato che, anche se una domanda internazionale depositata a norma del TCB poteva, in linea di principio, fondare un diritto di priorità in forza di tale articolo 41, paragrafo 1, dato che la definizione ampia della nozione di «brevetto» di cui all'articolo 2 del TCB comprendeva anche i modelli di utilità di cui a detto articolo 41, paragrafo 1, la rivendicazione di un siffatto diritto di priorità era parimenti soggetta a un termine di sei mesi, che non era stato rispettato nel caso di specie.

Con sentenza del 14 aprile 2021, il Tribunale ha annullato la decisione dell’EUIPO. Esso ha dichiarato che l'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 conteneva una lacuna, in quanto non fissava il termine per rivendicare la priorità di una «domanda internazionale di brevetto» nell'ambito di una domanda posteriore di disegno o modello. Il Tribunale ha ritenuto che tale disposizione fosse finalizzata a conformare il regolamento agli obblighi derivanti dall'articolo 4 della Convenzione di Parigi (4) e, pertanto, che occorresse colmare tale lacuna applicando detto articolo 4. Il Tribunale ha considerato, in sostanza, che, in forza di detto articolo 4, era la natura del diritto anteriore a determinare la durata di un siffatto termine di priorità, cosicché tale termine doveva essere di dodici mesi. Ne ha quindi concluso che l'EUIPO aveva commesso un errore di diritto considerando che il termine applicabile alla rivendicazione della priorità in questione fosse di sei mesi.

Il 23 giugno 2021, l’EUIPO ha impugnato tale sentenza deducendo un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Con tale motivo l'EUIPO contesta, in sostanza, al Tribunale di aver proceduto a un'applicazione diretta dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi, disapplicando la disposizione chiara ed esaustiva dell’articolo 41, paragrafo 1, e sostituendola con un'interpretazione errata di tale articolo 4.

Con atto depositato in pari data, l'EUIPO ha chiesto che la sua impugnazione fosse ammessa, conformemente all'articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto. Con ordinanza del 10 dicembre 2021 (5), la Corte ha deciso di ammettere l'impugnazione.

Giudizio della Corte

In primo luogo, per quanto riguarda gli effetti della Convenzione di Parigi nell'ordinamento giuridico dell'Unione, anzitutto, la Corte ricorda che, sebbene l’Unione non sia parte di tale convenzione, le norme enunciate da taluni articoli di detto strumento, tra cui l'articolo 4, sono incorporate nell'accordo ADPIC (6), che è stato sì concluso dall'Unione. Pertanto, si deve ritenere che tali norme producano gli stessi effetti prodotti dall'accordo ADPIC.

Dopodiché, la Corte precisa che, tenuto conto della loro natura e della loro economia, le disposizioni dell’accordo ADPIC non hanno effetto diretto. Inoltre, l'articolo 4 della Convenzione di Parigi non rientra neppure nelle due situazioni eccezionali in cui i singoli possono avvalersi direttamente delle clausole degli accordi OMC dinanzi al giudice dell'Unione. Infatti, da un lato, l'articolo 41 del regolamento n. 6/2002 non opera alcun rinvio esplicito a tale articolo 4. Dall'altro, tale articolo 41 non mira ad attuare, nell'ordinamento giuridico dell'Unione, un obbligo particolare assunto nell'ambito degli accordi OMC. Al contrario, il regolamento n. 6/2002 costituisce l'espressione della volontà del legislatore dell'Unione di adottare, per uno dei diritti di proprietà industriale contemplati dalla Convenzione di Parigi, un approccio proprio dell'ordinamento giuridico dell'Unione, istituendo un regime specifico di protezione unitaria e indivisibile dei disegni o modelli comunitari nel territorio di quest'ultima, di cui il diritto di priorità previsto in detto articolo 41 costituisce parte integrante.

La Corte ne deduce che le norme enunciate all'articolo 4 della Convenzione di Parigi sono prive di effetto diretto e, pertanto, non idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi ultimi possano far valere direttamente in forza del diritto dell'Unione. Di conseguenza, il diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di disegno o modello comunitario è disciplinato dall'articolo 41 del regolamento n. 6/2002, senza che gli operatori economici possano avvalersi direttamente di tale articolo 4.

Infine, la Corte sottolinea nondimeno che, poiché l'accordo ADPIC vincola l'Unione e, pertanto, prevale sugli atti di diritto derivato dell'Unione, questi ultimi devono essere interpretati, per quanto possibile, in conformità con le clausole di tale accordo. Ne consegue che il regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato, per quanto possibile, in conformità con le norme enunciate dagli articoli della Convenzione di Parigi, tra cui in particolare l'articolo 4 di quest'ultima, che sono incorporate nell'accordo ADPIC.

In secondo luogo, la Corte constata che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, in quanto ha manifestamente ecceduto i limiti di un'interpretazione conforme dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e proceduto, in realtà, a un'applicazione diretta dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi, come interpretato da tale giudice, a dispetto del chiaro tenore letterale di tale articolo 41, paragrafo 1, e contravvenendo al carattere esaustivo di quest'ultimo.

Infatti, dal chiaro testo e dalla tassatività di detto articolo 41, paragrafo 1, risulta inequivocabilmente che, da un lato, una domanda internazionale depositata a norma del TCB può fondare un diritto di priorità, in applicazione di tale disposizione, unicamente nei limiti in cui la domanda internazionale in questione abbia ad oggetto un modello di utilità e, dall'altro, il termine per rivendicare tale diritto di priorità sul fondamento di una siffatta domanda è quello di sei mesi, espressamente fissato da detta disposizione.

In terzo luogo, per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi accolta dal Tribunale, secondo la quale tale disposizione consente di rivendicare la priorità di una «domanda internazionale di brevetto» anteriore al momento del deposito di una domanda di disegno o modello posteriore entro un termine di dodici mesi, la Corte rileva che tale interpretazione è parimenti viziata da errori di diritto.

Infatti, dal combinato disposto delle sezioni A, C ed E di tale articolo 4 risulta che quest'ultimo non consente una siffatta rivendicazione di priorità e quindi, a fortiori, non prevede norme relative al termine impartito al depositante a tal fine. Pertanto, solo una domanda internazionale depositata a norma del TCB vertente su un modello di utilità può dar luogo a un diritto di priorità per una domanda di disegno o modello in forza di detto articolo 4, e ciò entro il termine di sei mesi di cui alla sua sezione E, paragrafo 1.

Avuto riguardo a tutti questi elementi, la Corte accoglie il motivo unico dell’impugnazione, annulla la sentenza del Tribunale e statuisce sul ricorso in primo grado, respingendolo.


1      Sentenza del 14 aprile 2021, The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO (Apparecchi e articoli per la ginnastica e per lo sport) (T 579/19, EU:T:2021:186).


2      Il TCB è stato concluso a Washington il 19 giugno 1970 e modificato da ultimo il 3 ottobre 2001 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1160, n. 18336, pag. 231).


3      Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).


4      Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11851, pag. 305).


5      Ordinanza del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C 382/21 P, EU:C:2021:1050).


6      L’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (ADPIC) costituisce l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che è stato firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1).