Language of document : ECLI:EU:T:2015:241

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

29 aprile 2015 (*)

«Concorrenza – Mercato dei metacrilati – Ammende – Responsabilità in solido di società controllanti e della loro controllata per il comportamento illecito di quest’ultima – Pagamento immediato e integrale dell’ammenda da parte della controllata – Riduzione dell’importo dell’ammenda della controllata in seguito a una sentenza del Tribunale – Lettere della Commissione che chiedono alle società controllanti il pagamento della somma rimborsata dalla stessa alla controllata, maggiorata degli interessi di mora – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Interessi di mora»

Nella causa T‑470/11,

Total SA, con sede in Courbevoie (Francia),

Elf Aquitaine SA, con sede in Courbevoie,

rappresentate, inizialmente, da A. Noël‑Baron e É. Morgan de Rivery, successivamente da É. Morgan de Rivery e E. Lagathu, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da B. Mongin e V. Bottka, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento delle lettere della Commissione BUDG/DGA/C4/BM/s746396, del 24 giugno 2011, e BUDG/DGA/C4/BM/s812886, dell’8 luglio 2011, oppure, in subordine, di riduzione degli importi richiesti o, in ulteriore subordine, di annullamento degli interessi di mora richiesti alla Elf Aquitaine, per un importo di EUR 31 312 114,58, cui la Total è tenuta in solido per la somma di EUR 19 191 296,03,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M. Prek, presidente, I. Labucka (relatore) e V. Kreuschitz, giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 ottobre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Oggetto del ricorso

1        Il ricorso ha ad oggetto una domanda di annullamento delle lettere della Commissione BUDG/DGA/C4/BM/s746396, del 24 giugno 2011 (in prosieguo: la «lettera del 24 giugno 2011»), e BUDG/DGA/C4/BM/s812886, dell’8 luglio 2011 (in prosieguo: la «lettera dell’8 luglio 2011» e, considerate congiuntamente, le «lettere impugnate»).

 Fatti

2        Con la decisione C (2006) 2098 definitivo, del 31 maggio 2006, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (caso COMP/F/38.645 – Metacrilati) (in prosieguo: la «decisione Metacrilati»), la Commissione delle Comunità europee ha condannato in solido la Arkema SA e le sue controllate Altuglas International SA e Altumax Europe SAS (in prosieguo, considerate congiuntamente: la «Arkema») al pagamento di un’ammenda di EUR 219 131 250 per aver partecipato a un’intesa (in prosieguo: l’«ammenda iniziale»).

3        Le ricorrenti, la Total SA e la Elf Aquitaine SA, che, durante il periodo dell’infrazione considerato nella decisione Metacrilati, erano le società controllanti della Arkema, sono state ritenute responsabili in solido del pagamento dell’ammenda iniziale per un importo, rispettivamente, di EUR 181 350 000 e di EUR 140 400 000.

4        Il 7 settembre 2006 la Arkema ha pagato l’intera ammenda iniziale e, in seguito, al pari delle ricorrenti, ma parallelamente e autonomamente, ha proposto un ricorso avverso la decisione Metacrilati (in prosieguo: il «procedimento giurisdizionale Metacrilati»).

 Procedimento giurisdizionale Metacrilati dinanzi al Tribunale

5        Le ricorrenti e la Arkema hanno proposto, rispettivamente, il 4 e il 10 agosto 2006, un ricorso di annullamento avverso la decisione Metacrilati.

6        Nell’ambito della causa T‑206/06 le ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione Metacrilati.

7        Nell’ambito di tale causa le ricorrenti hanno altresì chiesto, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda iniziale inflitta in solido alla Arkema e alle stesse.

8        Il 24 luglio 2008 la Commissione ha inviato alla Arkema una lettera in cui si invitava quest’ultima a confermare che il suo pagamento del 7 settembre 2006 era stato effettuato «a nome di tutti i debitori responsabili in solido», precisando, al contempo, da un lato, che, «in assenza di siffatta conferma e nel caso in cui la decisione [Metacrilati fosse stata] annullata per l’impresa a nome della quale era stato effettuato il pagamento», essa «[avrebbe rimborsato] l’importo di EUR 219 131 250 con gli interessi» e, dall’altro, che, «se tutta o parte dell’ammenda [fosse stata] confermata dalla Corte nei confronti di uno qualsiasi degli altri debitori in solido», essa «[avrebbe chiesto] a quest’ultimo qualsiasi somma restante dovuta, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 6,09%».

9        Con lettera del 25 settembre 2008, la Arkema ha comunicato alla Commissione di aver versato la somma di EUR 219 131 250 «nella sua qualità di condebitore in solido e che, dopo tale pagamento, la Commissione [era] integralmente soddisfatta nei suoi diritti sia nei confronti della Arkema che nei confronti di tutti i condebitori in solido». Pertanto, la Arkema «si rammaricava di non poter autorizzare la Commissione a trattenere una qualsiasi somma nell’eventualità che il suo ricorso dinanzi al giudice comunitario [fosse stato] coronato da successo».

10      Il 24 novembre 2008 la Commissione ha inviato una lettera alle ricorrenti, per informarle, in particolare, della lettera della Arkema del 25 settembre 2008 e del fatto che la Arkema aveva rifiutato di compilare la dichiarazione di pagamento congiunto presentata dalla Commissione.

11      Il ricorso delle ricorrenti è stato respinto con sentenza del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T‑206/06; in prosieguo: la «sentenza Total e Elf Aquitaine», EU:T:2011:250).

12      Per contro, il ricorso proposto separatamente dalla Arkema avverso la decisione Metacrilati è stato accolto in parte, con la sentenza del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, Racc., in prosieguo: la «sentenza Arkema», EU:T:2011:251), in quanto l’importo dell’ammenda inflitta alla Arkema è stato ridotto a EUR 113 343 750.

13      Nella sentenza Arkema, punto 12 supra (EU:T:2011:251), il Tribunale ha ritenuto che fosse necessario, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ridurre la maggiorazione dell’ammenda che, nella decisione Metacrilati, era stata applicata alla Arkema a titolo dell’effetto dissuasivo, per tener conto del fatto che, alla data in cui tale ammenda le era stata inflitta, essa non era più controllata dalle ricorrenti (sentenza Arkema, punto 12 supra, EU:T:2011:251, punti 338 e 339).

14      La sentenza Arkema, punto 12 supra (EU:T:2011:251), non è stata impugnata ed è quindi passata in giudicato.

15      La Commissione ha rimborsato alla Arkema, con data valuta 5 luglio 2011, la somma di EUR 119 247 033,72 (EUR 105 787 500 in conto capitale, maggiorati di EUR 13 459 533,72 in conto interessi).

 Lettere impugnate

 Lettera del 24 giugno 2011

16      Nella lettera del 24 giugno 2011 la Commissione ha comunicato alle ricorrenti che, «in esecuzione della sentenza [Arkema, essa] [avrebbe rimborsato alla] Arkema l’importo corrispondente alla riduzione dell’ammenda decisa dal Tribunale».

17      Nella stessa lettera del 24 giugno 2011 la Commissione ha chiesto altresì alle ricorrenti, «[p]arallelamente, e in caso di presentazione di un’impugnazione dinanzi alla Corte avverso la sentenza [Total e Elf Aquitaine,] il pagamento della somma restante dovuta, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 6,09% a decorrere dall’8 settembre 2006», ossia EUR 68 006 250, pagamento di cui la Total era ritenuta responsabile «in solido» sino a concorrenza di EUR 27 056 250, maggiorati degli interessi di mora, vale a dire un importo totale di EUR 88 135 466,52.

18      Con lettera del 29 giugno 2011 inviata alla Commissione, le ricorrenti hanno affermato, in sostanza, che, dal 7 settembre 2006, la Commissione era «soddisfatta in tutti i suoi diritti» e hanno posto diversi quesiti alla Commissione al fine di ottenere chiarimenti su vari punti della lettera del 24 giugno 2011.

 Lettera dell’8 luglio 2011

19      Con la lettera dell’8 luglio 2011, la Commissione ha risposto, in particolare, che, «contrariamente a quanto inteso [dalle ricorrenti, essa] non [avrebbe] assolutamente [rinunciato] al recupero delle somme dovute se [le ricorrenti] avessero rinunciato a proporre impugnazione dinanzi alla Corte», precisando, al contempo, che «la responsabilità delle [ricorrenti] non [veniva] meno con la ritenuta delle somme specificate nella sentenza [Arkema] e versate dalla Arkema».

20      Nella stessa lettera dell’8 luglio 2011, la Commissione ha ammesso di avere erroneamente calcolato l’importo che essa intendeva reclamare e ha precisato che l’importo dovuto dalla Elf Aquitaine, in esecuzione della decisione Metacrilati nonché delle sentenze Total e Elf Aquitaine, punto 11 supra (EU:T:2011:250), e Arkema, punto 12 supra (EU:T:2011:251), era di EUR 137 099 614,58, ivi compresi interessi di mora per un importo di EUR 31 312 114,58 (in prosieguo: gli «interessi di mora»), cui la Total era tenuta in solido per un ammontare di EUR 84 028 796,03.

21      La Commissione ha altresì precisato, nella lettera dell’8 luglio 2011, che, in caso di impugnazione delle ricorrenti avverso la sentenza Total e Elf Aquitaine, punto 11 supra (EU:T:2011:250), esse potevano costituire una garanzia bancaria anziché procedere al pagamento dell’ammenda.

22      Il 18 luglio 2011 le ricorrenti hanno versato alla Commissione la somma richiesta nella lettera dell’8 luglio 2011, ossia EUR 137 099 614,58.

 Procedimento giurisdizionale Metacrilati di impugnazione dinanzi alla Corte

23      Il 10 agosto 2011 le ricorrenti hanno proposto impugnazione avverso la sentenza Total e Elf Aquitaine, punto 11 supra (EU:T:2011:250).

24      Nell’ambito dell’impugnazione, le ricorrenti hanno chiesto alla Corte:

–        «in via principale, di annullare la sentenza [Total e Elf Aquitaine], di accogliere le conclusioni presentate dalle stesse in primo grado dinanzi al Tribunale e, di conseguenza, di annullare l[a decisione Metacrilati];

–        in subordine, di riformare le ammende inflitte in solido alla Elf Aquitaine nonché alla Total (…) e di ridurre tali ammende in solido a EUR 75 562 500 per la Elf Aquitaine e a EUR 58 500 000 per la Total;

–        in ulteriore subordine, di riformare le ammende inflitte in solido alla Elf Aquitaine nonché alla Total (…) nella percentuale che la Corte riterrà opportuna;

–        in estremo subordine, di dispensare la Elf Aquitaine e la Total dal pagamento degli interessi di mora che siano eventualmente maturati a decorrere dalla decisione [Metacrilati] e sino alla data della pronuncia della sentenza [Arkema].

(…)».

25      L’impugnazione è stata respinta con ordinanza del 7 febbraio 2012, Total e Elf Aquitaine/Commissione (C‑421/11 P; in prosieguo: l’«ordinanza della Corte», EU:C:2012:60), in quanto la Corte ha respinto tutte le conclusioni delle ricorrenti.

26      Sulle conclusioni, presentate in subordine e dirette all’annullamento parziale della sentenza Total e Elf Aquitaine, punto 11 supra (EU:T:2011:250), la Corte ha così statuito:

«78      [G]li argomenti [delle ricorrenti] devono essere respinti in quanto manifestamente infondati, poiché non sono tali da inficiare la conclusione del Tribunale (…), secondo la quale il fatto che la Arkema abbia cessato di far parte del gruppo [delle ricorrenti] dopo il periodo dell’infrazione di cui trattasi, ma prima dell’adozione della decisione [Metacrilati], non può incidere sull’applicazione del coefficiente moltiplicatore relativo alle altre società di tale gruppo, tra le quali figurano in particolare le ricorrenti. Il Tribunale è giunto a tale conclusione in quanto la cessione della Arkema, il cui fatturato, nel 2005, ammontava a circa EUR 5,7 miliardi, non ha potuto comportare una diminuzione significativa del fatturato del gruppo [delle ricorrenti], di cui la Commissione ha tenuto conto per fissare il coefficiente moltiplicatore 3, ossia circa EUR 143 miliardi per lo stesso anno, che fosse tale da rendere detto coefficiente moltiplicatore ingiustificato nei confronti delle ricorrenti.

(…)

81      (…) è giocoforza constatare che le affermazioni delle ricorrenti relative alla violazione dell’“indivisibilità dell’ammenda” e alla necessità di estendere a loro favore la soluzione adottata dal Tribunale nella [sentenza Arkema] dipend[ono] da una concezione errata, da parte delle ricorrenti, sia del diritto sostanziale che del diritto processuale.

82      Infatti, da un lato, poiché l’obiettivo del coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente è esattamente quello di assicurare che, considerate le dimensioni e la capacità finanziaria dell’impresa in questione, la sanzione non divenga trascurabile, va da sé che, dopo la cessione della Arkema, tale obiettivo rimarrebbe valido sia per le ricorrenti che per la Arkema. Orbene, dato che le dimensioni di quest’ultima erano notevolmente inferiori a quelle delle ricorrenti e, al momento dell’adozione della decisione [Metacrilati], essa non faceva più parte del gruppo [delle ricorrenti], le dimensioni di quest’ultimo non potevano essere prese in considerazione per determinare il coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta alla Arkema. Tale differenza obiettiva tra la Arkema e le ricorrenti giustificava, in ogni caso, l’applicazione a queste ultime di un coefficiente moltiplicatore diverso.

83      D’altro lato, nella fattispecie, non sussistono ragioni che possano giustificare l’estensione alle ricorrenti della portata dell’autorità di cosa giudicata, spettante alla sentenza [Arkema]. Infatti, il coefficiente moltiplicatore applicabile alle ricorrenti e alla Arkema è diverso. La sola circostanza che tali società abbiano dovuto pagare un’ammenda per la quale sono responsabili [in solido] non può costituire un elemento giustificativo dell’estensione dell’autorità di cosa giudicata. Al riguardo, è sufficiente rilevare che, come aveva chiarito la Commissione nella lettera dell’8 luglio 2011 (…), la riduzione dell’ammenda inflitta alla Arkema, in forza d[ella sentenza Arkema], ha lasciato immutato l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti (…)».

27      Sulle conclusioni, presentate in ulteriore subordine e volte a ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda, la Corte ha così statuito:

«86      (…) occorre ricordare che il Tribunale è già stato investito di una domanda diretta a ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti e che lo stesso ha dichiarato, dopo aver esaminato i loro argomenti ed aver esercitato la sua competenza estesa al merito, che questi ultimi non giustificavano siffatta riduzione.

87      Orbene, non spetta alla Corte, quando si pronuncia nell’ambito di un giudizio di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale, allorché quest’ultimo si pronuncia nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, sull’importo delle ammende inflitte ad imprese a causa della violazione, da parte delle medesime, delle norme del diritto dell’Unione (…)».

28      Sulle conclusioni, presentate in subordine, dirette a ottenere l’esonero dal pagamento degli interessi di mora, la Corte ha così statuito:

«89      Tale domanda deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile, poiché è diretta non (…) contro la sentenza [Total e Elf Aquitaine], bensì contro [la] lettera della Commissione [dell’8 luglio 2011] che forma, peraltro, oggetto di un ricorso delle ricorrenti dinanzi al Tribunale, registrato nella cancelleria di quest’ultimo con il numero di ruolo T‑470/11».

 Procedimento e conclusioni delle parti

29      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° settembre 2011, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

30      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 novembre 2011, la Commissione ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale.

31      Le ricorrenti hanno depositato osservazioni su tale eccezione il 3 gennaio 2012.

32      In data 30 marzo 2012, le parti sono state invitate, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a presentare le loro osservazioni sull’incidenza, nella causa in esame, dell’ordinanza della Corte, punto 25 supra (EU:C:2012:60), in generale e, in particolare, quanto all’esigibilità del pagamento del saldo dell’ammenda iniziale nei confronti delle ricorrenti, per quanto riguarda, da un lato, il capitale e, dall’altro, gli interessi di mora.

33      Le parti hanno presentato le loro osservazioni al riguardo nei termini impartiti.

34      Con ordinanza del 21 giugno 2012, il Tribunale ha deciso di riunire l’eccezione d’irricevibilità al merito.

35      Con atto datato 19 settembre 2012 e inviato alla cancelleria del Tribunale, la Commissione ha depositato il suo controricorso.

36      Con lettera del 28 settembre 2012, la cancelleria del Tribunale ha notificato alle ricorrenti il controricorso della Commissione e ha segnalato alle stesse che, secondo il Tribunale, allo stato degli atti, un secondo scambio di memorie scritte non era necessario prima dell’avvio della fase orale del procedimento, salvo richiesta contraria e motivata delle parti.

37      Con atto datato 4 ottobre 2012 e inviato alla cancelleria del Tribunale, le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento di procedura, di essere autorizzate a depositare una replica.

38      Tale domanda è stata accolta con decisione del 12 ottobre 2012.

39      In data 23 novembre 2012 le ricorrenti hanno depositato la replica.

40      In data 20 dicembre 2012 la Commissione ha depositato la controreplica.

41      Con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale del 19 giugno 2013, è stato deciso, ai sensi dell’articolo 77, lettera d), del regolamento di procedura, sentite le parti, di sospendere il procedimento in attesa della pronuncia della decisione della Corte che avrebbe posto fine al giudizio nella causa C‑231/11 P.

42      A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Quarta Sezione, alla quale è stata di conseguenza attribuita la presente causa.

43      La Corte ha pronunciato, il 10 aprile 2014, la sentenza Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione (da C‑231/11 P a C‑233/11 P, Racc.; in prosieguo: la «sentenza Siemens», EU:C:2014:256).

44      Lo stesso giorno, la Corte ha pronunciato la sentenza Areva e a./Commissione (C‑247/11 P e C‑253/11 P, Racc.; in prosieguo: la «sentenza Areva», EU:C:2014:257).

45      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni sull’incidenza, nella causa in esame, della sentenza Siemens, punto 43 supra (EU:C:2014:256), e della sentenza Areva, punto 44 supra (EU:C:2014:257).

46      Le parti hanno presentato, nei termini impartiti, le loro osservazioni sull’incidenza, nella causa in esame, della sentenza Siemens, punto 43 supra (EU:C:2014:256), e della sentenza Areva, punto 44 supra (EU:C:2014:257).

47      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza del 3 ottobre 2014.

48      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il loro ricorso ricevibile;

–        nel merito e in via principale, annullare le lettere impugnate;

–        nel merito e in subordine, ridurre l’importo della somma richiesta dalla Commissione nella lettera dell’8 luglio 2011 o, quantomeno, annullare gli interessi di mora, chiesti alla Elf Aquitaine, per un importo di EUR 31 312 114,58 e al cui pagamento la Total è tenuta in solido per un ammontare di EUR 19 191 296,03;

–        in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

49      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        in ogni caso, condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

50      Con il ricorso, le ricorrenti chiedono, in via principale, l’annullamento delle lettere impugnate e, in subordine, le riduzione delle somme ivi richieste, nonché, in ulteriore subordine, l’annullamento degli interessi ivi richiesti.

51      La Commissione eccepisce l’irricevibilità del ricorso.

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

–       Argomenti della Commissione

52      La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile, in quanto, da un lato, tale ricorso riguarderebbe atti inoppugnabili e, dall’altro, sarebbe stato proposto in pendenza, dinanzi alla Corte, dell’impugnazione proposta dalle ricorrenti avverso la sentenza Total e Elf Aquitaine, punto 11 supra (EU:T:2011:250). In ogni caso, il ricorso sarebbe inoperante.

53      In primo luogo, la Commissione afferma che gli atti impugnati sono privi di effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sulle ricorrenti modificando i loro interessi in misura rilevante, cosicché tali atti non costituiscono decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento in base all’articolo 263 TFUE.

54      L’obbligo di pagamento che incombe alle ricorrenti risulterebbe solo dalla decisione Metacrilati, come interpretata dal Tribunale nella sentenza Total e Elf Aquitaine, punto 11 supra (EU:T:2011:250), mentre la sentenza Arkema, punto 12 supra (EU:T:2011:251), non poteva incidere sull’importo dovuto dalle ricorrenti.

55      Le lettere impugnate sarebbero semplici richieste di pagamento di una somma dovuta in applicazione della decisione Metacrilati e non produrrebbero effetti giuridici diversi da quelli risultanti dalla suddetta decisione. Tali lettere sarebbero semplici misure di esecuzione e non stabilirebbero in modo definitivo la posizione della Commissione, cosicché non inciderebbero sugli interessi delle ricorrenti. Sarebbero inscindibili dalla decisione Metacrilati rispetto alla cui attuazione esse sono propedeutiche.

56      Al di là della loro natura, il contenuto delle lettere impugnate dimostrerebbe che esse non producono effetti giuridici vincolanti, in quanto la lettera del 24 giugno 2011 è necessariamente provvisoria, mentre quella dell’8 luglio 2011 proponeva alle ricorrenti la costituzione di una garanzia bancaria nella prospettiva di un’impugnazione, prospettiva che ostava, secondo la Commissione, a misure di esecuzione forzata.

57      In secondo luogo, la Commissione fa valere che le ricorrenti contestano l’importo dovuto in seguito alla decisione Metacrilati come interpretata dal Tribunale nella sentenza Total e Elf Aquitaine, punto 11 supra (EU:T:2011:250), cosicché spetterebbe loro, in tal senso, proporre impugnazione avverso la sentenza Total e Elf Aquitaine, punto 11 supra (EU:T:2011:250), impugnazione che esse hanno proposto. Orbene, la Commissione osserva che, nell’atto introduttivo dell’impugnazione, le ricorrenti hanno sostenuto che non potevano «essere tenute a un qualsiasi pagamento del saldo restante dovuto, tenuto conto della necessaria estensione alle ricorrenti dell’autorità di cosa giudicata della sentenza Arkema».

58      Pertanto, secondo la Commissione, qualora il Tribunale ritenesse che le ricorrenti si riferiscano, con il loro ricorso nella causa in esame, alla decisione Metacrilati oppure alla sentenza Total e Elf Aquitaine, punto 11 supra (EU:T:2011:250), sarebbe giocoforza constatare che il ricorso è irricevibile per litispendenza.

59      In terzo luogo, la Commissione ritiene che, in ogni caso, il ricorso sia inoperante, nel senso che riguarderebbe, attraverso le lettere impugnate, atti impugnabili separatamente, ossia la decisione Metacrilati e la sentenza Total e Elf Aquitaine, punto 11 supra (EU:T:2011:250), i cui effetti non sarebbero modificati da un eventuale annullamento delle lettere impugnate. Le ricorrenti non avrebbero quindi alcun interesse a ottenere l’annullamento di dette lettere e farebbero riferimento, in realtà, alla revisione dell’importo dell’ammenda.

60      In quarto luogo, nella sua risposta al quesito del Tribunale vertente sull’incidenza, nella causa in esame, dell’ordinanza della Corte, punto 25 supra (EU:C:2012:60), la Commissione ha sostenuto che il presente ricorso mirava a rimettere in discussione l’importo dell’ammenda fissato nella decisione Metacrilati, mentre tale importo non poteva più essere rimesso in discussione in quanto i mezzi di ricorso contro detta decisione sono stati esauriti in seguito all’ordinanza della Corte, punto 25 supra (EU:C:2012:60), cosicché le ricorrenti non hanno alcun interesse ad agire contro le lettere impugnate che costituiscono soltanto semplici misure di esecuzione di una decisione divenuta ormai definitiva.

61      Riguardo alla ricevibilità del ricorso per la parte in cui quest’ultimo è diretto contro gli interessi, la Commissione ritiene che il punto 89 dell’ordinanza della Corte, punto 25 supra (EU:C:2012:60), riprodotto al punto 28 supra, non rimetta in discussione la fondatezza della sua eccezione, in quanto tale punto della domanda è inscindibile dalla domanda principale.

62      In ogni caso, la censura relativa al carattere abusivo degli interessi di mora sarebbe stata formulata solo nella fase delle osservazioni sull’eccezione d’irricevibilità e non nell’atto di ricorso, cosicché detta censura sarebbe irricevibile.

–       Argomenti delle ricorrenti

63      Nelle loro osservazioni sull’eccezione d’irricevibilità della Commissione, le ricorrenti sostengono che le lettere impugnate «aggiungono» alla decisione Metacrilati come interpretata dalla sentenza Arkema, punto 12 supra (EU:T:2011:251), e dalla sentenza Total e Elf Aquitaine, punto 11 supra (EU:T:2011:250), e che, in ogni caso, tali lettere impongono loro interessi «abusivi».

64      In primo luogo, le lettere impugnate andrebbero oltre la decisione Metacrilati infliggendo alle ricorrenti un’ammenda propria, mentre detta decisione ha solo condannato in solido le ricorrenti per l’infrazione della Arkema e quest’ultima ha saldato l’intero importo dell’ammenda il 7 settembre 2006, cosicché, in applicazione della responsabilità solidale, la Commissione non può chiedere alcun pagamento alle ricorrenti.

65      In seguito alle sentenze Arkema, punto 12 supra (EU:T:2011:251), e Total e Elf Aquitaine, punto 11 supra (EU:T:2011:250), la Commissione avrebbe dovuto non solo rimborsare alla Arkema la somma pagata in eccesso, ma anche garantire che, in forza della solidarietà passiva, la responsabilità delle ricorrenti non eccedesse in nessun caso quella delle loro controllate.

66      Con le lettere impugnate, con le quali si protrae la sua corrispondenza con la Arkema, la Commissione mirerebbe deliberatamente a eludere i limiti della solidarietà passiva e ad aumentare l’importo dell’ammenda delle ricorrenti quale risultante dalla decisione Metacrilati e dalla sentenza Arkema, punto 12 supra (EU:T:2011:251). Chiedendo alle ricorrenti il saldo dell’ammenda in seguito alla sentenza Arkema, punto 12 supra (EU:T:2011:251), la Commissione eliminerebbe gli effetti di quest’ultima sull’importo dell’ammenda, il che le consentirebbe di ottenere un’ammenda di importo superiore a quello inflitto nella decisione Metacrilati, tenuto conto degli interessi richiesti.

67      In secondo luogo, per quanto riguarda gli interessi di mora chiesti dalla Commissione, le ricorrenti fanno valere un difetto di base giuridica e l’inesistenza di qualsiasi colpa, non sussistendo alcun ritardo nel pagamento da parte della Arkema nel 2008 e da parte loro nel 2011.

68      In terzo luogo, da un lato, le ricorrenti respingono l’eccezione di litispendenza della Commissione, nel senso che il ricorso nella causa in esame non riguarda la sentenza Total e Elf Aquitaine, punto 11 supra (EU:T:2011:250), ma le lettere impugnate che «aggiungono» alla decisione Metacrilati, e, per le stesse ragioni, è fondato su motivi distinti.

69      D’altro lato, le ricorrenti respingono altresì l’argomento della Commissione vertente sull’inoperatività del ricorso, fondandosi sul fatto che le lettere impugnate «aggiungono» alla decisione Metacrilati, sia per quanto riguarda la somma richiesta quale importo del capitale, la quale trasforma un’ammenda in solido in un’ammenda propria, che per quanto riguarda gli interessi di mora. Secondo le lettere impugnate, le ricorrenti e la Arkema sarebbero tenute a versare un’ammenda di importo più consistente di quello inflitto nella decisione Metacrilati.

70      In quarto luogo, nella loro risposta al quesito del Tribunale vertente sull’incidenza, nella causa in esame, dell’ordinanza della Corte, punto 25 supra (EU:C:2012:60), le ricorrenti sostengono che il Tribunale deve esaminare la legittimità dell’irrogazione di un’ammenda diversa alla luce delle lettere impugnate, sulle quali il dispositivo dell’ordinanza della Corte, punto 25 supra (EU:C:2012:60) non avrebbe alcuna incidenza.

71      Nella medesima risposta e riguardo alla ricevibilità del ricorso per la parte in cui quest’ultimo è diretto contro gli interessi di mora, le ricorrenti ritengono che detti interessi richiesti siano abusivi e punitivi.

 Giudizio del Tribunale

72      Nella sua eccezione la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso.

73      Al riguardo, si deve ricordare, in via preliminare, che, secondo una giurisprudenza costante, soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, costituiscono atti che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE (v., per analogia, sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, Racc., EU:C:1981:264, punto 9, e del 6 dicembre 2007, Commissione/Ferriere Nord, C‑516/06 P, Racc., EU:C:2007:763, punto 27).

74      Secondo una giurisprudenza parimenti costante, occorre fare riferimento alla sostanza del provvedimento di cui si chiede l’annullamento per stabilire se quest’ultimo possa essere oggetto di un ricorso di annullamento, in quanto la forma in cui tale provvedimento è stato adottato è, in via di principio, irrilevante al riguardo (sentenze IBM/Commissione, punto 73 supra, EU:C:1981:264, punto 9; del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, Racc., EU:C:2008:422, punti 42 e 43; del 17 aprile 2008, Cestas/Commissione, T‑260/04, Racc., EU:T:2008:115, punto 68).

75      Nella fattispecie, occorre quindi stabilire se, con le lettere impugnate, la Commissione abbia adottato un atto che produce effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi delle ricorrenti, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

76      Secondo la Commissione, così non avviene nella fattispecie, poiché, in sostanza, l’atto impugnato sarebbe una semplice misura provvisoria di esecuzione della decisione Metacrilati successiva alla sentenza Arkema, punto 12 supra (EU:T:2011:251), mentre le ricorrenti farebbero riferimento alla suddetta decisione o alla sentenza Total e Elf Aquitaine, punto 11 supra (EU:T:2011:250), al fine di ottenere una riduzione dell’importo della loro ammenda.

77      Le ricorrenti sostengono il contrario facendo valere, in sostanza, che l’atto impugnato fa emergere un elemento nuovo, non derivante dalla decisione Metacrilati, ossia che le stesse sarebbero tenute a versare una parte dell’ammenda ad esse inflitta in solido con la Arkema, corredata di interessi di mora, per un importo superiore a quello inflitto nella suddetta decisione e all’importo sostenuto in ultimo dalla Arkema, nonostante il fatto che l’ammenda sia stata versata tempestivamente e integralmente dalla Arkema e indipendentemente dalla sentenza Arkema, punto 12 supra (EU:T:2011:251), che ne ha ridotto l’importo.

78      Al riguardo, in primo luogo, occorre respingere gli argomenti della Commissione secondo i quali, in sostanza, l’ordinanza della Corte, punto 25 supra (EU:C:2012:60), avrebbe reso definitiva la decisione Metacrilati nei confronti delle ricorrenti, cosicché queste ultime non avrebbero più interesse ad agire nella fattispecie.

79      È vero che, nell’ambito dell’impugnazione sfociata nella suddetta ordinanza, le ricorrenti hanno esaurito i mezzi di ricorso contro la decisione Metacrilati.

80      Tuttavia, da un lato, nell’ambito del ricorso nella causa in esame, le ricorrenti non contestano la legittimità di detta decisione, ma quella delle lettere impugnate e, dall’altro, nell’ordinanza della Corte, punto 25 supra (EU:C:2012:60), quest’ultima si è pronunciata solo sulla legittimità della sentenza Total e Elf Aquitaine, punto 11 supra (EU:T:2011:250), e non su quella delle lettere impugnate nella fattispecie (v., in tal senso, ordinanza della Corte, punto 25 supra, EU:C:2012:60, punti 88 e 89).

81      In secondo luogo, occorre scartare, del pari, gli argomenti della Commissione secondo i quali le lettere impugnate avrebbero natura provvisoria e preparatoria.

82      È vero che dalla giurisprudenza emerge che, quando si tratta di atti o di decisioni la cui elaborazione ha luogo in più fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, in linea di principio, costituiscono atti impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedimento, ad eccezione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (sentenze IBM/Commissione, punto 73 supra, EU:C:1981:264, punto 10; del 22 giugno 2000, Paesi Bassi/Commissione, C‑147/96, Racc., EU:C:2000:335, punto 26, e Athinaïki Techniki/Commissione, punto 74 supra, EU:C:2008:422, punti 42 e 43).

83      Tuttavia, nella fattispecie, è giocoforza constatare che la lettera del 24 giugno 2011, come modificata dalla lettera dell’8 luglio 2011, ha stabilito in modo definitivo la posizione della Commissione in quanto le lettere impugnate potevano essere oggetto di esecuzione forzata e un eventuale ritardo nell’adempimento avrebbe fatto decorrere interessi di mora a carico delle ricorrenti, cosicché dette lettere hanno prodotto effetti giuridici vincolanti per le ricorrenti.

84      Inoltre, è giocoforza constatare che, successivamente all’ordinanza della Corte, punto 25 supra (EU:C:2012:60), alle lettere impugnate non hanno fatto seguito altri atti della Commissione.

85      L’opportunità, offerta nella lettera dell’8 luglio 2011 dalla Commissione alle ricorrenti, di costituire una garanzia bancaria nella prospettiva di un’impugnazione non può rimettere in discussione tale valutazione, salvo ritenere che, quando siffatta opportunità viene offerta ai destinatari di decisioni della Commissione che constatano un’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione europea e infliggono loro un’ammenda, siffatte decisioni abbiano natura provvisoria o preparatoria e, per questo motivo, non siano impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

86      Per la stessa ragione, neppure il fatto che le ricorrenti abbiano proposto un’impugnazione avverso la sentenza Total e Elf Aquitaine, punto 11 supra (EU:T:2011:250), può incidere sulla natura esecutiva delle lettere impugnate, in quanto detta impugnazione è stata diretta contro la sentenza Total e Elf Aquitaine, punto 11 supra (EU:T:2011:250), e non contro le lettere impugnate.

87      Peraltro, è pacifico che le lettere impugnate siano state adottate dopo la decisione Metacrilati, cosicché era assai improbabile che potessero costituire un atto preparatorio all’adozione di detta decisione.

88      Tuttavia, gli effetti giuridici vincolanti delle lettere impugnate non possono fondare, di per sé, la ricevibilità del ricorso nella causa in esame.

89      In terzo luogo, occorre infatti verificare se le lettere impugnate siano state idonee a incidere sugli interessi delle ricorrenti, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

90      A tal fine, si deve verificare se le lettere impugnate siano state idonee a incidere sugli interessi delle ricorrenti, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica quale risultava dalla decisione Metacrilati.

91      Al riguardo, è pacifico che, nella decisione Metacrilati, la Commissione abbia inflitto un’ammenda alla Arkema di importo pari a EUR 219 131 250, di cui EUR 140 400 000 in solido con la Total e EUR 181 350 000 in solido con la Elf Aquitaine, in quanto era stata riconosciuta la loro responsabilità per l’infrazione commessa.

92      È altresì pacifico che, successivamente alla decisione Metacrilati, l’ammenda inflitta in solido alla Arkema e alle ricorrenti sia stata versata tempestivamente e integralmente dalla Arkema.

93      Tuttavia, per quanto riguarda l’importo del capitale, richiesto alle ricorrenti dalla Commissione nelle lettere impugnate, la Commissione si è limitata a dare esecuzione, relativamente alle ricorrenti, alla decisione Metacrilati in seguito alla sentenza Arkema, punto 12 supra (EU:T:2011:251), e alla sentenza Total e Elf Aquitaine, punto 11 supra (EU:T:2011:250).

94      Infatti, e come ha rilevato la Corte, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla Arkema nella sentenza Arkema, punto 12 supra (EU:T:2011:251), ha lasciato immutato l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti nella decisione Metacrilati (ordinanza della Corte, punto 25 supra, EU:C:2012:60, punto 83).

95      Pertanto, per quanto riguarda, quantomeno, l’importo del capitale, richiesto alle ricorrenti nelle lettere impugnate, dette lettere non hanno inciso sugli interessi delle ricorrenti, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica ai sensi dell’articolo 263 TFUE in seguito alla decisione Metacrilati.

96      Pertanto, occorre respingere il ricorso, in quanto irricevibile, poiché diretto all’annullamento delle lettere impugnate per quanto riguarda l’importo del capitale richiesto alle ricorrenti.

97      Tale valutazione non può comportare, tuttavia, l’irricevibilità del ricorso nel suo insieme, in quanto le ricorrenti hanno altresì chiesto l’annullamento delle lettere impugnate per la parte in cui la Commissione ha richiesto il pagamento degli interessi di mora.

98      Al riguardo, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, l’obbligo di pagamento degli interessi di mora non risultava in alcun modo dalla decisione Metacrilati e dalla sentenza Total e Elf Aquitaine, punto 11 supra (EU:T:2011:250), e neppure dalla sentenza Arkema, punto 12 supra (EU:T:2011:251), in quanto la Arkema aveva versato, nell’immediatezza di detta decisione, l’intera ammenda iniziale.

99      Pertanto, in seguito alla decisione Metacrilati, come riformata dalla sentenza Arkema, punto 12 supra (EU:T:2011:251), e dalla sentenza Total e Elf Aquitaine, punto 11 supra (EU:T:2011:250), le ricorrenti non erano assolutamente tenute a versare interessi di mora, cosicché l’atto impugnato ha certamente modificato la loro situazione giuridica aumentando la somma dovuta dalle ricorrenti in forza della decisione Metacrilati.

100    L’argomento della Commissione relativo all’ordinanza della Corte, punto 25 supra (EU:C:2012:60), non può rimettere in discussione tale valutazione, dato che la Corte, in tale ordinanza, ha respinto la domanda delle ricorrenti, presentata nell’ambito della loro impugnazione, di esonero dagli interessi, «in quanto manifestamente irricevibile, poiché [era] diretta non (…) contro la sentenza [Total e Elf Aquitaine], bensì contro una lettera della Commissione che forma[va], peraltro, oggetto di un ricorso [nella causa in esame]» (ordinanza della Corte, punto 25 supra, EU:C:2012:60, punto 89).

101    Pertanto, occorre dichiarare il ricorso ricevibile per la parte in cui è diretto contro gli interessi di mora richiesti alle ricorrenti nelle lettere impugnate.

 Nel merito

102    Dato che il ricorso è ricevibile solo per la parte in cui è diretto contro gli interessi di mora richiesti alle ricorrenti nelle lettere impugnate, l’esame del Tribunale deve riguardare, nel merito, soltanto detti interessi.

 Argomenti delle parti

103    A sostegno della loro domanda di annullamento formulata in subordine e, nei limiti della competenza del Tribunale, che riguarda soltanto gli interessi di mora, le ricorrenti fanno valere, essenzialmente, le circostanze di fatto della causa e il fatto che la Commissione abbia completamente goduto del capitale, degli interessi e dei frutti delle condanne.

104    Anche ritenendo che la Commissione potesse richiedere alle ricorrenti il pagamento degli interessi di mora, questi ultimi potevano decorrere solo a partire dalla data della sentenza Arkema, punto 12 supra (EU:T:2011:251), salvo comportare un arricchimento senza causa della Commissione. Orbene, le ricorrenti hanno versato tempestivamente alla Commissione il capitale e gli interessi dovuti.

105    La Commissione ricorda, da un lato, di aver richiesto gli interessi, nelle lettere impugnate, solo sulle somme restanti dovute e non sulle somme già pagate dalla Arkema in via definitiva e, dall’altro, di aver rimborsato alla Arkema la somma pagata in eccesso in seguito alla sentenza Arkema, punto 12 supra (EU:T:2011:251), con i relativi interessi.

106    La circostanza che la Commissione abbia disposto dell’intero importo sino all’esecuzione della sentenza Arkema, punto 12 supra (EU:T:2011:251), non può esonerare le ricorrenti dall’obbligo di pagare gli interessi di mora sulle somme rimborsate alla Arkema.

 Giudizio del Tribunale

107    Per quanto attiene alla fondatezza delle conclusioni delle ricorrenti, dirette contro gli interessi di mora richiesti dalla Commissione nelle lettere impugnate, occorre anzitutto respingere gli argomenti fatti valere dalle ricorrenti nelle loro memorie successive all’atto introduttivo del ricorso, in particolare quelli relativi al carattere abusivo degli interessi di mora contenuti nelle loro osservazioni sull’eccezione d’irricevibilità della Commissione, in quanto irricevibili in forza dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo, e dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, poiché non figurano nell’atto introduttivo del ricorso (v., in tal senso, ordinanza del 14 febbraio 2005, Ravailhe/Comitato delle Regioni, T‑406/03, Racc. FP, EU:T:2005:40, punti 52 e 53 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 17 settembre 2007, Microsoft/Commissione, T‑201/04, Racc., EU:T:2007:289, punto 94 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 27 marzo 2009, Alves dos Santos/Commissione, T‑184/08, EU:T:2009:87, punti da 18 a 21).

108    Occorre altresì ricordare che dalla giurisprudenza emerge che gli interessi di mora devono tener conto dell’intera perdita finanziaria accumulata anche a causa della svalutazione monetaria (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2011, Idromacchine e a./Commissione, T‑88/09, Racc., EU:T:2011:641, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

109    Dalla giurisprudenza emerge altresì che il potere di cui la Commissione è investita comprende la facoltà di determinare la data di esigibilità dell’ammenda e quella relativa al decorso degli interessi di mora, di fissare il tasso di tali interessi e di stabilire le modalità di esecuzione della sua decisione esigendo, all’occorrenza, la costituzione di una garanzia bancaria a copertura dell’importo del capitale e degli interessi dell’ammenda inflitta, in quanto, in mancanza di siffatto potere, il vantaggio che le imprese potrebbero trarre dal pagamento tardivo delle ammende avrebbe l’effetto di attenuare le sanzioni inflitte dalla Commissione nell’esercizio del compito, ad essa attribuito, di vigilare sull’applicazione delle norme in materia di concorrenza (sentenza del 14 luglio 1995, CB/Commissione, T‑275/94, Racc., EU:T:1995:141, punti 47 e 48).

110    Parimenti, il Tribunale ha dichiarato che l’applicazione di interessi di mora alle ammende è giustificata dall’intento di evitare che l’effetto utile del Trattato sia eluso mediante prassi applicate unilateralmente da imprese che tardino a pagare le ammende alle quali sono state condannate (sentenza CB/Commissione, punto 109 supra, EU:T:1995:141, punto 48).

111    Ne consegue che, in generale, gli interessi di mora hanno come unica funzione di porre rimedio al ritardo subito dal creditore quando deve essere adempiuta, nei suoi confronti, un’obbligazione pecuniaria, poiché la privazione di una somma di denaro è sempre pregiudizievole.

112    Orbene, nella fattispecie, è pacifico che la Arkema abbia versato l’intera ammenda iniziale il 7 settembre 2006, e ciò anche per conto delle ricorrenti, come emerge dalla lettera della Arkema alla Commissione del 25 settembre 2008.

113    Al riguardo, la Commissione non può far valere utilmente la circostanza che la Arkema non abbia compilato la dichiarazione di pagamento congiunto, in quanto essa ha espressamente dichiarato, nella suddetta lettera del 25 settembre 2008, che la Commissione era «integralmente soddisfatta nei suoi diritti sia nei [suoi] confronti che nei confronti di tutti i condebitori in solido».

114    È altresì pacifico che le ricorrenti abbiano versato le somme richieste nelle lettere impugnate nei termini impartiti dalla Commissione.

115    Pertanto, nelle circostanze della presente causa non è stato mai constatato un qualsiasi ritardo nel pagamento da parte delle ricorrenti.

116    Di conseguenza, la Commissione non poteva richiedere, legittimamente, alle ricorrenti interessi di mora per l’ammenda inflitta nella decisione Metacrilati.

117    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre annullare le lettere impugnate, per la parte in cui la Commissione ha richiesto alla Elf Aquitaine interessi di mora, per un importo di EUR 31 312 114,58 al cui pagamento la Total è stata tenuta in solido per un ammontare di EUR 19 191 296,03, e di respingere il ricorso quanto al resto.

118    Pertanto, da un lato, non occorre statuire sulla domanda di riforma per la parte in cui essa fa riferimento agli interessi richiesti nelle lettere impugnate e, dall’altro, la medesima domanda deve essere respinta per la parte in cui essa riguarda le somme richieste in conto capitale, tenuto conto delle considerazioni esposte supra ai punti da 90 a 100.

 Sulle spese

119    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

120    Orbene, nella fattispecie, il Tribunale ha accolto, in parte, le conclusioni delle ricorrenti.

121    Pertanto e alla luce delle circostanze della presente causa, si deve decidere che la Commissione sopporterà due quinti delle spese delle ricorrenti e tre quinti delle proprie spese. Le ricorrenti sopporteranno, a loro volta, tre quinti delle proprie spese e due quinti delle spese della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le lettere della Commissione BUDG/DGA/C4/BM/s746396, del 24 giugno 2011, e BUDG/DGA/C4/BM/s812886, dell’8 luglio 2011, sono annullate per la parte in cui la Commissione europea ha richiesto alla Elf Aquitaine SA interessi di mora per un importo di EUR 31 312 114,58 al cui pagamento la Total è stata tenuta in solido per un ammontare di EUR 19 191 296,03.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      La Commissione sopporterà due quinti delle spese della Total e della Elf Aquitaine e tre quinti delle proprie spese. La Total e la Elf Aquitaine sopporteranno, a loro volta, tre quinti delle proprie spese e due quinti delle spese della Commissione.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2015.

Firme


* Lingua processuale: il francese.