Language of document : ECLI:EU:T:2014:739

Causa T‑471/11

Éditions Odile Jacob SAS

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato editoriale dei libri – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune a condizione della retrocessione di elementi dell’attivo – Decisione di approvazione dell’acquirente degli elementi dell’attivo ceduti – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale riguardante lo stesso procedimento – Interesse ad agire – Violazione dell’articolo 266 TFUE – Inosservanza degli impegni imposti dalla decisione di autorizzazione condizionata – Distinzione tra condizioni e oneri – Principio di irretroattività – Valutazione della candidatura del cessionario – Indipendenza del cessionario rispetto al cedente – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 settembre 2014

1.      Procedimento giurisdizionale – Intervento – Eccezione di irricevibilità non sollevata dalla parte convenuta – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, comma 4, e 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, § 3)

2.      Procedimento giurisdizionale – Intervento – Motivi diversi da quelli della parte principale a favore della quale l’intervento è effettuato – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, comma 4, e 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, § 3)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Interesse che riguarda una situazione futura ma certa – Ricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE)

4.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso del destinatario di una sentenza di un giudice dell’Unione avverso un atto adottato da un’istituzione in esecuzione di tale sentenza – Ricevibilità – Fondamento di un eventuale ricorso per risarcimento

(Art. 263, comma 4, TFUE)

5.      Procedimento giurisdizionale – Motivi di ricorso – Qualificazione giuridica di un motivo diversa da quella fatta propria in un’altra controversia – Ricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

6.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Autorità assoluta di cosa giudicata – Portata – Considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo – Punto di diritto che costituisce un obiter dictum pronunciato al di là dei limiti della controversia sottoposta al giudice dell’Unione – Esclusione – Effetti della sentenza d’annullamento – Obbligo dell’autore della nuova decisione di collocarsi alla data di adozione dell’atto annullato e di prendere in considerazione le disposizioni allora in vigore

(Artt. 264 TFUE e 266 TFUE)

7.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Provvedimenti d’esecuzione – Rifiuto di adottare provvedimenti che vadano oltre la sostituzione dell’atto annullato – Vertenza relativa alla portata dell’obbligo di esecuzione – Mezzo d’impugnazione – Ricorso per carenza – Contestazione della legittimità dell’atto adottato in sostituzione di quello annullato – Mezzo d’impugnazione – Ricorso di annullamento

(Artt. 263 TFUE, 265 TFUE e 266 TFUE)

8.      Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Distinzione tra condizioni e oneri imposti alle imprese nell’ambito di una procedura di autorizzazione di una concentrazione subordinata a condizioni – Effetti

[Regolamento del Consiglio n. 4064/89, artt. 8, §§ 2 e 5, b), e 14, § 2, b) e c); comunicazione della Commissione 2001/C 68/03, punto 12]

9.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Certezza del diritto – Tutela negata all’autore di una violazione della normativa vigente – Prevalenza del principio di legalità su quelli della certezza del diritto e di legittimo affidamento giustificata dalla necessità di preservare la parità di trattamento

10.    Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Irretroattività – Eccezioni – Presupposti – Conseguimento di un obiettivo di interesse generale e tutela del legittimo affidamento – Annullamento di una decisione di approvazione dell’acquirente di attivi retroceduti nell’ambito di un’operazione di concentrazione per difetto di indipendenza del mandatario – Adozione di una decisione retroattiva diretta a sanare l’illegittimità iniziale – Ammissibilità

11.    Ricorso di annullamento – Sentenza che respinge un ricorso di annullamento – Effetti – Autorità relativa di cosa giudicata – Mantenimento della presunzione di legittimità dell’atto impugnato – Irricevibilità di un nuovo ricorso avente lo stesso oggetto, tra le stesse parti e fondato sulla stessa causa

(Art. 256, § 1, TFUE)

12.    Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Annullamento di una decisione di approvazione dell’acquirente di attivi retroceduti nell’ambito di un’operazione di concentrazione – Decisione che non deve necessariamente riprendere gli stessi motivi che comparivano nell’atto annullato – Presa in considerazione di dati relativi al periodo successivo alla data di adozione dell’atto annullato – Ammissibilità

(Art. 266 TFUE)

13.    Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Valutazioni di ordine economico – Potere di valutazione discrezionale – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2)

14.    Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Impegni delle imprese interessate idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno – Impegno a retrocedere taluni attivi – Criteri di selezione dell’acquirente – Facoltà della Commissione di selezionare l’acquirente più idoneo a garantire una concorrenza perfetta sul mercato – Insussistenza – Retrocessione di attivi ad un acquirente privo di esperienza nel settore interessato – Ammissibilità – Presupposti – Sindacato giurisdizionale – Limiti

[Regolamento del Consiglio n. 4064/89, artt. 2, § 1, a), 2 e 3; comunicazione della Commissione 2001/C 68/03, punto 49]

15.    Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Impegni delle imprese interessate idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno – Impegno a retrocedere taluni attivi – Criteri di selezione dell’acquirente – Concorrente attuale o potenziale – Indipendenza dell’acquirente rispetto al cedente – Medesima persona che siede in taluni organi del cedente e dell’acquirente – Ammissibilità – Presupposti

[Regolamento del Consiglio n. 4064/89, artt. 2, § 1, a), 2 e 3; comunicazione della Commissione 2001/C 68/03, punto 49]

16.    Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle norme in materia di concentrazioni tra imprese – Decisione che autorizza un’operazione di concentrazione – Motivazione che integra una motivazione già di per sé sufficiente

(Art. 296 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 36)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 36, 37)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 39)

4.      I destinatari della sentenza di un giudice dell’Unione che ha annullato un atto di un’istituzione sono titolari di un interesse ad agire nell’ambito di una controversia concernente l’esecuzione di tale sentenza da parte dell’istituzione di cui trattasi, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’atto impugnato abbia nel frattempo cessato di avere effetto. La mera circostanza per cui la ricorrente non disporrebbe, neanche in caso di annullamento della decisione impugnata, di alcun mezzo per acquistare gli attivi che erano stati ceduti ad un’altra impresa, operazione convalidata dalla decisione impugnata, non può rimettere in discussione tale principio. Infatti, quando l’adozione di una decisione costituisce la modalità con la quale la Commissione ha inteso eseguire una sentenza, la ricorrente ha interesse ad agire nei confronti della decisione impugnata in ragione della sua mera qualità di parte nella causa sfociata in tale sentenza.

Inoltre, un’impresa che figurava in un elenco ristretto di cinque potenziali acquirenti degli attivi che dovevano essere ceduti nell’ambito di un’operazione di concentrazione detiene un interesse all’annullamento della decisione della Commissione che approvi un’altra di queste cinque imprese, poiché tale decisione è necessariamente in grado di incidere sulla sua situazione commerciale, a prescindere dalla questione se, in caso di annullamento della decisione impugnata, essa potrebbe vedersi approvata come acquirente degli attivi di cui trattasi.

Inoltre, un ricorrente ha un interesse a chiedere l’annullamento di un atto che lo riguarda direttamente per ottenere che il giudice dell’Unione dichiari che nei suoi confronti è stato commesso un illecito, dato che una tale dichiarazione può servire da fondamento per un’eventuale azione per risarcimento destinata a risarcire in modo adeguato il danno causato dall’atto impugnato.

(v. punti 40, 41, 43, 44)

5.      Nessuna disposizione dello Statuto della Corte di giustizia o del regolamento di procedura vieta a una parte di procedere ad una qualificazione giuridica di un motivo di ricorso diversa da quella che la stessa avrebbe effettuato in un’altra controversia. Infatti, il diritto di ricorrere al Tribunale del quale dispone una persona fisica o giuridica ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE non può essere limitato in assenza di fondamento normativo espressamente previsto al riguardo senza compromettere i principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa, nonché il diritto ad un ricorso effettivo e all’accesso ad un giudice imparziale, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Se è vero che le parti determinano l’oggetto della controversia, che non può essere modificato dal giudice, spetta tuttavia a quest’ultimo interpretare i motivi di ricorso, in base alla loro sostanza piuttosto che alla loro qualificazione, e procedere di conseguenza alla qualificazione dei motivi e degli argomenti del ricorso.

L’adagio «non concedit venire contra factum proprium» riguarda unicamente, nel diritto dell’Unione, l’impossibilità, per una parte, di contestare, dinanzi al giudice dell’impugnazione un elemento sostanziale o procedurale riconosciuto dinanzi al giudice di primo grado e figurante nel verbale dell’udienza tenutasi dinanzi a quest’ultimo.

(v. punti 50‑52)

6.      Le sentenze di annullamento pronunciate dai giudici dell’Unione godono, una volta divenute definitive, dell’autorità assoluta di cosa giudicata. Essa copre non solo il dispositivo della sentenza di annullamento ma anche i motivi che ne costituiscono il sostegno necessario, e ne sono pertanto inseparabili.

L’autorità di cosa giudicata di una sentenza riguarda tuttavia unicamente i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi. Inoltre, un obiter dictum che figura in una sentenza di annullamento non beneficia dell’autorità assoluta di cosa giudicata. In tal senso, l’articolo 266 TFUE obbliga l’istituzione da cui emana l’atto annullato solo nei limiti di quanto è necessario per assicurare l’esecuzione della sentenza di annullamento.

Il procedimento inteso alla sostituzione di un atto annullato deve essere ripreso nel punto esatto in cui l’illegittimità è intervenuta. L’annullamento di un atto che pone fine ad un procedimento amministrativo comprendente varie fasi non comporta necessariamente l’annullamento di tutto il procedimento precedente l’adozione dell’atto impugnato indipendentemente dai motivi, di merito o procedurali, della sentenza di annullamento. L’autore dell’atto deve pertanto collocarsi alla data in cui esso aveva adottato l’atto annullato per adottare l’atto sostitutivo, sulla scorta delle disposizioni allora in vigore e degli elementi di fatto allora pertinenti. Esso può tuttavia invocare, nella sua nuova decisione, motivi diversi da quelli sui quali aveva fondato la sua prima decisione. Inoltre, esso non è tenuto a pronunciarsi nuovamente su aspetti della decisione iniziale che non sono stati messi in discussione dalla sentenza di annullamento.

(v. punti 56‑59, 63, 66, 67, 125)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 71)

8.      Il regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, e la comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento n. 4064/89 e del regolamento n. 447/98, fissano una distinzione fra le condizioni e gli oneri imposti alle imprese nell’ambito di una procedura di autorizzazione di una concentrazione subordinata a condizioni. Qualora le imprese partecipanti non osservino uno degli oneri di cui è corredata la decisione della Commissione, quest’ultima può revocarla e può infliggere un’ammenda a tali imprese. Per contro, quanto alla violazione di una condizione, il regolamento n. 4064/89 non prevede espressamente conseguenze specifiche.

Pertanto, da un lato, qualora una parte non osservi una condizione, misura strutturale senza la quale la concentrazione non avrebbe potuto essere autorizzata, la decisione che dichiara la compatibilità dell’operazione con il mercato comune diviene caduca. Dall’altro, in caso di inosservanza di un onere imposto in una decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune, la Commissione può procedere alla revoca di detta decisione ed infliggere un’ammenda all’impresa che non ha osservato detto onere, ma essa non è tenuta ad adottare tali misure.

(v. punti 73, 76, 77, 80, 83)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 92‑94)

10.    Il principio della certezza delle situazioni giuridiche, il quale costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, osta, in linea di massima, a che l’efficacia nel tempo di un atto decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione. Secondo una giurisprudenza costante, può tuttavia essere diversamente stabilito, a titolo eccezionale, quando lo richieda lo scopo da raggiungere e fatto salvo il legittimo affidamento degli interessati. Tale affermazione non è fondata su una distinzione fra le decisioni individuali e gli atti normativi.

Il rispetto, da parte dell’amministrazione, della legalità e dell’autorità di cosa giudicata costituisce manifestamente un siffatto obiettivo di interesse generale. In tal senso, un tale obiettivo è soddisfatto da una decisione della Commissione intesa a colmare il vuoto giuridico provocato dall’annullamento, da parte del giudice dell’Unione, di una prima decisione della Commissione che approva un acquirente degli attivi ceduti sulla base degli impegni connessi a una decisione di autorizzazione di un’operazione di concentrazione di imprese e, pertanto, a tutelare la certezza del diritto per le imprese soggette all’applicazione del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.

Per quanto riguarda il principio del legittimo affidamento, neanch’esso osta all’adozione di una nuova decisione di approvazione retroattiva, dal momento che l’attuazione degli impegni previsti dalla decisione di autorizzazione condizionata della concentrazione, la quale, al momento dell’adozione della nuova decisione, continua a vincolare l’impresa che si è impegnata a cedere taluni attivi ai fini della realizzazione della concentrazione, implica, da un lato, che detta impresa proponga alla Commissione l’approvazione di un acquirente degli attivi che devono essere retroceduti ai fini della realizzazione dell’operazione di concentrazione, e, dall’altro, che la Commissione statuisca sulla proposta di acquirente formulata dall’impresa.

(v. punti 102, 103, 106, 108)

11.    Le sentenze che respingono un ricorso di annullamento di un atto adottato da un’istituzione dell’Unione sono munite dell’autorità relativa di cosa giudicata, la quale comporta soltanto l’irricevibilità di tutti i nuovi ricorsi che vertono sul medesimo oggetto, vedono contrapposte le stesse parti e sono fondati sulla stessa causa. Una tale sentenza non significa dunque che l’atto impugnato è valido, bensì unicamente che nessuno dei motivi sollevati dal ricorrente era fondato, e che lo stesso valeva per i motivi di ordine pubblico che il giudice è tenuto a rilevare d’ufficio. Di conseguenza, l’atto impugnato continua a beneficiare di una presunzione di legittimità, la quale implica parimenti, per tutti i soggetti del diritto dell’Unione, l’obbligo di riconoscere la piena efficacia di tale atto finché non ne sia dichiarata l’illegittimità.

(v. punti 117, 144)

12.    A seguito dell’annullamento di un atto amministrativo, il suo autore deve adottare un nuovo atto sostitutivo, collocandosi alla data della sua adozione, sulla scorta delle disposizioni allora in vigore e degli elementi di fatto allora pertinenti. Esso può tuttavia invocare, nella sua nuova decisione, motivi diversi da quelli sui quali aveva fondato la sua prima decisione.

Il controllo delle operazioni di concentrazione esige un’analisi in prospettiva della situazione della concorrenza che avrebbe potuto determinarsi in futuro a seguito dell’operazione di concentrazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione della redditività dell’acquirente e della sua capacità di mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva sui mercati di cui trattasi.

Perciò, quando la Commissione deve effettuare a posteriori un’analisi della situazione della concorrenza scaturita dall’operazione di concentrazione, essa può a giusto titolo verificare se la sua analisi, effettuata a partire dagli elementi dei quali era a conoscenza alla data di adozione della decisione annullata, sia corroborata da dati relativi al periodo successivo a tale data.

(v. punti 125, 127, 128, 134)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punti 135‑138)

14.    V. il testo della decisione.

(v. punti 145, 146, 148)

15.    Nell’ambito di un’operazione di concentrazione, la condizione dell’indipendenza dell’acquirente di attivi retroceduti ai fini dell’autorizzazione di tale concentrazione mira, in particolare, a garantire la capacità dell’acquirente di comportarsi sul mercato come un concorrente effettivo e autonomo, senza che la sua strategia e le sue scelte possano essere influenzate dal cedente. Tale indipendenza può essere valutata esaminando i legami di capitale, finanziari, commerciali, personali e materiali fra le due società.

La circostanza che una stessa persona sia membro degli organi direttivi dell’acquirente e degli organi di sorveglianza del cedente non è necessariamente idonea a dimostrare che l’acquirente sia dipendente dal cedente.

Infatti, qualora, su richiesta della Commissione, l’acquirente si sia formalmente impegnato, prima dell’adozione della decisione di approvazione, da un lato, a porre fine agli incarichi della suddetta persona all’interno di tale società entro il termine di un anno a partire dall’approvazione della candidatura di quest’ultima e, dall’altro, a far sì che detta persona non partecipasse, durante tale intervallo di tempo, alle delibere del consiglio di amministrazione e degli altri comitati interni allorché esse riguardassero le attività interessate dall’operazione di concentrazione e non ricevesse alcuna informazione riservata relativa al settore di attività interessato da parte dei dirigenti o dei quadri operativi dell’acquirente, si può concludere che la Commissione ha vigilato affinché la presenza di una stessa persona in seno agli organi direttivi dell’acquirente ed agli organi di sorveglianza del cedente non potesse nuocere all’indipendenza dell’acquirente e, di conseguenza, alla conservazione e allo sviluppo di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi.

(v. punti 152, 155, 158, 159)

16.    V. il testo della decisione.

(v. punti 175‑177, 182)