Language of document : ECLI:EU:T:2014:887

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

16 ottobre 2014

Causa T‑26/14 P

Peter Schönberger

contro

Corte dei Conti dell’Unione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2011 – Tassi di moltiplicazione di riferimento – Contraddittorio»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 5 novembre 2013, Schönberger/Corte dei conti (F‑14/12, Racc. FP, EU:F:2013:167).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 5 novembre 2013, Schönberger/Corte dei conti (F‑14/12), è annullata. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Le spese sono riservate.

Massime

Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Principio del contraddittorio – Osservanza nel contesto di un procedimento giurisdizionale – Portata – Sostituzione della motivazione in mancanza di contraddittorio – Violazione di detto principio

Il rispetto del principio del contradditorio implica che le parti di un processo siano state messe in grado di prendere posizione sui fatti e sui documenti su cui si baserà una decisione giudiziaria nonché di discutere le prove e le osservazioni dedotte dinanzi al giudice e i motivi di diritto rilevati d’ufficio dal giudice, sui quali egli intende basare la propria decisione. Perché siano soddisfatte le prescrizioni connesse al diritto a un processo equo, occorre che le parti possano discutere in contraddittorio tanto sugli elementi di fatto quanto sugli elementi di diritto decisivi per l’esito del procedimento.

Così, quando un motivo è respinto sulla base di un’interpretazione della disposizione pertinente che non corrisponde all’interpretazione utilizzata dall’amministrazione per motivare la decisione controversa, il giudice dell’Unione non solo realizza la sostituzione della motivazione, bensì, basando tale rigetto su elementi di fatto e di diritto che non sono stati discussi dinanzi ad esso, viola il principio del contradditorio.

In tali circostanze, si deve parimenti esaminare se la legittimità della procedura seguita dal giudice dell’Unione possa essere difesa sostenendo che, anche in assenza dell’irregolarità cui trattasi, il procedimento non poteva comunque giungere a un risultato diverso, così che l’inosservanza del principio del contraddittorio non avrebbe potuto incidere sul contenuto della sentenza impugnata e non avrebbe pregiudicato gli interessi del ricorrente.

A tale riguardo, il Tribunale della funzione pubblica è, in forza dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, nelle controversie che non siano di carattere pecuniario, competente ad effettuare un controllo di legittimità di un atto lesivo. L’articolo 264 TFUE prevede che, se il ricorso è fondato, l’atto impugnato è dichiarato nullo e non avvenuto. Il giudice dell’Unione non può quindi, in ogni caso, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato.

(v. punti 23‑26, 32 e 34)

Riferimento:

Corte: sentenze del 27 gennaio 2000, DIR International Film e a./Commissione, C‑164/98 P, Racc., EU:C:2000:48, punto 38; del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, Racc., EU:C:2008:757, punto 141; del 17 dicembre 2009, Riesame M/EMEA, C‑197/09 RX-II, Racc., EU:C:2009:804, punti 39‑41 e 52, e la giurisprudenza citata, e del 28 febbraio 2013, Portogallo/Commissione, C‑246/11 P, EU:C:2013:118, punto 85

Tribunale: sentenze del 16 dicembre 2010, Consiglio/Stols, T‑175/09 P, Racc. FP, EU:T:2010:534,, punto 22, e del 4 dicembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, Racc. FP, EU:T:2013:624, punto 51, e la giurisprudenza citata