Language of document : ECLI:EU:T:2015:153

Causa T‑89/09

(pubblicazione per estratti)

Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Misure statali concernenti la creazione di una segheria nel Land Hessen – Ricorso di annullamento – Lettera inviata agli autori delle denunce – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Decisione che accerta l’assenza di aiuto di Stato – Mancato avvio del procedimento di indagine formale – Serie difficoltà – Calcolo dell’elemento di aiuto delle garanzie statali – Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato sotto forma di garanzie – Impresa in difficoltà – Vendita di un terreno pubblico – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 marzo 2015

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione – Notifica delle misure individuali di esecuzione – Obbligo – Insussistenza

(Artt. 87, § 1, CE e 88, §§ 2 e 3, CE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione – Aiuto individuale presentato come rientrante nell’ambito dell’approvazione – Esame da parte della Commissione – Valutazione effettuata in via principale alla luce della decisione di approvazione e in via subordinata alla luce del Trattato

(Artt. 87, § 1, CE e 88, §§ 2 e 3, CE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Regime giuridico applicabile ratione temporis – Determinazione in base alla natura della misura in quanto aiuto esistente o nuovo – Notifica non costitutiva di diritti

(Art. 88, § 3, CE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere giuridico – Interpretazione sulla base di elementi obiettivi – Controllo completo – Serie difficoltà – Sindacato giurisdizionale – Portata – Controllo che si estende oltre la ricerca dell’errore manifesto di valutazione

(Artt. 87, § 1, CE e 88, § 3, CE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Orientamenti adottati nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale della Commissione – Natura giuridica – Norme di comportamento indicative che implicano un’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione – Obbligo di rispettare i principi di parità di trattamento, di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto

(Artt. 87, § 1, CE e 88, § 3, CE)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Aiuti di importanza minore – Aiuti sotto forma di garanzie – Calcolo dell’elemento di aiuto di una garanzia statale – Potere discrezionale della Commissione – Applicabilità della comunicazione sulle garanzie – Mancata applicazione di tale comunicazione che ha comportato il mancato avvio del di indagine formale – Inammissibilità

(Artt. 87 CE e 88 CE; regolamento della Commissione n. 69/2001, art. 2, §§ 1‑3; comunicazione della Commissione 2000/C 71/14, punti 1.4, 3.2, 3.5 e 4.5)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 65)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 66, 67)

3.      Non è la notifica di una misura a determinare il regime giuridico applicabile, ratione temporis, a tale misura, bensì la natura della misura in quanto aiuto esistente, non soggetto di regola all’obbligo di notifica, o in quanto nuovo aiuto, soggetto all’obbligo di notifica e al divieto di esecuzione in applicazione dell’articolo 88, paragrafo 3, CE. La notifica costituisce solamente uno strumento procedurale volto a consentire alla Commissione di verificare la misura di cui trattasi e non è costitutiva di diritti.

(v. punto 70)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 150)

5.      Adottando norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui esse si riferiscono, la Commissione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento, a meno di non fornire ragioni che giustifichino, alla luce dei medesimi principi, una deroga alle sue proprie regole. Nel settore specifico degli aiuti di Stato, la Commissione può darsi orientamenti per l’esercizio dei suoi poteri di valutazione discrezionale e, purché essi non deroghino alle norme del Trattato, le norme indicative che essi contengono vincolano l’istituzione.

(v. punti 151, 152)

6.      In materia di aiuti di Stato, tenuto conto del fatto che le garanzie statali rappresentano un tipo di aiuto concesso in forma diversa da una sovvenzione, e in forza dell’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 69/2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis»), l’elemento di aiuto che tali garanzie contengono deve essere calcolato. È l’importo di questo elemento di aiuto che determinerà se queste garanzie rientrino o meno nell’ambito di applicazione della norma de minimis applicabile al momento della loro concessione.

La Commissione ha precisato la sua prassi relativa al calcolo dell’elemento di aiuto di una garanzia nella sua comunicazione sull’applicazione degli articoli 87 CE e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (comunicazione del 2000 sulle garanzie).

La comunicazione del 2000 sulle garanzie fa parte del quadro giuridico alla luce del quale la Commissione deve valutare le garanzie controverse e, segnatamente, l’utilizzo da parte delle autorità nazionali di un tasso forfettario dello 0,5% dell’importo garantito ai fini della determinazione dell’elemento di aiuto di dette garanzie. La mancata applicazione di tale comunicazione non può essere giustificata sulla base del rilievo che l’aiuto in parola non supera la soglia de minimis. Infatti, la conclusione secondo cui le garanzie controverse rientrano nel regime de minimis presuppone, a monte, l’esame della legittimità dell’utilizzo del tasso forfettario summenzionato per sostenere che l’elemento di aiuto di dette garanzie scende al di sotto della soglia de minimis.

Ne consegue che l’assenza di esame da parte della Commissione della legittimità dell’utilizzo del tasso dell’importo garantito per determinare l’elemento di aiuto delle garanzie controverse ai sensi della comunicazione del 2000 sulle garanzie costituisce un’indicazione dell’esistenza di serie difficoltà concernenti la questione se garanzie siffatte possano essere qualificate come aiuti de minimis. La sussistenza di siffatte difficoltà deve indurre la Commissione ad avviare il procedimento di indagine formale.

(v. punti 157, 158, 167‑169, 186)