Language of document : ECLI:EU:T:2017:5

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

13 gennaio 2017 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese»

Nella causa T‑88/09 DEP,

Idromacchine Srl, con sede in Porto Marghera (Italia),

Alessandro Capuzzo, residente in Mirano (Italia),

Roberto Capuzzo, residente in Spinea (Italia),

rappresentati da W. Viscardini e G. Donà, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da É. Gippini Fournier e D. Grespan, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito della sentenza dell’8 novembre 2011, Idromacchine e a./Commissione (T‑88/09, EU:T:2011:641),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

composto da I. Pelikánová (relatore), presidente, V. Valančius e U. Öberg, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 febbraio 2009, i ricorrenti, vale a dire la Idromacchine Srl nonché i sigg. Alessandro e Roberto Capuzzo, questi ultimi soci proprietari ciascuno del 50% della società suddetta, hanno presentato un ricorso per risarcimento danni, mediante il quale essi hanno chiesto la condanna della Commissione europea al ristoro dei danni materiali e morali asseritamente subiti a seguito della pubblicazione, nell’ambito della decisione C(2004) 5426 definitivo della Commissione, del 30 dicembre 2004, «Aiuti di Stato – Italia – Aiuto di Stato N 586/2003, N 587/2003, N 589/2003 e C 48/2004 (ex N 595/2003) – Proroga del termine di tre anni stabilito per la consegna di una nave petrolchimica – Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, [CE]» (GU 2005, C 42, pag. 15), del rilievo secondo cui la fornitura, da parte della Idromacchine, di serbatoi non conformi alle norme di qualità e di sicurezza avrebbe portato ad un ritardo nella consegna delle navi in cui tali serbatoi dovevano essere installati.

2        Con sentenza dell’8 novembre 2011, Idromacchine e a./Commissione (T‑88/09, EU:T:2011:641), il Tribunale ha respinto perché infondata la domanda di risarcimento là dove essa riguardava l’insieme dei presunti danni materiali, ed ha accolto il ricorso dei ricorrenti relativamente al risarcimento del danno morale subito dalla Idromacchine. Esso ha inoltre condannato la Commissione a sopportare le proprie spese e due terzi delle spese dei ricorrenti, mentre il restante terzo è stato posto a carico di questi ultimi.

3        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 gennaio 2012, i ricorrenti hanno proposto un’impugnazione contro la sentenza dell’8 novembre 2011, Idromacchine e a./Commissione (T‑88/09, EU:T:2011:641), la quale è stata respinta con ordinanza del 3 settembre 2013, Idromacchine e a./Commissione (C‑34/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:552). La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese relative al procedimento di impugnazione.

4        Con messaggio di posta elettronica del 13 febbraio 2014, i ricorrenti hanno indicato alla Commissione che l’importo che quest’ultima doveva versare loro a titolo delle «spese ripetibili» per la causa ammontava a EUR 98 598,33.

5        A seguito di diversi scambi di corrispondenza intervenuti tra le parti, la Commissione ha offerto, con lettera del 9 marzo 2015, di versare una somma di EUR 25 000, e successivamente, in occasione di un colloquio telefonico con gli avvocati dei ricorrenti in data 19 maggio 2015, una somma di EUR 29 000.

6        Con messaggio di posta elettronica in data 9 giugno 2015, i ricorrenti hanno respinto l’offerta della Commissione.

7        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 novembre 2015, i ricorrenti hanno proposto l’odierna domanda di liquidazione delle spese, mediante la quale essi concludono che il Tribunale voglia:

–        fissare a EUR 102 264,99 l’importo delle spese ripetibili nella causa T‑88/09, incluso il presente procedimento di liquidazione delle spese;

–        applicare a detto importo (o a quello che risulterà di giustizia) gli interessi di mora, a decorrere dalla data di pronuncia (o comunque dalla notifica) dell’emananda ordinanza e fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare al tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo (o, in subordine, maggiorato di due punti percentuali).

8        Nelle sue osservazioni depositate presso la cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2016, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        liquidare le spese legali indispensabili ai ricorrenti per la causa T‑88/09 in un importo totale non superiore a EUR 36 000;

–        porre a carico della Commissione i due terzi dell’importo totale delle spese ripetibili sopra determinato.

 In diritto

9        A norma dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile, su richiesta della parte interessata, dopo aver posto la parte contro cui la domanda è rivolta in condizione di presentare osservazioni.

 Sul carattere ripetibile delle spese sostenute dai ricorrenti

10      Ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento, e in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato.

11      Secondo una consolidata giurisprudenza riguardante l’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, il cui contenuto è identico a quello dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, risulta da tale disposizione che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tali fini (v. ordinanza del 25 marzo 2014, Marcuccio/Commissione, T‑126/11 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2014:171, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata).

12      Nel determinare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della firma dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili afferenti al procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza del 25 marzo 2012, Marcuccio/Commissione, T‑126/11 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2014:171, punto 27).

13      Nel caso di specie, i ricorrenti fanno valere differenti spese e onorari, vale a dire onorari di avvocato, fatturati in base a tariffe orarie e non orarie, spese per comunicazioni e conferenze telefoniche, nonché per messaggi di posta elettronica, telefax, lettere a mezzo posta e fotocopie, spese relative ad una perizia tecnico‑contabile (in prosieguo: la «perizia»), nonché spese e indennità di trasferta relative all’udienza di discussione dell’8 febbraio 2011, nonché un importo forfettario del 5% sugli onorari, a titolo di «rimborso delle spese generali».

14      La Commissione contesta il carattere ripetibile delle spese relative alla perizia, nonché degli onorari relativi alle comunicazioni e dell’importo forfettario per le spese generali.

15      In primo luogo, per quanto riguarda gli onorari di avvocato, non è contestato che gli onorari relativi al lavoro giuridico propriamente detto costituiscono spese ripetibili. Tuttavia, nel caso di specie, i ricorrenti chiedono anche il rimborso di onorari di avvocato relativi a prestazioni specifiche, fatturate per unità, ossia per comunicazioni e conferenze telefoniche, messaggi di posta elettronica, telefax e lettere a mezzo posta.

16      A questo proposito occorre considerare che, poiché alcune delle prestazioni specifiche citate al punto 15 supra riguardano attività giuridiche propriamente dette, gli onorari ad esse relativi sono già inclusi nell’importo degli onorari fatturati su base oraria e non possono costituire l’oggetto di una fatturazione supplementare, a pena di ammettere una duplicazione degli onorari, come giustamente osservato dalla Commissione. Inoltre, là dove altre prestazioni tra quelle citate al punto 15 supra riguardano attività accessorie di natura amministrativa, che non possono dunque essere remunerate con onorari, le spese correlate costituiscono spese generali, in linea di principio ripetibili. Tuttavia, come giustamente sottolineato dalla Commissione, nella misura in cui i ricorrenti chiedono anche il rimborso forfettario delle spese generali, occorre evitare che tali spese costituiscano l’oggetto di un duplice rimborso.

17      Inoltre, occorre ricordare che spetta al giudice tenere conto principalmente del numero totale di ore di lavoro che possono risultare oggettivamente indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate possono essere state ripartite [ordinanze del 30 ottobre 1998, Kaysersberg/Commissione, T‑290/94 (92), EU:T:1998:255, punto 20; del 15 marzo 2000, Enso‑Gutzeit/Commissione, T‑337/94 (92), EU:T:2000:76, punto 20, e del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, punto 30]. In proposito, occorre rilevare che il numero di ore fatturate in parallelo dai due rappresentanti dei ricorrenti, segnatamente per le conferenze in studio con i clienti, l’esame del fascicolo, la disamina del controricorso e della controreplica, l’esame della relazione di udienza, la preparazione dell’udienza e la partecipazione alla stessa, è manifestamente eccessivo e non può essere qualificato, nel suo insieme, come indispensabile ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale.

18      In secondo luogo, per quanto riguarda le spese relative alla perizia, risulta dalla giurisprudenza che, nelle cause implicanti valutazioni di natura essenzialmente economica, l’intervento di consulenti o di esperti economici a complemento del lavoro dei consulenti giuridici può talvolta rivelarsi indispensabile e determinare così spese suscettibili di essere recuperate in applicazione dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura (v., in tal senso, ordinanza del 19 dicembre 2006, WestLB/Commissione, T‑228/99 DEP, non pubblicata, EU:T:2006:405, punto 78 e la giurisprudenza ivi citata).

19      Perché ciò si realizzi, detto intervento deve essere oggettivamente necessario ai fini del procedimento. Tale ipotesi può in particolare verificarsi nel caso in cui la perizia si riveli decisiva per il risultato della lite, di modo che la sua produzione in giudizio ad opera di una parte abbia risparmiato al Tribunale la necessità di ordinare una perizia nell’ambito dei poteri istruttori di cui esso dispone ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 91 del regolamento di procedura (ordinanza del 19 dicembre 2006, WestLB/Commissione, T‑228/99 DEP, non pubblicata, EU:T:2006:405, punto 79).

20      Tuttavia, tale ipotesi non sussiste nel caso di specie. Infatti, la perizia era intesa, secondo i ricorrenti, a che una persona esterna, qualificata e indipendente conferisse una maggiore attendibilità ai dati commerciali ed economici presi in considerazione dai ricorrenti stessi ai fini della prova del danno e del nesso di causalità con il comportamento imputato alla Commissione. In proposito occorre rilevare che, in primis, la perizia consisteva di fatto, secondo la descrizione del suo oggetto ad opera dell’esperto stesso – uno studio di revisori contabili –, nella semplice verifica della conformità dei dati numerici contenuti nelle sezioni 1, 2 e 3 di una relazione «tecnico‑contabile» sul settore della caldereria, preparata dai ricorrenti, rispetto alle scritture contabili, ai bilanci di esercizio, ai dati e alle informazioni contenuti nella corrispondenza commerciale e alle altre fonti citate nella suddetta relazione. Si trattava dunque, in realtà, di una certificazione di esattezza piuttosto che di una perizia.

21      In secundis, la relazione certificata riguardava soprattutto i dettagli del danno materiale che i ricorrenti facevano valere dinanzi al Tribunale. Per contro, riguardo al danno morale, essa si limitava a proporre di quantificarlo in via equitativa in un ammontare oscillante tra il 30% e il 50% del danno materiale fatto valere, a sua volta quantificato in EUR 5 459 641,28, senza indicare le considerazioni destinate a giustificare tale forcella. Dato che il Tribunale, da un lato, ha respinto perché infondata la totalità delle pretese dei ricorrenti in relazione al danno materiale e, dall’altro lato, ha espressamente respinto le modalità di calcolo e l’ammontare del danno morale proposti dai ricorrenti, per fissare alla fine quest’ultimo in misura pari a EUR 20 000 (sentenza dell’8 novembre 2011, Idromacchine e a./Commissione, T‑88/09, EU:T:2011:641, punti 74 e 76), è giocoforza concludere che la relazione certificata non è stata né necessaria né utile ai fini del procedimento.

22      Vero è che la mancanza di necessità e di utilità, ai fini del procedimento, di un elemento di prova prodotto dinanzi al Tribunale non può essere dedotta dal semplice fatto che la parte ricorrente non sia risultata vittoriosa su un certo punto della lite o che il Tribunale non abbia ritenuto sussistenti i fatti che tale elemento era destinato a provare, a pena di sfavorire una parte per aver tentato di conformarsi pienamente al proprio obbligo di dimostrare i fatti da essa invocati. Tuttavia, nel caso di specie, la certificazione della relazione «tecnico‑contabile», prodotta dai ricorrenti, non ha risparmiato al Tribunale, nel senso contemplato dalla giurisprudenza citata al punto 19 supra, la necessità di ordinare una perizia nell’ambito dei poteri istruttori di cui esso dispone ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 91 del regolamento di procedura. Infatti, risulta dai punti da 104 a 115 della sentenza dell’8 novembre 2011, Idromacchine e a./Commissione (T‑88/09, EU:T:2011:641), che il rigetto, da parte del Tribunale, delle pretese dei ricorrenti riguardo al danno materiale, che avrebbe dovuto essere dimostrato dalla relazione certificata, era dovuto al fatto che i ricorrenti non avevano dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento colpevole della Commissione e il danno fatto valere. Il Tribunale non avrebbe dunque avuto bisogno, in assenza del certificato prodotto dai ricorrenti, di ordinare una perizia al fine di verificare i dati presentati dai ricorrenti stessi.

23      Di conseguenza, le spese relative alla perizia non sono ripetibili.

24      Peraltro, quanto all’argomento dei ricorrenti secondo cui lo stesso Tribunale, cui essi avevano chiesto il rimborso dei costi della perizia a titolo di risarcimento del danno materiale subito, ha affermato che tali spese sostenute dalle parti ai fini del procedimento giurisdizionale non potevano essere considerate come costituenti un danno distinto dall’onere delle spese di giudizio (sentenza dell’8 novembre 2011, Idromacchine e a./Commissione, T‑88/09, EU:T:2011:641, punto 98), è sufficiente osservare che il Tribunale, pur avendo in tal modo indicato che le spese peritali facevano parte delle spese di giudizio, non ha in alcun modo preso posizione sul loro carattere ripetibile, ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura.

25      In terzo luogo, le spese per comunicazioni sono in linea di principio spese ripetibili, fatta eccezione per quelle afferenti alle comunicazioni interne tra gli avvocati dei ricorrenti dai loro uffici di Bruxelles (Belgio) e Padova (Italia). Infatti, occorre ricordare che le spese di comunicazione tra due avvocati di una stessa parte non possono essere giustificate come spese indispensabili (v., in tal senso, ordinanza del 20 novembre 2012, Al Shanfari/Consiglio e Commissione, T‑121/09 DEP, non pubblicata, EU:T:2012:607, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata). Nella misura in cui tali comunicazioni non vengono identificate nell’ambito dell’insieme delle comunicazioni fatte valere dai ricorrenti, risulta preferibile procedere al rimborso delle spese di comunicazione su una base forfettaria, a titolo delle spese generali.

26      In quarto luogo, le spese per fotocopie fatte valere, nel caso di specie, dai ricorrenti sono spese ripetibili, circostanza questa non contestata dalla Commissione.

27      In quinto luogo, per quanto riguarda le spese relative all’udienza, occorre rilevare che, da un lato, un’«indennità di trasferta» non risulta indispensabile, in quanto una remunerazione per la partecipazione all’udienza viene presa in considerazione a titolo degli onorari. Dall’altro lato, contrariamente all’opinione della Commissione, la presenza di due avvocati all’udienza non pare eccessiva, tenuto conto degli interessi in gioco nella causa, di modo che le spese di viaggio e di soggiorno connesse alla loro partecipazione all’udienza sono ripetibili.

28      In sesto luogo, se certo le spese generali sono spese ripetibili, ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, la percentuale del 5% degli onorari degli avvocati dei ricorrenti è, nella fattispecie, eccessiva. Nelle circostanze del caso di specie, un’aliquota del 2% sugli onorari suddetti pare appropriata per stabilire l’importo delle spese generali diverse dalle spese per fotocopie, che sono ripetibili.

 Sull’importo delle spese ripetibili

29      Per quanto riguarda l’importo delle spese ripetibili, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, in mancanza di disposizioni dell’Unione europea di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente gli elementi caratterizzanti la lite, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanza del 19 dicembre 2006, WestLB/Commissione, T‑228/99 DEP, non pubblicata, EU:T:2006:405, punto 61).

30      In primo luogo, per quanto riguarda gli interessi economici in gioco, la loro importanza non può essere determinata sulla scorta dell’ammontare complessivo dell’importo per danni e interessi richiesto nella causa principale dai ricorrenti, nell’ambito di un ricorso per risarcimento quale quello in questione nella fattispecie. Infatti, come sottolineato dalla Commissione, un simile approccio sarebbe idoneo ad incitare i ricorrenti a presentare domande esorbitanti. Nella fattispecie, tenuto conto delle circostanze della causa, occorre considerare che gli interessi economici in gioco erano di importanza limitata.

31      In secondo luogo, per quanto riguarda l’importanza della controversia sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché la sua difficoltà, occorre osservare che la lite verteva su un ricorso per il risarcimento del danno asseritamente causato da un comportamento illegittimo della Commissione, materia questa costituente l’oggetto di un’abbondante giurisprudenza in merito alle condizioni richieste per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione e la quantificazione del danno. Inoltre, occorre rilevare che il comportamento della Commissione non era contestato sotto il profilo dei fatti, sicché la controversia era limitata alla qualificazione giuridica di detto comportamento, all’accertamento del nesso di causalità e alla quantificazione del danno. Date tali circostanze, l’importanza e la difficoltà della controversa devono essere qualificate come medie.

32      In terzo luogo, riguardo alla mole di lavoro fornito, l’importanza limitata degli interessi economici in gioco e il grado medio di importanza giuridica e di difficoltà della controversia non giustificano le 486 ore di lavoro che gli avvocati dei ricorrenti affermano di aver dedicato alla causa principale e non permettono al Tribunale di ritenere oggettivamente indispensabile, ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, la totalità dell’ammontare di EUR 118 700 a titolo di onorari fatturati in base alle tariffe orarie cui essi fanno riferimento, tanto più che le spese di coordinamento del lavoro dei diversi consulenti dei ricorrenti non possono essere considerate quali spese indispensabili da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo delle spese ripetibili (v., in tal senso, ordinanza del 20 novembre 2012, Al Shanfari/Consiglio e Commissione, T‑121/09 DEP, non pubblicata, EU:T:2012:607, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).

33      Infatti, occorre osservare, in primis, che un totale di 241 ore di lavoro per lo studio della causa principale nonché per la redazione del mandato e dell’atto introduttivo del giudizio pare eccessivo. Tenuto conto delle circostanze evidenziate ai punti 30 e 31 supra, un totale di 85 ore di lavoro sembra appropriato come stima del tempo necessario ad un avvocato esperto del settore per compiere le suddette prestazioni.

34      In secundis, i ricorrenti fanno valere quattro ore di lavoro per la redazione di una domanda di riesame della decisione del Tribunale sulla richiesta di anonimato e sull’omissione della pubblicazione di alcuni dati. Dato che tale richiesta, respinta dal Tribunale, si limitava a riprendere elementi ed argomenti già contenuti nella richiesta iniziale di anonimato, presentata nell’atto introduttivo del giudizio e respinta dal Tribunale, le ore di lavoro che sono state ad essa dedicate non possono essere considerate indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale.

35      In tertiis, le 148 ore di lavoro contabilizzate dai ricorrenti per l’esame del controricorso e la redazione della replica sembrano eccessive. Alla luce delle circostanze rilevate ai punti 30 e 31 supra, nonché del tempo considerato appropriato per lo studio della causa principale e la redazione del mandato e dell’atto introduttivo del giudizio, quale indicato al punto 33 supra, un totale di 35 ore di lavoro sembra appropriato come stima del tempo necessario ad un avvocato esperto del settore per compiere tali prestazioni.

36      Poi – quarto elemento rilevante – i ricorrenti fanno valere 20 ore di lavoro per l’esame della controreplica, sei ore di lavoro per la discussione con i clienti, due ore di lavoro per la redazione della richiesta di un tempo di parola supplementare all’udienza, quattordici ore di lavoro per l’esame della relazione di udienza e la redazione delle osservazioni in merito a quest’ultima, nonché 47 ore di lavoro per la preparazione dell’udienza. Come giustamente rilevato dalla Commissione, tale tempo di lavoro, di una durata complessiva di 89 ore, appare in larga misura eccessivo. Infatti, in particolare, l’esame della controreplica e della relazione di udienza costituisce parte integrante della preparazione di quest’ultima, la relazione di udienza si componeva di sole tredici pagine e presentava in maniera sintetica i motivi e gli argomenti delle parti già ben noti agli avvocati dei ricorrenti, e l’udienza stessa è stata semplice ed ha avuto una durata di sole due ore, senza che alle parti sia stato concesso un tempo di parola supplementare. Date tali circostanze, un totale di 24 ore di lavoro sembra appropriato come stima del tempo necessario ad un avvocato esperto per svolgere tali prestazioni. Allo stesso modo, occorre riconoscere come indispensabili quattro ore di lavoro per la partecipazione all’udienza stessa (due ore di lavoro per ciascuno dei due avvocati dei ricorrenti).

37      Infine, quale quinto elemento del profilo qui in questione, occorre sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza, il Tribunale non è legittimato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese. Pertanto, statuendo su una domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non è tenuto a prendere in considerazione una tariffa nazionale disciplinante gli onorari degli avvocati, né un eventuale accordo concluso in proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti [ordinanze dell’8 novembre 1996, Stahlwerke Peine‑Salzgitter/Commissione, T‑120/89 (92), EU:T:1996:161, punto 27, e del 10 gennaio 2002, Starway/Consiglio, T‑80/97 DEP, EU:T:2002:1, punto 26].

38      Nella fattispecie, risulta che gli onorari applicati dagli avvocati dei ricorrenti sono coerenti con il grado di complessità della controversia. Difatti, una tariffa quale quella fatturata per il lavoro compiuto dall’avv. W. Viscardini, ossia EUR 300 per ciascuna ora, è effettivamente conforme a quella di un professionista dotato di grande esperienza nel settore in questione. Anche la fatturazione del lavoro dell’avv. G. Donà, ossia EUR 200 per ciascuna ora, corrisponde agli onorari generalmente applicati per un avvocato collaboratore, ma provvisto di una certa esperienza. Tenuto conto della giurisprudenza citata al punto 17 supra, occorre dunque applicare nella specie una tariffa unica di EUR 250 per ora alle ore di lavoro riconosciute come indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale.

39      Ne consegue che le spese ripetibili dai ricorrenti nei confronti della Commissione, a titolo degli onorari di avvocato, ammontano complessivamente a EUR 37 000, ossia EUR 21 250 per lo studio della causa principale nonché la redazione del mandato e dell’atto introduttivo del giudizio, EUR 8 750 per l’esame del controricorso e la redazione della replica, EUR 6 000 per la preparazione dell’udienza ed EUR 1 000 per la partecipazione all’udienza stessa.

40      In quarto luogo, le spese per fotocopie per un ammontare di EUR 411 non sembrano eccessive e non vengono d’altronde contestate dalla Commissione, sicché esse devono essere riconosciute indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale.

41      In quinto luogo, per quanto riguarda le spese relative all’udienza, come ha osservato la Commissione, alla luce del fatto che le spese generali diverse dalle spese per fotocopie costituiscono l’oggetto di un rimborso forfettario calcolato mediante l’applicazione di una percentuale sugli onorari degli avvocati dei ricorrenti, non occorre procedere in aggiunta a un rimborso di «spese accessorie per l’udienza», come richiesto dai ricorrenti, senza specificazione della natura di tali spese. Tenuto conto di tali circostanze, occorre fissare a EUR 1 082 l’importo delle spese ripetibili a titolo delle spese relative all’udienza, importo questo che include le spese di viaggio e di soggiorno dei due avvocati dei ricorrenti.

42      In sesto luogo, per quanto riguarda le spese generali diverse dalle spese per fotocopie, come si è chiarito al punto 28 supra, occorre rimborsarle in maniera forfettaria, nella misura di EUR 740, pari al 2% degli onorari degli avvocati dei ricorrenti considerati indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, così come constatati al punto 39 supra.

43      In settimo luogo, per quanto riguarda le spese sostenute a titolo del presente procedimento di liquidazione delle spese, che i ricorrenti stimano in EUR 5 000 (20 ore di lavoro, fatturate alla tariffa di EUR 250 per ciascuna ora), è sufficiente rilevare che esse non erano indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, dato che la Commissione aveva proposto, durante la fase precontenziosa, di versare un importo superiore a quello che il Tribunale reputa indispensabile (v. punto 5 supra).

44      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, sarà fatta equa valutazione dell’insieme delle spese ripetibili dai ricorrenti nella causa principale fissandone l’ammontare in misura pari a EUR 39 233, ossia EUR 37 000 a titolo degli onorari dei loro avvocati nella causa principale, EUR 411 a titolo delle spese per fotocopie, EUR 1 082 a titolo delle spese relative all’udienza, nonché EUR 740 a titolo delle spese generali diverse dalle spese per fotocopie.

45      Su tale importo complessivo di EUR 39 233, un ammontare di EUR 26 155, cioè i due terzi, è a carico della Commissione, conformemente alla sentenza dell’8 novembre 2011, Idromacchine e a./Commissione (T‑88/09, EU:T:2011:641).

 Sull’argomento relativo alla violazione del diritto di accesso alla giustizia

46      I ricorrenti fanno valere che, qualora il Tribunale non riconoscesse il carattere ripetibile delle spese che essi affermano di aver effettivamente sostenuto, ciò determinerebbe una violazione del diritto di accesso alla giustizia, tutelato dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). A loro avviso, nel caso in cui, nella fattispecie, la somma di EUR 20 000 ad essi attribuita dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno morale sofferto fosse «neutralizzata» dall’importo delle spese che rimarrebbero a loro carico, ciò costituirebbe un diniego di giustizia.

47      La Commissione respinge tali argomenti.

48      Occorre ricordare, anzitutto, che il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, che trova oggi riconoscimento nell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, il quale stabilisce, nel suo primo comma, che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in questo stesso articolo, e, nel suo secondo comma, corrispondente all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge (sentenza del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punti da 40 a 42).

49      Orbene, i ricorrenti non sostengono, nel caso di specie, che l’esercizio del loro diritto di accesso alla giustizia sia stato limitato, bensì fanno valere, in sostanza, che tale diritto sarebbe svuotato del suo contenuto qualora la quota restante a loro carico delle spese nella causa T‑88/09 superasse l’importo del risarcimento ad essi riconosciuto dal Tribunale in tale causa, in quanto ciò avrebbe come effetto di privarli del suddetto risarcimento.

50      Occorre rilevare, a questo proposito, che, fatta salva l’ipotesi del gratuito patrocinio, non pertinente nel caso di specie, i costi per la rappresentanza in giudizio tramite un avvocato devono essere sostenuti da qualsiasi persona che proponga un ricorso dinanzi ad un giudice di fronte al quale un patrocinio siffatto sia obbligatorio, al pari degli altri costi connessi al perseguimento dei propri diritti, come le spese determinate dalla predisposizione di certificati o di perizie, destinati a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese in sede giudiziale. Il fatto che, in caso di successo soltanto parziale del ricorso, una parte di tali costi possa restare a carico della parte ricorrente è inerente alla regola generale di suddivisione delle spese enunciata, in particolare, nell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, a norma del quale, in simili casi, le spese potevano essere ripartite. Allo stesso modo, il fatto che alcune spese sostenute da una parte possano non essere riconosciute come ripetibili, e restare così a carico di tale parte, è inerente all’articolo 170 del regolamento di procedura, a mente del quale, in caso di disaccordo tra le parti, il Tribunale è chiamato a determinare le spese ripetibili. L’applicazione di tali disposizioni non può costituire una violazione del diritto di accesso alla giustizia, ad inclusione dei casi in cui, come nella presente fattispecie, l’importo delle spese che rimangono a carico della parte ricorrente superi l’ammontare che sia stato ad essa riconosciuto dal Tribunale nella causa principale. Infatti, la questione dell’ammontare delle spese che restano a carico della parte ricorrente è diversa e indipendente dalla questione di sapere in quale misura l’istituzione convenuta viene condannata nella causa principale.

52      Di conseguenza, occorre respingere l’argomento relativo alla violazione del diritto di accesso alla giustizia.

 Sulla domanda di interessi moratori

53      I ricorrenti chiedono che l’importo delle spese ripetibili sia aumentato di interessi moratori a partire dalla pronuncia dell’ordinanza o, quantomeno, a partire dalla sua notifica e fino alla data del pagamento effettivo delle spese suddette.

54      A questo proposito, occorre rilevare che la constatazione di un eventuale obbligo di pagamento degli interessi moratori e la fissazione del tasso applicabile rientrano nella competenza del Tribunale a norma dell’articolo 170, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura (ordinanza del 23 maggio 2014, Marcuccio/Commissione, T‑286/11 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2014:312, punto 25).

55      Secondo una giurisprudenza consolidata, una domanda di maggiorazione della somma dovuta nell’ambito di una procedura di liquidazione delle spese mediante applicazione di interessi moratori deve essere accolta per il periodo compreso tra la data di notifica dell’ordinanza di liquidazione delle spese e la data del rimborso effettivo delle spese stesse (v. ordinanza del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑176/04 DEP II, non pubblicata, EU:T:2011:616, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata).

56      Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, il Tribunale reputa appropriato calcolare il tasso d’interesse applicabile sulla base del tasso applicato dalla BCE alle proprie principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di 3,5 punti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

2)      Tale importo è aumentato di interessi moratori dalla data di notifica della presente ordinanza fino alla data di pagamento dell’importo complessivo dovuto, calcolati in base al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle proprie principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di 3,5 punti.

Lussemburgo, 13 gennaio 2017

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      I. Pelikánová


* Lingua processuale: l’italiano.