Language of document : ECLI:EU:T:2017:5

Causa T88/09 DEP

Idromacchine Srl e altri

contro

Commissione europea

«Procedura – Liquidazione delle spese»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 gennaio 2017

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Spese indispensabili sostenute dalle parti

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91 e 140, b)]

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Intervento di più avvocati

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, b)]

3.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Onorari di un economista – Ammissibilità nelle controversie che mettono essenzialmente in discussione valutazioni economiche

[Statuto della Corte di giustizia, art. 25; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91 e 140, b)]

4.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Nozione – Spese di comunicazione tra due avvocati di una stessa parte – Esclusione

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, b)]

5.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Elementi da prendere in considerazione

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, b)]

6.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 1)

7.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Importo delle spese da sostenere che eccede l’importo del risarcimento ottenuto nella causa principale – Insussistenza di una violazione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 1)

8.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Interessi moratori

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 140, b), e 170, §§ 1 e 3]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 10‑12)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 17)

3.      Per quanto riguarda le spese relative alla perizia nelle cause implicanti valutazioni di natura essenzialmente economica, l’intervento di consulenti o di esperti economici a complemento del lavoro dei consulenti giuridici può talvolta rivelarsi indispensabile e determinare così spese suscettibili di essere recuperate in applicazione dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale.

Perché ciò si realizzi, detto intervento deve essere oggettivamente necessario ai fini del procedimento. Tale ipotesi può in particolare verificarsi nel caso in cui la perizia si riveli decisiva per il risultato della lite, di modo che la sua produzione in giudizio ad opera di una parte abbia risparmiato al Tribunale la necessità di ordinare una perizia nell’ambito dei poteri istruttori di cui esso dispone ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

(v. punti 18, 19)

4.      Le spese di comunicazione tra due avvocati di una stessa parte non possono essere giustificate come spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento.

(v. punto 25)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 29, 32, 37, 43)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 48)

7.      Il diritto di accesso alla giustizia non viene svuotato del suo contenuto per il semplice fatto che la quota delle spese restante a carico della parte ricorrente supera l’importo del risarcimento ad essa riconosciuto dal Tribunale nella medesima causa, anche se ciò può avere come effetto di privarla del suddetto risarcimento.

Infatti, fatta salva l’ipotesi del gratuito patrocinio, i costi per la rappresentanza in giudizio tramite un avvocato devono essere sostenuti da qualsiasi persona che proponga un ricorso dinanzi ad un giudice di fronte al quale un patrocinio siffatto sia obbligatorio. Il fatto che, in caso di successo soltanto parziale del ricorso, una parte di tali costi possa restare a carico della parte ricorrente è inerente al principio, concretizzantesi nelle disposizioni del regolamento di procedura in materia di spese, in virtù del quale, in simili casi, le parti possono essere condannate a sopportare le proprie spese, in tutto o in parte. L’applicazione di tali disposizioni non può costituire una violazione del diritto di accesso alla giustizia, ad inclusione dei casi in cui, a motivo di una differenza rilevante tra l’importo richiesto dalla parte ricorrente e quello infine riconosciuto dal Tribunale, l’importo delle spese che rimangono a carico della parte ricorrente superi l’ammontare che sia stato ad essa riconosciuto dal Tribunale nella causa principale. Infatti, spetta a ciascuna parte ricorrente misurare, prima della presentazione di un ricorso, i rischi connessi a quest’ultimo, incluso quello di dover sopportare in tutto o in parte le proprie spese in caso di rigetto totale o parziale del ricorso.

(v. punti 49, 50)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 54, 55)