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Ricorso presentato il 27 febbraio 2009 - Idromacchine e a./Commissione

(Causa T-88/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Idromacchine Srl (Porto Marghera, Italia), Alessandro Capuzzo (Mirano, Italia), Roberto Capuzzo (Mogliano Veneto, Italia) (rappresentanti: W. Viscardini, avvocato, G. Donà, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

A) Condannare la Commissione delle Comunità europee:

1) per il danno patrimoniale, al pagamento a favore di Idromacchine Srl della somma di Euro 5.459.641,28 (o di altra somma eventualmente determinata dal Tribunale).

2) per il danno non patrimoniale,

al pagamento a favore di Idromacchine Srl di una somma da determinarsi secondo equità - indicativamente in una misura pari ad una percentuale significativa (ad esempio, dal 30% al 50%) del danno patrimoniale;

al pagamento a favore dei sigg. Alessandro Capuzzo e Roberto Capuzzo di una somma da determinarsi, per ciascuno di loro, secondo equità, anch'essa indicativamente in una misura pari ad una percentuale significativa (ad esempio, dal 30% al 50%) del danno patrimoniale;

3) alla riabilitazione dell'immagine di Idromacchine Srl e dei sigg. Alessandro Capuzzo e Roberto Capuzzo - mediante le modalità ritenute più idonee dal Tribunale (ad esempio, con una pubblicazione ad hoc nella Gazzetta ufficiale e/o con una lettera indirizzata ai maggiori committenti del settore di riferimento - ordinando la rettifica delle informazioni relative ai ricorrenti apparse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2005, serie C 42, pagg. 15 e ss.

B) condannare la Commissione delle Comunità europee al rimborso delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti fanno valere che la pubblicazione da parte della Commissione del nome di Idromacchine Srl - soggetto terzo rispetto al destinatario formale della decisione della Commissione del 30 dicembre 2004 C(2004) 5426 fin. apparsa sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2005, serie C 42, pagg. 15 e ss. nonché di pregiudizievoli informazioni ad essa relative ha costituito una grave violazione di numerosi principi di diritto comunitario e, pertanto, chiedono il risarcimento degli ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali conseguentemente subiti.

In particolare, pubblicando le suddette informazioni senza esperire i necessari controlli, tra cui principalmente la preventiva audizione dei ricorrenti, la Commissione è venuta meno ai doveri di diligenza, tutela del diritto di difesa e del segreto professionale.

In ogni caso, atteso che la decisione pubblicata non è rivolta a Idromacchine Srl, la pubblicazione di dati che la concernono deve considerarsi misura sproporzionata rispetto allo scopo perseguito dalla Commissione, limitato a pubblicizzare vicende inerenti all'applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza.

Quanto ai danni riportati, la pubblicazione nei termini suindicati ha provocato un azzeramento del fatturato di Idromacchine Srl nel suo settore di attività ed ha leso gravemente la reputazione della società e dei soggetti che la rappresentano.

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