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Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München - Germania) – BMW Bayerische Motorenwerke AG / Hauptzollamt München

(Causa C-509/19)1

(Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) – Valore in dogana – Importazione di prodotti elettronici che incorporano un software)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrente: BMW Bayerische Motorenwerke AG

Convenuto: Hauptzollamt München

Dispositivo

L’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce un codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che esso consente, al fine di determinare il valore in dogana di una merce importata, di aggiungere al valore di transazione di quest’ultima il valore economico di un software concepito nell’Unione europea e messo gratuitamente dal compratore a disposizione del venditore stabilito in un paese terzo.

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1 GU C 328 del 30.9.2019.