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Ricorso proposto il 12 novembre 2012 - Sven A. von Storch e altri / Banca Centrale europea

(Causa T-492/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Sven A. von Storch (Berlino, Germania) e 5 216 altri (rappresentanti: avv.ti M. Kerber e B. von Storch)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

dichiarare incompatibili con gli articoli 123-125 TFUE le decisioni della Banca Centrale Europea del 6 settembre 2012, relative a talune caratteristiche tecniche relative alle operazioni monetarie su titoli dell'Eurosistema sui mercati secondari del debito pubblico, con gli effetti giuridici di cui all'articolo 264 TFUE e vietando l'ulteriore attuazione delle decisioni medesime;

dichiarare incompatibile con gli articoli 123-125 TFUE la decisione della Banca centrale europea del 6 settembre 2012, relativa a talune misure supplementari destinate a preservare la disponibilità di garanzia ai fini del mantenimento dell'accesso degli operatori contrattuali alle operazioni di liquidità dell'Eurosistema, con gli effetti giuridici di cui all'articolo 264 TFUE, vietandone l'ulteriore attuazione;

condannare la convenuta alle spese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono i seguenti motivi.

Le decisioni contestate violerebbero gli articoli 123-125 TFUE. A tal riguardo i ricorrenti deducono che l'articolo 123 TFUE vieta di monetizzare il debito pubblico e che, come emerge dal regolamento (CE) n. 3603/93 2, tale divieto si applicherebbe in termini generali, vale a dire tanto al mercato primario quanto a quello secondario.

Inoltre, la BCE avrebbe violato l'articolo 127 TFUE. I ricorrenti deducono che il mandato di politica monetaria della BCE sarebbe inteso a garantire la stabilità dei prezzi. Orbene, con l'attuazione di dette misure, la BCE praticherebbe una politica fiscale ed agirebbe ultra-vires.

Inoltre, le decisioni contestate sarebbero contrarie al protocollo (n. 27) sul mercato interno e la concorrenza , nel combinato disposto con l'articolo 51 TUE. A parere dei ricorrenti, l'acquisizione di titoli pubblici emanati dagli Stati in situazione di difficoltà finanziaria, costituirebbe un intervento diretto su un segmento di mercato caratterizzato da un'eccedenza di offerta. Tale acquisizione costituirebbe una riduzione artificiosa dell'offerta con gli effetti corrispondenti sul rendimento di tali titoli, il che si porrebbe in contrasto con i principi di concorrenza non falsata.

La BCE agirebbe in contrasto con il combinato disposto dell'articolo 130 TFUE e dell'articolo 7 degli statuti SEBC/BCE , atteso che il presidente della BCE si sarebbe lasciato costringere ad adottare le decisione impugnate.

L'acquisto di obbligazioni di Stato non motivato da considerazioni di politica monetaria, bensì di politica fiscale, e non diretto a garantire la stabilità dei prezzi inciderebbe sui mercati compromettendo l'affidamento in una politica monetaria indipendente. A parere dei ricorrenti, dalla prassi normativa dell'Unione monetaria europea discenderebbe il diritto soggettivo all'assenza di comportamenti manifestamente contrari alla stabilità che si porrebbero in contrasto, segnatamente, con gli articoli 123 e 125 TFUE.

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1 - Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato (GU L 332, pag. 1).

2 - GU 2012, C 83, pag. 309.

3 - Protocollo (n. 4) sullo Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU 2012, C 83, pag. 230).