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Ricorso proposto il 21 gennaio 2013 - Erreà Sport/UAMI - Facchinelli (ANTONIO BACIONE)

(Causa T-36/13)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente : Erreà Sport SpA (Torrile, Italia) (rappresentanti : D. Caneva e G. Fucci, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso : Antonio Facchinelli (Dalang, Cina)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 24 ottobre 2012 della Prima Commissione di Ricorso dell' Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nel procedimento R 1561/2011-1 e, conseguentemente, rigettare la domanda di registrazione pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 117/2010 depositata da Antonio Facchinelli per tutti i prodotti;

con vittoria delle spese sostenute da Errèa Sport S.p.A. nel corso del presente procedimento

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Antonio Facchinelli

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente gli elementi verbali "ANTONIO BACIONE", per dei prodotti nelle classi 3, 14, 18 e 25 - domanda di marchio comunitario n. 9 056 037

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio figurativo contenente l'elemento verbale "erreà" e marchio figurativo contenente due rombi intersecati, per dei prodotti nelle classi 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35 e 41

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

-    Violazione dell'art. 8, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento n. 207/2009

-    Violazione dell'art. 8, paragrafo 5 del Regolamento n. 207/2009

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