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Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 – Erreà Sport / UAMI

(Causa T-36/13)1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo ANTONIO BACIONE – Marchio comunitario figurativo anteriore erreà e marchio nazionale figurativo anteriore raffigurante due rombi intrecciati – Impedimenti relativi alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»]

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Erreà Sport SpA (Torrile, Italia) (rappresentanti: D. Caneva e G. Fucci. avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: L. Rampini, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Antonio Facchinelli (Dalang, Cina)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 24 ottobre 2012 (procedimento R 1561/2011-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Erreà Sport SpA e il sig. Antonio Facchinelli

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

L’Erreà Sport SpA è condannata alle spese.

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1     GU C 79 del 16.3.2013.