Language of document : ECLI:EU:T:2004:181

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
10 giugno 2004 (1)

«Clausola compromissoria – Contratto stipulato nell'ambito del progetto PLAN Cluster D – Spese di viaggio – Spese di recupero – Pagamento tardivo»

Nella causa T-315/02,

Svend Klitgaard, residente in Skørping (Danimarca), rappresentato dall'avv. S. Koll Espensen,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. Støvlbæk e C. Giolito, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. P. Heidmann, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell'art. 238 CE al fine di ottenere il rimborso di EUR 19 867,40 che il ricorrente avrebbe speso in relazione all'esecuzione del contratto n. 32.0166 stipulato nell'ambito del progetto Plant Life Assessment Network (PLAN) parte D, più gli interessi di mora, e il risarcimento delle spese di recupero, anch'esse maggiorate degli interessi di mora,



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),



composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 gennaio 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




I fatti

1
Nel 1997 la Commissione affidava al Centro Comune di Ricerca (in prosieguo: il «CCR») la responsabilità di una sessantina di progetti sulla longevità degli impianti industriali riuniti in un progetto unico dal titolo «Plant Life Assessment Network» (in prosieguo: il «progetto PLAN»).

2
Il 22 dicembre 1997 la Comunità, rappresentata dalla Commissione, stipulava un contratto (n. 32.0166) con il sig. S. Klitgaard per la realizzazione del controllo tecnico della parte D del progetto PLAN (in prosieguo: il «contratto») di una durata di 48 mesi. Il ricorrente aveva cominciato a svolgere questo compito nell’ottobre 1997, prima della stipulazione formale del contratto.

Disposizioni contrattuali

3
L’art. 4.1 del contratto, che riguarda la retribuzione del ricorrente, stabilisce:

«La Commissione si impegna a pagare al contraente come corrispettivo per i suoi servizi nell’ambito di questo contratto l’importo massimo di ECU 81 000 (ottantunomila) come segue:

il 30% dopo la firma di questo contratto,

il 20% dopo l’accettazione da parte della Commissione della prima relazione annuale,

il 20% a seguito dell’accettazione da parte della Commissione della seconda relazione annuale,

il 20% dopo l’accettazione da parte della Commissione della terza relazione annuale,

il 10% dopo l’accettazione da parte della Commissione della relazione finale.

Si pattuisce che l’importo sopra menzionato comprenderà tutte le spese sostenute dal contraente nell’esecuzione del suo contratto, fatta eccezione per quelle che sono menzionate nell’articolo 5».

4
L’art. 5 del contratto, relativo alle spese di viaggio, stabilisce:

«5.1  Le spese di viaggio e di soggiorno del contraente, nonché tutte le spese per il trasporto del materiale o dei bagagli non accompagnati, direttamente collegate all’esecuzione dei compiti indicati nell’articolo 3 del presente contratto saranno rimborsate in conformità alle disposizioni particolari dell’allegato 4.

5.2    Tali spese saranno pagabili su presentazione di documenti scritti, come ricevute e matrici di biglietti».

5
L’allegato 4, lett. c), parte finale, del contratto prevede un massimale per le spese di viaggio:

«Le spese sopra descritte saranno coperte fino a un importo massimo di 27 000 ECU per il periodo contrattuale di 48 mesi».

6
L’art. 4.2, primo e secondo comma, del contratto, relativo al termine di pagamento, stabilisce:

«La Commissione si impegna a pagare le somme dovute in esecuzione del presente contratto entro il termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla data in cui essa approva o avrebbe dovuto approvare le relazioni (“data di approvazione”) sino alla data del debito del suo conto.

Tale termine può essere sospeso dalla Commissione in qualsiasi momento nei 60 giorni a decorrere dalla data di approvazione con la notifica al contraente interessato che le domande di pagamento corrispondenti non sono ammissibili perché il credito è inesigibile, o perché i documenti giustificativi richiesti non sono stati prodotti, ovvero in quanto la Commissione ritiene necessario procedere ad accertamenti complementari. Il termine continua a decorrere dalla data di registrazione delle domande di pagamento correttamente compilate».

7
L’art. 3, lett. b), dell’allegato 1 del contratto disciplina l’approvazione della relazione finale da parte della Commissione:

«Tale relazione descrive l’insieme dei lavori effettuati nonché i risultati ottenuti in esecuzione del contratto. Essa doveva anche contenere un compendio dei più importanti risultati ottenuti.

(…)

Tale relazione si considera accettata dalla Commissione qualora, entro il termine di un mese successivo alla ricezione della relazione finale (…), essa non abbia espressamente comunicato al contraente le sue osservazioni».

8
Ai termini dell’art. 8 del contratto il Tribunale è competente a statuire su qualsiasi controversia riguardante il contratto, il quale è disciplinato, ai sensi dell’art. 7, dal diritto danese.

Fatti

9
Il 1° aprile 1998, in conformità all’art. 4.1 del contratto, la Commissione versava al ricorrente la prima quota pari a EUR 24 300.

10
Con lettera 30 novembre 1998 il ricorrente invitava la Commissione, da una parte, a versargli la seconda quota pari a EUR 16 200 e, dall’altra, a rimborsargli le spese di viaggio per il periodo 1° ottobre‑30 novembre 1998.

11
Con lettera 25 febbraio 1999 la Commissione respingeva la domanda di rimborso delle spese di viaggio precisando quanto segue:

«Come Lei certamente sa, un importo di 3 500 ECU era stato inizialmente previsto per ciascun progetto di controllo tecnico e le spese sostenute (oltre le spese di partecipazione al PLAN e i costi relativi). Tale importo totale era di 81 000 ECU nel caso della parte D (v. allegato 1: tabella dei costi di rete).

Purtroppo, a causa di un errore tipografico, la versione finale del Suo contratto stabiliva:

“Si pattuisce che l’importo sopra menzionato comprenderà tutte le spese sostenute dal contraente nell’esecuzione del suo contratto, fatta eccezione per quelle che sono menzionate nell’articolo 5”.

Il contratto definitivo avrebbe naturalmente dovuto leggersi come segue:

“Si pattuisce che l’importo sopra menzionato comprenderà tutte le spese sostenute dal contraente nell’esecuzione del suo contratto, comprese quelle che sono menzionate nell’articolo 5”.

Ci auguriamo che la firma della clausola addizionale compiegata non Le creerà alcuna difficoltà».

12
Con lettere 3 marzo e 26 marzo 1999 il ricorrente respingeva la proposta della Commissione 25 febbraio 1999 in quanto la retribuzione non sarebbe stata più proporzionale alla sua prestazione. Egli trasmetteva due bozze di clausole addizionali che miravano a limitare le prestazioni previste dal contratto, oppure ad esigere il rimborso delle spese di viaggio in aggiunta agli importi stabiliti dall’art. 4.1 del contratto.

13
Il 17 maggio 1999 la Commissione versava la seconda quota di EUR 16 200, comprese le spese di viaggio.

14
Con lettera 20 maggio 1999 il ricorrente informava la Commissione che tutte le attività contemplate dal contratto sarebbero state sospese a decorrere dal 1° giugno 1999 qualora la Commissione non avesse accettato di pagare le spese di viaggio in aggiunta agli importi stabiliti dall’art. 4.1 del contratto o di limitare le prestazioni previste dal contratto. Egli trasmetteva due bozze di clausole addizionali in proposito.

15
Con lettera 16 giugno 1999 la Commissione trasmetteva al ricorrente due bozze di clausole addizionali del contratto, l’una vertente sulla retribuzione del ricorrente e l’altra sulle prestazioni dello stesso. In forza della prima clausola, la retribuzione del ricorrente veniva espressamente limitata a EUR 81 000, comprese le spese di viaggio. In compenso, in forza della seconda clausola, i compiti del ricorrente venivano limitati, in particolare in quanto a decorrere dal 1° giugno 1999 non era più richiesta la sua partecipazione alle riunioni di rete.

16
Con lettera 18 giugno 1999 il ricorrente rispondeva che la proposta della Commissione 16 giugno 1999 corrispondeva in sostanza alla sua seconda proposta del 20 maggio 1999. Il ricorrente dichiarava quanto segue:

«Non appena saranno stati ricevuti i due originali della prima e della seconda clausola addizionale, un esemplare di ciascuno di essi sarà rispedito firmato alla condizione espressa che le ultime quote contrattuali vengano pagate entro i termini».

17
Il 7 luglio 1999 il ricorrente firmava e rispediva alla Commissione le due bozze di clausole addizionali, che però andavano smarrite. Il ricorrente le ritrasmetteva il 24 settembre 1999 e la Commissione le firmava il 29 settembre 1999.

18
La Commissione pagava la terza e la quarta quota, su presentazione delle relazioni annuali corrispondenti, il 21 dicembre 1999 e il 12 dicembre 2000.

19
Con lettera 30 novembre 2001 il ricorrente inviava quella che definisce una «relazione annuale» e invitava la Commissione a pagare l’ultima quota. La Commissione riceveva la lettera il 4 dicembre 2001.

20
Con messaggio elettronico del 17 dicembre 2001 la Commissione invitava il ricorrente a presentarle, con lo stesso mezzo, la relazione ricevuta in versione cartacea il 4 dicembre 2001. Inoltre, essa chiedeva al ricorrente di fornirle talune informazioni sui lavori effettuati durante l’intero periodo contrattuale.

21
Tramite messaggio elettronico del 19 dicembre 2001 il ricorrente trasmetteva l’informazione richiesta dalla Commissione.

22
Con lettera 30 gennaio 2002 la Commissione comunicava al ricorrente che la sua domanda di pagamento 30 novembre 2001 avrebbe potuto essere soddisfatta solo qualora egli avesse prodotto i documenti giustificativi delle sue spese di viaggio per la totalità del periodo contrattuale.

23
Con lettera 31 gennaio 2002 il ricorrente ricordava alla Commissione che essa non aveva pagato entro il termine l’ultima quota contrattuale per un importo di EUR 8 100. Inoltre, egli chiedeva il rimborso delle spese di viaggio per un importo di EUR 19 867,40, richiamandosi alla sua lettera 18 giugno 1999, secondo la quale la sua accettazione della prima clausola addizionale dipendeva dall’osservanza del termine di pagamento delle quote restanti.

24
Con lettere 4 febbraio e 12 marzo 2002 il ricorrente contestava la domanda della Commissione relativa ai documenti giustificativi delle spese di viaggio, asserendo che la Commissione tentava di ritardare il pagamento dell’ultima quota. Inoltre, egli reiterava la domanda di pagargli l’ultima quota entro il 1° aprile 2002 e di rimborsargli le spese di viaggio entro il 1° maggio 2002.

25
Il 18 aprile 2002 la Commissione riceveva i documenti giustificativi richiesti.

26
La Commissione versava l’ultima quota il 15 maggio 2002. Cionondimeno, non avendo la Commissione dato seguito alla domanda di rimborso delle spese di viaggio, il ricorrente ha proposto il ricorso in oggetto il 10 ottobre 2002.


Conclusioni delle parti

27
Il richiedente conclude che la Commissione sia condannata:

a versargli l’importo di EUR 19 867,40 come rimborso delle spese di viaggio, più gli interessi al tasso di sconto della Banca di Danimarca maggiorato del 5% a decorrere dal 30 aprile 2002 fino all’avvenuto pagamento;

a versargli l’importo di EUR 592,95 come spese di recupero, più gli interessi al tasso di sconto della Banca di Danimarca maggiorato del 5% a decorrere dal 30 marzo 2002 fino all’avvenuto pagamento;

alle spese.

28
Inoltre, il ricorrente chiede, a titolo di misure d’organizzazione del procedimento, che la Commissione gli trasmetta taluni documenti, in particolare una copia dell’accordo tra il CCR e la Commissione e la dotazione sulla quale è fondato tale accordo.

29
La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare il ricorrente alle spese.

30
La Commissione si oppone alla domanda di misure d’organizzazione del procedimento.


In diritto

Sulla domanda di condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 19 867,40

31
A sostegno della domanda il ricorrente assume che la Commissione gli è debitrice delle spese di viaggio da lui sostenute nell’esecuzione del contratto, che ammontano a EUR 19 867,40 più gli interessi. In proposito, il ricorrente fa valere, in sostanza, due argomenti principali e un argomento in subordine.

32
In primo luogo il ricorrente ammette di aver accettato di limitare la sua retribuzione totale a EUR 81 000, spese di viaggio comprese, con due clausole addizionali, una delle quali modifica l’art. 4.1 del contratto, stipulato il 29 settembre 1999. Tuttavia, a suo avviso, le suddette clausole addizionali sono nulle e l’art. 4.1 del contratto si applica di conseguenza, secondo i termini della sua versione iniziale convenuta il 22 dicembre 1997.

33
In secondo luogo il ricorrente asserisce che l’art. 4.1 del contratto, stando ai termini della sua versione iniziale, esclude dall’importo di EUR 81 000 le spese di viaggio sostenute nell’esecuzione del contratto e quindi gli conferisce il diritto al rimborso di tali spese in aggiunta a tale importo.

34
In subordine il ricorrente asserisce che la Commissione ha comunque tacitamente accettato, al momento dell’esecuzione del contratto, di rimborsargli tutte le spese di viaggio da lui sostenute in aggiunta all’importo di EUR 81 000.

Sulla nullità delle due clausole addizionali

    Argomenti delle parti

35
Per quanto riguarda la nullità delle due clausole addizionali, il ricorrente in primo luogo asserisce di avere, nel corso delle trattative, posto come condizione per la loro validità l’osservanza del termine di pagamento delle quote restanti, condizione che la Commissione avrebbe accettato. In secondo luogo, egli asserisce che, avendo la Commissione pagato con ritardo l’ultima quota, tale condizione non è stata osservata, di guisa che queste due clausole addizionali sono nulle.

36
Per quanto riguarda il pagamento tardivo dell’ultima quota, il ricorrente asserisce che la data di scadenza era il 4 marzo 2002. Quindi, avendo pagato l’ultima quota il 15 maggio 2002, la Commissione non avrebbe osservato il termine di pagamento previsto dall’art. 4.2, primo comma, del contratto.

37
Infatti, in conformità all’art. 4.1 del contratto, la Commissione avrebbe ricevuto la sua relazione sull’esecuzione del contratto il 4 dicembre 2001. Non avendo la Commissione presentato osservazioni sulla suddetta relazione entro il mese successivo, la relazione sarebbe stata considerata approvata il 4 gennaio 2002, in conformità all’art. 3, lett. b), dell’allegato 1, del contratto. In proposito, il ricorrente aggiunge che il fatto che la Commissione ne abbia ricevuto una versione elettronica il 19 dicembre 2001 non consente di dedurre che la relazione finale sia stata ricevuta in tale data. Ai sensi dell’art. 4.2, primo comma, del contratto, il termine di pagamento di 60 giorni sarebbe cominciato a decorrere il 4 gennaio 2002.

38
Il ricorrente contesta poi l’affermazione della Commissione secondo cui il termine di pagamento è stato sospeso. Infatti, poiché la Commissione afferma che le parti hanno pattuito una retribuzione fissa, non sarebbe stato necessario richiedere documenti giustificativi per le spese di viaggio. Inoltre, gli accertamenti complementari richiesti dalla Commissione non sarebbero stati chiaramente precisati nel contratto. Le parti non avrebbero peraltro convenuto che le domande di informazioni complementari avrebbero avuto un effetto sospensivo sul termine di pagamento. Inoltre, non avendo chiesto accertamenti entro il termine convenuto, la Commissione non sarebbe stata legittimata a sospendere il termine.

39
Infine, il ricorrente asserisce che, nei quattro anni di esecuzione del contratto, la Commissione non ha contestato il modo in cui egli presentava le sue domande di rimborso delle spese di viaggio, presentando in particolare semplici riassuntivi senza allegarvi documenti giustificativi. Quindi, tale modalità di presentazione sarebbe divenuta un elemento del contratto.

40
La Commissione ribatte di aver effettuato il pagamento dell’ultima quota entro il termine previsto dall’art. 4.2 del contratto.

41
Anzitutto, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il termine di pagamento sarebbe cominciato a decorrere il 19 gennaio 2002, un mese dopo la ricezione di una versione elettronica della relazione del ricorrente e dei dati necessari per poterla qualificare relazione finale ai sensi dell’art. 3, lett. b), dell’allegato 1 del contratto.

42
In secondo luogo, ai sensi dell’art. 4.2, secondo comma, del contratto, il termine di pagamento, secondo la Commissione, è stato sospeso dal 30 gennaio 2002, data in cui essa ha chiesto al ricorrente di fornire i documenti giustificativi, all’8 aprile 2002, data del ricevimento dei documenti richiesti. Quindi, tenendo conto della sospensione, 38 giorni sarebbero trascorsi tra il 19 gennaio 2002, data di accettazione della relazione finale, e il 15 maggio 2002, data del pagamento.

43
La Commissione confuta l’argomento del ricorrente secondo cui essa non poteva chiedere documenti giustificativi. Il fatto che si trattasse di un accordo su un prezzo fisso non le impediva, a suo avviso, di chiedere accertamenti complementari ai sensi dell’art. 4.2, secondo comma, del contratto.

44
Essa ritiene, al contrario, che la clausola di sospensione del pagamento mirasse a consentirle di assicurarsi che avrebbe ottenuto informazioni dettagliate sulle spese di viaggio effettivamente sostenute. Essa fa valere che non poteva rimborsare le spese di viaggio che eccedevano il massimale di EUR 27 000 e che, qualora le spese effettivamente sostenute fossero state inferiori a tale massimale, essa avrebbe potuto chiedere una riduzione dell’importo del contratto, un diritto che essa non ha però esercitato nel caso di specie a causa dell’errore commesso nella redazione dell’art. 4.1 del contratto.

45
La Commissione confuta anche l’asserzione del ricorrente secondo cui il carattere sospensivo delle domande di accertamenti complementari non era previsto nel contratto. Al contrario, l’art. 4.2, secondo comma, del contratto avrebbe previsto chiaramente che il termine di pagamento poteva essere sospeso qualora essa avesse ritenuto necessario procedere ad accertamenti complementari. Questa pattuizione era precisa, secondo la Commissione: essa le dava il diritto di esigere documenti giustificativi.

46
Infine, per quanto riguarda l’asserzione del ricorrente secondo cui i semplici riassuntivi costantemente utilizzati per documentare tali spese di viaggio sono divenuti un «elemento dell’accordo tra le parti» che sostituisce l’art. 4.2, secondo comma, del contratto, la Commissione afferma che il non avere fatto valere prima, in quanto parte contraente, il suo diritto di chiedere più ampi documenti giustificativi non significa che essa avesse rinunciato a tale diritto. Essa aggiunge che era importante poter controllare gli atti giustificativi delle spese di viaggio al termine del contratto.

    Giudizio del Tribunale

47
Le parti non sono d’accordo, da un lato, sul dies a quo del termine di pagamento dell’ultima quota e, dall’altro, sul se la Commissione potesse sospendere il termine di pagamento.

48
Per quanto riguarda la data di decorrenza del termine di pagamento, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 4.2, primo comma, del contratto, il termine di pagamento di 60 giorni comincia a decorrere dalla data di approvazione della relazione finale presentata dal ricorrente in conformità all’art. 4.1 del contratto. Secondo l’art. 3, lett. b), dell’allegato 1 del contratto, la relazione finale deve descrivere l’insieme dei lavori effettuati, nonché i risultati ottenuti in esecuzione del contratto. Inoltre, secondo tale clausola si ritiene approvata la relazione finale qualora la Commissione non formuli osservazioni entro un mese dalla sua presentazione.

49
Nel caso di specie, dal fascicolo risulta che, come è stato indicato dalle parti in udienza, la relazione ricevuta dalla Commissione il 4 dicembre 2001 conteneva unicamente informazioni relative al quarto anno di esecuzione del contratto e non informazioni relative all’insieme dei quattro anni di esecuzione del contratto come previsto da quest’ultimo. Inoltre, il 17 dicembre 2001 la Commissione ha chiesto al ricorrente di fornire talune informazioni complementari relative all’esecuzione del contratto per l’intero periodo contrattuale. Risulta così che il ricorrente ha soddisfatto i requisiti relativi al contenuto della relazione finale solo il 19 dicembre 2001, data in cui ha fornito alla Commissione le informazioni richieste. Dato che la Commissione non ha presentato osservazioni sulla relazione finale nel mese successivo, tale relazione si considera approvata il 19 gennaio 2002. Quindi, il termine di pagamento di 60 giorni è cominciato a decorrere il 19 gennaio 2002.

50
Per quanto riguarda il se nel caso di specie la Commissione potesse sospendere il termine di pagamento, dal fascicolo risulta che, come è stato detto dalle parti in udienza, il ricorrente, invece di fornire alla Commissione documenti giustificativi sulle spese di viaggio sostenute nell’eseguire il contratto, si è limitato ad allegare riassuntivi a ciascuna delle relazioni presentate in forza dell’art. 4.1 del contratto. Risulta anche dal fascicolo che la Commissione, con la lettera 30 gennaio 2002, ha chiesto al ricorrente di fornire i documenti giustificativi per tutte le spese di viaggio sostenute nell’eseguire il contratto avvertendolo che tale richiesta comportava la sospensione del termine di pagamento.

51
In proposito, l’asserzione del ricorrente secondo cui non era presumibile che la Commissione chiedesse documenti giustificativi, giacché le parti erano d’accordo su una retribuzione fissa, dev’essere respinta. Infatti, l’allegato 4, lett. c), del contratto, che non è stato modificato dalla prima clausola addizionale, limita il rimborso delle spese di viaggio del ricorrente all’importo di EUR 27 000. Non risulta quindi dal contratto che le parti avessero fissato un importo determinato per il rimborso delle spese di viaggio. Inoltre, risulta espressamente dall’art. 5.2 del contratto, che non è stato modificato dalla prima clausola addizionale, che le spese di viaggio erano pagabili su presentazione dei documenti giustificativi.

52
Dev’essere anche respinta l’asserzione del ricorrente che il diritto della Commissione di chiedere accertamenti complementari non era chiaramente stabilito nel contratto, che una siffatta domanda non ha l’effetto di sospendere il termine di pagamento e che la sua domanda nel caso di specie è stata tardiva. Infatti, l’art. 4.2, secondo comma, del contratto conferisce alla Commissione il diritto di sospendere il termine di pagamento nei 60 giorni successivi all’approvazione di ciascuna delle relazioni presentate dal ricorrente ai sensi dell’art. 4.1 del contratto se «ritiene necessario procedere ad accertamenti complementari».

53
Infine, devono essere disattese le asserzioni del ricorrente secondo le quali la Commissione ha rinunciato al suo diritto di esigere accertamenti complementari in forza dell’art. 4.2, secondo comma, del contratto. Infatti, la circostanza che essa non abbia chiesto documenti giustificativi in una fase anteriore al pagamento dell’ultima quota non è, di per sé, sufficiente per concludere che abbia rinunciato a tale diritto.

54
Pertanto, poiché il termine di pagamento è stato sospeso dal 30 gennaio 2002, data in cui la Commissione ha chiesto al ricorrente i documenti giustificativi relativi alle spese di viaggio, al 18 aprile 2002, data in cui i documenti giustificativi richiesti sono stati ricevuti dalla Commissione, solo 38 giorni sono trascorsi tra l’approvazione della relazione finale, il 19 gennaio 2002, e il pagamento dell’ultima quota da parte della Commissione il 15 maggio 2002.

55
Occorre, quindi, respingere l’asserzione del ricorrente secondo cui il pagamento dell’ultima quota è stato tardivo. Pertanto, senza che sia necessario accertare se la validità delle due clausole addizionali del contratto fosse condizionata dall’osservanza del termine di pagamento delle quote restanti, l’argomento del ricorrente secondo cui le suddette clausole addizionali sono nulle dev’essere disatteso.

56
Pertanto, non occorre statuire sull’argomento del ricorrente secondo cui l’art. 4.1 del contratto, stando ai termini della sua versione iniziale, gli conferisce il diritto al rimborso delle spese di viaggio in aggiunta all’importo di EUR 81 000.

Sull’argomento prospettato in subordine, relativo all’accettazione tacita della Commissione di rimborsare le spese di viaggio sostenute dal ricorrente in aggiunta all’importo di EUR 81 000

57
In subordine il ricorrente fa valere che la Commissione, dopo la firma del contratto e delle sue clausole addizionali, ha, comunque, accettato tacitamente di rimborsare tutte le spese di viaggio sostenute in aggiunta all’importo di EUR 81 000. A tal uopo il ricorrente rinvia ai prospetti del numero di ore allegati a ciascuna relazione annuale presentata in forza dell’art. 4.1 del contratto e che non sarebbero mai stati contestati dalla Commissione.

58
La Commissione ribatte che, a seguito della stipulazione delle clausole addizionali al contratto, essa non ha fornito al ricorrente alcun motivo per credere che gli avrebbe rimborsato le sue spese effettive oltre l’importo di EUR 81 000. Al contrario, risulterebbe chiaramente dalle clausole addizionali stipulate tra le parti che questa non era la sua intenzione.

59
Il Tribunale rileva in proposito che il ricorrente ha allegato alle relazioni presentate in forza dell’art. 4.1 del contratto taluni prospetti del numero di ore dedicate al progetto PLAN. Tali documenti non provano affatto che la Commissione abbia tacitamente accettato di pagare le spese di viaggio in aggiunta all’importo di EUR 81 000, contrariamente ai termini dell’art. 4.1 del contratto come modificato. Occorre quindi respingere tale argomento in quanto infondato.

60
Tenuto conto di quanto precede, la domanda di condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 19 867,40 dev’essere respinta senza che sia necessario disporre le misure di organizzazione richieste.

Sulla domanda di risarcimento delle spese di recupero

61
A sostegno della domanda di risarcimento delle spese di recupero, il ricorrente asserisce che la Commissione è tenuta a pagargli le spese di recupero che egli ha sostenuto per ottenere il pagamento dell’ultima quota.

62
In proposito, si è rilevato in precedenza che l’ultima quota è stata pagata entro il termine contrattuale. Ne consegue che la domanda di pagamento di EUR 592,95 come spese di recupero dev’essere respinta.


Sulle spese

63
A norma dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasto soccombente e avendo la Commissione chiesto la sua condanna alle spese, il ricorrente dev’essere condannato a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
Il ricorrente sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dalla Commissione.

Lindh

García-Valdecasas

Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 giugno 2004.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Lindh


1
Lingua processuale: il danese.