Language of document : ECLI:EU:C:2017:44

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

presentate il 26 gennaio 2017 (1)

Causa C29/16

HanseYachts AG

contro

Port d’Hiver Yachting SARL,

Société Maritime Côte d’Azur,

Compagnie Generali IARD SA

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stralsund (Tribunale del Land di Stralsund, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 27 – Litispendenza – Individuazione del giudice precedentemente adito – Articolo 30, punto 1 – Domanda giudiziale o atto equivalente – Nozione – Domanda di perizia giudiziaria per conservare o costituire prima del processo la prova di fatti idonei a fondare un’azione giudiziaria successiva – Azione nel merito proposta successivamente dinanzi a un giudice del medesimo Stato membro»







I –    Introduzione

1.        La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stralsund (Tribunale del Land di Stralsund, Germania) verte sul regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2), e più precisamente, in sostanza, sull’interpretazione del suo articolo 30, punto 1, in relazione all’articolo 27 (3).

2.        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra una società tedesca e alcune società francesi in merito alla responsabilità che può sorgere in capo alla prima a causa di un’avaria occorsa a una barca che essa ha costruito e venduto a una di queste ultime. Detta avaria ha dato luogo a vari procedimenti avviati dinanzi a giudici di Stati membri diversi.

3.        Anzitutto, è stato adito un tribunale francese, dall’acquirente iniziale della barca interessata, con un ricorso con cui si chiedeva l’esecuzione di una perizia giudiziaria al fine di costituire, prima di un processo, la prova di fatti idonei a fondare un’azione giudiziaria successiva, ai sensi dell’articolo 145 del codice di procedura civile francese (in prosieguo: il «CPC»), operazione che costituisce una misura istruttoria comunemente denominata «in futurum» (4).

4.        A seguito del deposito della relazione peritale, avvenuto tre anni dopo, il venditore e costruttore tedesco ha adito il giudice del rinvio con un’azione di accertamento negativo, volta a far dichiarare che le convenute nel procedimento principale non avevano alcun diritto da far valere nei suoi confronti in relazione alla barca in questione. Alcune settimane dopo tale azione, è stata proposta un’altra azione di merito (5) da parte dell’acquirente iniziale, dinanzi a un secondo tribunale francese, al fine di ottenere il risarcimento del danno da essa asserito nonché il rimborso delle spese di perizia.

5.        Il giudice del rinvio si domanda se, ancorché quest’ultima azione sia successiva all’azione con cui esso è stato adito, esso debba ugualmente sospendere il procedimento in qualità di «giudice successivamente adito», ai sensi dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, a causa del procedimento volto all’ottenimento di prove avviato in Francia diversi anni prima dell’introduzione del procedimento pendente al suo cospetto. Il giudice del rinvio ritiene, infatti, che un siffatto procedimento probatorio possa costituire un tutt’uno con l’azione di merito proposta successivamente nel medesimo Stato membro, nel senso che quest’ultima sarebbe continuazione materiale della prima.

6.        Esso invita pertanto la Corte a determinare se, in caso di potenziale litispendenza, l’atto con il quale è stato adito il tribunale di uno Stato membro che ha disposto una misura istruttoria prima del processo possa costituire la «domanda giudiziale o un atto equivalente», ai sensi dell’articolo 30, punto 1, di detto regolamento, rispetto all’azione di merito proposta in seguito dinanzi ad un altro tribunale del medesimo Stato membro.

7.        Alla luce delle considerazioni che esporrò di seguito, ritengo che gli articoli 27 e 30 del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretati in modo combinato e che occorra rispondere in senso negativo alla questione sollevata, in sostanza, nella presente causa.

II – Contesto normativo

A –    Diritto dell’Unione

8.        Il regolamento n. 44/2001 è applicabile ratione temporis nel caso di specie (6).

9.        A termini del suo considerando 15, «[i]l funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera “pendente”. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo».

10.      Il capo II del regolamento n. 44/2001, relativo alla «Competenza», contiene una sezione 9 intitolata «Litispendenza e connessione».

11.      L’articolo 27 di tale regolamento, che figura in detta sezione, dispone quanto segue:

«1.      Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

2.      Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».

12.      Nella medesima sezione 9, l’articolo 30, punto 1, è formulato come segue:

«Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito:

1)      quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto (…)».

13.      Contenuto nella sezione 10 del medesimo capo, intitolata «Provvedimenti provvisori e cautelari», l’articolo 31 enuncia che «[i] provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro».

B –    Diritto francese

14.      A termini dell’articolo 145 del CPC, contenuto nel Libro I: «Disposizioni comuni a tutti gli organi giurisdizionali», titolo VII: «L’amministrazione giudiziaria della prova», sottotitolo II: «Misure istruttorie», di tale codice, «[q]ualora sussista un motivo legittimo per conservare o costituire, prima del processo, la prova dei fatti da cui potrebbe dipendere la soluzione di una controversia, le misure istruttorie previste dalla legge possono essere disposte su richiesta di qualsiasi parte interessata, dietro presentazione di una domanda o con procedimento sommario».

III – Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

15.      Dalla decisione di rinvio e dal fascicolo trasmesso alla Corte risulta che la HanseYachts AG è una società che si occupa della costruzione e della vendita di barche e che ha sede a Greifswald (Germania), località situata nella circoscrizione territoriale del giudice del rinvio.

16.      Con contratto del 14 aprile 2010, la HanseYachts ha venduto alla Port d’Hiver Yachting SARL, con sede legale in Francia, una barca a motore da essa costruita, che è stata consegnata il 18 maggio 2010 a Greifswald e in seguito trasportata in Francia.

17.      Tale barca è stata rivenduta dalla Port d’Hiver Yachting alla Société Maritime Côte d’Azur (in prosieguo: la «SMCA»), anch’essa avente sede in Francia.

18.      Il 1o agosto 2011, la HanseYachts e la Port d’Hiver Yachting hanno stipulato un contratto di distribuzione che conteneva una clausola attributiva della competenza a favore dei giudici di Greifswald, designava la legge tedesca quale diritto sostanziale applicabile e prevedeva che detto contratto sostituisse tra le parti tutti i loro precedenti accordi scritti o verbali.

19.      A seguito di un’avaria occorsa nell’agosto 2011 a uno dei motori della barca, la SMCA ha adito il tribunal de commerce de Marseille (Tribunale di commercio di Marsiglia, Francia), con una citazione per procedimento sommario notificata il 22 settembre 2011 alla Port d’Hiver Yachting, allo scopo di chiedere una perizia giudiziaria prima del processo fondata sull’articolo 145 del CPC. Essa ha citato inoltre la Volvo Trucks France, in qualità di costruttore di tali motori.

20.      Nel 2012, la Compagnie Generali IARD SA (in prosieguo: la «Generali IARD») è intervenuta volontariamente nel procedimento, in qualità di assicuratore della Port d’Hiver Yachting. La HanseYachts è stata parimenti citata nel procedimento, in qualità di costruttore della barca interessata, nel corso del 2013.

21.      Il perito incaricato dal tribunal de commerce de Marseille (Tribunale di commercio di Marsiglia) ha depositato la propria relazione definitiva il 18 settembre 2014.

22.      Il 21 novembre 2014, la HanseYachts ha adito il Landgericht Stralsund (Tribunale del Land di Stralsund) con una domanda di accertamento negativo volta a far dichiarare che la Port d’Hiver Yachting, la SMCA e la Generali IARD non vantavano alcun credito nei suoi confronti relativamente all’imbarcazione di cui trattasi.

23.      Il 15 gennaio 2015, la SMCA ha citato la Port d’Hiver Yachting, la Volvo Trucks France e la HanseYachts dinanzi al tribunal de commerce de Toulon (Tribunale di commercio di Tolone, Francia), al fine di ottenere la loro condanna in solido a risarcire i danni da essa asseritamente subiti a causa dell’avaria contestata e a rimborsarle le spese del procedimento di perizia giudiziaria.

24.      Poiché le convenute nel procedimento principale hanno sollevato un’eccezione di litispendenza basata sull’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, il giudice del rinvio si domanda se esso debba, in quanto «giudice successivamente adito», sospendere il procedimento finché non sia accertata la competenza del tribunal de commerce de Toulon (7) (Tribunale di commercio di Tolone), ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo, o se, al contrario, esso possa considerarsi il «giudice precedentemente adito» ai sensi di tale disposizione e, di conseguenza, dichiarare ricevibile l’azione nel procedimento principale (8) per poi procedere all’esame della fondatezza di quest’ultima.

25.      A suo avviso, dovrebbe essere adottata quest’ultima soluzione qualora la Corte giudicasse che il procedimento dinanzi ai giudici francesi è stato introdotto soltanto con la citazione nel merito dinanzi al tribunal de commerce de Toulon (Tribunale di commercio di Tolone), notificata nel 2015, e quindi successivamente all’adizione del giudice del rinvio, avvenuta nel 2014.

26.      Per contro, potrebbe imporsi la prima soluzione se si ritenesse che la «domanda giudiziale o (…) atto equivalente» con cui i giudici francesi siano ritenuti aditi, ai sensi dell’articolo 30, punto 1, del regolamento n. 44/2001, sia costituita non già da detta citazione, bensì dalla domanda di perizia giudiziaria depositata nel 2011 presso il tribunal de commerce de Marseille (Tribunale di commercio di Marsiglia).

27.      Il giudice del rinvio ritiene che le condizioni della litispendenza di cui all’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento siano soddisfatte, in quanto l’azione di merito promossa dinanzi al tribunal de commerce de Toulon (Tribunale di commercio di Tolone) e l’azione pendente al suo cospetto sarebbero state proposte tra le stesse parti e avrebbero il medesimo oggetto e il medesimo titolo.

28.      In tale contesto, con decisione dell’8 gennaio 2016, pervenuta alla Corte il 18 gennaio 2016, il Landgericht Stralsund (Tribunale del Land di Stralsund) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Allorché il diritto processuale di uno Stato membro prevede un procedimento probatorio autonomo, nel quale con provvedimento del giudice viene disposta la perizia di un esperto (nella presente fattispecie: l’“expertise judiciaire” di diritto francese), e in tale Stato membro viene eseguito un procedimento probatorio autonomo di tal tipo, e successivamente, nello stesso Stato membro e tra le stesse parti, viene proposta un’azione basata sull’esito del procedimento probatorio:

Se in tal caso l’atto con cui è stato avviato il procedimento probatorio autonomo costituisca già la “domanda giudiziale o un atto equivalente” ai sensi dell’articolo 30, punto 1, del regolamento (…) n. 44/2001 o se si possa qualificare come “domanda giudiziale o (…) atto equivalente” solo l’atto con cui è stata avviata l’azione giudiziale».

29.      Sono state presentate osservazioni scritte dalle società HanseYachts, Port d’Hiver Yachting, SMCA e Generali IARD nonché dalla Commissione europea. Il governo francese ha fornito una risposta scritta ai quesiti ad esso rivolti dalla Corte ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura. Non si è svolta udienza.

IV – Analisi

A –    Osservazioni preliminari

30.      Prima di procedere all’analisi sostanziale della questione sottoposta alla Corte, desidero esporre alcune osservazioni riguardanti i limiti dell’esame che quest’ultima dovrà effettuare.

31.      In primo luogo, va osservato che, nella presente causa, la Corte non è investita della problematica dei rispettivi fondamenti di competenza internazionale del giudice del rinvio e del tribunal de commerce de Toulon (Tribunale di commercio di Tolone), nonostante le indicazioni fornite da detto giudice al riguardo (9) e malgrado le riserve espresse in proposito da alcune delle parti che hanno presentato osservazioni alla Corte, segnatamente per il fatto dell’esistenza nel caso di specie di una clausola di elezione del foro (10).

32.      Spetterà a ciascuno di tali giudici nazionali pronunciarsi sulla propria competenza, alla luce dei fatti all’origine del procedimento principale e conformemente alle regole di competenza risultanti dal diritto dell’Unione, nella fattispecie contenute nelle disposizioni del regolamento n. 44/2001, quali interpretate nella giurisprudenza della Corte ad esse relativa (11).

33.      Rammento, in particolare, che la regola di risoluzione della litispendenza contenuta nell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 non tende a stabilire una distinzione, meno ancora una gerarchia, tra i diversi criteri di competenza previsti da detto regolamento e che tale regola procedurale, consistente nel dare la priorità all’eventuale competenza del giudice adito per primo, si basa unicamente sull’ordine cronologico in cui i giudici di cui trattasi sono stati aditi (12).

34.      Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, spetta esclusivamente al giudice del rinvio valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa al suo esame, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini dell’adozione della sua sentenza sia la rilevanza delle questioni che propone alla Corte (13).

35.      A tal riguardo mi limiterò a rilevare che, alla luce degli elementi della controversia principale esposti dal giudice del rinvio – in particolare, tenuto conto della località in cui il bene in questione risulta essere stato consegnato dal costruttore e venditore (HanseYachts) al primo acquirente (Port d’Hiver Yachting) – (14), non vi è luogo a considerare, prima facie, che una decisione con cui tale giudice dichiarasse la propria competenza internazionale, almeno nei confronti di dette parti, sia manifestamente infondata e che la questione pregiudiziale sollevata sia irrilevante in quanto inutile ai fini della decisione di tale controversia (15).

36.      In secondo luogo, considerati i differenti punti di vista espressi dal giudice del rinvio e dalle parti che hanno depositato osservazioni in merito alle norme di diritto nazionale applicabili nel caso di specie, segnatamente riguardo al regime giuridico delle misure istruttorie in futurum previste dall’articolo 145 del CPC, sottolineo che la questione dell’esatta interpretazione delle disposizioni del diritto interno di uno Stato membro non può essere risolta dalla Corte (16).

37.      Infatti, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, la Corte può pronunciarsi soltanto sull’interpretazione o sulla validità degli atti dell’Unione di cui all’articolo 267 TFUE (17). Essa, nondimeno, chiamata a fornire ai giudici nazionali risposte utili al fine di consentire loro di statuire nel procedimento principale, può offrire a tali giudici, in uno spirito di cooperazione, le indicazioni che ritenga necessarie, a partire dall’insieme di elementi di cui dispone (18). Qualora sussista un’incertezza sul contenuto delle disposizioni di diritto interno considerate, la Corte si sforza di pronunciarsi tenendo conto di tale fattore (19).

38.      Infine, la Corte ha ripetutamente dichiarato che le nozioni contenute nel regolamento n. 44/2001 devono essere interpretate, in linea di principio, in modo autonomo, vale a dire alla luce degli obiettivi propri delle disposizioni di tale strumento, e non già in funzione degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, al fine di assicurare l’applicazione uniforme di tali disposizioni (20). Pertanto, l’interpretazione delle regole di competenza enunciate da detto regolamento, e più in particolare quelle contenute negli articoli 27 e 30, non deve dipendere né dalle concezioni adottate dai legislatori o nella giurisprudenza di tali Stati (21), né dalle specificità della controversia principale (22).

B –    Sulla formulazione della questione sottoposta alla Corte

39.      Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio domanda alla Corte, in sostanza, se, allorché il diritto di uno Stato membro prevede un procedimento probatorio che consente di ottenere una perizia giudiziaria prima del processo e un’azione di merito viene in seguito promossa in tale Stato sulla base dei risultati di detto procedimento e tra le medesime parti, occorra considerare che l’atto che ha dato avvio al procedimento probatorio costituisce la «domanda giudiziale o un atto equivalente», ai sensi dell’articolo 30, punto 1, del regolamento n. 44/2001, o se tale qualificazione appartenga soltanto all’atto con cui è stata promossa l’azione di merito.

40.      Il giudice del rinvio sembra propendere per il primo approccio, che corrisponde alla tesi sostenuta dalle tre convenute nel procedimento principale, mentre la HanseYachts e la Commissione optano per il secondo approccio (23), che a mio avviso costituisce la via d’interpretazione corretta.

41.      Al pari della Commissione, ritengo necessario che la Corte riformuli la questione che le è stata sottoposta, per le seguenti ragioni.

42.      Anzitutto, rammento che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, quest’ultima deve fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, la Corte deve, all’occorrenza, riformulare le questioni che le sono sottoposte (24). Essa è tenuta inoltre a trarre dal complesso degli elementi forniti da tale giudice, in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, le disposizioni del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia pendente dinanzi ad esso, anche quando nel testo delle questioni pregiudiziali non si faccia eventualmente riferimento a tali disposizioni (25).

43.      Nel caso di specie, sebbene, sul piano formale, la questione pregiudiziale riguardi direttamente soltanto l’articolo 30, punto 1, del regolamento n. 44/2001, tale circostanza non osta a che la Corte fornisca al giudice del rinvio tutti gli altri elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione idonei a consentirgli di statuire sulla causa pendente dinanzi ad esso.

44.      Orbene, dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, affinché possa determinare se sia tenuto a sospendere il procedimento in applicazione dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, il giudice del rinvio ha bisogno di sapere se, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, esso debba considerarsi «successivamente adito» ai sensi di tale disposizione, tenuto conto della data – che la Corte deve individuare alla luce di detto articolo 30 – in cui è stata proposta, dinanzi a un tribunale francese, una domanda tra le stesse parti avente, secondo il giudice del rinvio, il medesimo oggetto e il medesimo titolo. Occorre quindi, a mio avviso, procedere ad un’interpretazione congiunta degli articoli 27 e 30 di tale regolamento.

45.      Per contro, non mi sembra utile, nella presente causa, definire in quanto tale la nozione di «provvedimenti provvisori e cautelari» di cui all’articolo 31 del regolamento n. 44/2001, poiché il giudice del rinvio si limita a suggerire, alla fine della sua decisione, la possibilità di tener conto della giurisprudenza della Corte relativa a tale nozione al fine di interpretare, per analogia, l’articolo 30 di detto regolamento (26).

46.      Alla luce di tali elementi, ritengo che la domanda di pronuncia pregiudiziale debba essere intesa come diretta, in sostanza, a determinare se, in caso di potenziale litispendenza, la data in cui è stato avviato un procedimento volto ad ottenere una misura istruttoria prima del processo possa costituire la data in cui «è considerato adito», ai sensi dell’articolo 30, punto 1, del regolamento n. 44/2001, un giudice chiamato a statuire su una domanda di merito proposta nel medesimo Stato membro in seguito al risultato di tale misura, nei limiti in cui il procedimento probatorio e la successiva domanda di merito possano costituire una medesima entità processuale.

47.      Qualora tale interpretazione fosse respinta, come raccomando, ne risulterebbe in concreto che un giudice di un altro Stato membro che, come nel procedimento principale, sia stato adito con un’azione di merito promossa dopo l’esito del procedimento probatorio ma prima dell’altra domanda di merito, proposta tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, debba essere considerato il «giudice precedentemente adito» ai sensi dell’articolo 27 di tale regolamento.

48.      Prima di soffermarci sull’interpretazione raccomandata, occorre confermare l’esattezza delle affermazioni preliminari del giudice del rinvio secondo le quali potrebbe sussistere una situazione di litispendenza, ai sensi di quest’ultimo articolo, in circostanze analoghe a quelle della controversia di cui esso è investito.

C –    Sulla potenziale sussistenza di una situazione di litispendenza ai sensi dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001

49.      Per giustificare la propria questione pregiudiziale, il Landgericht Stralsund (Tribunale del Land di Stralsund) parte dalla premessa che il procedimento pendente al suo cospetto possa entrare in conflitto con l’azione di merito promossa presso il tribunal de commerce de Toulon (Tribunale di commercio di Tolone) e che le regole relative alla litispendenza enunciate all’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 comporterebbero l’obbligo per il tribunale tedesco di sospendere il procedimento in quanto «giudice successivamente adito», qualora detta azione potesse ritenersi iniziata fin dalla fase del procedimento probatorio introdotto dinanzi al tribunal de commerce de Marseille (Tribunale di commercio di Marsiglia), con il quale essa formerebbe un’unica entità.

50.      Viceversa, mi sembra che il giudice del rinvio non ritenga di essere tenuto a sospendere il procedimento, a titolo di litispendenza, nel caso in cui i due procedimenti francesi fossero, al contrario, considerati separatamente l’uno dall’altro. A mio avviso, l’obbligo di sospendere il procedimento deve essere chiaramente escluso in tale ipotesi, alla luce degli elementi del diritto dell’Unione che esporrò di seguito, poiché, da una parte, l’azione di merito francese – singolarmente considerata – è stata avviata in una data successiva all’azione di merito tedesca e, dall’altra, il procedimento probatorio francese non aveva il medesimo titolo e il medesimo oggetto di quest’ultima né era più pendente, ormai, al momento dell’avvio della stessa.

51.      Rammento, invero, che l’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 disciplina unicamente le situazioni di litispendenza nelle quali giudici di Stati membri diversi si trovano investiti di procedimenti paralleli in grado di dare luogo a decisioni incompatibili (27), vale a dire «[q]ualora (…) tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo». La Corte si è già pronunciata, in numerose occasioni, sull’interpretazione che occorre dare a tale tripla condizione di identità di parti, di oggetto e di titolo (28), sottolineando che la definizione di queste ultime nozioni deve essere elaborata in modo autonomo, alla luce del sistema e delle finalità del regolamento (29).

52.      Per quanto riguarda il primo di tali tre criteri cumulativi, dalla giurisprudenza della Corte risulta che esso è soddisfatto quando le parti siano le medesime in entrambi i procedimenti paralleli, anche se le loro posizioni processuali fossero eventualmente differenti (30).

53.      Nel caso di specie, poco importa che la parte ricorrente dinanzi ai giudici francesi, vale a dire la SMCA, sia parte convenuta dinanzi al giudice del rinvio, e viceversa per la HanseYachts (31). È parimenti irrilevante il fatto che l’identità delle parti non sia totale bensì parziale, come nel caso di specie, con la precisazione, tuttavia, che, in un’ipotesi del genere, il giudice successivamente adito è tenuto a dichiarare la propria incompetenza solo nei limiti in cui le parti della causa pendente al suo cospetto siano altresì parti di un procedimento avviato in precedenza, mentre il procedimento tra le altre parti può proseguire dinanzi a tale giudice (32).

54.      Per quanto riguarda il criterio dell’identità di titolo, la Corte ha precisato che quest’ultima nozione deve essere intesa come comprendente «i fatti e la norma giuridica addotta a fondamento della domanda» (33). La condizione relativa all’identità di oggetto, il quale è definito come corrispondente allo «scopo della domanda» (34) – concepito in senso lato (35) –, è talvolta trattata congiuntamente al precedente criterio nella giurisprudenza della Corte (36).

55.      Nella fattispecie, come afferma il giudice del rinvio, da detta giurisprudenza emerge che tali due criteri sono soddisfatti nel caso di una potenziale litispendenza tra una domanda volta a far dichiarare che un convenuto è responsabile di un danno e ad ottenerne la condanna al relativo risarcimento, come quella di cui è investito il tribunal de commerce de Toulon (Tribunale di commercio di Tolone) segnatamente nei confronti della HanseYachts, e una domanda del medesimo convenuto volta a far accertare di non essere responsabile di detto danno, come quella pendente dinanzi al Landgericht Stralsund (Tribunale del Land di Stralsund) su iniziativa della HanseYachts, poiché ciascuno di tali procedimenti è speculare rispetto all’altro (37).

56.      Tale constatazione non anticipa, tuttavia, la risposta da fornire alla questione sollevata dal giudice del rinvio, volta più in particolare a determinare se quest’ultimo debba ritenersi il «giudice successivamente adito», ai sensi dell’articolo 27 in combinato disposto con l’articolo 30 del regolamento n. 44/2001, per effetto di un’eventuale aggregazione in un’unica entità del procedimento probatorio avviato in un altro Stato membro e dell’azione di merito introdotta successivamente nel medesimo Stato, tesi che non condivido (38).

57.      Per completezza, preciso che ritengo impossibile considerare un’identità di titolo e di oggetto tra un’azione di merito, come quella del procedimento principale volta a far constatare l’assenza di responsabilità civile, e un procedimento volto ad ottenere una misura istruttoria prima del processo, come quello introdotto dinanzi al tribunal de commerce de Marseille (Tribunale di commercio di Marsiglia) per la perizia giudiziaria, ancorché i fatti all’origine di tali due procedimenti siano i medesimi. A mio avviso, una siffatta duplice identità deve essere negata, in quanto sia le norme giuridiche invocate dalle ricorrenti sia le finalità perseguite dalle medesime in ciascuna delle due categorie di procedimenti sono fondamentalmente diverse, e ciò indipendentemente dalle specificità del caso di specie.

58.      Infatti, come rileva la Commissione, il procedimento probatorio di cui trattasi nella fattispecie tende soltanto a far disporre una misura istruttoria in futurum, allo scopo di conservare o di costituire, prima del processo, la prova di fatti che potrebbero dar luogo ad una successiva azione di merito. Sebbene un siffatto procedimento possa presentare un carattere contraddittorio (39), il suo risultato finale – nella fattispecie, una perizia giudiziaria – non comporta comunque una valutazione sul merito dei diritti in questione – in questo caso, in materia di responsabilità civile. Al contrario, un’azione di merito come quella di cui è investito il giudice del rinvio ha lo scopo di far accertare l’assenza di responsabilità del ricorrente per quanto riguarda i danni derivanti dall’avaria occorsa alla barca da esso venduta. L’obiettivo del ricorrente è quindi quello di ottenere una decisione sul merito del diritto, per porre fine alla controversia. Pertanto, il rischio di decisioni incompatibili, sul quale è fondato il meccanismo di litispendenza previsto dall’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, mi sembra inesistente in presenza di procedimenti aventi oggetti così diversi.

59.      Le differenze fondamentali in tal modo constatate, tra un procedimento probatorio prima del processo e un’azione di merito basata sui risultati di tale procedimento, depongono, a mio avviso, contro la possibilità di ammettere, come ipotizza il giudice del rinvio, che l’atto che ha avviato tale primo procedimento costituisca anche l’atto introduttivo di quest’ultima.

D –    Sull’eventuale qualificazione dell’atto di avvio di un procedimento probatorio prima di qualsivoglia processo come equivalente all’atto introduttivo di un procedimento di merito successivo alla luce dell’articolo 30 del regolamento n. 44/2001

60.      La Corte è già stata chiamata ad interpretare l’articolo 30 del regolamento n. 44/2001 in combinato disposto con l’articolo 27 di quest’ultimo. In tale occasione, essa ha rilevato che detto regolamento non precisa in quali circostanze la competenza del giudice precedentemente adito debba essere considerata «accertata» ai sensi dell’articolo 27, il quale si limita a stabilire una regola procedurale basata sull’ordine cronologico nel quale sono stati aditi i giudici in questione, ma che l’articolo 30 definisce in modo uniforme e autonomo la data in cui un giudice è «considerato adito» ai fini dell’applicazione delle disposizioni di tale regolamento relative alla litispendenza (40).

61.      Sottolineo che, come indicano le prime parole utilizzate nell’articolo 30 del regolamento n. 44/2001, la regola sostanziale da esso enunciata si applica a tutte le disposizioni contenute nella sezione 9 di tale regolamento, vale a dire non solo a quelle applicabili in caso di litispendenza, contenute nell’articolo 27, ma anche a quelle applicabili in caso di connessione, contenute nell’articolo 28, e a quelle relative all’ipotesi particolare in cui la competenza esclusiva a conoscere di domande concorrenti spetti a più giudici, contenute nell’articolo 29. Occorre quindi che l’interpretazione da dare a detto articolo 30 sia adeguata a tutte queste diverse fattispecie.

62.      Nel caso di specie, per giustificare l’interpretazione ampia da esso suggerita, consistente nell’inglobare il procedimento probatorio nel procedimento di merito che vi fa seguito nel medesimo Stato membro, il giudice del rinvio fa leva, in primo luogo, sul testo dell’articolo 30 del regolamento n. 44/2001, dal quale risulta che l’adizione di un giudice può derivare non soltanto dalla «domanda giudiziale», ma anche da «un atto equivalente», quale potrebbe essere, a suo avviso, quello con cui è stato adito il giudice che ha disposto la misura istruttoria in futurum considerata.

63.      I lavori preparatori del regolamento n. 44/2001 non forniscono chiarimenti utili in merito a tale formula alternativa. Rilevo che quest’ultima figurava già nell’articolo 19, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1348/2000 (41), il cui testo è stato ispirato da uno strumento internazionale (42). Alla luce delle indicazioni relative alla nozione di «atto equivalente» ai sensi di quest’ultimo (43) e di una valutazione contenuta in una sentenza della Corte relativa alla Convenzione di Bruxelles (44), mi sembra molto dubbio che la tesi sostenuta dal giudice del rinvio possa essere accolta.

64.      Soprattutto, sottolineo che detto articolo 30 è formulato in termini che, essendo redatti al singolare, impediscono a mio avviso di ammettere tale tesi. Infatti, tale articolo definisce il momento nel quale «ungiudice è considerato adito» e si riferisce a tal fine, sia al punto 1 che al punto 2, alla data in cui «l’atto [è] depositato presso ilgiudice» (45) interessato, contrariamente ad altre disposizioni del medesimo regolamento, che menzionano «i giudici» di uno Stato membro nel loro insieme (46).

65.      Tale dato terminologico non è neutro, in particolare alla luce di circostanze come quelle del caso di specie, in cui il tribunale francese dinanzi al quale è stato introdotto il procedimento probatorio non è il medesimo che è stato investito dell’azione di merito supposta a continuazione di detto procedimento. Il fatto che tali due tribunali abbiano sede nel medesimo Stato membro è irrilevante rispetto alla regola di fissazione della data di adizione di un determinato giudice, quale enunciata da detto articolo 30.

66.      In secondo luogo, il giudice del rinvio invoca il fatto che l’articolo 30 del regolamento n. 44/2001 avrebbe lo scopo di evitare che le parti approfittino abusivamente delle differenze procedurali esistenti all’interno dell’Unione. Il rischio di «siluramento» menzionato da tale giudice non è certamente escluso (47), specialmente in presenza di un’azione di accertamento negativo, come quella oggetto del procedimento principale (48). Tuttavia, ritengo che il «forum shopping» non sia di per sé vietato dal regolamento n. 44/2001 e che, nel caso di specie, l’iniziativa processuale adottata dalla HanseYachts sia priva di carattere abusivo.

67.      Dal considerando 15 del regolamento n. 44/2001 (49) e dai lavori legislativi che hanno preceduto quest’ultimo (50) risulta che l’articolo 30 in parola è stato adottato allo scopo primario di ridurre i problemi e le incertezze del diritto causati dalla grande varietà dei meccanismi che esistevano negli Stati membri per determinare la data di adizione di un giudice, grazie a una regola sostanziale che consentisse di individuare tale data in modo semplice e uniformato (51).

68.      Le due serie di criteri enunciate ai punti 1 e 2 di tale articolo 30 istituiscono un meccanismo uniforme che, come afferma la HanseYachts, impedisce di procedere ad un’interpretazione delle nozioni che vi figurano mediante rinvio al contenuto delle diverse normative nazionali (52). Raccomando pertanto di adottare un’interpretazione non estensiva del significato da attribuire alle disposizioni di detto articolo 30, al fine di conformarsi agli obiettivi di uniformità e di certezza del diritto previsti dalle stesse (53).

69.      In terzo luogo, il giudice nazionale presenta, a sostegno della propria tesi, argomenti di ordine pratico, che non mi convincono. Esso sostiene che la perizia disposta, nella fattispecie, da un tribunale francese risponderebbe meglio alle questioni di diritto sostanziale che possono sorgere nell’ambito di un procedimento di merito avente luogo in Francia e che converrebbe evitare le spese eventualmente risultanti da una possibile audizione del perito in Germania. A mio avviso, le esigenze invocate sono lungi dall’essere insormontabili e considerazioni di tal genere non possono prevalere su quelle tratte tanto dal testo quanto dalla finalità dell’articolo 30 del regolamento n. 44/2001, che ho appena esposto.

70.      D’altronde, se si ritiene, come raccomando (54), che un procedimento probatorio prima del processo non abbia il medesimo titolo e il medesimo oggetto di una causa di merito, ai sensi dell’articolo 27 di detto regolamento, mi sembra difficile ammettere che l’atto che ha avviato tale procedimento possa ugualmente essere considerato «la domanda giudiziale o un atto equivalente», ai sensi dell’articolo 30, di una causa di merito consecutiva ai risultati di detto procedimento.

71.      La mancanza di unità processuale si accerta, più in particolare, alla luce dei dati del procedimento principale. Infatti, come osservano il governo francese e la Commissione, lo stesso testo dell’articolo 145 del CPC depone contro la tesi di una continuità materiale tra il procedimento probatorio previsto da detto articolo e il procedimento di merito successivo, poiché tale disposizione indica espressamente che la domanda di misura istruttoria prevista dev’essere presentata «prima di qualsivoglia processo», e non in correlazione con un’azione giudiziaria (55).

72.      La mia analisi trova conferma nel fatto che le conseguenze della misura istruttoria in futurum – nella fattispecie, la considerazione della relazione di perizia giudiziaria – non sono gestite dal giudice che ha disposto tale misura. Infatti, come rileva il governo francese, tale giudice esaurisce il proprio compito, in linea di principio, non appena emette una decisione che accoglie o respinge la domanda di una siffatta misura. Inoltre, detta decisione è priva di qualsiasi autorità di cosa giudicata nel procedimento principale (56).

73.      Aggiungasi che dopo il procedimento probatorio non è necessariamente promossa un’azione di merito, dato che, al termine della misura istruttoria, l’interessato, che non è obbligato ad agire in giudizio, può preferire una composizione amichevole della controversia o rinunciare a qualsiasi ricorso nei confronti della parte avversa. E anche quando venga promossa un’azione di merito, quest’ultima può essere esercitata dinanzi ad un altro giudice, come è avvenuto nel caso di specie, nel quale, si ricordi, la perizia è stata disposta dal tribunal de commerce de Marseille (Tribunale di commercio di Marsiglia), mentre l’azione di merito è stata promossa dinanzi al tribunal de commerce de Toulon (57) (Tribunale di commercio di Tolone).

74.      Al pari della HanseYachts e della Commissione, ritengo che la regola di sospensione relativa alla prescrizione, enunciata dall’articolo 2239 del codice civile francese (58), sulla quale il giudice del rinvio e la Port d’Hiver Yachting fanno leva per sostenere che sussiste un collegamento diretto tra una misura istruttoria in futurum e l’azione di merito promossa a valle, non possa validamente rimettere in discussione le considerazioni che precedono, poiché tale disposizione non dimostra l’esistenza dell’asserita unità processuale(59).

75.      Pertanto, a mio avviso, la continuità evocata dal giudice del rinvio manca in una fattispecie del genere. Mi sembra che tale giudice ammetta, del resto, che il procedimento probatorio in questione è giuridicamente dissociato dall’azione di merito, in particolare alla luce dell’articolo 145 del CPC (60), giacché, segnatamente a termini della sua questione pregiudiziale, esso stesso qualifica il primo come «autonomo» rispetto alla seconda.

76.      Alla luce di tutti questi elementi, sono dell’avviso che gli articoli 27 e 30 del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretati in modo combinato nel senso che, quando una causa di merito sia introdotta in uno Stato membro a seguito del risultato di una misura istruttoria in futurum, non si può ritenere che tale causa sia stata avviata fin dall’inizio del procedimento volto ad ottenere detta misura incardinato nel medesimo Stato. Pertanto, un tribunale di un altro Stato membro che sia stato adito, dopo tale procedimento probatorio ma prima dell’introduzione di detta causa di merito, con un’azione avente sia le stesse parti che il medesimo oggetto e il medesimo titolo di quest’ultima, non è tenuto a sospendere il procedimento a titolo di litispendenza in applicazione di detto regolamento, poiché esso non è il giudice successivamente adito.

77.      Come ho già affermato (61), mi sembra che nella presente causa non occorra interpretare l’articolo 31 del regolamento n. 44/2001. Tuttavia, a fini di completezza, rilevo che, al termine della motivazione della propria decisione, il giudice del rinvio menziona la possibilità di tener conto della sentenza St. Paul Dairy (62), vertente sull’articolo 24 della Convenzione di Bruxelles, il quale corrisponde in sostanza a detto articolo 31. In tale sentenza la Corte ha dichiarato che non rientravano nella qualificazione di «provvedimenti provvisori o cautelari», ai sensi di tale articolo 24, le misure istruttorie aventi l’unico obiettivo di consentire al ricorrente di valutare, prima del processo, le possibilità di successo di un’eventuale azione giudiziaria (63), segnatamente in ragione dell’esigenza di evitare il moltiplicarsi dei criteri di competenza giurisdizionale a proposito di un medesimo rapporto giuridico.

78.      Il giudice del rinvio suggerisce che le misure istruttorie previste dall’articolo 145 del CPC potrebbero corrispondere a quelle menzionate in detta sentenza e che la motivazione di quest’ultima potrebbe implicare, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 30 del regolamento n. 44/2001 che costituisce l’oggetto della sua questione pregiudiziale, che, quando una misura probatoria di tal genere sia stata disposta in uno Stato membro, non sia consentito promuovere un’azione di merito in un altro Stato membro.

79.      Ritengo che la questione se una misura istruttoria prima del processo possa essere considerata un provvedimento provvisorio o cautelare, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 44/2001, richieda soltanto una breve analisi in un siffatto contesto, atteso che tale problematica è qui menzionata solo a titolo secondario dal giudice del rinvio e che ha dato luogo ad opinioni divergenti, più specificamente alla luce dell’articolo 145 del CPC, non solo nelle osservazioni e nelle risposte scritte presentate alla Corte nel caso di specie (64), ma anche in dottrina (65).

80.      A tal riguardo osservo semplicemente che, sul piano strutturale, l’articolo 31 costituisce la sezione 10 del regolamento n. 44/2001, relativa ai provvedimenti provvisori e cautelari, mentre gli articoli 27 e 30 di tale regolamento – la cui interpretazione è la sola richiesta nella presente causa – figurano nella sezione 9, relativa alla litispendenza e alla connessione. Sul piano sostanziale, a differenza di queste ultime disposizioni, che disciplinano la relazione tra procedimenti pendenti parallelamente in Stati membri diversi, l’articolo 31 risponde a tutt’altra logica, in quanto enuncia una regola di competenza derogatoria – e pertanto concepita in modo restrittivo dalla Corte (66) –, secondo la quale un giudice di uno Stato membro può disporre un provvedimento provvisorio o cautelare ancorché la competenza a statuire nel merito spetti al giudice di un altro Stato membro ai sensi di detto regolamento.

81.      Ritengo, dunque, che non occorra, tenuto conto dell’oggetto della questione pregiudiziale quale riformulata, procedere ad un ragionamento per analogia alla luce della sentenza St. Paul Dairy (67) e che, in ogni caso, il testo di quest’ultima non possa rimettere in discussione l’interpretazione degli articoli 27 e 30 del regolamento n. 44/2001 che raccomando di adottare nella presente causa (68).

V –    Conclusione

82.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei termini seguenti alla questione pregiudiziale sollevata dal Landgericht Stralsund (Tribunale del Land di Stralsund, Germania):

L’articolo 27 e l’articolo 30, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che, quando si sia svolto in uno Stato membro un procedimento probatorio autonomo volto a far disporre una misura istruttoria prima di qualsivoglia processo e un’azione di merito sia stata promossa dinanzi a un giudice del medesimo Stato membro a seguito dei risultati di detta misura istruttoria, la data in cui tale giudice è «considerato adito», ai sensi di detto articolo 30, non risale all’avvio del procedimento probatorio, talché un giudice di un altro Stato membro adito nell’intervallo di tempo con un’azione di merito avente sia le stesse parti sia il medesimo oggetto e il medesimo titolo di quella summenzionata dev’essere considerato il «giudice precedentemente adito» ai sensi di detto articolo 27.


1 –      Lingua originale: il francese.


2 –      GU 2001, L 12, pag. 1.


3 –      Anzitutto, preciso che la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), che è stata sostituita dal regolamento n. 44/2001, enunciava, all’articolo 21, una regola analoga a quella contenuta nell’articolo 27 di tale regolamento, ma non conteneva una disposizione analoga all’articolo 30 di quest’ultimo. La giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione di detta Convenzione è trasponibile all’interpretazione del regolamento n. 44/2001, a condizione che le loro disposizioni siano sostanzialmente equivalenti (v., in particolare, sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685, punto 39).


4 –      Le misure istruttorie disposte al di fuori di un processo sono qualificate in tal modo, in particolare, dalla Corte di cassazione francese (v., in particolare, sentenze della 2a sezione civile, del 23 giugno 2016, n. 15-19.671, e della sezione commerciale, del 16 febbraio 2016, n. 14-25.340, disponibili al seguente indirizzo Internet: https://www.legifrance.gouv.fr), per distinguerle da quelle disposte nel corso di un processo (v., in particolare, Combes, G., e Ménétrey, S., «Incidents de procédure, Mesures d’instruction, Dispositions générales», JurisClasseur Procédure civile, fascicolo 634, 2016, punti 12 nonché 49 e segg.).


5 –      Per «azione di merito» deve qui essere intesa qualsiasi azione diretta ad ottenere una decisione definitiva sui diritti e gli obblighi in questione, indipendentemente dal fatto che essa sia di natura positiva (quale la concessione di un risarcimento) o di natura negativa (quale una declaratoria di assenza di responsabilità), in contrapposizione alle domande di decisioni soltanto provvisorie o vertenti unicamente sulle norme di procedura o di competenza.


6 –      È vero che il regolamento n. 44/2001 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). Tuttavia, esso è ancora applicabile nel caso di specie, poiché il procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio è stato introdotto prima del 10 gennaio 2015, data di applicazione del secondo regolamento (v. articoli 66 e 81 del regolamento n. 1215/2012). V., inoltre, Beraudo, J.‑P., e Beraudo, M.‑J., «Convention de Bruxelles, conventions de Lugano et règlements (CE) no 44/2001 et (UE) no 1215/2012 – Compétence – Règles de procédure ayant une incidence sur la compétence», JurisClasseur Europe, fascicolo 3030, 2015, punto 62, ove si precisa che è il regolamento n. 44/2001 a trovare applicazione quando almeno uno dei procedimenti idonei a generare una litispendenza sia stato introdotto prima della suddetta data.


7 –      Citando la sentenza del 3 aprile 2014, Weber (C‑438/12, EU:C:2014:212, punti 49 e segg.), il giudice del rinvio ritiene che una decisione nel merito emessa da un tribunale francese non sarebbe esposta a un rifiuto di riconoscimento negli altri Stati membri. Esso aggiunge che non vi osterebbe alcuna competenza esclusiva dei giudici tedeschi e che la ricorrente nel procedimento principale (HanseYachts) e la ricorrente nel procedimento francese (SMCA) non sono vincolate da alcuna clausola di elezione del foro. A suo avviso, i giudici francesi potrebbero trarre la propria competenza dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, poiché l’evento dannoso è avvenuto in Francia.


8 –      Tale giudice ritiene di poter essere dotato di una competenza internazionale sulla base dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, applicabile in materia contrattuale.


9 –      V. note a piè di pagina 7 e 8 delle presenti conclusioni.


10 –      La Commissione dubita che la clausola attributiva della competenza ai giudici di Greifswald, contenuta nel contratto di distribuzione stipulato nel 2011 tra la HanseYachts e la Port d’Hiver Yachting, possa avere effetto retroattivo nei confronti del contratto di vendita sottoscritto nel 2010 da queste ultime, e che tale clausola sia opponibile alla SMCA, seconda convenuta, che non ha alcun rapporto contrattuale con la ricorrente nel procedimento principale. Tuttavia, la valutazione di tali elementi, che rientrano tra le circostanze del procedimento principale, spetta al giudice del rinvio, e non alla Corte, nell’ambito della procedura istituita dall’articolo 267 TFUE (v., in particolare, sentenze del 25 ottobre 2012, Folien Fischer e Fofitec, C‑133/11, EU:C:2012:664, punto 24, nonché del 25 aprile 2013, Asociația Accept, C‑81/12, EU:C:2013:275, punto 41).


11 –      In particolare, da una giurisprudenza costante risulta che, in caso di litispendenza, la valutazione della competenza del giudice adito per primo spetta in linea di principio a quest’ultimo, e non al giudice adito per secondo (v., in particolare, sentenza del 27 giugno 1991, Overseas Union Insurance e a., C‑351/89, EU:C:1991:279, punti 25 e 26).


12 –      V., in particolare, sentenza del 22 ottobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen e Aertssen Terrassements (C‑523/14, EU:C:2015:722, punto 48).


13 –      V., in particolare sentenze del 27 febbraio 2014, Cartier parfums‑lunettes e Axa Corporate Solutions assurances (C‑1/13, EU:C:2014:109, punti 24 e segg.), nonché del 3 aprile 2014, Weber (C‑438/12, EU:C:2014:212, punti 33 e segg.).


14 –      V. paragrafi 15 e 16 delle presenti conclusioni.


15 –      Rammento che la Corte rifiuta di pronunciarsi su una questione pregiudiziale, in quanto irricevibile, soltanto qualora l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta sia manifestamente ipotetica e priva di utilità ai fini della risoluzione della controversia principale (v., in particolare, sentenze del 22 maggio 2014, Érsekcsanádi Mezőgazdasági, C‑56/13, EU:C:2014:352, punti da 36 a 38, nonché del 6 novembre 2014, Cartiera dell’Adda, C‑42/13, EU:C:2014:2345, punto 29).


16 –      Tale compito spetta esclusivamente ai giudici nazionali (v., in particolare, sentenze del 15 gennaio 2013, Križan e a., C‑416/10, EU:C:2013:8, punto 58, nonché dell’11 settembre 2014, Essent Belgium, da C‑204/12 a C‑208/12, EU:C:2014:2192, punto 52). Rilevo una particolarità nel caso di specie, consistente nel fatto che il giudice del rinvio è tedesco, mentre le norme di procedura il cui contenuto è controverso tra le parti sono non già quelle del diritto tedesco, bensì quelle del diritto francese, di cui esso non conosce necessariamente il contenuto e la portata. Tuttavia, la Corte non può giudicare se l’interpretazione che ne dà tale giudice sia corretta (sentenza del 13 dicembre 2012, Caves Krier Frères, C‑379/11, EU:C:2012:798, punto 36).


17 –      V., in particolare, sentenza del 22 maggio 2014, Érsekcsanádi Mezőgazdasági (C‑56/13, EU:C:2014:352, punto 53).


18 –      V., in particolare, sentenze del 24 febbraio 2015, Grünewald (C‑559/13, EU:C:2015:109, punto 32), nonché del 13 luglio 2016, Pöpperl (C‑187/15, EU:C:2016:550, punto 35).


19 –      V., in particolare, sentenza del 17 gennaio 2013, Zakaria (C‑23/12, EU:C:2013:24, punto 30).


20 –      Tale approccio autonomista è praticato dalla Corte da molto tempo (v., in particolare, sentenza dell’8 dicembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, EU:C:1987:528, punti 6 e 11, vertente sulla nozione di litispendenza ai sensi dell’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles, al quale l’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 equivale in sostanza) ed è confermato regolarmente (v., in particolare, sentenza del 28 luglio 2016, Siemens Aktiengesellschaft Österreich, C‑102/15, EU:C:2016:607, punto 30, vertente sull’interpretazione di disposizioni del regolamento n. 44/2001).


21 –      Rilevo che, nella presente causa, le parti che hanno presentato osservazioni alla Corte hanno addotto molteplici argomenti a carattere nazionale.


22 –      Nella sua presa di posizione relativa alla causa Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:578, punto 89), vertente parimenti sull’interpretazione di regole di competenza giurisdizionale derivanti dal diritto dell’Unione, l’avvocato generale Jääskinen ha sottolineato, giustamente, che «la Corte deve optare per un approccio neutro, oggettivo e avulso dalle contingenze, sia di fatto che procedurali, della controversia nel procedimento principale. Non devono essere i dati della fattispecie (…) a determinare la soluzione da adottare».


23 –      Il governo francese non ha preso posizione al riguardo. Si rammenta che esso non ha presentato osservazioni scritte nella presente causa, ma ha risposto ai quesiti posti dalla Corte sul contenuto del diritto francese, e più in particolare sulle misure istruttorie previste dall’articolo 145 del CPC.


24 –      V., in particolare, sentenze del 4 giugno 2015, Brasserie Bouquet (C‑285/14, EU:C:2015:353, punto 15), e del 20 ottobre 2016, Danqua (C‑429/15, EU:C:2016:789, punto 36).


25 –      V., in particolare, sentenze del 13 febbraio 2014, Airport Shuttle Express e a. (C‑162/12 e C‑163/12, EU:C:2014:74, punti 30 e 31), nonché del 3 luglio 2014, Gross (C‑165/13, EU:C:2014:2042, punto 20).


26 –      Su tale problematica accessoria, v. paragrafi 77 e segg. delle presenti conclusioni.


27 –      Il considerando 15 di tale regolamento enuncia che «[i]l funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo» il rischio di pendenza di tali procedimenti paralleli, e che proprio a tal fine sono state adottate regole uniformi che consentono di risolvere più facilmente i problemi di litispendenza. V., inoltre, sentenza del 27 giugno 1991, Overseas Union Insurance e a. (C‑351/89, EU:C:1991:279, punto 16), relativa alla Convenzione di Bruxelles.


28 –      È irrilevante il fatto che, come osserva la Commissione, la versione tedesca dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 non contenga espressamente una distinzione tra questi ultimi due criteri, che compare in altre versioni linguistiche (v. sentenza dell’8 dicembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, EU:C:1987:528, punto 14, in merito alla versione tedesca dell’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles, corrispondente a detto articolo 27).


29 –      V., in particolare, sentenza del 22 ottobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen e Aertssen Terrassements (C‑523/14, EU:C:2015:722, punto 38).


30 –      V., in particolare, sentenze dell’8 dicembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik (144/86, EU:C:1987:528, punto 13), nonché del 22 ottobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen e Aertssen Terrassements (C‑523/14, EU:C:2015:722, punto 41).


31 –      L’inversione delle posizioni processuali è d’altronde tipica dell’azione di accertamento negativo di cui il giudice del rinvio è stato investito dalla HanseYachts, la quale intende essere esonerata dalla responsabilità in questione dinanzi al tribunal de commerce de Toulon (Tribunale di commercio di Tolone). V., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2012, Folien Fischer e Fofitec (C‑133/11, EU:C:2012:664, punto 43).


32 –      V. sentenza del 6 dicembre 1994, Tatry (C‑406/92, EU:C:1994:400, punti 34 e segg.). Nella presente causa, il giudice del rinvio precisa che, se fosse tenuto a sospendere il procedimento tra la HanseYachts e la SMCA, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, a titolo di litispendenza, esso si avvarrebbe allora della facoltà di sospendere il procedimento riconosciutagli dall’articolo 28, paragrafo 1, di detto regolamento, questa volta a titolo di connessione, nel procedimento tra la HanseYachts e le altre convenute.


33 –      V., in particolare, sentenze dell’8 dicembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik (144/86, EU:C:1987:528, punto 15), in cui la Corte ha giudicato che i procedimenti paralleli avevano il medesimo titolo in quanto erano basati sul «medesimo rapporto contrattuale», nonché del 14 ottobre 2004, Mærsk Olie & Gas (C‑39/02, EU:C:2004:615, punto 38), in cui la Corte, al contrario, ha statuito che «la norma giuridica sulla quale si fonda[va]no, rispettivamente, le due domande [era] diversa».


34 –      V., in particolare, sentenza del 6 dicembre 1994, Tatry (C‑406/92, EU:C:1994:400, punto 41). Nella sentenza dell’8 maggio 2003, Gantner Electronic (C‑111/01, EU:C:2003:257, punto 31), la Corte ha precisato che, per valutare l’identità di oggetto, si deve tenere conto unicamente delle rispettive domande degli attori nei procedimenti paralleli, e non dei mezzi di difesa presentati.


35 –      V., in particolare, sentenza dell’8 dicembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik (144/86, EU:C:1987:528, punto 17).


36 –      V., in particolare, sentenza del 25 ottobre 2012, Folien Fischer e Fofitec (C‑133/11, EU:C:2012:664, punto 49), in merito ad un’azione di accertamento negativo. Tali due criteri sono stati chiaramente dissociati in altre sentenze (v., in particolare, sentenza del 22 ottobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen e Aertssen Terrassements, C‑523/14, EU:C:2015:722, punti da 43 a 46).


37 –      V. sentenza del 19 dicembre 2013, NIPPONKOA Insurance (C‑452/12, EU:C:2013:858, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).


38 –      A tale riguardo, v. paragrafi 60 e segg. delle presenti conclusioni.


39 –      Qualora il giudice sia adito non già su ricorso, bensì a seguito di citazione per procedimento sommario, come è avvenuto dinanzi al tribunal de commerce de Marseille (Tribunale di commercio di Marsiglia.


40 –      Sentenza del 22 ottobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen e Aertssen Terrassements (C‑523/14, EU:C:2015:722, punti 56 e 57), riguardante l’individuazione della data in cui un giudice è considerato adito, ai sensi di detti articoli, quando un soggetto presenta una denuncia con costituzione di parte civile presso un giudice istruttore.


41 –      Regolamento del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU 2000, L 160, pag. 37). Detto articolo 19, vertente sui casi in cui il convenuto non compaia, è stato ripreso nell’atto che ha sostituito il regolamento n. 1348/2000, vale a dire il regolamento n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 (GU 2007, L 324, pag. 79).


42 –      La proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 26 maggio 1999, che ha portato all’adozione del regolamento n. 1348/2000 [COM (1999) 219 def.], indica che l’articolo 19 di quest’ultimo riprende il contenuto degli articoli 15 e 16 della Convenzione dell’Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (v. punto 4.4 della motivazione e commento dell’articolo 19 di detta proposta).


43 –      Nel suo Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye (Wilson & Lafleur, Montréal, 2006, punti 66 e 276), l’ufficio permanente della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato distingue le domande giudiziali dagli atti rientranti nel procedimento probatorio e precisa che «[l]’expression “acte équivalent” comprend les actes qui ont des effets identiques à l’acte introductif d’instance, comme la citation en appel [ou] la demande en intervention» («[l’]espressione “atto equivalente” comprende gli atti che hanno effetti identici all’atto introduttivo di giudizio, come la citazione in appello [o] la domanda d’intervento»).


44 –      A termini della sentenza del 14 ottobre 2004, Mærsk Olie & Gas (C‑39/02, EU:C:2004:615, punto 59), «il giudice, in esito ad un procedimento condotto inaudita altera parte, successivamente seguito da dibattito in contraddittorio, fissa provvisoriamente con ordinanza il massimale della responsabilità (…). Una siffatta ordinanza dev’essere considerata quale atto equivalente ad una domanda giudiziale ai sensi dell’art. 27, punto 2, della detta Convenzione». Un atto di citazione volto ad ottenere una misura istruttoria in futurum non è assimilabile, a mio avviso, ad una tale ordinanza.


45 –      Il corsivo è mio.


46 –      È così, in particolare, all’articolo 2, paragrafo 1, all’articolo 5, punto 6, all’articolo 12, paragrafo 1, all’articolo 16, paragrafo 2, e all’articolo 22, punto 4, di tale regolamento. Tali disposizioni si oppongono alle regole di competenza internazionale comunemente denominate «speciali» in quanto «designan[ti] direttamente il giudice competente senza [dover] riferirsi alle norme di competenza in vigore nello Stato in cui potrebbe trovarsi tale giudice» per individuare, tra tutti i giudici di tale Stato, quello che deve statuire sulla controversia, come affermato da P. Jenard nella sua relazione sulla Convenzione di Bruxelles (GU 1979, C 59, pag. 22).


47 –      Tale giudice afferma che, se viene attuata una misura istruttoria in uno Stato membro, il convenuto in tale procedimento probatorio viene per ciò avvertito del fatto che un’azione giudiziaria nei suoi confronti è imminente e prenderà probabilmente l’iniziativa, come ha fatto la HanseYachts nel caso di specie, di adire nel merito un giudice di un altro Stato membro che può essergli più favorevole.


48 –      V. relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull’applicazione del regolamento n. 44/2001 [COM(2009) 174 definitivo, punti 3.4 e 3.5].


49 –      A termini del considerando 15, «[è] necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera “pendente”. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo».


50 –      Dalla motivazione della proposta della Commissione che ha portato all’adozione del regolamento n. 44/2001, del 14 luglio 1997 [COM (1999) 348 def.], risulta che la «definizione autonoma della data in cui le cause si considerano “pendenti”» ai sensi degli articoli 27 e 28 di tale regolamento mirava anzitutto a «[c]olma[re] una lacuna della convenzione di Bruxelles» e che essa tendeva a «concilia[re] i distinti sistemi procedurali [al contempo] garantendo, da un lato, il pari trattamento degli attori e, dall’altro, la tutela contro qualsiasi sviamento di procedura» (v. pagg. 7, 20 e 21).


51 –      Tale diversità delle norme nazionali era stata sottolineata dalla Corte nella sentenza del 7 giugno 1984, Zelger (129/83, EU:C:1984:215, punti 10 e segg.), vertente sulla Convenzione di Bruxelles.


52 –      Tale articolo 30 prevede che la data di adizione di un giudice sia quella del deposito presso il giudice della domanda giudiziale o di un atto equivalente per quanto riguarda gli Stati membri nei quali tale atto dev’essere notificato o comunicato successivamente (punto 1), oppure quella della ricezione dell’atto da parte dell’autorità competente per la notificazione o comunicazione, per quanto concerne gli Stati membri nei quali quest’ultimo dev’essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice (punto 2). V., inoltre, sentenza del 22 ottobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen e Aertssen Terrassements (C‑523/14, EU:C:2015:722, punto 57), nonché, per analogia, ordinanze del 16 luglio 2015, P (C‑507/14, non pubblicata, EU:C:2015:512, punti 30 e segg.), e del 22 giugno 2016, M.H. (C‑173/16, EU:C:2016:542, punti da 24 a 28).


53 –      La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 26 novembre 1997, intitolata «Verso una maggiore efficienza nell’ottenimento e nell’esecuzione delle decisioni nell’ambito dell’Unione europea» [COM (97) 609 def.], indicava espressamente che l’introduzione di una tale definizione uniforme avrebbe consentito di rafforzare la certezza del diritto e l’efficacia dei meccanismi applicabili in materia di litispendenza (v. pagg. 11, punto 15, e 35).


54 –      V. paragrafi 57 e segg. delle presenti conclusioni.


55 –      Il governo francese afferma che, ai sensi di una giurisprudenza costante della Corte di cassazione francese (v., in particolare, sentenza della 2a sezione civile, del 5 febbraio 2009, n. 07-21.572, disponibile all’indirizzo Internet seguente: https://www.legifrance.gouv.fr), una richiesta di misura istruttoria in futurum, quando fosse già introdotta una causa di merito, sarebbe dichiarata irricevibile.


56 –      Tale governo precisa che, trattandosi di un procedimento sommario probatorio per disporre una perizia, come nel caso di specie, il giudice che dispone quest’ultima ai sensi dell’articolo 145 del CPC non può più, nell’ambito del procedimento di cui è stato investito, disporre una nuova perizia o pronunciarsi sulla relazione peritale depositata, poiché spetta soltanto al giudice di merito, se del caso, valutare la perizia così disposta.


57 –      Le ragioni di tale differenza di tribunali aditi non risultano dalla decisione di rinvio.


58 –      A termini di tale articolo, che figura nel Libro III: «Dei diversi modi di acquisto della proprietà», titolo XX: «Della prescrizione estintiva», del codice civile, «[l]a prescrizione è sospesa anche nei casi in cui il giudice accolga una domanda di misure istruttorie presentata prima del processo» e «[i]l termine di prescrizione riprende a decorrere, per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi, dalla data in cui la misura è stata eseguita».


59 –      Detto articolo 2239 mira a concedere alle parti un periodo di riflessione per valutare l’opportunità di promuovere l’azione di merito dopo il risultato di una misura istruttoria, senza automaticità (v. Marchand, X., Savatic, P., e Audouy, J., «Mesures d’instruction exécutées par un technicien», JurisClasseur Procédure civile, fascicolo 660, 2011, punti 24 nonché 238 e segg.).


60 –      La Corte di cassazione francese si è pronunciata in tal senso statuendo che, qualora una controversia presenti un carattere internazionale, l’attuazione, sul territorio francese, di una misura istruttoria sulla base dell’articolo 145 del CPC è soggetta alla legge francese, indipendentemente dalla normativa che può essere applicata all’azione di merito eventualmente promossa a seguito di tale misura (sentenza della 1a sezione civile, del 3 novembre 2016, n. 15-20.495, disponibile all’indirizzo Internet seguente: https://www.legifrance.gouv.fr). È possibile dissociare il procedimento finalizzato alla misura istruttoria in futurum dall’eventuale causa di merito successiva, e di conseguenza sottoporli a norme giuridiche diverse, poiché quest’ultima non è «la continuazione» del primo, secondo Théry, P., «Le référé probatoire et l’application dans le temps de la loi du 17 juin 2008», RDI, 2009, pag. 481.


61 –      V. paragrafo 45 delle presenti conclusioni.


62 –      Sentenza del 28 aprile 2005 (C‑104/03, EU:C:2005:255), della quale il giudice del rinvio cita, più in particolare, i punti 19 e segg.


63 –      Per esempio, una misura che disponga l’audizione di un testimone allo scopo di consentire al richiedente di esaminare l’opportunità di un’eventuale azione, di determinare il fondamento della stessa e di valutare la pertinenza dei motivi che potrebbero essere invocati in tale ambito.


64 –      In particolare, il governo francese ritiene che una misura istruttoria in futurum, come quella disposta nel caso di specie in applicazione dell’articolo 145 del CPC, possa essere qualificata come «provvedimento provvisorio o cautelare» ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 44/2001, fondandosi su una sentenza della Corte di cassazione francese in tal senso (sentenza della 1a sezione civile, dell’11 dicembre 2001, n. 00‑18.547, disponibile all’indirizzo Internet seguente: https://www.legifrance.gouv.fr), mentre la Commissione sostiene la tesi opposta.


65 –      V., in particolare, Beraudo, J.‑P., e Beraudo, M.‑J., «Convention de Bruxelles du 27 septembre 1698, convention de Lugano du 16 septembre 1988 et règlement (CE) n. 44/2001 du Conseil du 2 décembre 2000 – Compétence – Règles de compétence dérogatoires», JurisClasseur Europe, fascicolo 3031, 2012, punto 39; GaudemetTallon, H., Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ‑Lextenso, Issy‑les‑Moulineaux, 5a ed., 2015, punto 308‑1 e dottrina citata.


66 –      In tal senso, v. sentenza del 27 aprile 1999, Mietz (C‑99/96, EU:C:1999:202, punti 46 e 47), in merito alla disposizione equivalente contenuta nell’articolo 24 della Convenzione di Bruxelles.


67 –      Sentenza del 28 aprile 2005 (C‑104/03, EU:C:2005:255).


68 –      V. paragrafo 76 delle presenti conclusioni.