Language of document : ECLI:EU:C:2017:343

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

4 maggio 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 27 – Litispendenza – Giudice precedentemente adito – Articolo 30, punto 1 – Nozione di “domanda giudiziale” o di “atto equivalente” – Domanda di perizia giudiziaria per conservare o costituire prima del processo la prova di fatti idonei a fondare un’azione giudiziale successiva»

Nella causa C‑29/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Stralsund (Tribunale del Land di Stralsund, Germania), con decisione dell’8 gennaio 2016, pervenuta in cancelleria il 18 gennaio 2016, nel procedimento

HanseYachts AG

contro

Port d’Hiver Yachting SARL,

Société Maritime Côte d’Azur,

Compagnie Generali IARD SA,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la HanseYachts AG, da O. Hecht, Rechtsanwalt;

–        per la Port D’Hiver Yachting SARL, da J. Bauerreis, Rechtsanwalt;

–        per la Société Maritime Côte D’Azur, da A. Fischer, Rechtsanwältin;

–        per la Compagnie Generali IARD SA, da C. Tendil, presidente, assistito da J. Laborde, Rechtsanwalt;

–        per la Commissione europea, da M. Heller e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 gennaio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 30, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la HanseYachts AG e, dall’altro, la Port D’Hiver Yachting SARL, la Société Maritime Côte d’Azur (in prosieguo: la «SMCA») e la Compagnie Generali IARD SA (in prosieguo: la «Generali IARD»), in merito a una domanda di accertamento negativo vertente sull’assenza di responsabilità della HanseYachts a titolo del risarcimento del danno rivendicato dalla SMCA.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Il considerando 15 del regolamento n. 44/2001 così recita:

«Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera “pendente”. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo».

4        Il capo II di tale regolamento, intitolato «Competenza», comprende una sezione 2, rubricata «Competenze speciali». Quest’ultima contiene in particolare l’articolo 5 del regolamento in esame, il quale prevede quanto segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)      a)      in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)      [a]i fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

–        nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

–        (…)

(…)

3)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(…)».

5        La sezione 7 di tale capo II, intitolata «Proroga di competenza», comprende in particolare l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, il cui paragrafo 1 così dispone:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. (…)».

6        La sezione 9 di tale capo II, intitolata «Litispendenza e connessione», comprende gli articoli da 27 a 30 di detto regolamento. Ai sensi dell’articolo 27 di quest’ultimo:

«1.      Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

2.      Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».

7        L’articolo 30 del citato regolamento così dispone:

«Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito:

1)      quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto, o

(…)».

 Diritto francese

8        Il codice di procedura civile contiene, nel suo libro I, un titolo VII, rubricato «L’amministrazione giudiziaria della prova». Il sottotitolo II di quest’ultimo, rubricato «Misure istruttorie», include l’articolo 145, il quale dispone quanto segue:

«Qualora sussista un motivo legittimo per conservare o costituire, prima del processo, la prova dei fatti da cui potrebbe dipendere la soluzione di una controversia, le misure istruttorie previste dalla legge possono essere disposte su richiesta di qualsiasi parte interessata, dietro presentazione di una domanda o con procedimento sommario».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

9        Dalla decisione di rinvio e dal fascicolo trasmesso alla Corte risulta che la HanseYachts, società con sede a Greifswald (Germania), si occupa della costruzione e della vendita di imbarcazioni a motore e a vela. La Port D’Hiver Yachting è una società che commercializza imbarcazioni e la cui sede sociale si trova in Francia.

10      Mediante un contratto del 14 aprile 2010, la HanseYachts ha venduto alla Port D’Hiver Yachting un’imbarcazione a motore del modello Fjord 40 Cruiser. Tale imbarcazione è stata consegnata alla Port D’Hiver il 18 maggio 2010 a Greifswald, località situata nel distretto territoriale del Landgericht Stralsund (Tribunale del Land di Stralsund). In seguito è stata trasportata in Francia e rivenduta, il 30 aprile 2010, alla SMCA, società con sede in tale Stato.

11      Il 1o agosto 2011 la HanseYachts e la Port D’Hiver Yachting hanno concluso un contratto di distribuzione contenente una clausola attributiva di competenza a favore dei giudici di Greifswald e che indicava la legge tedesca come diritto materiale applicabile. Ai sensi dell’articolo 22 di tale contratto, il medesimo sostituiva ogni accordo orale o scritto precedentemente intercorso tra le parti.

12      A seguito di un’avaria occorsa nell’agosto 2011 al motore dell’imbarcazione, la SMCA ha adito il tribunal de commerce de Marseille (Tribunale di commercio di Marsiglia, Francia), con una citazione per procedimento sommario notificata il 22 settembre 2011 alla Port d’Hiver Yachting, allo scopo di chiedere una perizia giudiziaria prima del processo fondata sull’articolo 145 del codice di procedura civile. Una citazione è stata inviata anche alla Volvo Trucks France SAS, in qualità di fabbricante del motore. Nel 2012 la Generali IARD è intervenuta nel procedimento, in qualità di assicuratore della Port d’Hiver Yachting. La HanseYachts è stata parimenti citata nel procedimento, in qualità di costruttore dell’imbarcazione interessata, nel corso del 2013.

13      Il perito incaricato dal tribunal de commerce de Marseille (Tribunale di commercio di Marsiglia) ha depositato la propria relazione il 18 settembre 2014.

14      Il 15 gennaio 2015 la SMCA ha citato la Port d’Hiver Yachting, la Volvo Trucks France e la HanseYachts dinanzi al tribunal de commerce de Toulon (Tribunale di commercio di Tolone, Francia), al fine di ottenere il risarcimento dei danni da essa asseritamente subiti nonché il rimborso delle spese del procedimento di perizia giudiziaria. L’azione giudiziale nei confronti della HanseYachts era fondata sulla garanzia del costruttore per vizi occulti.

15      Anteriormente alla proposizione dell’azione dinanzi al tribunal de commerce de Toulon (Tribunale di commercio di Tolone), ma successivamente alla citazione per procedimento sommario dinanzi al tribunal de commerce de Marseille (Tribunale di commercio di Marsiglia), la HanseYachts, il 21 novembre 2014, ha adito il Landgericht Stralsund (Tribunale del Land di Stralsund) con una domanda di accertamento negativo volta a far dichiarare che la Port D’Hiver Yachting, la SMCA e la Generali IARD non vantavano alcun credito nei suoi confronti relativamente all’imbarcazione di cui trattasi.

16      Poiché le convenute nel procedimento principale hanno sollevato un’eccezione di litispendenza basata sull’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, il giudice del rinvio si chiede se, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 30 di tale regolamento, esso sia tenuto a sospendere il procedimento, in quanto giudice successivamente adito, finché non sia accertata la competenza internazionale del tribunal de commerce de Toulon (Tribunale di commercio di Tolone), che sarebbe il giudice precedentemente adito, o se possa procedere all’esame della fondatezza dell’azione nel procedimento principale, in quanto giudice precedentemente adito. A tale riguardo, esso ritiene che la sua decisione dipenda dallo stabilire se l’atto introduttivo del procedimento probatorio dinanzi al tribunal du commerce de Marseille (Tribunale di commercio di Marsiglia) costituisca una «domanda giudiziale o un atto equivalente», ai sensi dell’articolo 30, punto 1), del regolamento n. 44/2001 o se tale qualificazione spetti solamente all’atto con cui l’azione giudiziale è stata avviata dinanzi al tribunal de Toulon (Tribunale di Tolone).

17      Il giudice del rinvio ritiene che le condizioni di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 siano soddisfatte, in quanto l’azione promossa dinanzi al tribunal de commerce de Toulon (Tribunale di commercio di Tolone) e l’azione principale sono state proposte tra le stesse parti e hanno il medesimo oggetto e il medesimo titolo. Esso sottolinea che dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalle sentenze del 25 ottobre 2012, Folien Fischer e Fofitec (C‑133/11, EU:C:2012:664, punti 42 e seguenti), nonché del 19 dicembre 2013, Nipponkoa Insurance (C‑452/12, EU:C:2013:858, punti 41 e seguenti), risulta che il fatto che l’azione di cui al procedimento principale consista in un’azione di accertamento negativo non osta alla constatazione di una situazione di litispendenza.

18      Secondo il Landgericht Stralsund (Tribunale del Land di Stralsund), la domanda di perizia giudiziaria prima del processo, prevista dal diritto francese, e la conseguente azione nel merito presentano un’unitarietà sostanziale, poiché la presentazione dell’azione nel merito si pone in continuità con la risoluzione di una controversia in essere tra le parti. Pertanto, esso ritiene che i giudici francesi fossero precedentemente aditi di una controversia tra le stesse parti, avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo di quella pendente dinanzi ad esso.

19      Il tenore letterale dell’articolo 30 del regolamento n. 44/2001, in forza del quale un giudice è considerato adito in seguito al deposito non solo di una «domanda giudiziale», ma anche di un «atto equivalente», giustificherebbe, secondo il giudice del rinvio, un’interpretazione estensiva di tale articolo, nel senso che una domanda di procedimento probatorio autonomo, come quella presentata ai sensi dell’articolo 145 del codice di procedura civile, potrebbe essere ritenuta un atto equivalente a una domanda giudiziale.

20      In tale contesto il Landgericht Stralsund (Tribunale del Land di Stralsund) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Allorché il diritto processuale di uno Stato membro prevede un procedimento probatorio autonomo, nel quale con provvedimento del giudice viene disposta la perizia di un esperto ([in particolare]: l’“expertise judiciaire” di diritto francese), e in tale Stato membro viene eseguito un procedimento probatorio autonomo di tal tipo, e successivamente, nello stesso Stato membro e tra le stesse parti, viene proposta un’azione [di merito] basata sull’esito del procedimento probatorio:

Se in tal caso l’atto con cui è stato avviato il procedimento probatorio autonomo costituisca già la “domanda giudiziale o un atto equivalente” ai sensi dell’articolo 30, punto 1, del regolamento (…) n. 44/2001 o se si possa qualificare come “domanda giudiziale o (…) atto equivalente” solo l’atto con cui è stata avviata l’azione giudiziale».

 Sulla questione pregiudiziale

21      Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 27, paragrafo 1, e l’articolo 30, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretati nel senso che, in caso di litispendenza, la data di avvio di un procedimento volto a ottenere una misura istruttoria prima del processo può costituire la data in cui «è considerato adito», ai sensi di detto articolo 30, punto 1, un giudice chiamato a statuire su una domanda nel merito, presentata nello stesso Stato membro in seguito al risultato di detta misura.

22      In via preliminare occorre anzitutto osservare che il regolamento n. 44/2001 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). Tuttavia quest’ultimo regolamento, in forza del suo articolo 81, è applicabile solo a decorrere dal 10 gennaio 2015. Di conseguenza la domanda di pronuncia pregiudiziale, che riguarda un’azione giudiziale proposta dalla HanseYachts il 21 novembre 2014, deve essere esaminata alla luce del regolamento n. 44/2001.

23      Si deve inoltre constatare che la Corte non è adita della questione di competenza internazionale del giudice del rinvio e del tribunal de commerce de Toulon (Tribunale di commercio di Tolone), nonostante le precisazioni fornite a tale riguardo dal giudice del rinvio. Nel caso di specie, sebbene una competenza internazionale esclusiva del giudice tedesco, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, sembra essere stata rivendicata dalla HanseYachts, il giudice del rinvio afferma che la sua competenza internazionale si fonda sull’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 e ritiene che nessuna competenza esclusiva dei giudici tedeschi osti all’azione avviata dinanzi al tribunal de commerce de Toulon (Tribunale di commercio di Tolone), mentre il giudice francese fonda, a sua volta, la propria competenza internazionale sull’articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento.

24      A tal riguardo occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenza del 27 febbraio 2014, Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). È quindi ferma restando la problematica della competenza internazionale del giudice del rinvio che la Corte intende rispondere alla questione sollevata.

25      La sezione 9 del capo II del regolamento n. 44/2001, intitolata «Litispendenza e connessione», comprende gli articoli da 27 a 30 di detto regolamento. Tale sezione mira, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia nell’ambito dell’Unione europea, a ridurre al minimo la possibilità di procedimenti paralleli dinanzi ai giudici di diversi Stati membri e a evitare che vengano pronunciate decisioni inconciliabili.

26      Dal tenore letterale dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, risulta che una situazione di litispendenza viene in essere qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo.

27      Il giudice del rinvio ritiene che una situazione di litispendenza sussista tra la causa pendente dinanzi ad esso e quella di cui è adito il tribunal de commerce de Toulon (Tribunale di commercio di Tolone). Esso precisa che il suo obbligo di sospendere il procedimento, in quanto giudice successivamente adito, sussisterebbe solo qualora si dovesse ritenere che l’azione nel merito proposta dinanzi al tribunal de commerce de Toulon (Tribunale di commercio di Tolone) fosse stata avviata a decorrere dalla fase del procedimento probatorio proposto dinanzi al tribunal de commerce de Marseille (Tribunale di commercio di Marsiglia).

28      Occorre ricordare, in via preliminare, che il meccanismo per la risoluzione dei casi di litispendenza previsto all’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 ha carattere oggettivo e automatico e si basa sull’ordine cronologico in cui i giudici di cui trattasi sono stati aditi (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen e Aertssen Terrassements, C‑523/14, EU:C:2015:722, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

29      In tale contesto, l’articolo 30 di detto regolamento definisce in modo uniforme e autonomo la data in cui un giudice si ritiene adito ai fini dell’applicazione della sezione 9 del capo II di tale regolamento, e in particolare dell’articolo 27 del medesimo regolamento, relativo alla litispendenza (sentenza del 22 ottobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen e Aertssen Terrassements, C‑523/14, EU:C:2015:722, punto 57). In forza del punto 1 di tale articolo 30, la cui interpretazione è stata chiesta dal giudice del rinvio, un giudice si considera adito nella data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso di esso, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure necessarie affinché sia effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto.

30      Per quanto riguarda gli obiettivi di tale disposizione, dal considerando 15 del regolamento n. 44/2001 risulta che detto articolo mira in particolare, viste le differenze nazionali esistenti in materia, a definire il momento in cui una causa si considera pendente, e che tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo. Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle conclusioni, dai lavori legislativi che hanno preceduto l’adozione di tale regolamento, in particolare dalla proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [COM (1999) 348 def.], risulta che l’articolo 30 del medesimo ha lo scopo di ridurre le incertezze del diritto causate dalla grande varietà dei meccanismi che esistevano negli Stati membri per determinare la data in cui un giudice è stato adito, grazie a una regola sostanziale che consenta di individuare tale data in modo semplice e uniformato.

31      Nel caso di specie, dall’articolo 145 del codice di procedura civile risulta che, nel diritto francese, qualora sussista un motivo legittimo per conservare o costituire prima del processo la prova dei fatti da cui potrebbe dipendere la soluzione di una controversia, le misure istruttorie previste per legge possono essere disposte su richiesta di qualsiasi parte interessata, dietro presentazione di una domanda o con procedimento sommario. Tali misure comprendono, in particolare, la perizia giudiziaria.

32      Detto articolo indica espressamente che la domanda di misura istruttoria di cui trattasi è presentata «prima del processo». Nelle sue risposte ai quesiti posti dalla Corte a titolo delle misure di organizzazione del procedimento adottate ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, il governo francese ha anzitutto rilevato che il tenore letterale dell’articolo 145 del codice di procedura civile traduce l’autonomia delle misure istruttorie, disposte sulla base di quest’ultimo, rispetto al procedimento nel merito tra le stesse parti, dal momento che tali misure devono essere richieste «prima del processo». Inoltre, secondo detto governo, una domanda ai sensi dell’articolo 145 del codice di procedura civile costituisce l’oggetto di un giudizio distinto da un eventuale giudizio nel merito. Infine lo stesso governo ha sottolineato che il giudice adito ai sensi dell’articolo 145 del codice di procedura civile esaurisce, ordinando la misura istruttoria richiesta, il novero dei provvedimenti che può adottare nell’ambito del procedimento.

33      Dall’interpretazione dell’articolo 145 del codice di procedura civile, come esposta dal governo francese, risulta che, sebbene sia certo che può esistere un collegamento tra il giudice adito ai sensi di tale articolo e il giudice competente nel merito, nella cui prospettiva la misura istruttoria è stata ordinata, tuttavia un siffatto procedimento probatorio riveste un carattere autonomo rispetto al procedimento di merito che potrebbe eventualmente essere avviato in seguito.

34      Si deve tuttavia precisare che spetta al giudice nazionale valutare se si debba accogliere una tale interpretazione del suddetto articolo, dal momento che, secondo una costante giurisprudenza, la Corte non è competente a pronunciarsi sull’interpretazione della normativa interna di uno Stato membro (v., segnatamente, sentenza del 13 dicembre 2012, Caves Krier Frères, C‑379/11, EU:C:2012:798, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

35      Tenuto conto di tale carattere autonomo e della netta cesura esistente tra il procedimento probatorio, da un lato, e l’eventuale procedimento nel merito, dall’altro, la nozione di «atto equivalente» a una domanda giudiziale, prevista all’articolo 30 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretata nel senso che la domanda giudiziale che dà luogo a un procedimento probatorio non può, ai fini di valutare una situazione di litispendenza e di individuare il giudice adito in precedenza ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1 di tale regolamento, essere considerata anche la domanda giudiziale che dà luogo al procedimento di merito. Una siffatta interpretazione sarebbe inoltre poco compatibile con l’obiettivo perseguito dal suddetto articolo 30, punto 1, il quale, come esposto al punto 30 della presente sentenza, mira a consentire che si possa identificare in modo semplice e autonomo la data in cui un giudice si ritiene adito.

36      Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 1, e l’articolo 30, punto 1, del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che, in caso di litispendenza, la data di avvio di un procedimento volto a ottenere una misura istruttoria prima del processo non può costituire la data in cui «è considerato adito», ai sensi di detto articolo 30, punto 1, un giudice chiamato a statuire su una domanda nel merito, presentata nello stesso Stato membro in seguito al risultato di detta misura.

 Sulle spese

37      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 27, paragrafo 1, e l’articolo 30, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che, in caso di litispendenza, la data di avvio di un procedimento volto a ottenere una misura istruttoria prima del processo non può costituire la data in cui «è considerato adito», ai sensi di detto articolo 30, punto 1, un giudice chiamato a statuire su una domanda nel merito, presentata nello stesso Stato membro in seguito al risultato di detta misura.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.