Language of document : ECLI:EU:C:2017:343

Edizione provvisoria

Causa C29/16

HanseYachts AG

contro

Port D’Hiver Yachting SARL e a.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stralsund)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 27 – Litispendenza – Giudice precedentemente adito – Articolo 30, punto 1 – Nozione di “domanda giudiziale” o di “atto equivalente” – Domanda di perizia giudiziaria per conservare o costituire prima del processo la prova di fatti idonei a fondare un’azione giudiziale successiva»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 maggio 2017

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Litispendenza – Data in cui un giudice è stato adito – Atto equivalente a una domanda giudiziale – Nozione – Domanda giudiziale che dà luogo a un procedimento volto ad ottenere una misura istruttoria prima del processo – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 30, punto 1)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Litispendenza – Data in cui un giudice è stato adito – Nozione – Data di avvio di un procedimento volto ad ottenere una misura istruttoria prima del processo – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 27, § 1, e 30, punto 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 35)

2.      L’articolo 27, paragrafo 1, e l’articolo 30, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che, in caso di litispendenza, la data di avvio di un procedimento volto a ottenere una misura istruttoria prima del processo non può costituire la data in cui «è considerato adito», ai sensi di detto articolo 30, punto 1, un giudice chiamato a statuire su una domanda nel merito, presentata nello stesso Stato membro in seguito al risultato di detta misura.

(v. punto 36 e dispositivo 1)